VI Commissione - Resoconto di marted́ 5 dicembre 2006


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SEDE REFERENTE

Martedì 5 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 10.05.

Delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.
C. 1762 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Mario LETTIERI sottolinea come il Governo attribuisca al disegno di legge carattere d'urgenza, sia in relazione agli impegni assunti nei confronti dell'Unione europea in merito agli andamenti di finanza pubblica, sia in considerazione dell'esigenza di porre rimedio alla notevole frammentazione che caratterizza il quadro normativo nel settore tributario, a cui il provvedimento consente di porre rimedio attraverso la previsione della redazione di testi unici.
In tale contesto chiede quindi alla Commissione di farsi carico di tale esigenza ai fini dell'organizzazione dei lavori, ricordando come, in particolare sulle disposizioni di delega relative alla riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale si sia raggiunto un accordo unanime, con tutti i soggetti rappresentativi dei settori interessati, nell'ambito della


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Commissione di studio sulla tassazione dei redditi di capitale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui relazione conclusiva mette a disposizione della Commissione.
Rileva inoltre come le norme di delega rechino principi e criteri direttivi molto precisi ed articolati, che consentono di indirizzare chiaramente il Governo nella predisposizione degli schemi di decreto legislativo, i quali saranno inoltre sottoposti al parere della Commissione prima della loro emanazione definitiva.

Paolo DEL MESE, presidente, prende atto della richiesta del sottosegretario, sottolineando come essa sarà valutata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, della Commissione, ai fini dell'organizzazione dei lavori sul provvedimento.

Gianfranco CONTE (FI) intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime meraviglia per le affermazioni del sottosegretario, ricordando come un analogo disegno di legge delega, presentato nel corso della XIII legislatura sulla medesima materia, ebbe un iter parlamentare particolarmente lungo; in tale contesto non considera accettabile l'accelerazione che il Governo intenderebbe imporre ai lavori della Commissione, vista la notevole complessità e delicatezza degli argomenti affrontati dal provvedimento. A questo riguardo sarebbe stato a suo giudizio preferibile definire direttamente le norme, senza ricorrere allo strumento della delega.
In ogni caso ritiene indispensabile compiere ogni necessario approfondimento sulla questione, anche attraverso un'ampia serie di audizioni di tutte le categorie interessate.

Benedetto DELLA VEDOVA (FI), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Conte, rileva come il riferimento del sottosegretario agli impegni assunti nei confronti dell'Unione europea appaia del tutto improprio, giacché non sussiste alcun impegno, esigenza di armonizzazione o normativa europea che obblighi lo Stato italiano ad aumentare del 60 per cento la tassazione dei redditi di capitale, sottolineando come tale aumento della tassazione sul risparmio sia il frutto di una decisione politica interna.
Ritiene inoltre che la Commissione Finanze, data la delicatezza e la complessità delle materie oggetto del disegno di legge, debba compiere un'istruttoria molto approfondita, che non si basi esclusivamente sulla relazione conclusiva della Commissione di studio sulla tassazione dei redditi di capitale, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la quale, limitandosi a riproporre un lavoro precedentemente svolto da altra analoga Commissione, ha svolto il mero compito di ricostruire a posteriori le motivazioni da porre alla base dell'aumento della tassazione del risparmio.
Sottolinea quindi come l'aumento della tassazione dei redditi di capitale, che inciderà pesantemente sulla vita degli italiani, non possa considerarsi adeguatamente compensata dalla correlativa riduzione della tassazione dei conti correnti, costituendo quest'ultimo un intervento di assai minore portata.
Rileva altresì come la predetta Commissione di studio non abbia adeguatamente esaminato la natura e la peculiarità del risparmio nel nostro Paese, il quale non si concentra nella fasce alte di reddito, come accade, ad esempio, in Gran Bretagna, ma risulta distribuito in modo equilibrato fra le varie tipologie di famiglie, con la conseguenza che un aumento della tassazione dei redditi di capitale nella misura del 60 per cento è idoneo ad incidere pesantemente sulle famiglie con redditi medio-bassi.
Contesta conclusivamente il fatto che il Governo abbia presentato il provvedimento come se si trattasse di un atto dovuto ed urgente, ribadendo come, al contrario, esso determini una vera e propria rivoluzione della tassazione sul risparmio che merita di essere adeguatamente approfondita da parte della Commissione, anche tramite lo svolgimento delle necessarie audizioni.


