IV Commissione - Resoconto di marted́ 5 dicembre 2006


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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Emidio Casula.

La seduta comincia alle 14.10.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2006, relativo all'acquisizione di n. 249 veicoli blindati da combattimento VBC 8x8.
Atto n. 35
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni CREMA (RosanelPugno), relatore, rileva che il programma pluriennale in esame è finalizzato all'acquisto di 249 veicoli di cui 172 Combat, 36 Combat contro-carri, 20 Posto comando e 21 Porta mortaio.
Sottolinea che l'acquisizione dei nuovi mezzi è volto alla graduale sostituzione degli attuali veicoli da combattimento in servizio, che risalgono agli anni Settanta e che sono prevalentemente costituiti da cingolati derivati dal modello M113. La scheda illustrativa dello Stato maggiore della difesa precisa che i 249 VBC saranno destinati alla dotazione di una delle due brigate di fanteria ed al completamento dell'equipaggiamento della brigata di cavalleria (già dotata di autoblindo Centauro).
Segnala come i VBC 8x8 siano stati ritenuti idonei a soddisfare i requisiti richiesti dalle modalità di impiego operativo in ambiente digitalizzato e, in particolare, a combinare le caratteristiche di protezione e letalità con quelle di mobilità e proiettabilità, per consentirne il dispiegamento anche con mezzi aerei o navali, a realizzare la possibilità di agire sia come unità indipendente che come mezzo inquadrato in gruppi di unità pesanti o leggere.


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Sottolinea che l'approvvigionamento comprende il supporto logistico nel periodo di garanzia esteso a due anni, le attrezzature per la manutenzione, i corsi per gli utilizzatori del mezzo, il munizionamento per le scorte iniziali, gli apparati di comunicazione e il sistema di comando e controllo SICCONA integrato su ogni veicolo.
Per quanto riguarda la durata, ricorda che il programma si svolgerà in nove anni e in un'unica fase, con previsione d'inizio nel 2006 e termine nel 2014, con un costo stimato complessivamente in 1.540 milioni di euro, suddivisi in nove esercizi finanziari a decorrere dal 2006. La prima fase, da realizzarsi tra il 2006 e il 2009, sarà finanziata con 310 milioni di euro dal Ministero dello sviluppo economico, in base a una convenzione tra il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze. Le fasi successive saranno invece imputate ai capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa relativi all'ammodernamento e al rinnovamento, per complessivi 1.230 milioni di euro.
Alla prima fase è collegata l'acquisizione di 49 veicoli, di cui 45 Combat, 2 veicoli Posto comando, un prototipo Combat contro-carro e un prototipo Porta mortaio. Alle fasi successive conseguono invece le forniture di 200 veicoli, di cui 127 Combat, 18 veicoli Posto comando, 35 Combat contro-carro e 20 Porta mortaio.
Segnala che il programma non prevede alcuna cooperazione internazionale e che i settori industriali interessati al programma sono prevalentemente quelli del comparto meccanico, elettronico e delle comunicazioni.
Riguardo all'armamento dei blindati VBC 8x8, ricorda che il Generale Santini, nel corso della sua audizione informale, rispondendo ad alcune domande, tra le quali quelle del deputato Cannavò, ha fatto presente che sui citati veicoli blindati, potrebbe essere installato il missile contro-carro di terza generazione, Spike. Poiché tale armamento, pur essendo stato avviato nell'anno 2004, non risulta trasmesso alla Commissione per il parere, chiede al Governo di chiarirne le ragioni.

Il sottosegretario Emidio CASULA, replicando alle osservazioni del relatore, rileva che il programma Spike non è stato trasmesso alla Commissione per il parere, in quanto finanziato dagli ordinari stanziamenti di bilancio e destinato al «mantenimento e ripianamento delle scorte, dei mezzi, direttamente destinati alla difesa nazionale», conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

Roberta PINOTTI, presidente, fa presente che nello stato di previsione del ministero della difesa per l'anno 2007 il programma Spike è stato qualificato come programma destinato alla «costituzione» delle dotazioni e delle scorte e non al loro «mantenimento» e al loro «ripianamento». Su questo punto rileva pertanto una discrasia rispetto ai chiarimenti forniti dal Governo.

