V Commissione - Resoconto di mercoledì 6 dicembre 2006


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 9.15.

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività.
Nuovo testo C. 1428.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 novembre scorso.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), relatore, ricordando che nelle precedenti sedute era emersa la necessità di chiarire se il testo in esame è suscettibile di determinare minori entrate per le amministrazioni interessate ai procedimenti oggetto del provvedimento, segnala alcuni profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Mario LETTIERI conferma l'orientamento contrario del Governo sui contenuti del provvedimento, già


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espresso mediante il diniego all'eventuale assegnazione dello stesso in sede legislativa, prospettando altresì l'eventualità di richiedere al Ministero competente la predisposizione di una relazione tecnica. Concorda sulla possibilità che la previsione di una significativa contrazione dei termini a disposizione delle Amministrazioni competenti a svolgere l'attività istruttoria possa determinare minori entrate a carico delle Amministrazioni.

Lino DUILIO, presidente, non ritiene che gli elementi forniti dal rappresentante del Governo siano sufficienti a giustificare l'espressione di un parere contrario. Propone di non procedere alla richiesta di predisposizione della relazione tecnica in quanto tale richiesta potrebbe comportare un eccessivo allungamento dei tempi di esame del provvedimento. Propone quindi di segnalare le questioni emerse all'attenzione del presidente della Commissione di merito affinché valuti l'opportunità di sottoporre alla Commissione stessa l'ipotesi di inserire nel testo disposizioni volte ad evitare il rischio di determinare minori entrate a carico delle amministrazioni interessate. Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di legge.

Rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
C. 1667 Brugger.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 novembre scorso.

Dante D'ELPIDIO, relatore, ricordando i contenuti del provvedimento, rileva che nella precedente seduta la Commissione aveva rinviato il seguito dell'esame al fine di acquisire chiarimenti da parte del Governo sull'onerosità del provvedimento.

Il sottosegretario Mario LETTIERI ritiene che la disposizione non comporti nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato in quanto le spese per compensazione delle spese referendarie ed elettorali, ai sensi delle vigenti disposizioni (legge n. 157 del 1999 come modificata dalla legge n. 248 del 2006 e legge n. 156 del 2002), sono determinate in base al numero degli elettori ed il rimborso ai partiti avviene nell'ambito delle risorse all'uopo determinate, sullo stanziamento di competenze per l'anno di riferimento di dette consultazioni, che costituisce il tetto di spesa. Si rimette comunque alla valutazione della Commissione.

Francesco PIRO (Ulivo) rileva che occorre tener conto del particolare meccanismo che determina i rimborsi elettorali, che non avvengono una tantum ma si definiscono nell'arco degli anni della legislatura. Il fatto, quindi, che la prima determinazione del rimborso non abbia tenuto conto di quanto spettante ad una forza politica può essere recuperato negli anni successivi, in quanto le risorse, considerate nell'arco di tutti gli anni nei quali si articola il rimborso, risultano complessivamente disponibili.

Marino ZORZATO (FI) ritiene che il Governo debba pronunciarsi in termini inequivoci sull'onerosità del provvedimento.

Il sottosegretario Mario LETTIERI ribadisce che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Marino ZORZATO (FI) osserva che si dovrebbe tuttavia verificare se l'inclusione di ulteriori soggetti beneficiari del rimborso non richieda lo stanziamento di risorse aggiuntivi.

Dante D'ELPIDIO, relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La Commissione Bilancio ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
sul testo del provvedimento:
considerata l'esigenza di riformulare la clausola di invarianza di cui al comma


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1 dell'articolo 2 al fine di garantirne la coerenza con la prassi consolidata;

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 2, sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziare già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 6 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 9.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Atto n. 46.
(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 30 novembre scorso.

Paolo FADDA, relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella precedente seduta, formula quindi la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
la mancata inclusione, nell'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento, dei cittadini della Romania e della Bulgaria, di cui è prossima l'adesione all'Unione europea, non è suscettibile di determinare un incremento degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, essendo tali oneri stati quantificati secondo criteri largamente prudenziali, assumendo dati numerici stabiliti per eccesso;
in ogni caso, l'ingresso per motivi di lavoro dei cittadini provenienti dai suddetti Stati potrà essere modulato sulla base delle disposizioni previste al riguardo nel Trattato di adesione;
il riferimento, ai fini della quantificazione degli oneri sanitari recata nella relazione tecnica, delle sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, appare giustificata in quanto per i soggetti destinatari delle altre disposizioni è richiesto in termini obbligatori il possesso di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi sul territorio nazionale;
appare opportuno corredare il testo di una specifica clausola di salvaguardia, in relazione agli eventuali oneri eccedenti rispetto alla spesa prevista;
tenuto, altresì, conto della necessità di integrare la clausola di copertura, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina contabile, al fine di individuare specificamente le diverse disposizioni onerose;

VALUTA FAVOREVOLMENTE


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lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
a) il comma 1 dell'articolo 24 sia sostituito dai seguenti:
«1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15 del presente decreto, valutati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
b) all'articolo 25, comma 1, le parole: «senza oneri aggiuntivi» siano sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».».