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Maurizio FUGATTI (LNP) esprime un giudizio fortemente critico sul contenuto del disegno di legge, contestandone altresì l'asserito carattere d'urgenza, che dovrebbe determinare un'inopportuna accelerazione dei lavori della Commissione.
Nel concordare con le considerazioni del deputato Della Vedova, ritiene invece necessario che la Commissione compia un'istruttoria completa ed approfondita sul disegno di legge, il quale ha ad oggetto tematiche molto complesse e di forte impatto sociale, sottolineando, in particolare, come l'aumento della tassazione dei redditi di capitale rischi di colpire soprattutto gli interessi dei cittadini meno facoltosi, che hanno faticosamente raccolto ed investito una certa quantità di risparmio, dichiarandosi a tale riguardo meravigliato che una simile misura sia proposta dai gruppi di maggioranza, che hanno più volte affermato di voler perseguire l'obiettivo dell'equità nella distribuzione dei redditi.

Gian Luca GALLETTI (UDC) nel condividere le considerazioni dei deputati Conte, Della Vedova e Fugatti, sottolinea come il riferimento agli impegni assunti nei confronti dell'Unione europea per giustificare l'aumento della tassazione dei redditi di capitale non sia assolutamente pertinente, e come non sussista alcuna ragione d'urgenza che giustifichi l'accelerazione dei lavori della Commissione, se non quella di procurare maggiori entrate all'Erario.

Laura FINCATO (Ulivo) ritiene che i temi coinvolti dal disegno di legge siano particolarmente delicati e complessi, e debbano pertanto essere affrontati con grande attenzione, sia sul piano delle conseguenze economiche, sia sotto l'aspetto squisitamente politico, rilevando a tale ultimo riguardo come la materia oggetto del provvedimento sia contenuta nel programma elettorale dell'Ulivo. Pertanto, tenendo conto dell'esigenza di esaminare il provvedimento in tempi ragionevoli, considera necessario approfondire adeguatamente le problematiche sottese all'intervento legislativo, anche al fine di realizzare eventuali miglioramenti del testo.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea come il proprio gruppo annetta la massima importanza al provvedimento, il cui esame deve essere portato avanti in tempi stretti.
Non condivide inoltre le considerazioni svolte dal deputato Della Vedova, rilevando come oltre il 50 per cento degli strumenti finanziari sottoposti all'aliquota del 12,50 per cento sia attualmente posseduta da soggetti residenti all'estero, laddove invece la quasi totalità dei depostiti bancari, che sono, come è noto, sottoposti all'aliquota fiscale del 27 per cento, sono detenuti da soggetti nazionali.

Gianfranco CONTE (FI) sottolinea come la necessità di approfondire i contenuti del provvedimento nasca innanzitutto da analoghe esperienze maturate in passato, ricordando come, nel corso della XIII legislatura, si fosse reso necessario apportare numerose correzioni ai decreti legislativi emanati in forza delle deleghe in materia fiscale attribuite al Governo, in quanto tali testi erano stati predisposti dalle strutture ministeriali senza considerare in tutti i loro aspetti i concreti effetti economici delle modifiche da essa apportate al sistema tributario.
Occorre quindi valutare preliminarmente, sede di definizione delle norme di delega, tali effetti, evitando di approvare disposizioni che si rifanno esclusivamente ad astratte considerazioni teoriche.

Paolo DEL MESE, presidente, rileva come le modalità e la tempistica dell'esame del disegno di legge potrà essere definito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione; a tal fine informa che l'ufficio di presidenza, già previsto all'ultimo punto della seduta di domani, avrà luogo della giornata di oggi, al temine dell'esame degli atti del Governo.

