V Commissione - Resoconto di giovedì 30 novembre 2006


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 novembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 9.25.

Modifiche dell'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo.
Esame nuovo testo C. 616.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo FADDA (Ulivo), relatore, osserva che il provvedimento in esame, modificando la legge n. 206/2004, è volto ad estendere il diritto ai benefici previsti in favore delle vittime di atti terroristici anche alle vittime italiane di eventi avvenuti fuori dal territorio nazionale nel periodo dal 1o gennaio 1961 al 1o gennaio 2003, anno a decorrere dal quale la normativa vigente già riconosce tali diritti.
Sulla proposta di legge è pervenuta, in data 30 ottobre 2006, una relazione tecnica, verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze per quanto riguarda la quantificazione degli oneri previsti e l'assenza della copertura finanziaria
Nel testo approvato dalla Commissione di merito nella seduta del 29 novembre, oltre ad alcune modifiche tese a circoscrivere la platea dei beneficiari, è stata introdotta la norma di copertura finanziaria.
Al riguardo osserva che la quantificazione recata dalla relazione tecnica si basa sulla ipotesi di un numero di beneficiari della nuova normativa stimato pari a 13 unità. Poiché tale numero è stato verificato negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, occorre uno specifico chiarimento in proposito, anche alla luce delle modifiche apportate al testo iniziale - al quale si riferiva le verifica negativa predetta - che appaiono delimitare la platea degli aventi diritto ai benefici in questione.
Con riguardo alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento, essa è prevista dal comma 1-bis che si introduce nel corpo dell'articolo 16 della legge n. 206.
Ai sensi del comma 1-bis l'onere derivante dall'attuazione dell'estensione dei benefici è valutato in euro 3.570.226 per il 2006, euro 416.389 per il 2007 e euro 424.718 a partire dal 2008. Al predetto onere si provvede a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2006-2008 allo scopo utilizzando quanto a euro 3.570.226 per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a euro 416.389 per l'anno


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2007 e a euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Al riguardo, segnala che gli accantonamenti utilizzati presentano le necessarie disponibilità. Rileva tuttavia, con riferimento all'utilizzo delle risorse di competenza del Ministero degli affari esteri, l'opportunità che il Governo chiarisca se il loro utilizzo per finalità diverse dall'adempimento di obblighi internazionali dell'Italia possa recare pregiudizio a tale destinazione.

Il sottosegretario Mario LETTIERI si riserva di acquisire ulteriori elementi di valutazione per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione della nuova normativa fermo restando che, in ogni caso, l'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale relativo al Ministero degli affari esteri non pregiudichi l'adempimento di impegni internazionali.

Lino DUILIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività.
Nuovo testo C. 1428.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), relatore, osserva che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività. La relazione illustrativa afferma che scopo della proposta di legge è quello di rendere più agevole l'esercizio dell'attività imprenditoriale, con particolare riferimento alla fase di avvio dell'attività.
Con riguardo all'analisi degli effetti finanziari, l'articolo 1 autorizza il Governo ad emanare un regolamento modificativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 che risponda ai criteri generali di semplificazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, di abbreviazione di termini e di estensione del ricorso agli istituti dell'autocertificazione e della dichiarazione di inizio attività.
La previsione dell'istituzione di uno sportello unico per le attività produttive presso ogni comune è stata introdotta dal decreto legislativo n. 112 del 1998, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali. In particolare, l'articolo 24 impone ai comuni di organizzarsi in modo da assicurare che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento per la localizzazione dell'impresa. Questa struttura - presso la quale è istituito uno sportello unico - garantisce informazioni e svolge gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie. Rileva che risultano aver istituito lo sportello unico per le attività produttive 5.274 comuni, pari al 65,1 per cento dei comuni italiani, per una popolazione pari al 79,3 per cento del totale della popolazione. Rileva inoltre che la norma, nel dettare i criteri generali cui deve attenersi il Governo nell'emanare il regolamento suddetto, dispone, tra l'altro che i comuni possano esercitare le proprie funzioni, relativamente all'attivazione dello sportello unico, in forma associata e che la struttura cui è affidato il procedimento coordini le istruttorie relative a tutti gli enti pubblici coinvolti. Prevede l'affidamento al sindaco del procedimento unico di cui all'articolo. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 447/1998, nei comuni in cui alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame non si sia ancora provveduto alla predisposizione della struttura unica. Prevede che sia assicurato il contatto con l'utenza, oltre che con il contatto diretto, anche attraverso altri canali di comunicazione nonché l'adozione da parte dei comuni di un sistema di monitoraggio dell'attività dello sportello unico che dia