Giuseppe COSSIGA (FI) ricorda che ai sensi della normativa vigente i programmi di armamento finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio devono essere trasmessi al parere delle competenti Commissioni, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento e ripianamento delle dotazioni e delle scorte. Tuttavia, gli armamenti appartenenti a quest'ultima categoria devono presentare le medesime caratteristiche tecniche degli armamenti da rimpiazzare, in quanto altrimenti si verificherebbe una elusione del dettato normativo. Poiché tali caratteristiche non si riscontrano per il programma Spike, che rappresenta un armamento di gran lunga più evoluto rispetto ai precedenti, ritiene che il citato programma avrebbe dovuto essere trasmesso al Parlamento. La mancata trasmissione del programma rappresenta quindi, a suo avviso, un fatto estremamente grave, non tanto per i rapporti tra Governo e Parlamento, quanto piuttosto per il corretto funzionamento dell'apparato amministrativo.


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Nell'amministrazione, infatti, a suo giudizio, qualcuno ha nascosto al Governo e al Parlamento un nuovo programma di armamento spacciandolo per rinnovamento di scorte.

Andrea PAPINI (Ulivo), nell'esprimere apprezzamento per gli interventi del relatore e deputato Cossiga, ritiene che le cause della mancata trasmissione al Parlamento del programma Spike debbano essere adeguatamente approfondite dal Governo.

Salvatore CANNAVÒ (RC-SE), nel ricordare di avere in varie occasioni manifestato perplessità sull'effettiva utilità del programma Spike, esprime il proprio sconcerto per la mancata trasmissione al Parlamento del programma stesso. In generale, nel sottolineare come l'utilità dei programmi di armamento dovrebbe essere valutata in base alla loro funzionalità rispetto al modello di difesa, ricorda che, proprio in questi giorni, il modello di difesa è oggetto di attenzione da parte del Consiglio Superiore delle Forze Armate.

Roberta PINOTTI, presidente, ricorda come su questo tema l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione abbia predisposto un'articolata attività conoscitiva che dovrebbe avere luogo nelle prossime settimane.

Massimo NARDI (DC-PS) con riferimento alle ragioni della mancata trasmissione al Parlamento del programma Spike, ritiene plausibili due diverse ipotesi. La prima è quella di una valutazione inopinata compiuta dall'amministrazione che ha impropriamente ritenuto di non dover trasmettere il programma, in quanto la sua adozione fosse in qualche modo obbligata in conseguenza della futura acquisizione del veicolo blindato VBC 8x8. La seconda ipotesi potrebbe essere quella di una scelta consapevole tendente a sottrarre elementi di valutazione al Parlamento. In entrambe le ipotesi comunque la mancata trasmissione del programma rappresenterebbe un fatto da stigmatizzare.
Per quanto riguarda invece il merito dei citati programmi di armamento esprime una valutazione favorevole sia sul programma VBC 8x8, in quanto assicura maggiori standard di sicurezza alle Forze Armate sia, almeno in linea di principio, sul programma Spike, le cui caratteristiche tecnologiche, a suo avviso, appaiono molto avanzate.

Roberta PINOTTI, presidente, ritiene necessario che la Commissione possa esprima il proprio parere sul programma in titolo nel termine prescritto dalla legge, ossia nella giornata di domani, ferma restando l'esigenza di un approfondimento da parte del Governo, che potrebbe avvenire anche successivamente all'espressione del parere, sulle ragioni della mancata trasmissione al Parlamento del programma Spike.

