VI Commissione - Resoconto di giovedì 30 novembre 2006


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 novembre 2006. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Tononi.

La seduta comincia alle 14.05.

Benefici per le vittime del terrorismo.
C. 616 Mazzoni.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo DEL MESE, presidente relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali sulla proposta di legge C. 616 Mazzoni, recante benefici per le vittime del terrorismo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente.
La proposta, che si compone di soli tre articoli, prevede, all'articolo 1, comma 1, un'integrazione del comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 206 del 2004, stabilendo che i benefici della predetta legge siano estesi, oltre che a tutti gli eventi terroristici avvenuti in Italia a partire dal 1o gennaio 1961, anche a tutti gli eventi terroristici accaduti all'estero a partire dalla medesima data, di cui siano stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento, laddove l'attuale formulazione della disposizione prevede che, per gli eventi avvenuti all'estero, i quali abbiano coinvolto cittadini italiani, i benefici della legge si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2003.
Ricorda quindi come la predetta legge n. 206 del 2004 abbia dettato norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territorio nazionale o all'estero, e dei loro familiari superstiti, innestandosi sulla stratificata disciplina preesistente: l'articolo 1 prevede infatti, in via generale, che, per quanto non espressamente previsto dalla legge stessa, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi n. 302 del 1990 e n. 407 del 1998 e l'articolo 82 della legge n. 388 del 2000.


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Le altre misure contenute nella legge n. 206 stabiliscono:
la ridefinizione a 200.000 euro dell'entità massima delle elargizioni, già disposte dalla normativa previgente, in favore di chiunque subisca una invalidità permanente (o dei familiari in caso di morte) a causa di atti di terrorismo;
la concessione, oltre all'elargizione, di uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica;
la rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base alla normativa preesistente, tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale;
la prestazione, a carico dello Stato, dell'assistenza psicologica alle vittime e ai loro familiari;
alcuni benefìci che incidono sui trattamenti pensionistici (aumento figurativo di 10 anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione e il trattamento di fine rapporto; equiparazione, per le vittime che hanno subìto danni più gravi, ai grandi invalidi di guerra e riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta; adeguamento costante, al trattamento in godimento dei lavoratori in attività, delle pensioni delle vittime);
il diritto al patrocinio legale gratuito, a carico dello Stato, nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili per le vittime e i loro superstiti;
la garanzia di tempi certi per le procedure in sede amministrativa e giurisdizionale relative al riconoscimento e alla valutazione dell'invalidità e all'attribuzione di provvidenze alle vittime del terrorismo.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 dispone in merito alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla predetta estensione dell'ambito di applicazione dei benefici recati dalla legge n. 206, calcolati in circa 3,5 milioni di euro per il 2006, in circa 416.000 euro per il 2007 ed in circa 424.000 euro nel 2008, prevedendo che ad essi si faccia fronte a valere del Fondo speciale diparte corrente per il 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
L'articolo 2 prevede che il Governo presenti, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento, una relazione al Parlamento concernente l'individuazione dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo compiuti a partire dal 1o gennaio 1961, non residenti in Italia all'epoca al momento dei fatti.
La previsione sembra preordinata a ipotizzare un successivo ampliamento dell'ambito di applicazione dei benefici della legge n. 206, anche in favore dei cittadini italiani vittime di atti terroristici non residenti in Italia al momento degli eventi.
L'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, ricorda come la già citata legge n. 206 preveda, agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 4, l'esenzione dall'IRPEF, rispettivamente, della pensione maturata grazie all'aumento figurativo dell'anzianità contributiva disposta dall'articolo 3, comma 1, in favore delle vittime degli eventi terroristici che abbiano subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento, e dei trattamenti pensionistici riconosciuti dall'articolo 4, commi 2 e 3, in favore delle vittime che abbiano subito un'invalidità permanente superiori all'80 per cento.
Inoltre, l'articolo 8, comma 1, della stessa legge dispone l'esenzione dall'imposta di bollo di tutti i documenti ed atti relativi alle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla legge, mentre il comma 2 del medesimo articolo 8 stabilisce l'esenzione da ogni imposta diretta o indiretta delle indennità disposte dalla legge.