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conto dei tempi effettivi della conclusione dei procedimenti. Prevede la riduzione dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 447/1998 relativamente alla richiesta di integrazione degli atti necessari a fini istruttori, allo svolgimento dell'audizione in contraddittorio, alla realizzazione di impianti a struttura semplice nonché all'eventuale adozione di motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Prevede infine accertamenti ai fini dell'applicazione di sanzioni in caso di inosservanza dei termini procedimentali da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e che qualora si tratti di trasferimento di insediamento produttivo, i termini delle varie fasi e della conclusione del procedimento siano ridotti della metà rispetto a quelli previsti nel caso di nuovo insediamento.
L'articolo 2 dispone modifiche opportune all'articolo 19 della legge 241/1990, stabilisce tra l'altro la riduzione del termine per l'inizio dell'attività con riferimento alle dichiarazioni aventi ad oggetto l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresa l'iscrizione in albi ruoli.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza della spesa, disponendo che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, osserva che sulla base dei criteri previsti nell'articolo 1 del provvedimento in esame, le modifiche che dovrebbero operarsi al decreto del Presidente della Repubblica 447/1998 appaiono finalizzate ad una consistente riduzione dei termini entro cui le amministrazioni competenti sono tenute a pronunciarsi ai fini del perfezionamento dei procedimenti connessi all'autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi.
Rileva che l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 stabilisce che in relazione ai procedimenti disciplinati dallo stesso regolamento, i comuni pongono a carico dell'interessato il pagamento dei diritti previsti dalla legislazione vigente. A tal fine si affida alle strutture responsabili del procedimento la riscossione di tali diritti, con l'obbligo di riversarne gli importi alle amministrazioni che hanno svolto l'attività istruttoria nell'ambito del procedimento. Tale obbligo è tuttavia escluso nell'eventualità in cui le amministrazioni non abbiano rispettato i termini previsti. In tal caso, pertanto, non si darebbe luogo al rimborso delle spese sostenute con riferimento all'attività istruttoria.
Chiede pertanto di chiarire se la previsione di una significativa contrazione dei termini a disposizione delle amministrazioni sia compatibile con la effettiva capacità delle amministrazioni stesse di svolgere l'attività istruttoria ad esse demandata, ovvero se non si possa determinare, in via di fatto, una situazione tale per cui le medesime amministrazioni risulterebbero inadempienti, in considerazione della ristrettezza dei termini a disposizione. A tale inadempienza conseguirebbe la preclusione, della possibilità, per le amministrazioni interessate, di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'avvio dell'attività di istruttoria, determinandosi in tal caso minori entrate per le amministrazioni interessate.

Il sottosegretario Mario LETTIERI facendo presente di aver chiesto al Ministero dello sviluppo economico una più approfondita disamina dei vari aspetti del provvedimento, chiede un rinvio dell'esame.

Lino DUILIO, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

DL 279/06: Previdenza complementare.
Nuovo testo C. 1952.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), relatore, ricorda che in data 29 novembre 2006, l'XI Commissione lavoro ha trasmesso un