Giovanni CREMA (RosanelPugno), relatore, concordando con le osservazioni del deputato Cossiga ritiene che la mancata trasmissione al Parlamento del programma Spike costituisca principalmente un problema amministrativo. Ciò premesso, sottolinea comunque la buona fede del Generale Santini che, nel corso della sua audizione, dopo aver messo in evidenza le caratteristiche del missile Spike ha affermato che il programma era già stato posto all'attenzione delle Commissioni competenti.
In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere che, nell'evidenziare la mancata trasmissione al Parlamento del programma Spike, solleciterà un'approfondita riflessione da parte della Commissione per l'istituzione di una sede di discussione autonoma rispetto alla sessione di bilancio, in cui si possano esaminare tutti i programmi d'armamento in corso di realizzazione, alla luce dell'evoluzione del modello di difesa.

Roberta PINOTTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Roberta PINOTTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa.

La seduta comincia alle 14.50.

Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato.
C. 445 Ascierto, C. 1401 Naccarato e C. 1566 Mattarella.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio - Deliberazione di un conflitto di competenza).

La Commissione inizia l'esame.

Andrea PAPINI (Ulivo), relatore, ricorda che la Commissione Difesa è chiamata ad esprimere il proprio parere alla I Commissione sulle proposte di legge C. 445 Ascierto, C. 1401 Naccarato e C. 1566 Mattarella recanti «Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato».
Segnala che, nella seduta del 28 novembre scorso, la I Commissione ha avviato l'esame abbinato in sede referente, non solo delle citate proposte di legge, ma anche della proposta di legge C. 1822 Ascierto. Tuttavia, su tale proposta la Commissione Difesa non è stata chiamata ad esprimere il proprio parere, in quanto essa, recando disposizioni in materia di controllo delle società nazionali ed estere specializzate nell'offerta di servizi di sicurezza non disciplina profili di competenza della Commissione Difesa.
La proposta di legge C. 1566 Mattarella, sostituendo integralmente la legge 24 ottobre 1977, n. 801, affronta una riforma complessiva del sistema di sicurezza, comprendente anche una nuova regolamentazione della tutela del segreto di Stato.
La proposta di legge C. 1401 Naccarato, invece, concerne unicamente il secondo profilo, introducendo disposizioni in parte analoghe alla proposta di legge C. 1566.
Infine, la proposta di legge C. 445 Ascierto istituisce, presso la presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio di sicurezza nazionale, con il compito di consigliare e assistere il Presidente del Consiglio dei ministri nell'adozione di decisioni e atti specifici riguardanti gli indirizzi di politica estera, di difesa nazionale e di sicurezza.
Prima di passare all'esame delle tre proposte di legge assegnate per il parere alla IV Commissione, svolge una breve panoramica sui principali aspetti della normativa in materia di servizi di informazione e siurezza, di cui alla legge n. 801 del 1977.
In proposito ricorda che, in base alla citata legge, il Presidente del Consiglio dei ministri rappresenta l'autorità nazionale per la sicurezza a cui spetta la direzione, la responsabilità politica e il coordinamento dell'attività dei servizi. Presso la presidenza del consiglio è istituito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), composto dai ministri per gli Esteri, per l'Interno, per la Giustizia, la Difesa, l'Industria e l'Economia, che ha il compito di determinare insieme al Capo dell'esecutivo le linee strategiche della sicurezza.
Alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito inoltre il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), che fornisce al Presidente del Consiglio tutti gli elementi necessari per svolgere le proprie funzioni. Il CESIS non è un terzo servizio di sicurezza, ma ha il ruolo di esecutore e di controllore dell'adempimento delle direttive del CIIS ed è il centro unificatore delle informazioni raccolte dai due servizi, per una loro migliore utilizzazione.
La legge prevede altresì due Servizi, uno prevalentemente militare, il SISMI (Servizio per le informazioni e la Sicurezza Militare), alle dipendenze del Ministro della Difesa, e l'altro, prevalentemente civile, il SISDE (Servizio per la informazioni e la sicurezza democratica), alle dipendenze del Ministro dell'interno. Le


