VIII Commissione - Marted́ 5 dicembre 2006


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ALLEGATO

Riqualificazione e recupero dei centri storici (Testo unificato C. 550 Foti, C. 764 Iannuzzi e C. 824 Iannuzzi).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, dopo la parola: recupero aggiungere le seguenti: , alla tutela.
1. 6.Perugia, Cacciari, Acerbo.

Al comma 2, dopo le parole: beni architettonici e culturali aggiungere le seguenti: che includano gli spazi aperti, le piazze, i ponti e le rive dei fiumi,.
1. 3.Rampelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al fine di salvaguardare i centri storici dal punto di vista dell'impatto ambientale e visivo, nonché al fine di evitare le pressioni immobiliari, i comuni creano in prossimità dei centri storici anelli di protezione a basso indice di edificabilità, anche tramite interventi di demolizione edilizia.
1. 4.Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto dei seguenti obiettivi:
a) eliminare i fenomeni di degrado ambientale e sociale;
b) salvaguardate le tradizioni ed il tessuto socio-economico tipico dei luoghi, anche con riferimento alle attività produttive tradizionali, alle botteghe storiche e agli antichi mestieri;
c) reintegrare e valorizzare il contesto urbano, nel rispetto delle relative peculiarità storiche, migliorando:
1) la qualità architettonica ed ambientale dello spazio pubblico;
2) la qualità architettonica esterna ed interna dei negozi;
3) le condizioni di accessibilità e la dotazione degli spazi di sosta, in conformità alla vigente normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche;
4) le attrattive e la gradevolezza anche mediante soluzioni spaziali che consentano l'integrazione di funzioni e attività di animazione e promozionali.
1. 5.Rampelli.

Al comma 3, sopprimere le parole: in base alle vigenti leggi regionali.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla valorizzazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai comuni ai sensi del comma 3.
1. 2.Lomaglio.


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Al comma 3, sostituire le parole: prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale con le seguenti: prevedono la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti, il risanamento e il recupero di opere pubbliche o di interesse pubblico da parte dell'ente locale e di privati.
1. 9.Perugia, Cacciari, Acerbo.

Al comma 3, sostituire le parole: prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché con le seguenti: prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale;»
1. 10.Il Relatore.

Al comma 4, sostituire le parole da: sono individuati insediamenti fino alla fine del comma con le seguenti: sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, architettonica, urbanistica ovvero di particolare rilevanza quale testimonianza della cultura e della tradizione locale, sulla base dei quali individuare insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, da equiparare ai centri storici ai fini dell'applicazione della presente legge.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di un portale e di prodotti editoriali per la valorizzazione dei comuni di cui al comma 4.
1. 8.Perugia, Cacciari, Acerbo.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: il Ministero delle infrastrutture, aggiungere le seguenti: d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali,.
1. 1.Il Relatore.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: il Ministero delle infrastrutture, aggiungere le seguenti: d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali,.
1. 7.Perugia, Cacciari, Acerbo.

ART. 2.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di concerto con i ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana ogni anno un bando di gara ad evidenza pubblica destinato ai comuni che intendono promuovere gli interventi di cui all'articolo 1, ai fini della ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Una quota pari almeno al 50 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata agli interventi per i comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti.
2. 2.Perugia, Cacciari, Acerbo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di concerto


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con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, emana ogni anno un bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, destinato ai comuni che intendono promuovere gli interventi di cui all'articolo 1, ai fini della ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Una quota pari almeno al 50 per cento delle risorse del Fondo è destinata agli interventi per i comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti.
2. 2.(nuova formulazione) Perugia, Cacciari, Acerbo.

Al comma 3, dopo le parole: stabilisce altresì aggiungere le seguenti: adeguati meccanismi di controllo dei progetti degli interventi di riqualificazione e di recupero dei centri storici di cui all'articolo 1, nonché.
2. 1.Il Relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Copertura di mutui per gli interventi di ristrutturazione).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare, nel limite delle risorse di cui al comma 3, gli interessi per i mutui ventennali stipulati con istituti di credito dai proprietari di edifici dei centri storici, siti nei comuni individuati ai sensi della presente legge, finalizzati al restauro ed alla ristrutturazione degli edifici medesimi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai mutui ventennali concessi dagli istituti di credito fino ad un limite massimo di 150.000 euro per intervento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, che non possono essere superiori a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 01.Lomaglio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Centri Commerciali Naturali).

1. Nelle zone individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, i comuni possono altresì promuovere, d'intesa con le organizzazioni di categoria del commercio, del turismo, dell'artigianato e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale, progetti ed iniziative finalizzati alla riqualificazione ed alla valorizzazione di centri commerciali naturali.
2. Per centro commerciale naturale si intende uno spazio fisico ed economico in cui si concentra un'offerta differenziata di prodotti e di servizi da parte di una pluralità di operatori, caratterizzato da unitarietà di immagine, omogeneità dell'arredo urbano, diffusa accessibilità e valorizzazione degli spazi pedonali.
3. I progetti e le iniziative di cui al comma 1 sono cofinanziati dal Fondo di cui all'articolo 2, secondo criteri e procedure definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dello sviluppo economico, e delle infrastrutture, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le organizzazioni di categoria del


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commercio, del turismo, dell'artigianato e dei servizi maggiormente rappresentative a livello nazionale.
4. I progetti e le iniziative di cui al comma 1 devono prevedere una gestione unitaria del centro commerciale naturale, affidata prioritariamente ai Centri di Assistenza Tecnica per il commercio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, riconosciuti dalla Regione, e possono prevedere, a titolo indicativo e non esaustivo:
a) l'attivazione o la modifica di servizi urbani;
b) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività o il potenziamento di quelle attive, assicurando una equilibrata presenza delle diverse tipologie delle strutture distributive, in sintonia con le caratteristiche socio-economiche, ambientali, culturali, turistiche ed urbanistiche dell'area;
c) interventi di incentivazione o di disincentivazione per l'avvio, la trasformazione o la chiusura di determinate attività, facendo leva, a titolo esemplificativo, sulla fiscalità locale, la destinazione d'uso degli immobili, gli standard urbanistici e gli oneri concessori;
d) attività di servizio a favore dei consumatori e degli utenti, di promozione e valorizzazione dell'area, di fidelizzazione della clientela;
e) la realizzazione, l'ampliamento o il rinnovo di opere infrastrutturali e di arredo urbano o di riorganizzazione della logistica.
2. 02.Mereu.