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nuovo testo dell'A.C. 1952 di conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di previdenza complementare.
La Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento, nel testo presentato alla Camera, nella seduta del 29 novembre 2006 e ha espresso un parere di nulla osta.
Il nuovo testo trasmesso dalla XI Commissione reca, in particolare, una nuova formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), che stabilisce ora nella data del 31 marzo 2007, il termine entro il quale: i fondi pensione e le imprese di assicurazione per le forme pensionistiche complementari devono adeguare i propri statuti alla nuova disciplina recata dal decreto legislativo n. 252 del 2005; le imprese di assicurazione per le forme pensionistiche individuali devono provvedere alla costituzione di un patrimonio autonomo e separato.
Osserva che il termine del 31 marzo 2007 era stabilito, nel testo originario del decreto, solo con riferimento alla costituzione del patrimonio autonomo e separato da parte delle imprese di assicurazione per le forme pensionistiche individuali mentre per quanto concerne il termine per l'adeguamento degli statuti dei fondi pensione e delle imprese di assicurazione per le forma pensionistiche complementari, il testo originario del decreto indicava il 31 dicembre 2006.
Ricorda che l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005 stabilisce nel 31 dicembre 2007 il termine per l'adempimento dei predetti obblighi da parte dei soggetti interessati.
Il nuovo testo prevede inoltre, alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, una riformulazione del primo periodo del comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 252, come sostituito ai sensi del presente decreto, al fine di precisare che le forme pensionistiche complementari possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR solo qualora le stesse abbiano provveduto agli adeguamenti sopra indicati entro il 31 marzo 2007. Tale riformulazione appare rispondere ad esigenze di coordinamento formale alla luce dell'individuazione di un termine univoco per tutti gli adempimenti previsti a carico dei soggetti interessati.
Rileva quindi che le modifiche introdotte al testo del decreto-legge dalla XI Commissione lavoro non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario; in ogni caso è necessario acquisire sulle stesse l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, facendo riferimento al testo del decreto-legge in oggetto, come modificato da un emendamento approvato dalla XI Commissione della Camera, osserva che il predetto emendamento differisce al 31 marzo 2007 il termine previsto per l'adeguamento degli statuti delle forme pensionistiche complementari alla nuova normativa, che il testo del decreto-legge in oggetto fissa al 31 dicembre 2006.
Al riguardo, esprime parere assolutamente contrario alla modifica proposta, in quanto, non consentendo, nei primi tre mesi del 2007, una scelta consapevole da parte dei lavoratori (i quali non avrebbero la certezza dell'adempimento, da parte dei fondi pensione, dei predetti obblighi di adeguamento statutario), potrebbe compromettere l'esercizio della scelta dei lavoratori, con possibili effetti negativi sulla realizzazione degli obiettivi finanziari programmati dalla legge finanziaria 2007.

Andrea RICCI (RC-SE) mostra sorpresa per il parere contrario espresso dal rappresentante del Governo, di cui chiede spiegazioni, in quanto la modifica apportata si limita a differire il termine previsto per l'adeguamento degli statuti delle forme pensionistiche complementari alla nuova normativa.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, in risposta all'onorevole Ricci, rileva che la preoccupazione del Governo attiene all'esigenza di assicurare una scelta consapevole da parte dei lavoratori. Si riserva comunque di richiedere agli uffici un'ulteriore valutazione tecnica.


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Lino DUILIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 novembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 9.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Atto n. 46.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Paolo FADDA (Ulivo), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62, reca l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri. Il provvedimento risulta corredato di relazione tecnica.
Gli articoli da 1 a 19 e 24 recano modifiche alla disciplina in materia di diritto di soggiorno. In particolare, le norme disciplinano le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno sul territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea (UE) e dei loro familiari. Lo schema precisa quali persone debbano essere intese come familiari (articolo 2) e indica, altresì, gli altri parenti aventi diritto all'accesso ed al soggiorno nel territorio nazionale (articolo 3). A tale ultima categoria appartengono, oltre al partner del cittadino, i familiari diversi dagli ascendenti o discendenti che siano conviventi o carico del cittadino dell'UE, ovvero si trovino in particolari condizioni di salute.
Il diritto di ingresso nel territorio nazionale è previsto in favore del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza (articolo 5).
Il cittadino comunitario ed i suoi familiari hanno diritto di soggiornare nel territorio dello Stato per un periodo non superiore a tre mesi sulla base del solo possesso del documento d'identità valido ovvero, per il familiare non europeo, sulla base del passaporto valido (articolo 6).
È altresì previsto il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi: tale diritto è riconosciuto al cittadino dell'Unione che espleta una attività di lavoro subordinato o autonomo nello Stato, ovvero quando l'interessato dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per il periodo del soggiorno per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato, nonché di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi.
Lo stesso diritto di soggiorno è, altresì, riconosciuto al familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che accompagna o raggiunge il cittadino dell'Unione cui è riconosciuto il diritto di soggiorno. Il cittadino comunitario conserva il diritto di soggiorno in caso d'inabilità temporanea al lavoro o di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato attività lavorativa nello Stato per oltre un anno. Nell'eventualità che la condizione di disoccupato intervenga durante i primi dodici mesi di soggiorno, il cittadino dell'Unione conserva il diritto di soggiorno per un solo anno (articolo 7).
Nel caso di decesso o partenza dallo Stato del cittadino dell'Unione, è garantita la conservazione del diritto di soggiorno a favore dei suoi familiari, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, purché questi abbiano acquisito il «diritto di soggiorno