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competenze dei due Servizi sono determinate sulla base degli interessi da tutelare: il SISMI svolge attività di controspionaggio e assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa, sul piano militare, dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia ed aggressione; il SISDE, invece, assolve a tutti compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione. Oltre al SISDE e al SISMI, le uniche strutture autorizzate allo svolgimento di attività di intelligence sono gli Uffici di informazione delle Forze Armate, unificati nel Reparto informazioni e sicurezza dipendente dallo Stato maggiore della difesa, (RIS), con compiti di tipo esclusivamente tecnico-militare e di polizia militare.
Ai fini del controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla citata disciplina legislativa, la stessa legge n. 801 del 1977 ha istituito un apposito Comitato bicamerale detto Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (Comitato SIS) o Comitato parlamentare di controllo (Co.pa.co.). Il Comitato è costituito da 8 membri, 4 deputati e 4 senatori, nominati dai due presidenti delle Camere in modo da assicurare la composizione proporzionale dell'organo rispetto alla consistenza dei gruppi parlamentari. Generalmente vengono nominati quattro rappresentanti dei gruppi di maggioranza e quattro dei gruppi di opposizione.
In proposito, sottolinea che, a differenza di quanto sostenuto dal relatore per la I Commissione nella seduta del 28 novembre scorso, la prassi di affidare la presidenza del Comitato ad un parlamentare dell'opposizione, non è stata costante, ma si è affermata soltanto a partire dal 1992.
Infine, ricorda che la legge n. 801 del 1977 detta una disciplina sul segreto di Stato, che nel prevedere specificamente le materie suscettibili di segretazione, esclude la possibilità di opporre il segreto su fatti eversivi dell'ordine costituzionale e prevede che di ogni conferma dell'opposizione del segreto nel corso di un procedimento giudiziario il Presidente del Consiglio debba informare il Comitato parlamentare di controllo, indicandone succintamente le ragioni. Il Comitato qualora ritenga a maggioranza assolta dei componenti infondata la decisione del Presidente del Consiglio, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
Passando all'esame delle proposte di legge, si sofferma su tre questioni fondamentali tra loro connesse e sulle soluzioni prospettate al riguardo dalle diverse proposte di legge.
La prima questione riguarda la responsabilità generale della politica della sicurezza.
In proposito, ricorda la proposta di legge C. 1566 Mattarella conferma in capo al Presidente del Consiglio i compiti di alta direzione e di responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, ma non il coordinamento di tale politica, che viene annoverato tra le funzioni del Dipartimento governativo delle informazioni per la sicurezza (DIGIS), ossia dell'organo che, come meglio si vedrà in seguito, prende il posto del CESIS. Il Presidente del Consiglio viene coadiuvato, in questa difficile responsabilità, tanto a livello politico quanto a livello tecnico.
Per quanto riguarda il primo profilo, il presidente del Consiglio può esercitare le sue funzioni da solo oppure delegandole a un ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario; non sono delegabili alcune specifiche funzioni, in particolare quelle che riguardano l'apposizione del segreto di Stato, la definizione dei criteri di classificazione dei documenti e le competenze che la legge assegna espressamente al Presidente del consiglio dei ministri.
Per quanto concerne il secondo profilo invece, presso la presidenza del Consiglio viene istituito, come previsto attualmente, il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIS), con compiti di consulenza del Presidente del consiglio dei ministri, di definizione degli indirizzi della politica dell'informazione e della sicurezza, di vigilanza sugli organismi