Donatella MUNGO, relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 1762, recante delega il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi


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di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.
Ricorda che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica predisposta dal Governo per il 2007, contribuendo in termini significativi, identificati in termini quantitativi dal comma 2 dell'articolo 1, a realizzare gli obiettivi finanziari posti dalla manovra stessa.
L'articolo 1 conferisce, al comma 1, una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare il trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e ad apportare modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi.
Il medesimo comma 1 fissa i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.
In particolare si stabilisce che la delega debba rivedere le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché le misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine di giungere all'unificazione della misura della tassazione, prevedendo un'aliquota unica non superiore al 20 per cento e confermando le vigenti disposizioni che prevedono esenzioni ovvero la non imponibilità di redditi diversi e di capitali.
Inoltre, i decreti legislativi, nel prevedere l'applicazione dell'aliquota unica, dovranno rispettare i principi costituzionali di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Carta fondamentale, nonché prevedere l'eventuale introduzione di misure compensative, anche attraverso deduzioni o detrazioni di imposta, in favore dei soggetti economicamente più deboli.
In tale contesto si prevede altresì la semplificazione delle procedure, al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari, il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, attraverso l'introduzione di tutte le modifiche necessarie e nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria, nonché tra gli intermediari finanziari, e la definizione di una disciplina transitoria volta ad escludere, con riferimento alle posizioni maturate prima della data di entrata in vigore della nuova normativa, la possibilità di ingiustificati guadagni o perdite derivanti dal passaggio alla nuova disciplina. I criteri di delega precisano che l'entrata in vigore dei decreti legislativi potrà essere differita fino a 12 mesi dalla loro pubblicazione.
Sulla base del comma 2, l'adozione dei decreti legislativi dovrà determinare maggiori entrate per l'Erario non inferiori a 1.100 milioni di euro per l'anno 2007 e a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Tale previsione quantifica il contributo del provvedimento al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dalla manovra finanziaria dal Governo per il 2007 ed il 2008.
L'articolo 2, comma 1, conferisce un'ulteriore delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, relativamente alla revisione della disciplina della riscossione volontaria e coattiva, al fine di aumentare l'efficacia della lotta all'evasione fiscale, con particolare riferimento ai fenomeni di evasione che si verificano in occasione delle procedure di riscossione.
I principi e criteri direttivi indicati dallo stesso comma 1 precisano che gli obiettivi dell'intervento di riordino sono quelli di razionalizzare e rafforzare le procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo, riconoscendo, tra l'altro, agli agenti della riscossione il potere di concedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, nonché l'estensione ai soggetti terzi, di cui gli agenti della riscossione decidono di avvalersi ai fini dell'attività di riscossione coattiva, del regime fiscale agevolato attualmente riconosciuto agli agenti medesimi nell'ambito dello svolgimento della propria attività.


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Inoltre la norma prevede la parziale revisione della disciplina vigente in materia di rimborso delle spese sostenute dagli agenti della riscossione, al fine di assicurare agli stessi il ristoro di tutte le tipologie di oneri derivanti dall'esercizio dei compiti istituzionali.
Ulteriori princìpi cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega riguardano la ridefinizione del sistema di controllo dell'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, prevedendo, in particolare, che i nuovi criteri di verifica dell'effettiva inesigibilità dei crediti siano individuati anche facendo riferimento al valore delle singole partite iscritte a ruolo, la semplificazione delle procedure di rimborso al contribuente delle somme oggetto di sgravio per indebito, anche attraverso la previsione del pagamento mediante accredito sul conto corrente del beneficiario, la limitazione della chiamata in giudizio dell'agente della riscossione ai soli casi in cui siano eccepiti vizi effettivamente riferibili all'attività dello stesso, evitando così che il concessionario possa essere considerato legittimato passivamente in controversie che traggono origine dalla notifica di una cartella di pagamento, ma che hanno ad oggetto eccezioni relative unicamente all'operato dell'ente creditore in sede di iscrizione a ruolo.
La delega prevede altresì l'attribuzione alla società Riscossione S.p.a. di funzioni oggi spettanti all'Agenzia delle entrate in materia di gestione dei versamenti unitari con compensazione, disciplinati dal capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché di monitoraggio dei versamenti d'imposta e contributivi, ai fini del tempestivo recupero coattivo delle somme dovute e non versate spontaneamente.
L'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di accertamento dei tributi erariali, al fine di armonizzare, razionalizzare e semplificare le relative disposizioni.
Il comma 1 precisa i principi e i criteri direttivi cui dovrà attenersi l'Esecutivo, prevedendo in primo luogo l'armonizzazione delle regole generali e dei poteri di accertamento per tutti i tributi erariali, comprese le attribuzioni e la competenza territoriale degli uffici, al fine di assicurare la coerenza con i princìpi dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, e con i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
La norma stabilisce inoltre l'obiettivo di unificare i termini per l'accertamento dei tributi erariali, prevedendo che possano essere fissati termini differenziati nelle sole ipotesi di violazioni che comportano obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 (recante la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), di unificare i termini per la richiesta di rimborso dei tributi, accessori e sanzioni non dovuti, nonché l'armonizzazione dei diversi metodi di accertamento e la revisione dei criteri di accertamento presuntivi sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva.
Si prevede altresì l'armonizzazione delle diverse forme di interpello, incluso quello internazionale, e l'introduzione di una normativa generale antielusiva valevole per tutti i tributi erariali, con la previsione della possibilità di disconoscere le condotte poste in essere per fini esclusivamente o prevalentemente fiscali, anche attraverso la modifica delle norme in materia di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
La norma di delega prevede inoltre la revisione del principio di unicità dell'atto di accertamento e della sua integrabilità, ed il coordinamento con la disciplina dell'accertamento parziale e dell'adesione del contribuente, unitamente al potenziamento del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria, che deve consentire l'acquisizione secondo modalità telematiche dei dati di rilievo tributario, l'armonizzazione delle informazioni utili alla prevenzione ed al contrasto dell'evasione e l'utilizzo delle medesime informazioni anche ai fini della corretta individuazione dell'indicatore della situazione economica del contribuente.