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permanente» oppure siano in possesso dei requisiti che consentono il riconoscimento di un diritto di soggiorno autonomo come previsto all'articolo 7. Per i familiari non cittadini dell'Unione, la conservazione del diritto di soggiorno richiede anche il soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso o della partenza. In caso di decesso o partenza, i figli iscritti ad un istituto scolastico ed il genitore affidatario, indipendentemente dalla cittadinanza, conservano il diritto di soggiorno per la sola durata del corso di studio purché residenti nel territorio dello Stato (articolo 11).
Rileva che all'onere recato dal provvedimento, valutato in 14,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (articolo 24).
La relazione tecnica indica preliminarmente i dati e parametri sulla base dei quali sono state effettuate alcune delle quantificazioni. I dati ed i parametri individuati sono i seguenti: numero dei cittadini comunitari soggiornanti con titolo autonomo o come familiari stimato pari a 224.975 unità; numero dei nuclei familiari di cittadini comunitari stimato pari a 100.000 assumendo che ciascun nucleo familiare si componga, in media, di circa 2,2 cittadini; spesa media assistenziale pro capite annua pari a 513 euro arrotondati prudenzialmente a 600; percentuale dei nuovi beneficiari diretti del sistema di assistenza sociale stimata pari al 33 per cento di coloro che conserveranno il diritto al soggiorno in base alla disciplina introdotta dallo schema in esame; spesa sanitaria pro capite annua rideterminata in 1.100 euro a fronte di una quota capitaria di 1.700 euro. La riduzione tiene conto del minor accesso degli stranieri ai servizi sanitari in genere ed alla assistenza ospedaliera in particolare.
Ciò premesso la relazione tecnica effettua quindi le quantificazioni di spesa. In particolare, con riguardo all'ampliamento dei titolari del diritto di soggiorno in base alle norme di cui agli articoli 2 e 3, la relazione tecnica afferma che le disposizioni inseriscono nel novero degli aventi diritto i seguenti soggetti: partner che abbia una unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro (articolo 2); familiari a carico o conviventi (articolo 3); convivente del cittadino dell'Unione (articolo 3); parente che si trovi in particolari condizioni di salute (articolo 3).
In relazione a dette norme si stima l'ingresso di una persona ogni quattro famiglie residenti, ossia di 25.000 familiari, non già rientranti nelle categorie dei familiari per il quale il soggiorno è consentito in base alla legislazione vigente.
Con riguardo all'acquisizione del diritto di soggiorno permanente in termini abbreviati (articolo 15), i titolari del diritto di soggiorno permanente non sono sottoposti al possesso di ulteriori requisiti per continuare la loro permanenza nel territorio nazionale, diversamente da quanto previsto in base agli articoli 4 e 6 del vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 54/2002. La platea degli interessati è ipotizzata pari a 500 unità. La relazione tecnica quantifica peraltro l'onere considerando una platea di interessati di 1.000 unità in luogo di 500, considerando oneri di assistenza nella seguente misura: 1000 persone x 33 per cento aventi diritto alla assistenza x 600 euro di spesa pro capite = 200.000.
Al riguardo, per quanto concerne i parametri utilizzati per le quantificazioni, rileva che la relazione tecnica valuta in 224.975 unità il numero dei cittadini comunitari soggiornanti con titolo autonomo o come familiari. Tale norma appare in linea con i dati di fonte ISTAT.
Il dato medesimo peraltro, concerne la situazione al 2006, relativa ai 25 membri dell'Unione Europea. Esso pertanto non tiene conto dei nuovi ingressi, dal 1o gennaio 2007, della Bulgaria e della Romania, che da tale data diverranno membri dell'Unione. Si tratta di nuovi ingressi che amplieranno, anche consistentemente (ad esempio i predetti dati Istat rilevano la presenza di 297.570 rumeni) la platea degli interessati dal provvedimento in


