VIII Commissione - Mercoledì 29 novembre 2006


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 33).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (atto n. 33);
osservato che lo schema di decreto è corredato: della relazione illustrativa; della relazione tecnica trasmessa in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 62 del 2005, alla quale rinvia l'articolo 25, comma 3, della medesima legge, contenente la norma di delega; del parere della Conferenza unificata, reso nella seduta del 27 luglio 2006; del parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 28 settembre 2006;
preso atto che talune disposizioni contenute nello schema di decreto ripropongono norme legislative già vigenti, in quanto introdotte con l'articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2006, n. 228;
sottolineata la necessità di modificare talune parti dello schema di decreto, per ragioni di opportuno coordinamento normativo e di chiarezza del testo;
rilevata, inoltre, l'esigenza di apportare ulteriori correzioni e integrazioni al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, finalizzate a risolvere talune questioni di immediato interesse, legate a sopravvenute modifiche legislative ovvero a procedure di infrazione alla normativa dell'Unione europea;
segnalata, in particolare, la necessità di incidere anche sulle disposizioni del codice che riguardano l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche alla luce delle penetranti modifiche alla sua composizione, introdotte dal Parlamento nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto-legge n. 262 del 2006, definitivamente approvato dalle Camere in data 23 novembre 2006, ed alle quali occorre dare esecuzione;
giudicato opportuno, al riguardo, novellare direttamente l'articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006, al fine di inserire nel corpo del codice le modifiche sopra evidenziate;
preannunciato, infine, che la VIII Commissione intende avviare un articolato percorso istruttorio e conoscitivo in relazione al decreto legislativo n. 163 del 2006, al fine di verificare tutte le ulteriori modifiche ed integrazioni - di natura più organica - che dovranno essere apportate al codice stesso in relazione alle problematiche ed alle incertezze applicative già emerse in questi mesi;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) siano soppresse le disposizioni di cui all'articolo 1, all'articolo 4, all'articolo


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6, comma 2, in quanto ripetitive di disposizioni legislative già vigenti;
b) all'articolo 2, al numero 1), lettera b), con riferimento alla definizione in via regolamentare delle modalità di coordinamento della vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione, valutate anche le osservazioni del Consiglio di Stato, occorre assicurare che in ogni caso siano previste in via regolamentare le forme opportune di coordinamento tra soggetti pubblici chiamati a vario titolo ad operare, ferme restando le rispettive competenze, per la più efficace vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione, in maniera da rendere certi ed efficienti i rapporti reciproci, a tutto vantaggio della trasparenza e qualità del sistema;
c) all'articolo 2, al numero 6), occorre espungere l'erroneo e superfluo riferimento alla data di entrata in vigore della parte II del decreto n. 152 del 2006 e, posto che la disposizione novellata consta di soli tre commi, occorre rinumerare il comma aggiuntivo come «4», anziché come «3-bis»;
d) al medesimo articolo 2, al numero 8), poiché la disposizione novellata consta di un solo comma, occorre rinumerare il comma aggiuntivo come «2», anziché come «1-bis»;
e) sia introdotta una ulteriore novella riferita all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, finalizzata a riportare nel corpo del codice la nuova composizione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ormai passata da cinque a sette membri, sollecitando la rapida applicazione delle norme sul nuovo assetto dell'Autorità stessa e armonizzando la durata in carica dei sette componenti, mediante apposita norma transitoria;
f) al fine di indicare precisi orientamenti in ordine ai criteri direttivi ed ai meccanismi per l'organizzazione della medesima Autorità, nell'ottica del pieno rispetto degli obiettivi per i quali essa è nata e della garanzia del principio della massima trasparenza, si rendono necessarie modifiche agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (finalizzate a rendere le citate disposizioni il più possibile idonee allo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti dal codice);
g) più in generale, in ragione dell'opportunità di prevedere una riforma organica del codice che possa andare incontro alle molteplici richieste derivanti dagli operatori del settore e dai mondi professionali interessati, si raccomanda al Governo di rimettere ad un nuovo decreto legislativo correttivo e integrativo - visti anche l'impulso e la volontà positiva manifestata in tal senso dal Ministro delle infrastrutture nella sua audizione presso la VIII Commissione della Camera dell'8 novembre 2006 - ulteriori e più complessivi interventi di riordino e sistemazione del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le linee di indirizzo che la stessa VIII Commissione si riserva di individuare a seguito della preannunziata attività conoscitiva e istruttoria in materia;

