XIV Commissione - Mercoledì 29 novembre 2006


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 33).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (atto n. 33);
ricordati i successivi interventi normativi in materia, ed in particolare: il decreto-legge n. 173 del 2006, convertito dalla legge n. 228 del 2006, che, all'articolo 1-octies, ha differito al 1o febbraio 2007 l'entrata in vigore di alcuni dei nuovi istituti previsti dal decreto legislativo n. 163; il decreto-legge n. 262 del 2006 (attualmente all'esame del Senato) che, all'articolo 2, comma 85, come modificato durante l'iter alla Camera, novella l'articolo 11 della legge n. 498 del 1992 relativo agli obblighi delle concessionarie autostradali, facendo salvi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 6 del codice dei contratti pubblici rispetto agli affidamenti attuati dalle società concessionarie e, contestualmente, incide sulla composizione del consiglio dell'Autorità; e, da ultimo, l'articolo 142 del disegno di legge finanziaria che reca, al comma 3, una modifica di carattere generale all'articolo 163 (concernente l'attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) del decreto legislativo n. 163;
preso atto che l'urgenza di un intervento integrativo e correttivo più generale del decreto legislativo n. 163 è stata più volte sottolineata dalla Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei deputati, e che lo stesso Ministro delle Infrastrutture ha dichiarato di concordare con tale esigenza, come risulta dalla sua audizione presso la Commissione VIII lo scorso 8 novembre;
rilevato che le disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 6, comma 2, del presente schema di decreto riproducono norme vigenti, introdotte dall'articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge n. 228 del 2006, e pertanto andrebbero espunte dal testo del decreto, salvo che non si intenda, con riferimento all'articolo 1 e all'articolo 6, comma 2, ulteriormente differire l'entrata in vigore degli istituti ivi considerati;
preso atto del parere reso, nell'adunanza del 28 settembre 2006, dal Consiglio di Stato, il quale propone la soppressione dell'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo n. 163 del 2006 - che fa divieto all'impresa ausiliaria di assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore o di subappaltatore - sottolineando l'esigenza di recepire sin da ora l'avviso manifestato, sia pure in un parere informale, dal Servizio legale della Commissione europea in ordine alla coerenza del citato articolo 49, comma 10, con la normativa comunitaria,


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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sopprimere le disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e articolo 6, comma 2, dello schema di decreto in quanto riproducono norme vigenti, introdotte dall'articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge n. 228 del 2006;

e con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità, in sede di ulteriori modifiche del decreto legislativo n. n. 163 del 2006, se non sia opportuno approfondire l'esistenza di un eventuale contrasto con la normativa comunitaria dell'articolo 49, comma 10.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (Atto n. 34).

PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (atto n. 34);
rilevato che vi sono elementi di parziale sovrapposizione con disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo recante il coordinamento con la legge n. 262 del 2005 del testo unico bancario e del testo unico della finanza (atto n. 26), ed in particolare:
in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera y), dello schema, che modifica l'articolo 193, comma 1, del TUF, introducendovi fra l'altro il riferimento all'articolo 115-bis del medesimo testo unico, si osserva che la stessa operazione è effettuata - con diversa formulazione - anche dall'articolo 3, comma 17, dello schema di decreto legislativo previsto dall'articolo 43 della legge n. 262 del 2005 (Atto n. 26);
sottolineato, peraltro, come la parziale sovrapposizione fra le disposizioni citate possa essere superata mediante un opportuno coordinamento dei termini della loro entrata in vigore;
rilevata l'opportunità, con riferimento al comma 3 dell'articolo 94 del TUF, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo, di integrare nella disciplina interna alcune caratteristiche della nota di sintesi, mutuandole dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva;
rilevato, con riferimento all'articolo 101 del TUF, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera t), dello schema di decreto legislativo, che, nello stabilire i criteri per l'attività pubblicitaria, la CONSOB dovrà attenersi anche ai princìpi formulati nell'articolo 15, nei paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/71/CE, atteso che il paragrafo 5 del medesimo articolo 15 è già recepito dal comma 5 del nuovo articolo 101;
rilevato che il termine «informazioni materiali» contenuto comma 5 del nuovo articolo 101 del TUF, che riprende testualmente il paragrafo 5 dell'articolo 15 della direttiva, sembra derivare da un'imperfetta traduzione del testo inglese (material information), il cui senso è reso più chiaramente nelle traduzioni francese (informations importantes) e tedesca (wesentliche Informationen), dalle quali risulta evidente che si tratta delle «informazioni rilevanti» e che sarebbe quindi opportuno adottare questa dizione nel testo legislativo nazionale,


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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
con riferimento al comma 3 dell'articolo 94 del TUF, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di integrare nella disciplina interna alcune caratteristiche della nota di sintesi, mutuandole dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE;
con riferimento all'articolo 101 del TUF, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera t), dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di richiamare i princìpi formulati nell'articolo 15, paragrafi da 2 a 4, della direttiva; valuti altresì, con riguardo al comma 5 del medesimo articolo 101, che recepisce il paragrafo 5 dell'articolo 15 della direttiva, l'opportunità di sostituire le parole: «informazioni materiali» con le seguenti: «informazioni rilevanti».


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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (Atto n. 34).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (atto n. 34);
rilevato che vi sono elementi di parziale sovrapposizione con disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo recante il coordinamento con la legge n. 262 del 2005 del testo unico bancario e del testo unico della finanza (atto n. 26), ed in particolare:
in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera y), dello schema, che modifica l'articolo 193, comma 1, del TUF, introducendovi fra l'altro il riferimento all'articolo 115-bis del medesimo testo unico, si osserva che la stessa operazione è effettuata - con diversa formulazione - anche dall'articolo 3, comma 17, dello schema di decreto legislativo previsto dall'articolo 43 della legge n. 262 del 2005 (Atto n. 26);
sottolineato, peraltro, come la parziale sovrapposizione fra le disposizioni citate possa essere superata mediante un opportuno coordinamento dei termini della loro entrata in vigore;
rilevata l'opportunità, con riferimento al comma 3 dell'articolo 94 del TUF, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo, di integrare nella disciplina interna alcune caratteristiche della nota di sintesi, mutuandole dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva;
rilevato, con riferimento all'articolo 101 del TUF, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera t), dello schema di decreto legislativo, che, nello stabilire i criteri per l'attività pubblicitaria, la CONSOB dovrà attenersi anche ai princìpi formulati nell'articolo 15, nei paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/71/CE, atteso che il paragrafo 5 del medesimo articolo 15 è già recepito dal comma 5 del nuovo articolo 101;
rilevato che il termine «informazioni materiali» contenuto comma 5 del nuovo articolo 101 del TUF, che riprende testualmente il paragrafo 5 dell'articolo 15 della direttiva, sembra derivare da un'imperfetta traduzione del testo inglese (material information), il cui senso è reso più chiaramente nelle traduzioni francese (informations importantes) e tedesca (wesentliche Informationen), dalle quali risulta evidente che si tratta delle «informazioni rilevanti» e che sarebbe quindi opportuno adottare questa dizione nel testo legislativo nazionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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con la seguente condizione:
al comma 5 dell'articolo 101 del TUF, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera t), dello schema di decreto legislativo, sostituire le parole: «informazioni materiali» con le seguenti: «informazioni rilevanti».

e con le seguenti osservazioni:
con riferimento al comma 3 dell'articolo 94 del TUF, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di integrare nella disciplina interna alcune caratteristiche della nota di sintesi, mutuandole dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE;
con riferimento all'articolo 101 del TUF, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera t), dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di richiamare i princìpi formulati nell'articolo 15, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/71/CE.