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante riassetto in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri.
Atto n. 57.
(Rilievi alla III Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Antonio MISIANI, relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo, emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 28 novembre 2005 n. 246, recante disposizioni in materia di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005, concerne il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero, già da tempo avviata dall'amministrazione degli affari esteri.
L'articolo 12 della legge n. 246 citata prevede che la delega conferita al Governo debba essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il provvedimento è corredato dalla relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale, nella quale si conferma che le disposizioni recate non hanno effetti finanziari trattandosi essenzialmente di interventi di razionalizzazione di disposizioni già vigenti in materia, secondo i principi e i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante disposizioni di delega in materia di semplificazione e riassetto normativo.
Per quanto concerne le disposizioni contenute nello schema di decreto, composto da 10 articoli, segnala in particolare: l'individuazione delle figure professionali cui verrebbero affidate, presso gli uffici all'estero, le funzioni amministrativo-contabili. In particolare, si provvede all'individuazione di un commissario amministrativo e di un vice commissario qualificato come agente contabile (articolo 2); la predisposizione di una relazione programmatica annuale, nella quale verrebbero indicate le risorse necessarie agli uffici all'estero (articolo 3); la possibilità di istituire Centri Interservizi Amministrativi per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure amministrativo-contabili (articolo 5); la semplificazione delle procedure per la dismissione di beni mobili di pertinenza degli uffici all'estero, ad esclusione delle autovetture di rappresentanza e di servizio, degli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e degli altri beni di particolare pregio per i quali è necessaria specifica autorizzazione dell'Amministrazione


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centrale (articolo 7); il perfezionamento dei programmi già avviati e la piena attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 82 del 2005, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni, anche con riferimento alle attività amministrative e contabili degli uffici all'estero (articolo 8).
Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che l'istituzione dei nuovi Centri interservizi amministrativi dovrebbe avvenire, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 dello schema di decreto, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e che, in base al comma 2 del medesimo articolo 5, i Centri si avvalgono di adeguate risorse umane e strumentali nell'ambito di quelle già disponibili; il perfezionamento dei programmi già avviati e la piena attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) con riferimento alle attività amministrative e contabili degli uffici all'estero, deve essere assicurato dal Ministero degli affari esteri utilizzando, ai sensi dell'articolo 8, le risorse umane e strumentali già disponibili.
Al riguardo, chiede al Governo di confermare l'idoneità delle clausole di invarianza di cui agli articoli 5, commi 1 e 2, e 8 a garantire che dall'attuazione delle disposizioni ivi recate non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le risorse già disponibili a legislazione vigente risultino congrue rispetto agli adempimenti previsti.

Il sottosegretario Mario LETTIERI conferma l'efficacia delle clausole di invarianza previste.

Antonio MISIANI, relatore, formula la seguente proposta:

«La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo».

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.
Atto n. 38.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Lello DI GIOIA, relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. In particolare, il provvedimento in esame esclude dall'ambito di applicazione dell'accisa i prodotti energetici utilizzati in alcuni processi industriali, coprendo le relative minori entrate attraverso un aumento dell'accisa sul gasolio da autotrazione. La relazione tecnica, allegata allo schema di decreto legislativo in esame, dà conto degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento.
Con riguardo agli effetti finanziari quantificati dalla relazione tecnica, rileva che per il 2007 si prevede un effetto netto positivo di 9,1 milioni di euro, per il 2008 di 6,52 milioni di euro e per il 2009 di 6,52 milioni di euro.
Per quanto concerne in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a) e b), chiede al Governo di chiarire se i consumi da parte delle imprese di carbone e coke siano stati valutati al netto di quelli afferenti ai settori siderurgico, metallurgico, edile, chimico e petrolchimico, esclusi da imposizione ai sensi del successivo comma 1, lettera d), capoverso articolo 21, comma