e con le seguenti osservazioni:
1. all'articolo 2, dopo il numero 1), si valuti l'opportunità - in considerazione anche delle obiezioni al riguardo già sollevate in sede comunitaria - di inserire una ulteriore novella all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di avvalimento, che disponga che il certificato dei lavori è rilasciato all'impresa aggiudicataria che esegue i lavori, mentre l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati;
2. al medesimo articolo 2, al numero 8), si verifichi la possibilità di riformulare la disposizione nella parte in cui fa riferimento agli enti aggiudicatori che svolgono uno o più attività di cui agli articoli da 207 a 213, facendo riferimento soltanto all'articolo 207 (che definisce gli enti aggiudicatori, attraverso un rinvio alle attività di cui agli articoli 208-213), ovvero soltanto alle attività di cui agli articoli 208-213;


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3. con riferimento all'articolo 3, si osserva che le disposizioni di cui al numero 7), in quanto recanti modifiche di carattere sostanziale, andrebbero più propriamente collocate all'articolo 2;
4. al medesimo articolo 3, si valuti l'opportunità di sopprimere il numero 15) e, dopo il numero 16), di inserire un ulteriore numero del seguente tenore: «all'articolo 256, comma 1, punto 40, le parole «l'articolo 5, commi da 1 a 13» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 5, commi da 1 a 9 e da 11 a 13»;
5. valuti il Governo l'opportunità di procedere, secondo quanto prospettato nel parere espresso in sede di Conferenza unificata, all'inserimento di ulteriori modifiche all'articolo 10, comma 5, ed all'articolo 122, comma 5, del decreto legislativo n. 136 del 2006, per risolvere le specifiche questioni relative rispettivamente: a) all'esclusione dell'obbligo per il responsabile del procedimento interno all'amministrazione di essere un dipendente di ruolo, potendo, invece, tali funzioni essere esercitate anche da personale legato all'amministrazione stessa da un diverso status giuridico; b) all'innalzamento della soglia dei contratti (prima pari ad un milione di euro, poi ridotta a 500.000 euro con il codice) per i quali è sancito l'obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
6. valuti, infine, il Governo l'eventualità di dettare ulteriori modifiche alla normativa in tema di appalti di lavori pubblici in relazione alle questioni problematiche aperte in sede di contenzioso comunitario, con specifico riferimento alla procedura di infrazione che oppone, per talune delle disposizioni introdotte con la legge n. 166 del 2002 (in parte già modificate dal codice stesso), la Commissione europea all'Italia - e che è già in fase avanzata di contenzioso innanzi alla Corte di giustizia europea - nel cui ambito sono state sollevate precise questioni in relazione al diritto di prelazione in favore del promotore ed alla posizione complessiva riconosciuta a quest'ultimo nelle procedure di project financing, ai contratti misti, alla realizzazione a scomputo dei lavori di urbanizzazione, all'affidamento della «direzione lavori» e del collaudo.


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ALLEGATO 2

Sulla missione a Nairobi in occasione della dodicesima sessione della Conferenza delle Parti relativa alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (15-17 novembre 2006).