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Pertanto, l'estensione dell'ambito di applicazione dei benefici comporterà un ampliamento anche dei predetti benefici fiscali.
Considerato che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso nulla osta.

Francesco TOLOTTI (Ulivo) valuta favorevolmente il contenuto della proposta di legge, la quale, apportando le opportune integrazioni alla legge n. 2006 del 2005, appare idonea a superarne taluni limiti applicativi, peraltro già evidenziati nel corso della precedente legislatura. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.10

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 novembre 2006. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Tononi.

La seduta comincia alle 14.10

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/51/CE, in materia di conti annuali consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazioni.
Atto n. 41.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco TOLOTTI (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parer al Governo, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/51/CE, in materia di conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazioni.
Evidenzia quindi come la direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003 modifichi le direttive 78/660/CE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, e miri ad armonizzare le norme contabili applicabili alle società e ad altri organismi che non sono soggetti al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di princìpi contabili internazionali alle imprese quotate in borsa.
In tal modo essa elimina le residue discordanze tra le direttive contabili e il regolamento sull'applicazione dei princìpi contabili internazionali (IAS), in quanto consente di rendere le opzioni contabili IAS applicabili alle imprese che conservano le direttive contabili come legislazione di base. Inoltre, la direttiva chiarisce il trattamento dei finanziamenti fuori bilancio (debiti e prestiti) ed estende al di là degli aspetti finanziari l'analisi dei rischi nelle relazioni sulla gestione delle imprese. Essa precisa altresì il contenuto obbligatorio delle relazioni dei revisori dei conti.
A tale proposito, ricorda come i princìpi contabili internazionali denominati «IAS/IFRS» siano stati approvati dall'International Accounting Standards Board (IASB) e omologati dal regolamento (CE) n. 1725/2003, allo scopo di migliorare la confrontabilità dei bilanci societari per accrescere l'efficienza e l'integrazione dei mercati finanziari europei.
L'innovazione più significativa introdotta dalla direttiva consiste nell'introduzione dell'obbligo, per tutte le società quotate dell'Unione europea, di redigere i propri bilanci consolidati conformemente agli IAS adottati dall'Unione europea, a partire dal 2005. Essa attribuisce inoltre


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agli Stati membri la facoltà di consentire o prescrivere alle società quotate di applicare gli IAS adottati nella redazione dei conti annuali e di consentire o prescrivere anche alle società non quotate di applicare gli IAS adottati.
La direttiva, in particolare, si pone tre obiettivi:
1) eliminare tutti i conflitti che esistono tra le direttive contabili e gli IAS;
2) far sì che i trattamenti contabili opzionali attualmente consentiti dagli IAS possano essere utilizzati dalle società dell'Unione europea, che continueranno a dover osservare regole contabili fondate sulle direttive contabili (cioè le società che non redigeranno i loro conti annuali o consolidati conformemente agli IAS adottati a norma del regolamento IAS);
3) aggiornare la struttura fondamentale delle direttive contabili in modo che esse offrano un quadro d'informazione finanziaria che sia, al tempo stesso, in linea con la prassi moderna e sufficientemente flessibile per adeguarsi agli sviluppi futuri degli IAS.