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esame, derivandone un corrispondente incremento degli oneri rispetto a quelli stimati dalla relazione tecnica.
Sempre con riferimento al numero dei cittadini comunitari soggiornanti, rileva che la relazione tecnica assume il dato 2006 senza ipotizzarne possibili incrementi negli anni successivi. L'assenza di ipotesi di incremento dei dati in questione non appare tuttavia condivisibile, considerato che nei predetti dati ISTAT i numeri relativi ai cittadini comunitari residenti in Italia mostrano un trend notevole di crescita, pari a circa il 34 per cento nel periodo 2003-2006 qualora, ad esempio, si confronti il dato 2003 (167.124 unità) con quello 2006 (223.537 unità). Se, come appare prevedibile, tale trend di crescita trovasse conferma, benché in misura presumibilmente ridotta, negli anni anche immediatamente successivi al 2007 ne conseguirebbe un incremento degli oneri recati dalle norme in esame.
Su tali due profili problematici, che appaiono evidenziare una sottostima dell'onere derivante dal provvedimento, chiede un chiarimento.
Per quanto concerne la mancata considerazione degli oneri di natura sanitaria nell'ambito delle quantificazioni effettuate dalla relazione tecnica, appare ragionevole presumere che si sia ipotizzato un diritto al rimborso integrale a carico di istituzioni dello Stato membro di provenienza degli stranieri. Ferma restando la necessità che siano fornite indicazioni sul punto in questione, rileva, qualora tale ipotesi trovi conferma, che in taluni casi potrebbero non sussistere le condizioni per il rimborso medesimo come, ad esempio, in presenza di familiari cittadini extracomunitari di Paesi per i quali non è previsto alcun accordo di rimborso con l'Italia, derivandone, in tal caso, oneri ulteriori rispetto a quelli stimati dalla relazione tecnica.
Rileva inoltre come con riferimento alle singole quantificazioni la relazione tecnica si limiti ad indicare, di volta in volta, il numero dei soggetti interessati senza fornire indicazioni di dettaglio sui criteri in base ai quali tale platea è stata considerata. Tali indicazioni apparirebbero invece necessarie, al fine di valutare la congruità delle singole quantificazioni. Ciò con riguardo, in particolare, ai casi in cui una particolare categoria di aventi diritto al soggiorno sia suscettibile di determinare un onere di particolare rilievo. Ci si riferisce ad esempio ai familiari malati gravi anche cittadini extracomunitari che possono raggiungere il cittadino dell'Unione soggiornante a norma dell'articolo 3, comma 2. Va considerato, tra l'altro, che qualora tali malati siano cittadini extracomunitari potrebbe non sussistere il rimborso alle spese sanitarie; a coloro che conservano il diritto di soggiorno anche dopo che il cittadino dell'Unione sia divenuto inabile al lavoro o disoccupato a norma dell'articolo 7, comma 3.
Tale norma, innovando la normativa vigente (come in precedenza illustrato) consente l'accesso a prestazioni di protezione sociale a soggetti che attualmente non godrebbero di tale diritto.
Rileva, infine, che la relazione tecnica reca alcune imprecisioni materiali in merito alle quali è necessario siano fornite puntualizzazioni, anche al fine di determinare l'esatta misura dell'onere: la quantificazione dell'onere riferito all'articolo 15 considera una platea di 500 unità ed effettua i conteggi utilizzando, invece, un valore pari a mille senza che sia possibile determinare quale sia il valore corretto; la tabella riepilogativa degli oneri, sulla base della quale è disposta la copertura, riporta, per un mero errore materiale, una spesa di 10.000 euro riferita all'articolo 11 mentre la parte descrittiva quantifica una spesa di 100.000 euro.
Con riguardo all'articolo 24, la norma dispone che all'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 14,5 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2007 a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
Al riguardo, rileva che la norma di copertura finanziaria presenta i seguenti profili problematici:
sotto il profilo formale, la disposizione in esame si limita a prevedere la


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decorrenza dell'onere solo con riferimento all'utilizzo con finalità di copertura del Fondo di rotazione per le politiche comunitari e non anche laddove è autorizzata la spesa di 14,5 milioni di euro. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca la durata temporale dell'onere posto che soltanto nell'ipotesi in cui questo decorra dall'anno 2007 non si verificherebbe un disallineamento temporale con la copertura prevista;
la norma non appare pienamente conforme alla vigente disciplina contabile in quanto si limita a quantificare l'onere complessivo derivante dall'attuazione dello schema di decreto, e non individua, invece, l'onere ascrivibile all'attuazione di ciascuna delle disposizioni onerose. L'indicazione delle singole disposizione onerose, può, invece, solo desumersi dalla relazione tecnica. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di integrare il testo prevedendo agli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15 singole autorizzazione di spesa ovvero modificando l'articolo 24 richiamando esplicitamente le suddette disposizione onerose;
la clausola di copertura, pur qualificando gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto in termini di previsione di spesa, non reca, come richiesto in base alla vigente disciplina contabile, una esplicita clausola di salvaguardia per la compensazione delle eventuali spese che dovessero eccedere le previsioni medesime. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se la natura degli oneri derivanti dal provvedimento possa essere ricondotta alla fattispecie delle spese obbligatorie e se, conseguentemente si possa prevedere il prelievo dal Fondo spese obbligatorie di cui all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978;
la clausola di copertura fa genericamente riferimento al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, senza specificare che si tratta del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, della legge n. 183 del 1987. Appare, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'ipotesi di riformulare la clausola di copertura prevedendo che all'attuazione del presente decreto si provveda a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183 nei limiti delle risorse indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Il sottosegretario Mario LETTIERI espone le osservazioni indicate nel documento allegato (vedi allegato).