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13. In caso contrario l'incremento di gettito valutato dalla relazione tecnica risulterebbe largamente sovrastimato.
Osserva che la quantificazione operata su base annua risulta suscettibile di dar luogo ad effetti di segno opposto, operando nel senso di una sovrastima del maggior gettito la considerazione di maggiori entrate a titolo di IVA con riferimento al settore delle imprese; opera invece nel senso di una sottostima del maggior gettito la considerazione nel calcolo contenuto nella relazione tecnica di nuove aliquote inferiori rispetto a quelle effettivamente indicate dalla norma.
Sempre con riferimento all'esercizio 2007, segnala inoltre che la misura degli effetti dell'intero provvedimento per tale esercizio risulterà condizionata dal termine di effettiva entrata in vigore del provvedimento, che l'articolo 8 fissa al primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Tale termine non appare coerente con l'ipotesi di entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 1o gennaio 2007, sulla base della quale la relazione tecnica valuta gli effetti del provvedimento su tale esercizio.
Quanto all'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso articolo 21, comma 13, osserva che la quantificazione della perdita di gettito proposta presenta alcuni elementi di sovrastima sui quali chiede di acquisire chiarimenti dal Governo.
In particolare, la stima degli effetti complessivi considera anche la perdita di gettito a titolo di IVA sulla quota di accisa non più dovuta per effetto delle disposizioni. Occorre, tuttavia, rilevare che, poiché i soggetti che utilizzano i prodotti energetici non più assoggetti ad accisa effettuano operazioni imponibili ai fini IVA, la quota di IVA relativa all'accisa gravante su tali prodotti intermedi, utilizzati nel processo produttivo, sarebbe stata comunque portata in detrazione, a legislazione vigente, dall'IVA complessivamente dovuta da tali soggetti. Inoltre, il minore gettito quantificato dalla relazione tecnica rappresenta per le imprese, operanti nei settori produttivi cui si applica l'agevolazione prevista dalla norma, un costo di produzione, deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Pertanto, l'introduzione dell'agevolazione dovrebbe comportare un'emersione di base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, in relazione ai minori costi deducibili. Tale circostanza comporta un effetto di incremento del gettito a titolo di imposte sui redditi, suscettibile di ridurre l'effetto di minore gettito netto ascritto alla disposizione.
Considerando tali fattori, pertanto, l'effetto di minore gettito potrebbe risultare inferiore a quello stimato, per un ammontare, peraltro, non trascurabile. Infatti, a fronte di un onere su base annua di 169,7 mln di euro stimato dalla relazione tecnica, la quota relativa al minor gettito IVA - che, secondo quanto sopra osservato, potrebbe essere scomputata dall'onere complessivo - ammonta a 28,3 milioni. La parte residua, pari a 141,4 milioni rappresenta il minor gettito a titolo di accisa, che costituisce peraltro anche un minor onere deducibile da parte delle imprese. Scomputando anche questa componente dall'onere indicato dalla relazione tecnica, si otterrebbe quindi un minor gettito su base annua dell'ordine di 108,9 milioni anziché di 169,7 milioni.
Quanto all'articolo 1, comma 1, lettera e), segnala che la quantificazione operata dalla relazione tecnica appare inferiore di circa 1 milione di euro rispetto alla quantificazione operata, per il 2007, dalla relazione tecnica alla legge finanziaria attualmente all'esame del Parlamento, che proroga, per il solo esercizio 2007, le medesime agevolazioni disposte per gli anni successivi dalla norma in esame. Chiede pertanto che sia chiarita la ragione di tale scostamento nella quantificazione dell'onere annuo.
L'articolo 2 modifica, con decorrenza dal 1o gennaio 2008, la struttura impositiva relativa al gas metano per combustione per usi civili. Il sistema previsto - basato su fasce di consumo complessivo, senza l'attuale differenziazione tariffaria in base alla destinazione d'uso del gas - fissa la misura dell'accisa in base a quattro