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In tale contesto la disposizione di delega intende altresì perseguire il riordino e la razionalizzazione dei poteri di cooperazione con gli enti territoriali e previdenziali, nonché con le amministrazioni fiscali degli Stati esteri, e dello scambio di informazioni, anche in attuazione degli accordi internazionali.
Infine si prevede l'individuazione delle modalità e dei termini di ritrattabilità delle dichiarazioni, l'individuazione di specifici poteri di indagine e di accertamento in presenza di fenomeni di frode e l'estensione, in tali casi, della solidarietà nel pagamento del tributo tra i soggetti che hanno concorso alla stessa.
L'articolo 4 conferisce al Governo una delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema di valutazione del catasto dei fabbricati, al fine di aggiornare il sistema estimativo del catasto stesso, attualmente basato sulla distinzione in categorie e classi, e allo specifico scopo di favorire un progressivo miglioramento dei relativi livelli di perequazione, trasparenza e qualità, nonché per favorire il recupero dell'evasione ed elusione nel settore immobiliare.
Il comma 1, nel sancire i criteri e principi direttivi della delega, stabilisce che la determinazione degli estimi catastali deve avvenire su base patrimoniale, tenendo conto di parametri, specificatamente individuati dalla norma, che si basano sulla segmentazione territoriale e funzionale del mercato immobiliare, su specifici metodi di valutazione matematico-statistica, sull'utilizzo del parametro «metro quadrato di superficie», quale unità di consistenza cui riferire gli estimi catastali, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, e sulla definizione delle modalità e dei termini di aggiornamento del sistema di valutazione.
In tale contesto la disposizione prevede che dalla base patrimoniale sopra delimita dovrà essere determinata una base reddituale, attraverso l'applicazione di saggi di redditività.
Inoltre la norma stabilisce la rideterminazione della composizione e delle funzioni delle commissioni censuarie provinciali e centrale, soprattutto ai fini della deflazione del contenzioso in materia, e l'articolazione del processo riformatore attraverso la definizione del ruolo dei comuni e dell'Agenzia del territorio nel rispetto dei princìpi sottesi alle funzioni decentrate, assicurando, a livello nazionale, l'uniformità e la qualità dei processi nonché il loro coordinamento e monitoraggio.
La delega, infine, prevede, in aggiunta all'attuale strumento dell'affissione all'albo pretorio, l'utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione per portare a conoscenza degli intestatari catastali i nuovi estimi, da individuare anche in deroga alle modalità previste dall'articolo 74 della legge n. 342 del 2000 (che disciplina la notificazione ai soggetti intestatari degli atti che attribuiscono o modificano le rendite catastali di terreni e fabbricati), e l'introduzione di meccanismi volti ad assicurare una sostanziale invarianza del gettito complessivo delle imposte erariali e comunali aventi per base imponibile i valori o i redditi immobiliari derivati.
L'articolo 5, comma 1, conferisce al Governo una delega per adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti testi unici di riordino e revisione delle disposizioni legislative vigenti, di natura sostanziale, processuale e procedimentale, in materia di tributi statali.
La previsione, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del provvedimento, è finalizzata a ridare unitarietà alla disciplina tributaria, il cui accorpamento, realizzato tra gli anni '70 ed '80, in testi unici e corpi normativi organici relativi ai principali tributi o settori dell'ordinamento fiscale, è stato successivamente pregiudicato da una pluralità di interventi normativi frammentari susseguitisi nel tempo, che rendono ormai necessario armonizzare e codificare in un'unica sede le disposizioni fiscali nazionali.