Lino DUILIO, presidente, considerato che stanno per avere inizio votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 novembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 279/06: Previdenza complementare.
Nuovo testo C. 1952.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Lino DUILIO (Ulivo), presidente, in sostituzione del relatore invita il Governo ad esprimere il suo avviso sulle osservazioni formulate nel corso della seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, preannuncia che il Governo ha intenzione di emendare il disegno di legge finanziaria in corso di esame presso il Senato, inserendo una disposizione diretta a recepire i contenuti del provvedimento in esame. A


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parziale modifica del parere espresso in mattinata precisa quindi che il Governo potrebbe convenire su un parere favorevole ove lo stesso fosse fondato sul presupposto che il differimento dei termini di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 252 del 2005 non pregiudichi i risultati finanziari attesi con specifico riferimento al Fondo per l'erogazione ai lavori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui si prevede l'istituzione nell'ambito del disegno di legge finanziaria.

Andrea RICCI (RC-SE) rileva come l'atteggiamento del Governo sia singolare, in quanto preannuncia un emendamento al disegno di legge finanziaria che sostituirebbe il provvedimento che si sta tuttavia attualmente esaminando. Un atteggiamento di serietà del Governo imporrebbe evidentemente il ritiro del provvedimento in esame. In secondo luogo sarebbe un dovere politico del Governo di recepire le modifiche in materia che il Parlamento potrebbe effettuare nel corso dell'esame di questo provvedimento.

Lino DUILIO (Ulivo), presidente, sottolinea che un eventuale emendamento al disegno di legge finanziaria non potrebbe produrre effetti prima del 1o gennaio 2007, per cui il decreto-legge in esame assicurerebbe la vigenza delle disposizioni dallo stesso recate. Auspica comunque che il Governo chiarisca le sue intenzioni e adotti un atteggiamento univoco, pur rilevando che la Commissione bilancio deve dare parere solamente con riguardo ai profili finanziari.
Formula quindi, anche sulla base delle osservazioni formulate dal Governo, la seguente proposta di parere:
«Comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
sul testo del provvedimento:

NULLA OSTA

nel presupposto che il differimento dei termini di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 252 del 2005 non pregiudichi i risultati finanziari attesi con specifico riferimento al Fondo per l'erogazione ai lavori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui si prevede l'istituzione nell'ambito del disegno di legge finanziaria».

Andrea RICCI (RC-SE) ritiene che si debbano chiarire in termini inequivoci le ragioni per cui potrebbero risultare pregiudicati i risultati finanziari attesi, come indicato dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, ribadisce la preoccupazione del Governo circa il fatto che il differimento dei termini possa pregiudicare gli equilibri finanziari della materia in esame.

Andrea RICCI (RC-SE), ricordando come nella seduta antimeridiana vi fosse un parere contrario del Governo che ha poi mutato avviso nel presupposto che vengano garantiti i risultati finanziari attesi, chiede spiegazioni su tale mutamento di valutazione.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, rileva che dispone di puntuali elementi di riscontro, basandosi l'avviso del Governo piuttosto sul timore di un pregiudizio agli equilibri finanziari.

Andrea RICCI (RC-SE) rileva come il Governo non si può sottrarre a quella che è una scelta politica mediante l'espressione di un parere contrario di tipo tecnico sui profili finanziari, ove non motivi puntualmente tale parere. In tal caso, se il Governo non ha elementi tecnici a supporto, suggerisce che la Commissione esprima sul provvedimento in esame un parere di nulla osta.

Adriano MUSI (Ulivo) ricorda di aver presentato un emendamento al disegno di legge finanziaria volto a garantire che non si procedesse al conferimento del TFR fino alla scadenza del termine riconosciuto ai lavoratori per esercitare l'opzione.


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Massimo GARAVAGLIA (LNP) manifesta dubbi sulla valutazione prospettata nel parere proposto, in quanto un presupposto non sarebbe sufficiente in presenza di eventuali oneri, che bisognerebbe quantificare.

Francesco NAPOLETANO (Com.It) rileva come non si corretto sottoporre il parere della Commissione ad un presupposto futuro ed incerto, quando invece si dovrebbe verificare riscontrando i dati la preoccupazione espressa dal rappresentante del Governo.