RELAZIONE

Il Presidente della Camera dei deputati - su indicazione della VIII Commissione - ha designato il deputato Franco Stradella per la partecipazione, in qualità di osservatore nell'ambito della delegazione governativa italiana, al segmento ministeriale della dodicesima sessione della Conferenza delle Parti relativa alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che ha avuto luogo a Nairobi dal 15 al 17 novembre 2006. Come è noto, infatti, la Conferenza delle Parti è la sede in cui ha luogo il confronto internazionale per la esecuzione degli impegni per la riduzione delle emissioni dei gas «ad effetto serra», impegni che soprattutto nella Conferenza del 1997 - con la firma del Protocollo di Kyoto - hanno assunto un vincolo giuridicamente rilevante. Pur trattandosi di un negoziato condotto dai rappresentanti dei governi, tuttavia - per il rilievo politico dei temi affrontati - l'Italia ha confermato, anche per la Conferenza di quest'anno, la prassi di inviare una delegazione parlamentare (composta dal solo rappresentante della Camera dei deputati), che - oltre ad assistere agli incontri ministeriali - ha potuto anche prendere parte a specifiche sessioni organizzate da organismi internazionali.
I lavori della Conferenza hanno avuto un andamento piuttosto altalenante, soprattutto a causa di un negoziato complesso e delle tradizionali divergenze di visione tra Paesi firmatari, Paesi aderenti e Paesi non aderenti. Al termine di tali negoziati, il vertice si è concluso con un risultato che si potrebbe definire «di compromesso»: per un verso, infatti, vi è stato l'accordo formale per prolungare la vita del Protocollo di Kyoto oltre la scadenza naturale del 2012 (il cosiddetto «Kyoto 2»); per altro verso, tuttavia, permangono le indisponibilità dei principali Paesi non aderenti ad accettare le limitazioni imposte dal Protocollo.
Nelle sue linee generali, l'accordo finale raggiunto a Nairobi prevede che i Paesi aderenti al Protocollo di Kyoto dovranno approvare, entro il 2008, le nuove regole per il cosiddetto «Kyoto 2», destinate a contenere le emissioni di gas serra a partire dal 1o gennaio 2013. L'intesa consentirà ad ogni Stato aderente di disporre del tempo necessario per approfondire gli aspetti tecnici e, soprattutto, per giungere a ratificare entro il 2012 le nuove misure decise per contenere il livello di inquinamento. In questa seconda fase - e si tratta della novità più interessante, anche se di prospettiva medio-lunga - entreranno nel Protocollo anche Cina, India, Brasile, Sudafrica e Messico. La Conferenza, inoltre, ha deciso di creare un fondo internazionale per finanziare impianti di energia rinnovabile in Africa, sinora rimasta ai margini del Protocollo e, soprattutto, degli incentivi e degli strumenti agevolativi previsti per la sua attuazione. È stato, poi, introdotto un piano per la lotta alla deforestazione, dalla quale dipendono il 25 per cento delle emissioni di gas serra. Infine, una specifica soluzione per rispettare gli obiettivi di Kyoto e investire nelle energie rinnovabili ha riguardato l'intesa sui cosiddetti «Kyoto bond», strumenti finanziari che prevedono la possibilità di investire in progetti a favore di politiche


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energetiche locali, concedendo all'investitore di controllare la destinazione dei proventi.
Passando all'illustrazione delle questioni che rendono meno incoraggiante l'accordo raggiunto al vertice di Nairobi, si registra la rinnovata impossibilità di giungere al coinvolgimento diretto dei Paesi che non hanno ancora firmato il protocollo di Kyoto e che sono, peraltro, tra i maggiori produttori di gas ad «effetto serra», come Cina, Stati Uniti, Australia, Corea e Brasile. La mancata adesione di questi Stati è legata, in particolare, alla loro volontà di mantenere, in luogo di un impegno vincolante, una adesione solo su base volontaria agli obiettivi di Kyoto. Forti preoccupazioni circa la mancata adesione di questi Paesi sono giunte, in particolare, dall'intervento svolto nella giornata introduttiva del segmento ministeriale dal segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan; tuttavia, l'impressione complessiva che si desume dal vertice è quella di una estrema difficoltà a far convergere sulle medesime posizioni un numero tanto elevato di Paesi membri, con economie e culture - anche ambientali - molto diverse tra di loro.
In conclusione, la partecipazione della delegazione della Camera dei deputati alla Conferenza di Nairobi ha costituito una importante occasione di confronto su un tema di enorme interesse per il futuro del settore ambientale. Si è trattato di una partecipazione certamente molto utile, anche se occorre rilevare una certa difficoltà di approfondimento dei problemi, tendenzialmente a causa dei tempi ristretti degli interventi e del numero estremamente elevato di partecipanti, nonché di un'agenda dei lavori piuttosto intensa. Peraltro, tale difficoltà è stata anche acuita dalla problematica interrelazione con la delegazione ministeriale: si tratta, per certi versi, di problemi inevitabili in una sede di natura intergovernativa, che tuttavia richiedono che il Parlamento si interroghi sull'effettiva opportunità di continuare ad impostare in questi termini - certamente poco inclusivi - la partecipazione a simili vertici internazionali. A tal fine, andrebbe valutata la possibilità, in occasione del prossimo vertice, di avviare una riflessione sulle modalità di partecipazione delle delegazioni parlamentari a tali impegni, eventualmente valutando un rafforzamento del dialogo - anche di carattere preventivo - tra le varie Assemblee elettive dei Paesi firmatari, in modo da rendere più propositivo nelle sedi internazionali il ruolo dei Parlamenti, soprattutto in un settore così delicato come quello dello sviluppo sostenibile e della protezione dell'ambiente e dell'ecosistema.