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Ai sensi del comma 1, i testi unici dovrebbero organizzare le disposizioni legislative in essi raccolti sulla base di princìpi e criteri direttivi volti a:
semplificare il linguaggio normativo, assicurando l'organicità e la coerenza giuridica delle disposizioni raccolte in ciascun testo unico, con l'abrogazione delle disposizioni ormai obsolete;
adeguare la normativa tributaria al dettato dello statuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, nonché al diritto comunitario primario e derivato e alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;
uniformare la disciplina concernente gli elementi essenziali dell'obbligazione fiscale e delle norme generali in materia di dichiarazioni, di accertamento, di riscossione e di applicazione delle sanzioni, sancendo il divieto di applicare in via analogica le norme tributarie che stabiliscono il presupposto e il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;
semplificare i procedimenti tributari e gli adempimenti a carico dei contribuenti;
applicare all'attività ed all'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria le norme del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
realizzare il coordinamento con le disposizioni degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

L'articolo 6 definisce le modalità di emanazione dei decreti legislativi predisposti ai sensi delle deleghe contenute negli articoli da 1 a 5, prevedendo che sui relativi schemi di decreti legislativi siano acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Tali pareri dovranno essere resi dalle Commissioni, secondo il comma 1, entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali, ai sensi del comma 2, il Governo ha facoltà di procedere anche in assenza dei pareri.
La disposizione del comma 3 consente inoltre al Governo, nei due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi sopra descritti e previa acquisizione dei pareri parlamentari, di adottare uno o più decreti legislativi recanti interventi integrativi e correttivi dei decreti legislativi emanati in forza delle predette deleghe, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo.
Il comma 4 specifica infine che dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Paolo DEL MESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 10.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Tononi.

La seduta comincia alle 17.05.

Proposta di nomina di Michele Pezzinga a componente della CONSOB.
Atto n. 14
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 novembre 2006.

Alberto FLUVI (Ulivo), relatore, ricorda di aver già proposto, nel corso della precedente seduta, di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina.


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Paolo DEL MESE, presidente, prima di passare alla votazione, dà conto delle sostituzioni. Indìce, quindi, la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole.
(Segue la votazione).

Paolo DEL MESE, presidente, comunica il risultato della votazione:
Presenti e votanti: 22
Maggioranza: 12
Hanno votato: 22
Hanno votato: no 0

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:
Amendola, Borghesi, Ceccuzzi, Cogodi, Crisci, Del Mese, Duranti (in sostituzione di Giordano), Fiano, Fincato, Fluvi, Fogliardi, Cinzia Maria Fontana (in sostituzione di Sposetti), Franci (in sostituzione di Nannicini), Froner, Fundarò, Leddi Maiola, Mungo, Pertoldi, Strizzolo, Tolotti, Vacca, Vichi.

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/51/CE, in materia di conti annuali consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazioni.
Atto n. 41.

(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 novembre 2006.

Francesco TOLOTTI (Ulivo), relatore, ricorda di aver già rilevato, nel corso della propria relazione sul provvedimento, come lo schema di decreto legislativo, limitandosi a recepire la parte obbligatoria della direttiva 2003/51/CE, senza intervenire sulla parte che attribuisce agli Stati membri la possibilità di assumere scelte discrezionali in merito al recepimento della direttiva stessa, si presenti sostanzialmente come un atto dovuto, sul quale non ritiene pertanto di esprimere rilievi.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 18.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 5 dicembre 2006.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 18 alle 18.10.

RISOLUZIONI

Martedì 5 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE.