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informativi e della sicurezza. Il CIS è dotato di poteri più incisivi, assorbendo in gran parte i compiti attualmente esercitati dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'interno. Alle funzioni di consulenza e di proposta - previste dalla legge n. 801 - sono affiancate quelle di indirizzo della politica informativa e di regolazione e controllo delle strutture operative. La perdita di tali compiti da parte dei due Ministri è bilanciata da una composizione più ristretta del Comitato, che vede la rappresentanza di tre ministeri (difesa, interni ed estero), in luogo dei sei previsti dalla legge 801 (i tre citati, più giustizia, sviluppo economico ed economia e finanze).
Sottolinea come nell'ambito della questione della responsabilità politica della sicurezza, uno specifico rilievo assuma l'articolazione dei servizi per l'informazione e la sicurezza.
In particolare, il problema che si pone è quello di stabilire se sia preferibile un sistema caratterizzato dalla presenza di un solo servizio o da due servizi di sicurezza e, nel caso si opti per l' ipotesi dei due servizi, se il criterio di ripartizione delle competenze debba essere per materia o per territorio e, ancora, se essi debbano far riferimento ai ministri di settore (esteri, difesa, interni) o direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
Segnala che nella comunità internazionale prevale nettamente il modello pluralistico, che prevede più Servizi con competenze distinte per materia o per territorio, che fanno riferimento ad un unica struttura con compiti di coordinamento e di indirizzo.
Rileva che la proposta di legge C. 1566 Mattarella prevede che il SISMI e il SISDE siano sostituiti rispettivamente dall'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia per le informazioni per la sicurezza interna (AISI), i cui compiti vengono distinti non più in base all'interesse da tutelare (militare o politico-istituzionale), bensì in base al luogo di attività (all'estero l'AISE e, all'interno, AISI). Inoltre, tali strutture cessano di dipendere rispettivamente dai Ministri della difesa e dell'interno, ma rispondano direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri (o all'autorità da questi delegata) a cui spetta anche la nomina dei relativi direttori. Ciascuna delle due agenzie può operare anche sul territorio di competenza dell'altra purchè in cooperazione. Questa clausola dovrebbe impedire sovrapposizioni e interferenze. Infine, negli ambiti di rispettiva competenza, le agenzie svolgono anche attività di controspionaggio.
Il coordinamento tra i servizi viene assicurato dalla due strutture che prendono il posto del CESIS. Quest'ultimo, in buona sostanza, viene completamente trasformato, al suo posto vengono istituite due strutture il Dipartimento governativo delle informazioni e sicurezza (DIGIS) che eredita le competenza della Segreteria generale del CESIS, cioè l'apparato amministrativo del Comitato esecutivo, oggi privo di disciplina di rango legislativo e il Comitato tecnico esecutivo (CTE) che sostituisce il CESIS vero e proprio, quale luogo di confronto e coordinamento dove sono rappresentati i vertici dei servizi e delle forze di polizia, compreso il Capo reparto del RIS difesa. L'obiettivo è di separare nettamente la struttura di coordinamento dagli organismi operativi e di fornirgli le competenze necessarie per assicurare l'unitarietà d'azione di quest'ultimi.
La seconda questione che sottolinea è quella relativa alle garanzie funzionali riconosciute al personale dei servizi di intelligence che, nell'ambito della propria attività d'ufficio, violi la legge penale.
Innanzitutto ricorda che per il personale dei Servizi, come per qualsiasi destinatario della legge penale, sono operative le cause di giustificazione dello stato di necessità, della legittima difesa e dell'adempimento del dovere.
Inoltre, osserva che il tema delle garanzie funzionali è stato almeno in parte affrontato da alcune previsioni in materia di lotta al crimine organizzato e al terrorismo, che hanno riconosciuto alla polizia giudiziaria alcune garanzie in materia di