Passando ad illustrare il contenuto della direttiva 2003/51/CE, che si compone di 5 articoli, rileva come l'articolo 1 apporti le necessarie modifiche alla direttiva 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (direttiva applicabile, per l'Italia, a tutte le società di capitali, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice qualora tutti i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali).
Gli Stati membri hanno la facoltà di consentire o prescrivere che nei conti annuali vengano inclusi documenti supplementari, quali, ad esempio, un prospetto dei flussi di cassa.
A norma degli IAS, gli Stati membri hanno la facoltà di consentire o prescrivere che le voci relative alla presentazione degli importi nel conto profitti e perdite e nello stato patrimoniale rispecchino la sostanza dell'operazione o del contratto piuttosto che la loro forma giuridica. Tale autorizzazione od obbligo può tuttavia essere soggetto a limitazioni.
Gli Stati membri hanno la facoltà di consentire alle imprese di redigere il loro stato patrimoniale conformemente alle disposizioni degli IAS. Allo stesso tempo, il documento anticipa una prossima riforma della presentazione del conto profitti e perdite.
Quanto alla contabilizzazione degli accantonamenti, le norme IAS appaiono più restrittive di quelle della direttiva 78/660/CEE, che limita la costituzione di accantonamenti a quanto disposto dagli IAS per le società che li applicano, ma prevede il mantenimento dello status quo per i conti annuali delle società non quotate.
Lo IAS 38 consente la rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali.
Gli Stati membri hanno la facoltà di estendere l'applicazione del concetto di «valore equo» (fair value), già introdotto nelle direttive sui conti annuali dalla direttiva 2001/65/CE (recepita con decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 394), ad altre categorie di attività (eventualmente solo nei conti annuali consolidati), nonché di riportare le variazioni di tale valore nel conto profitti e perdite.
La direttiva estende l'obbligo basilare di redigere un rendiconto annuale che rispecchi fedelmente l'andamento degli affari e la situazione della società, per permettere di tenere conto anche delle prestazioni delle società, nonché dei principali rischi e incertezze in cui esse incorrono. Qualora ciò si renda necessario per ben comprendere l'evoluzione, le prestazioni o la situazione della società, occorre prevedere, oltre alle informazioni finanziarie, un'analisi di altri aspetti, tra cui quelli ambientali e sociali.
Per i casi in cui i conti annuali vengano pubblicati in forma abbreviata, la direttiva prevede adesso che, oltre a presentare una dichiarazione con o senza rilievi, si debbano precisare gli eventuali punti sui quali il revisore esterno abbia richiamato l'attenzione, pur senza esprimere rilievi. La


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direttiva cerca inoltre di armonizzare ulteriormente tali relazioni di revisione indicandone il contenuto necessario.
L'articolo 2 apporta le necessarie modifiche alla direttiva 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati delle imprese.
Secondo gli IAS, un'impresa è considerata un'impresa «figlia» quando è controllata da un' impresa «madre», indipendentemente dal fatto che quest'ultima detenga una partecipazione nel suo capitale. Per allineare la direttiva agli IAS è quindi necessario sopprimere il requisito di partecipazione da essa previsto.
Sono inoltre soppresse le disposizioni della direttiva che prevedevano l'esclusione di un'impresa dai conti consolidati dell'impresa madre quando le sue attività fossero così diverse da quelle della casa madre che includerle sarebbe stato contrario all'obiettivo di fornire un quadro fedele di tutte le imprese oggetto del consolidamento. Si ritiene ora che tale situazione non si verifichi in alcun caso.
La modifica della direttiva precisa inoltre che nei casi in cui, oltre alla relazione sulla gestione annuale, venga richiesta una relazione sulla gestione consolidata, le due relazioni possono essere presentate in un unico documento.
L'articolo 3 modifica la direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari. In particolare, la maggior parte delle modifiche apportate alla direttiva 86/635/CEE discende da quelle riferite alla direttiva 78/660/CEE.
Gli Stati membri possono consentire o obbligare gli istituti di credito o determinate loro categorie a redigere il proprio stato patrimoniale sulla base della tipologia delle voci di bilancio e della loro relativa liquidità.
In deroga alla direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri possono consentire o obbligare gli istituti di credito a redigere una relazione sui risultati, anziché un conto profitti e perdite, a condizione che le informazioni in essa contenute siano equivalenti.
A seguito della soppressione dell'esonero dall'obbligo di includere nei conti consolidati le imprese che esercitano attività fortemente differenti da quelle dell'impresa madre, è anche soppresso l'obbligo di consolidamento imposto agli istituti di credito/imprese madri nei confronti delle imprese figlie che esercitano attività non bancarie (in quanto implicito nella norma generale).
L'articolo 4 apporta le necessarie modifiche alla direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, al fine di renderla compatibile con gli IAS.
La maggior parte delle modifiche disposte alla direttiva 91/674/CEE discende da quelle relative alla direttiva 78/660/CEE. Si prevedono ulteriori modifiche per la valutazione di voci specifiche al loro valore equo (fair value), conformemente allo IAS 39.
L'articolo 5 dispone, infine, che gli Stati membri debbano fare entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, entro il 1o gennaio 2005.
Passando ad esaminare il contenuto dello schema di decreto legislativo, sottolinea come esso sia stato predisposto in forza della delega conferita dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004), che riguarda il recepimento delle direttive contenute nell'allegato B alla medesima legge.
Come precisato dalla relazione illustrative del Governo, peraltro, tale schema di decreto legislativo recepisce soltanto la parte obbligatoria della direttiva, e quindi non le disposizioni di carattere meramente facoltizzante, come ad esempio quelle che consentono agli Stati di autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore equo (fair value).
L'articolo 1, apportando le necessarie modifiche ai diversi atti normativi rilevanti a tale proposito, interviene sul contenuto della relazione sulla gestione di esercizio e