La seduta comincia alle 18.10

7-00074 Crisci ed altri: Ambito di operatività della «Fondazione per il Sud».
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Nicola CRISCI (Ulivo) illustra la risoluzione in titolo, che riguarda l'ambito di operatività della neo istituita Fondazione per il Sud, la quale si propone di promuovere e potenziare le infrastrutture di rilievo sociale del Mezzogiorno e, in particolare, delle regioni che rientrano nelle aree comprese nell'obiettivo 1 del regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999.
Sottolinea a tale proposito come la Regione Abruzzo, che non rientra nel predetto «obiettivo 1», presenti molti indicatori economici del tutto analoghi a quelli delle altre regioni beneficiarie degli interventi della Fondazione, ritenendo pertanto opportuno che il Governo si impegni


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ad adottare le opportune iniziative presso i soci fondatori dell'istituenda Fondazione, affinché anche la regione Abruzzo sia ricompresa tra i beneficiari dell'attività dell'ente.
Auspica quindi una sollecita approvazione della risoluzione, augurandosi che essa possa raccogliere il consenso anche dei gruppi di opposizione e possa trovare pieno accoglimento da parte del Governo.

Gioacchino ALFANO (FI) esprime apprezzamento per il testo della risoluzione, ritenendo peraltro che essa potrebbe essere riformulata in modo da rendere il testo ancora più stringente. In tale contesto ritiene opportuno considerare il Mezzogiorno nel suo complesso, ovvero ricorrere ad indici economici per individuare in termini il più possibili oggettivi le aree nelle quali la Fondazione svolgerà i suoi interventi.
Suggerisce quindi l'opportunità di procedere ad un'audizione dei rappresentanti della Fondazione medesima, al fine di approfondire maggiormente le tematiche sottese all'atto di indirizzo.

Paolo DEL MESE, presidente, fa presente di avere avuto contatti informali con i vertici della Fondazione per il Sud, i quali hanno chiarito come il criterio seguito per definire l'ambito di operatività dell'ente sia rappresentato dalle aree rientranti nell'obiettivo 1 di cui al citato regolamento CE n. 1260 del 1999. A tale proposito sottolinea come, qualora si volesse seguire il diverso criterio relativo agli indicatori economici che accomunano determinate aree geografiche, allora sarebbe opportuno includere fra i beneficiari dell'attività della Fondazione anche altre regioni, quali, ad esempio, il Molise.
Ricorda in ogni caso come, data la natura privatistica delle fondazioni, l'intervento del Governo non possa avere effetti vincolanti, ma realizzarsi attraverso un auspicio rivolto ai vertici della neo istituita Fondazione.

Nicola COGODI (RC-SE) ritiene che la Commissione, nell'intervenire in tale delicata materia, debba necessariamente optare fra due soluzioni fra loro alternative, osservando infatti come l'ambito di operatività della Fondazione per il Sud possa essere coerentemente definito o con esclusivo riferimento alle regioni rientranti nell'obiettivo 1, senza eccezioni, ovvero, in alternativa, con riguardo a tutte le regioni accomunate da determinati indicatori di arretratezza economica, quali ad esempio l'Abruzzo, il Molise ma anche la Sardegna.
A tale proposito rileva come il riferimento alle regioni cosiddette «obiettivo 1» ponga taluni problemi di coerenza, nella misura in cui talune regioni, quali la Sardegna, non sono più comprese in tale ambito in ragione di criteri discutibili che certamente non tengono conto dei gravi problemi di ritardo nello sviluppo che affliggono tale Regione.

Paolo DEL MESE, presidente, rileva come l'ambito di operatività della Fondazione per il Sud sia delimitato in base ad un elemento oggettivo, rappresentato dal riferimento alle Regioni rientranti nell'obiettivo 1, sottolineando a tale riguardo l'opportunità di non introdurre criteri disorganici.

Nicola CRISCI (Ulivo) nel concordare sostanzialmente con le considerazioni svolte dal Presidente e dal deputato Cogodi, sottolinea peraltro come, al di là dei citati criteri di definizione dei beneficiari dell'attività dell'ente, sia innegabile che esso sia qualificato come «Fondazione del Sud», ritenendo pertanto coerente che il relativo ambito di operatività si estenda a tutte le Regioni che tradizionalmente e geograficamente fanno parte del Mezzogiorno.

Gioacchino ALFANO (FI) ritiene che la soluzione più adeguata sia quella di eliminare la limitazione rappresenta dal riferimento all'obiettivo 1.

Paolo DEL MESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad una seduta da convocare nella prossima settimana.

La seduta termina alle 18.25.