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operazioni sotto copertura ed altro tipo di interventi astrattamente considerabili come reato.
Riguardo alla questione delle garanzie funzionali, rileva che la proposta di legge C. 1566 Mattarella prevede una specifica causa di non punibilità per comportamenti posti in essere nell'esercizio o a causa dei compiti istituzionali, nell'ambito e in attuazione di operazioni previamente autorizzate, purché ci sia un rapporto di proporzionalità tra mezzi e fini e vi sia stata una espressa autorizzazione del responsabile politico. Sono espressamente escluse le condotte dirette a mettere in pericolo o a ledere la vita, la libertà personale, l'integrità fisica, la salute, l'incolumità pubblica, il favoreggiamento mediante false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. La causa di non punibilità può essere opposta dal singolo appartenente ai servizi; l'autorità giudiziaria, qualora ritenga che non ne esistano i presupposti, chiede conferma al Presidente del Consiglio, il quale entro due mesi può annunciare che la causa di non punibilità non ha ragion d'essere, o può confermare la causa di non punibilità indicandone i motivi, o, infine, può opporre il segreto di Stato.
Ricorda che il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale di un comitato di garanti, costituito da tre componenti di indiscussa competenza e autorevolezza, che verifica i comportamenti tenuti dai soggetti che si avvalgono della causa di non punibilità e su sua richiesta forniscono un parere sulla opponibilità all'autorità giudiziaria della clausola di non punibilità.
In proposito, a suo avviso, si potrebbe valutare la possibilità di prevedere anziché una causa di non punibilità, una causa di giustificazione. Infatti, mentre la causa di non punibilità, presuppone il compimento del reato che tuttavia non può essere punito, con la causa di giustificazione, invece, il reato si presume non esistente.
La terza questione che pone all'attenzione della Commissione riguarda i poteri del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, di cui tutte le proposte che se ne occupano ne propongono il rafforzamento.
Rileva che in base alla proposta di legge C. 1566 Mattarella i principali poteri del Comitato parlamentare, che viene ridenominato Comitato parlamentare delle informazioni per la sicurezza (COPIS), sono rappresentati dall'acquisizione di notizie e di informazioni sulle politiche della sicurezza e dell'informazione, sulla struttura dei servizi e sulla loro attività; dalla convocazione del presidente del Consiglio e dei membri del Comitato interministeriale, dei direttori dei servizi, con esclusione di ogni altro addetto agli organismi informativi; dall'informazione al Parlamento mediante la presentazione di relazioni, previa informativa al presidente del Consiglio che può opporre il segreto di Stato. Infine, i componenti del Comitato sono tenuti al segreto anche dopo la cessazione del mandato.
Infine, una questione a parte, a suo avviso, è quella concernente il segreto di Stato, che è il tema sul quale si concentra la maggior parte dei progetti di legge presentati in materia anche al Senato, con riferimento sia al contenuto che alle modalità di apposizione e di revoca.
Rileva che la proposta di legge del deputato Mattarella prevede che il segreto opposto all'autorità giudiziaria da un appartenente ai Servizi debba essere confermato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni. In caso di conferma, l'autorità giudiziaria, se non può procedere oltre, dichiara non doversi procedere per opposizione del segreto di Stato. Peraltro è prevista la possibilità di sollevare attribuzione tra i poteri dello Stato, in caso di persistente difformità di valutazione tra Presidente del Consiglio ed autorità giudiziaria procedente in ordine all'opponibilità del segreto di Stato.
Rileva altresì che la proposta di legge C. 1401 Naccarato prevede che il segreto di Stato non può essere opposto su fatti, notizie e documenti concernenti delitti contro l'ordine costituzionale, delitti di strage e di mafia nonché di delitti concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico o biologico, rappresentando


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quest'ultima una novità. Il Presidente del Consiglio dei ministri deve confermare il segreto entro due mesi. Se non decide entro il termine, il segreto si intende non apposto o revocato e l'autorità giudiziaria può acquisire i documenti richiesti. Di ogni caso di opposizione del segreto di Stato è previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri informi il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato con sintetica motivazione. Questo, se ritiene infondata la conferma del segreto, informa le Camere per le conseguenti valutazioni politiche. Con riferimento a tale deliberazione, non è richiesta una particolare maggioranza.
Ricorda infine che la proposta di legge del deputato Naccarato, inoltre, fissa termini precisi per ciascuna classifica di segretezza. Dopo quarant'anni tutti i documenti devono essere versati all'Archivio Centrale di Stato a meno che non sia previsto un termine più breve.