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fasce di consumo (fino a 120 mc, da 121 a 480 mc, da 481 a 1.560 mc, oltre 1.560 mc). Con riferimento all'Iva, è prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10 per cento alle prime due fasce di consumo. La relazione introduttiva afferma che per la prima e la terza fascia viene operata una riduzione della tassazione rispetto al sistema vigente, mentre per la seconda e la quarta fascia si prevede un aumento dell'accisa.
La relazione tecnica afferma che il nuovo sistema di tassazione del gas naturale assicura un maggior gettito, rispetto alla legislazione vigente, pari a 4,33 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2008. La relazione tecnica non fornisce nel dettaglio i dati e le elaborazioni utilizzate per la stima, limitandosi ad evidenziare che la stima si basa su un consumo annuo di 22 mld di metri cubi.
Al riguardo chiede che siano forniti ulteriori dati, utilizzati ai fini della quantificazione, in assenza dei quali non appare possibile procedere ad una verifica della stima riportata nella relazione tecnica.
In particolare, a tali fini rileva che è necessario in primo luogo disporre di un raffronto fra il gettito attualmente conseguibile per ciascuna fascia di consumo sulla base dell'attuale sistema di accisa-Iva e quello conseguibile sulla base della norma. A tal fine andrebbero forniti, in primo luogo, i dati di consumo complessivi disaggregati secondo gli scaglioni di imposizione previsti dalla normativa vigente. Rileva inoltre che andrebbe chiarito come i predetti dati si distribuiscano rispetto alla nuova struttura dell'accisa e dell'IVA, disposta dalla norma.
Con riguardo all'articolo 6 chiede di acquisire, in primo luogo, chiarimenti in merito ai dati utilizzati dalla relazione tecnica con riferimento al consumo di gasolio per autotrazione. Tali dati, infatti, non appaiono in linea con quelli utilizzati nella relazione tecnica di corredo alle norme dell'articolo 7, commi 13 e 14, del decreto legge n. 262 del 2006, che stimava un consumo annuo di prodotto di circa 32,3 miliardi di litri, contro l'ammontare di 28,8 miliardi di litri utilizzato nella relazione tecnica in esame. Negli elementi di risposta alle osservazioni formulate con riferimento alla relazione tecnica al decreto-legge 262/2006, il Governo evidenziava che il dato di consumo utilizzato risultava superiore a quello pubblicato sul sito del Ministero per lo sviluppo economico, in quanto teneva conto dei consumi di particolari settori, come l'agricoltura e la marina, non ricompresi nel dato pubblicato sul sito del Ministero delle attività produttive. Osserva inoltre che la relazione tecnica, escludendo dal calcolo del maggior gettito unicamente le imprese di autotrasporto, cui spetta il rimborso del maggior onere per accisa, non considera che, con riferimento ai consumi di gasolio da parte delle imprese diverse da quelle operanti nel settore dell'autotrasporto, non si registra un aumento di gettito IVA proporzionale all'aumento di accisa, in quanto tali imprese potranno detrarre la maggiore IVA pagata e si registra un effetto di minor gettito delle imposte dirette a causa dei maggiori oneri deducibili corrispondenti all'incremento delle accise.
Inoltre, con riferimento ai consumi di gasolio da parte delle imprese di autotrasporto, chiede al Governo di chiarire se debbano essere altresì considerati effetti di minor gettito connessi alla deducibilità, da parte delle predette imprese, dei maggiori costi sostenuti per carburanti, a seguito dell'incremento dell'accisa. Infatti, mentre il credito d'imposta, spettante a titolo di rimborso delle maggiori accise pagate, non concorre alla formazione del reddito di tali imprese, gli oneri relativi al maggior costo dei carburanti, dovuti all'aumento della componente di costo relativa all'accisa, sembrerebbero interamente deducibili. Chiede, pertanto, di acquisire precisazioni in merito ai diversi aspetti problematici sopra evidenziati, suscettibili di incidere sulla quantificazione proposta dalla relazione tecnica con effetti di segno opposto.
Più in generale, in merito agli oneri derivanti dal provvedimento, rileva che non è in grado di esprimere una considerazione conclusiva in quanto il provvedimento


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evidenzia aspetti contraddittori. Chiede quindi al Governo, in merito alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), chiarimenti al fine di verificare la quantificazione in ordine alla perdita di gettito. Chiede inoltre chiarimenti sulle disposizioni recate dall'articolo 2 in materia di accisa ed Iva sul gas naturale per usi civili, al fine di verificare l'impatto dell'intervento in particolare sulle zone montane, il cui ampio consumo in ragione delle rigide temperature potrebbe comportare un aggravio notevole della tassazione per gli abitanti nelle suddette zone.

Il sottosegretario Mario LETTIERI si riserva di fornire chiarimenti sul provvedimento in esame; ritiene comunque che si debba valutare anche l'esigenza di assicurare il coordinamento del provvedimento con quanto previsto dall'attuale articolo 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995 in materia di programmi di agevolazione per il biodiesel e per il bioetanolo, anche in relazione a modifiche ed integrazioni che possano intervenire sul menzionato articolo 21 in corso d'anno, al fine di garantire la prosecuzione di detti programmi agevolativi. Quanto all'osservazione da ultimo formulata dal relatore, ritiene che l'inconveniente segnalato venga evitato con la prevista riduzione della tassazione per la terza fascia.

Lino DUILIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.10.