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consolidata, prescrivendo che tale relazione debba contenere un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione ed una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.
Si richiede altresì che l'analisi contenuta nella relazione risulti coerente con l'entità e la complessità degli affari della società. Essa deve essere pertanto illustrata con indicatori di risultato finanziari e, se del caso, non finanziari, appropriati all'attività effettivamente esercitata, e comprendere informazioni riguardanti le relazioni con l'ambiente e con il personale.
La norma prevede inoltre che le relazioni sulla gestione di esercizio e sulla gestione consolidata delle imprese commerciali, delle banche e delle altre imprese finanziarie e delle imprese di assicurazione possano essere presentate congiuntamente, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni rilevanti per le imprese incluse nel consolidamento nel loro complesso.
L'articolo 2 identifica il contenuto minimo della relazione di revisione, prescrivendo in particolare che essa contenga: un paragrafo introduttivo, che identifichi il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società; una descrizione della portata della revisione svolta, con l'indicazione dei princìpi di revisione osservati; un giudizio sul bilancio, che indichi chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio; eventuali richiami di informativa che il revisore sottoponga all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
La disposizione precisa inoltre che la relazione deve essere datata e sottoscritta dal revisore.
L'articolo 3 attua la disposizione dell'articolo 2 della direttiva 2003/51/CE, sopprimendo in tal modo l'obbligo di escludere dal consolidamento le imprese la cui attività sia talmente diversa da quella delle altre imprese del gruppo, che la loro inclusione nel bilancio consolidato sarebbe in contrasto con una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese incluse nel bilancio consolidato. Viene pertanto soppresso il comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 127 del 1991, contenente tale previsione; per finalità di coordinamento, al comma 2 è soppressa la parola: «inoltre».
L'articolo 1, commi 4, lettera b), e 5, lettera c), nonché l'articolo 4 intervengono al fine di attuare la previsione, contenuta nell'articolo 4 della direttiva 2003/51/CE, la quale estende alle imprese di assicurazione le disposizioni della direttiva 2001/65/CE, che ha introdotto nella disciplina dei bilanci societari la nozione di valore equo (fair value) per la valutazione degli strumenti finanziari.
In particolare, l'articolo 1, commi 4, lettera b), e 5, lettera c), inseriscono, rispettivamente nell'articolo 94 e nell'articolo 100 del codice delle assicurazioni, le lettere e-bis) e d-bis), in base alle quali la relazione sulla gestione di esercizio e sulla gestione consolidata delle imprese di assicurazione dovranno indicare anche gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte, nonché l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi.
Segnala quindi come tali novelle riprendono quanto già previsto, per le società commerciali e per le banche e gli altri istituti finanziari, dal decreto legislativo n. 394 del 2003.
L'articolo 4 dello schema provvede, segnatamente, all'estensione del criterio del valore equo alle imprese di assicurazione, secondo quanto previsto dalla direttiva 2003/51/CE. In particolare, viene modificato l'articolo 16, comma 7, del


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decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, relativo ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, prevedendo, in analogia a quanto già stabilito per le altre imprese finanziarie, che siano indicati, in una nota integrativa, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value e informazioni sulla loro entità e natura.
Si riserva, quindi, di formulare una compiuta proposta di parere favorevole al termine del dibattito.

Paolo DEL MESE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20