Roberta PINOTTI, presidente, alla luce della esauriente relazione svolta dal relatore, osserva come le proposte di legge in esame, nel dettare una nuova disciplina dei Servizi di informazione e sicurezza e del segreto di Stato, ovvero nel modificare quella vigente, di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, incidano profondamente su tematiche che, in quanto inerenti alla sicurezza nazionale e alla difesa, coinvolgono rilevanti aspetti di competenza della IV Commissione.
A questo riguardo, rammenta che la lettera circolare del Presidente della Camera sugli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti del 16 ottobre 1996 attribuisce alla competenza della IV Commissione tutte le tematiche concernenti la difesa e prevede, per la trattazione delle questioni di politica estera ad essa connessa, ivi compresi i profili concernenti la sicurezza nazionale, il coinvolgimento della Commissione Difesa affianco alla Commissione Affari esteri e comunitari.
A suo avviso, non appare pertanto pienamente coerente con tale quadro il fatto che la medesima lettera circolare attribuisca alla competenza primaria esclusiva della I Commissione «la disciplina dei Servizi di informazione e sicurezza», nonostante quest'ultima influisca in modo rilevante sui profili della sicurezza nazionale e della difesa.
In proposito, ricorda che, ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la tutela della sicurezza dello Stato, attraverso l'attività di informazione, è affidata a due distinti organismi - il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) - le cui rispettive sfere di influenza sono determinate in base all'interesse da tutelare (militare o politico-istituzionale), ferme restando le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri a cui spetta l'alta direzione, la responsabilità politica e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza.
Rileva che, in coerenza, con tale impostazione, la citata legge assicura alle Forze Armate una qualificata presenza nell'articolata organizzazione dei Servizi e prevede la dipendenza funzionale del SISMI dal Ministro della difesa a cui vengono riconosciuti rilevanti poteri, primo tra tutti quello di nominarne il direttore, su parere conforme del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS). In proposito, appare significativo il fatto che, oltre al SISDE e al SISMI, le uniche strutture autorizzate allo svolgimento di attività di intelligence siano gli Uffici di informazione delle Forze Armate, unificati nel Reparto informazioni e sicurezza (RIS).
Sottolinea che questa impostazione di fondo viene sensibilmente modificata dalla proposta di legge C. 1566 Mattarella. Infatti, il SISMI e il SISDE sono sostituiti rispettivamente dall'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia per le informazioni per la sicurezza interna (AISI), i cui compiti vengono distinti non più in base all'interesse da tutelare (militare o politico-istituzionale), bensì in base al luogo di attività (all'estero l'AISE e, all'interno, AISI). Inoltre, tali strutture cessano di dipendere


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rispettivamente dai Ministri della difesa e dell'interno, ma rispondano direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri (o all'autorità da questi delegata) a cui spetta anche la nomina dei relativi direttori.
Inoltre, segnala che la proposta di legge C. 1566 Mattarella, prevede, tra l'altro, una particolare tutela per il personale dei servizi di intelligence che, nell'ambito della propria attività d'ufficio, violi la legge penale. Poiché tale tutela dovrebbe riguardare tutto il personale dei servizi di intelligence, essa potrebbe estendersi anche la personale inquadrato nel RIS.
Poiché nella complessa disciplina dei Servizi di informazione e sicurezza, a suo avviso, i profili di competenza della I e della IV Commissione appaiono di uguale rilevanza, i provvedimenti che vi apportano modificazioni richiederebbero una trattazione congiunta da parte delle Commissioni stesse. Sottolinea che in questo senso, per altro, è orientata la prassi costante del Senato della Repubblica.
Ritiene pertanto opportuno che la Commissione sollevi conflitto di competenza per chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione delle proposte di legge in titolo alle Commissioni riunite I e IV, in sede referente e, in subordine, che l'assegnazione in sede consultiva sia riconsiderata nel senso di prevedere che la IV Commissione esprima un parere rinforzato ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento.

La Commissione delibera all'unanimità di sollevare conflitto di competenza per chiedere l'assegnazione delle proposte di legge in titolo alle Commissioni riunite I e IV in sede referente e, in subordine, che l'assegnazione in sede consultiva sia riconsiderata nel senso di prevedere che la IV Commissione esprima un parere rinforzato ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento.

Roberta PINOTTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Testo unificato C. 626 Mazzoni, C. 1090 Mascia e C. 1441 Boato.