V Commissione - Marted́ 12 dicembre 2006


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ALLEGATO 1

Modifica dell'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefìci per le vittime del terrorismo (C. 616-A ed emendamenti).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Risulta iscritto all'ordine del giorno della V Commissione della Camera (sede consultiva) per la seduta del 12 dicembre 2006 il provvedimento in oggetto, nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione di merito nella seduta del 30 novembre 2006 per l'esame degli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.
Al riguardo, si fa presente quanto segue:
emendamento 1.1 è diretto a prevedere che tra i soggetti destinatari del provvedimento siano compresi gli aviatori italiani vittime dell'abbattimento dell'aereo G222 avvenuto a Sarajevo il 3 settembre 1992.
Al riguardo, si ritiene necessaria la produzione di apposita relazione tecnica ai fini della quantificazione dei maggiori oneri conseguenti per i quali occorre reperire le risorse a copertura.
Pertanto, per quanto di competenza, si esprime parere contrario al suo ulteriore corso;
emendamento 1.01: è diretto ad introdurre un articolo aggiuntivo al provvedimento. Tale articolo aggiuntivo prevede le seguenti modifiche all'articolo 2 della legge n. 407 del 1998:
comma 1: corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 407 del 1998, anche ai soggetti che abbiano subìto una invalidità permanente inferiore ad un quarto della capacità lavorativa. L'onere conseguente è autorizzato nella misura di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007;
comma 1-bis: corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 407 del 1998, secondo nuove e diverse modalità, a favore delle vittime della criminalità organizzata e loro superstiti. L'onere conseguente è pari a 2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da coprire mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006.

Al riguardo, premessa l'esigenza di acquisire una apposita relazione tecnica ai fini di verificare la congruità dei maggiori oneri indicati, circa il criterio di copertura finanziaria, peraltro limitato alle modifiche al comma 1-bis della legge n. 407 del 1998, si fa presente che, con riferimento al triennio 2006-2008, nell'accantonamento di Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, non risultano risorse da destinare agli oneri recati dall'emendamento.
Pertanto, per quanto di competenza, si esprime parere contrario al suo ulteriore corso.


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ALLEGATO 2

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca (Atto n. 54).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Si è esaminata la relazione tecnico finanziaria al provvedimento indicato in oggetto trasmesso dal Ministero dell'università e ricerca con fax in data 20 settembre 2006, che si allega in copia, in seguito a quanto richiesto dallo scrivente con nota dell'8 settembre 2006 n. 118770.
Al riguardo, sulla base degli elementi e delle assicurazioni forniti dall'Amministrazione in ordine all'assenza di ulteriori oneri dal provvedimento in oggetto, non si hanno osservazioni da formulare all'ulteriore corso del provvedimento.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Preliminarmente si osserva che il regolamento in disamina, come stabilito dall'articolo 12 che assicura l'invarianza della spesa, non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Stato. Esso, infatti, si limita a definire l'organizzazione degli uffici, di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca nel rispetto dei limiti dei contingenti di personale (100 unità) già stabiliti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con cui si è provveduto a ripartire il personale del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca fra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, istituiti dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 266. Del resto, il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri assicura, all'articolo 5, la copertura finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione con le risorse iscritte nei capitoli di bilancio - centro di responsabilità amministrativa n. 1 - Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione dello stato di previsione del MIUR.
In particolare, l'articolo 1, riguardante il Ministro dell'università e della ricerca ed i Sottosegretari di Stato, si limita ad individuarne le funzioni ai sensi della normativa vigente, precisando che il Ministro si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, degli uffici di diretta collaborazione e degli organi collegiali del Ministero elencati in allegato al regolamento.
L'articolo 2 elenca gli uffici di diretta collaborazione (ufficio dì gabinetto; segreteria del Ministro e segretario particolare del Ministro; ufficio legislativo; ufficio stampa; segreteria dei Sottosegretari di Stato; servizio del controllo interno e segreteria tecnica di cui al decreto legislativo n. 204/1998), prevedendone la funzione di supporto all'organo di direzione politica e attribuendo all'ufficio di gabinetto la funzione di centro di responsabilità ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 279 del 1997.
Per quanto riguarda in particolare la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 204/1998, essa viene inserita nel regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione in quanto si tratta di un organo di supporto del Ministro per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale in materia di ricerca scientifica.
L'invarianza della spesa è assicurata dal fatto che i componenti della predetta segreteria sono in esubero rispetto al contingente