Lino DUILIO (Ulivo), presidente, evidenzia che il parere proposto non è condizionato in quanto reca solamente un presupposto. Propone quindi di esprimere parere di nulla osta senza l'indicazione del presupposto a mente del quale il differimento dei termini non pregiudichi i risultati finanziari attesi.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, precisa che il Governo avrebbe preferito che rimanesse il presupposto contenuto nella prima formulazione del parere.

La Commissione approva la proposta di parere come riformulato.

Modifiche dell'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo.
Esame nuovo testo C. 616.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, conferma che la quantificazione degli oneri prospettata è da ritenersi corretta.

Paolo FADDA (Ulivo), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere.

«La Commissione bilancio, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento è fondata su elementi oggettivi;
il parziale utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri non pregiudica l'adempimento di obblighi internazionali;

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «424.718 a partire dall'anno 2008» con le seguenti: «487.870 a decorrere dall'anno 2008».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività.
Nuovo testo C. 1428.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, rileva che le disposizioni del provvedimento in esame potrebbero comportare oneri per gli enti pubblici territoriali interessati, per cui chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato.

Lino DUILIO (Ulivo), presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame.


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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 30 novembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario LETTIERI.

La seduta comincia alle 15.

5-00432 Garavaglia: Accantonamenti indisponibili nell'ambito degli stati di previsione dei Ministeri previsti dai commi 206 e 207 dell'articolo 18 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007.

Lino DUILIO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Mario LETTIERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Massimo GARAVAGLIA (LNP), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del Governo, evidenziando che i tagli alla spesa delle amministrazioni pubbliche dovrebbero avvenire in un contesto di maggiore trasparenza e chiarezza.

5-00433 Iacomino e Andrea Ricci: Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali d'impresa nuovi.

Andrea RICCI (RC-SE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Mario LETTIERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3), impegnandosi inoltre personalmente ad inserire la norma di proroga sull'utilizzo del credito d'imposta nel primo provvedimento legislativo utile.

Andrea RICCI (RC-SE), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto, suggerendo che potrebbe essere inserito un apposito emendamento nel disegno di legge finanziaria in corso di esame presso il Senato sempre subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

5-00434 D'Elpidio: Applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica alle Camere di commercio.

Dante D'ELPIDIO (Pop-Udeur) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Mario LETTIERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Dante D'ELPIDIO (Pop-Udeur), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto ritenendo che i presidi di valorizzazione del territorio vadano comunque salvaguardati nella loro funzionalità organizzativa.

5-00435 Vannucci: Utilizzo delle disponibilità risultanti dal bilancio dell'INAIL per finanziare dotazioni infrastrutturali di regioni province autonome ed enti locali.

Massimo VANNUCCI (Ulivo) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Mario LETTIERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5), assumendo un impegno diretto ad affrontare la materia.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), replicando, si dichiara soddisfatto anche per l'assunzione da parte del rappresentante del Governo di un impegno diretto ad affrontare la materia, che potrebbe essere oggetto di un apposito emendamento presentato al disegno di legge finanziaria attualmente in corso al Senato.


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Lino DUILIO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 novembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.
Atto n. 34
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Andrea RICCI (RC-SE), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione della delega di cui agli articoli 12 e 44 della legge n. 262 del 2005 recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», prevede il recepimento della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.
L'articolo 12 della legge n. 262 citata prevede che la delega al Governo ivi prevista sia attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il provvedimento è corredato, ai sensi dell'articolo 44 della suddetta legge n. 262, dalla relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale, che conferma l'assenza di effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dallo stesso.
Lo schema di decreto, composto da 4 articoli, apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUIF). In particolare le disposizioni recate riguardano:
le caratteristiche e il contenuto del prospetto di offerta;
i poteri attribuiti alla CONSOB circa l'approvazione del prospetto medesimo;
gli obblighi informativi a carico dei soggetti offerenti;
il regime di pubblicità relativa alla documentazione riguardante l'offerta e l'ammissione alle negoziazioni sia di strumenti finanziari comunitari sia di quote o azioni da parte di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio);
le sanzioni amministrative pecuniare in caso di violazioni degli adempimenti previsti dalla disciplina in commento.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione bilancio, si segnala che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione degli adempimenti posti a loro carico con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, chiede che il Governo confermi l'idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente risultino congrue rispetto agli adempimenti previsti dallo stesso decreto.
Dal punto di vista formale, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo circa la possibilità di modificare il secondo


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periodo dell'articolo in esame al fine di prevedere, come stabilito in casi analoghi in base ad una prassi consolidata, che all'attuazione degli adempimenti posti a loro carico i soggetti pubblici provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Segnala infine l'opportunità di valutare la necessità di modificare il comma 3 del nuovo articolo 94-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 - in materia di approvazione del prospetto informativo -, come inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del provvedimento, al fine adeguare il dettato normativo a quanto affermato nella relazione tecnica per cui le convenzioni che la CONSOB può stipulare per l'affidamento alle società di gestione dei compiti inerenti al controllo del prospetto medesimo, siano a titolo non oneroso.