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di personale degli uffici di diretta collaborazione, per cui ai medesimi non spetta il trattamento economico aggiuntivo previsto dall'articolo 14, comma 2, dal decreto legislativo 165/2000, in quanto le attività svolte non devono sottostare alle condizioni richieste per il personale degli uffici di diretta collaborazione.
Del resto, finora anche i decreti del Ministro di costituzione della segreteria tecnica (da ultimi i decreti ministeriali n. 129 del 3 febbraio 2005 e n. 629 del 21 marzo 2005) non hanno previsto alcun compenso per i componenti a titolo di indennità o di gettoni di presenza.
Può infine aggiungersi che con il regolamento in esame, al fine di operare un sostanziale «allaggerimento» dell'organo in parola, il numero massimo dei suoi componenti viene diminuito dagli attuali 18 ad 11.
L'articolo 3 prevede e disciplina l'ufficio di gabinetto, il capo di gabinetto, i due vice-capi di gabinetto ed il consigliere diplomatico del Ministro, con disposizioni che non hanno riflessi di natura finanziaria. Per quanto riguarda in particolare la figura dei vice-capi di gabinetto, occorre considerare che la scelta di prevederne due trova fondamento nell'esigenza di dare all'ufficio di gabinetto una configurazione adeguata alle molteplici e diverse competenze del Dicastero, che comprendono i settori dell'università, della ricerca scientifica e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. La varietà e la complessità delle competenze ministeriali, pertanto, esigono che il capo di gabinetto sia coadiuvato da due vice, in grado di assisterlo efficacemente nello svolgimento del suo incarico.
L'invarianza della spesa è assicurata dalla circostanza che per la figura dei vice-capi di gabinetto, che rientrano nel limite di contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione e che non costituiscono posti di funzione, non è prevista nel regolamento alcuna retribuzione economica aggiuntiva.
Anche gli articoli 4, 5, 6 e 7, non contengono disposizioni aventi riflessi di ordine finanziario, posto che si limitano a disciplinare le funzioni, rispettivamente, degli uffici della segreteria del Ministro, dell'ufficio legislativo, dell'ufficio stampa e delle segreterie dei sottosegretari di Stato.
Analogo discorso può farsi anche per l'articolo 8 che, in adempimento di disposizioni legislative (articolo 6, comma 3, decreto legislativo n. 286/1999), prevede il servizio di controllo interno. Esso, peraltro, verrà costituito con decreto del Ministro in organo monocratico o collegiale sulla base e nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione del Gabinetto, tenuto anche conto dell'analogo servizio istituito presso il Ministero della pubblica istruzione.
Per quanto riguarda l'articolo 9, che disciplina la segreteria tecnica per la programmazione della ricerca, si rinvia a quanto detto in proposito a commento dell'articolo 2.
Anche l'articolo 10 del regolamento rispetta l'invarianza della spesa, posto che si limita ad individuare il contingente massimo (100 unità), le modalità di scelta ed i requisiti del personale degli uffici di diretta collaborazione. Per quanto riguarda in particolare la previsione per la quale le posizioni dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente delle 100 unità di personale, va considerato che tali posizioni, che sono funzionali alla istituzione del nuovo Dicastero, discendono direttamente dalla previsione del decreto-legge n. 181/06 convertito dalla legge 266/06. La copertura finanziaria delle medesime resta comunque assicurata nell'ambito delle risorse assegnate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca.
L'articolo 11 individua le modalità di calcolo del trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione e di tutto il personale (dirigenziale e non) assegnato ai medesimi e saranno mantenuti i criteri già adottati nella scorsa, legislatura. La relativa copertura finanziaria è assicurata dalle risorse degli uffici di diretta collaborazione.
L'articolo 12 contiene la clausola dell'invarianza della spesa, come risulta dalla presente relazione tecnico-finanziaria.