Il sottosegretario Mario LETTIERI assicura che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo anzi il Governo interessato ad una rapida approvazione del provvedimento per consentire un buon funzionamento dei mercati finanziari ed un accesso trasparente ed omogeneo dei risparmiatori nell'ambito dell'Unione europea.

Andrea RICCI (RC-SE), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (atto n. 34);
considerata, al fine di garantire l'effettività della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3 dello schema di decreto, la necessità di prevedere anche nel dettato normativo, così come affermato dalla relazione tecnica, che le convenzioni che la Consob può stipulare ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 3 del decreto legislativo n. 58 del 1998, di cui prevede l'inserimento, siano a titolo non oneroso;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
all'articolo 2, comma 1, lettera f), capoverso Art. 94-bis, comma 3, dopo le parole: «mediante apposite convenzioni» siano aggiunte le seguenti: «da stipulare a titolo gratuito»;
all'articolo 3, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: «I soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione degli adempimenti posti a loro carico nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 novembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società,


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delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.
Atto n. 41.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea RICCI (RC-SE), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca parziale attuazione della direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative ai conti annuali e consolidati delle società commerciali, delle banche ed altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.
Tale direttiva ha modificato i criteri contabili comunitari adeguandoli, parzialmente ai principi contabili internazionali, consentendo alle imprese degli Stati membri, anche se non tenute all'adozione di tali principi, di redigere i bilanci secondo i principi ispiratori degli IAS, quali la prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica delle operazioni e l'adozione del fair value.
La direttiva 2003/51/CE è inserita nell'allegato B della legge comunitaria 2004, contenente l'elenco delle direttive per le quali il Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima legge comunitaria, è delegato ad emanare disposizioni attuative nel termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria 2004.
La relazione illustrativa del provvedimento precisa che lo schema di decreto reca attuazione delle sole disposizioni della direttiva 2003/51/CE di natura obbligatoria per gli Stati membri, mancando per i contenuti di natura discrezionale specifici criteri di delega e comportando tali contenuti scelte di elevata discrezionalità politica e complessità tecnica.
Lo schema di decreto non è corredato di relazione tecnica. La relazione illustrativa precisa che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Con riguardo all'analisi degli effetti finanziari gli articoli da 1 a 4 dispongono innanzitutto, che ai fini di una più uniforme qualità dell'informativa di natura finanziaria, venga ampliato e precisato il contenuto della relazione sulla gestione con riferimento al bilancio di esercizio e consolidato delle società commerciali, delle banche e delle società di assicurazioni. Tale relazione, in particolare, deve contenere un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati della società ed una descrizione dei principali rischi cui la medesima è esposta. L'analisi deve, inoltre, contenere informazioni relative alle relazioni con l'ambiente e con il personale. In particolare, per le società di assicurazione la relazione sulla gestione di bilancio deve indicare gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi (articolo 1). Viene disciplinato il contenuto minimo della relazione di revisione ed elenca i tipi di giudizio che tale relazione può esprimere, che debbono essere analiticamente motivati (articolo 2). È eliminato l'obbligo di escludere dal bilancio consolidato le imprese controllate la cui inclusione nel predetto bilancio - data l'attività svolta - sarebbe in contrasto con una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese incluse nel bilancio consolidato stesso (articolo 3). Si impone alle società assicurative di indicare, nella nota integrativa, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value ed informazioni su la loro entità e natura. A tal fine si applicano i commi da 2 a 5 dell'articolo 2427-bis del codice civile, in materia di «Informazioni relative al valore equo fair value degli strumenti finanziari» (articolo 4).
Rileva che le disposizioni del provvedimento si applicano ai bilanci relativi agli


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esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore, non avendo osservazioni da formulare al riguardo.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, non ha nulla da osservare al riguardo.

Andrea RICCI (RC-SE), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;

VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.35.