Commissioni Riunite VII e X - Resoconto di marted́ 12 dicembre 2006


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SEDE REFERENTE

Martedì 12 dicembre 2006. - Presidenza del vicepresidente Alba SASSO. - Interviene il sottosegretario di Stato al Ministero dell'università e della ricerca Nando Dalla Chiesa.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni in materia di appartenenza dei risultati della ricerca svolta nelle università e negli enti pubblici di ricerca.
C. 308 Cialente ed altri.
(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 3 ottobre scorso.

Emerenzio BARBIERI (UDC) rilevata l'assenza dei due relatori sul provvedimento, chiede al Presidente che si proceda ad una sospensione della seduta.

Alba SASSO, presidente, sospende la seduta in attesa che giungano i relatori del provvedimento.

La seduta sospesa alle 13.55, riprende alle 14.

Emerenzio BARBIERI (UDC) in relazione alla formulazione della proposta di legge in esame segnala innanzitutto che sarebbe opportuno costruire il provvedimento novellando il decreto legislativo n. 30 del 2005 recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273», al fine di evitare lo stratificarsi di una molteplicità di provvedimenti normativi sulla stessa materia e ricordando altresì che in questo caso, all'articolo 1, comma 1, andrebbe premessa la seguente espressione: «l'articolo 65 del decreto legislativo n. 30 del 2005, è sostituito dai seguenti articoli».
Rileva che ciò comporterebbe l'assorbimento da parte della nuova formulazione dell'articolo 1 della previsione di cui all'articolo 8 della proposta di legge in esame che prevede l'abrogazione del citato


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articolo 65 del Codice della proprietà industriale.
Sottolinea inoltre che all'articolo 2, comma 2 della proposta di legge, l'espressione «il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore», andrebbe sostituita con l'espressione «il diritto di deposito della domanda di brevetto spetta all'inventore» e che all'articolo 4, l'espressione «deposito del brevetto», andrebbe sostituita con l'espressione «deposito della domanda di brevetto».
Segnala inoltre che l'articolo 2, comma 2, della proposta di legge attribuisce all'inventore il diritto di sfruttare gratuitamente l'invenzione e di esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi qualora l'università, l'amministrazione o l'ente di ricerca non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i «due anni successivi» al momento in cui è stato esercitato il «diritto di richiedere il brevetto».
Rileva che l'interpretazione letterale di tale norma sembra, quindi, far decorrere il termine dei due anni per l'inizio dello sfruttamento dell'invenzione da parte dell'Università (o dell'amministrazione o dell'ente di ricerca) dalla data di presentazione della domanda di brevetto e, quindi, da un momento antecedente quello del rilascio del brevetto e che sembrerebbe più logico far decorrere il citato termine dalla data di rilascio del brevetto.
Evidenzia che l'articolo 6 delimita l'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dalla proposta di legge in esame alle innovazioni per le quali il deposito della richiesta di protezione brevettuale, ovvero l'acquisto del diritto di titolarità nel caso in cui non sia previsto tale deposito, sia successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento e sottolinea, al riguardo, che andrebbe specificata qual è la normativa che si applica ai casi per i quali l'articolo in esame esclude l'applicabilità della nuova disciplina. Segnala, infatti, che il successivo articolo 8 della proposta di legge abroga espressamente l'articolo 65 del codice della proprietà industriale, che attualmente disciplina la materia in esame, con la conseguenza che per le innovazioni per le quali il deposito della richiesta di protezione brevettuale, ovvero l'acquisto del diritto di titolarità nel caso in cui non sia previsto tale deposito, sia precedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non sarebbe più individuabile una specifica normativa di riferimento.
Sottolinea infine che la norma di cui all'articolo 7, che istituisce un apposito fondo per il finanziamento di strutture destinate alla valorizzazione delle invenzioni dei ricercatori è priva della relativa copertura finanziaria.

Massimo CIALENTE (Ulivo) ringrazia il deputato Barbieri per le osservazioni svolte, evidenziando che tali osservazioni sono anche segnalate nel dossier predisposto dal Servizio Studi. Ricorda altresì che la proposta di legge in esame è stata elaborata, ed è a lungo stata oggetto di dibattito, nella scorsa legislatura e che quindi il testo formulato non poteva tenere conto del decreto legislativo n. 30 del 2005 contenente il «codice della proprietà industriale», che ha successivamente disciplinato la materia (per la precisione, all'articolo 64 le invenzioni dei dipendenti privati e all'articolo 65 le invenzioni dei dipendenti pubblici). I rilievi evidenziati nella scheda del servizio studi mettono in luce queste inesattezze. Ritiene pertanto corretto riformulare il testo della proposta di legge sulla base delle osservazioni formulate e tenendo conto dell'entrata in vigore del codice della proprietà industriale.
Sottolinea che il numero delle domande di brevetto presentate dagli enti pubblici di ricerca negli ultimi anni è esiguo e che ciò dipende, oltre che dalla cattivo impiego delle risorse umane, dalla scarsità di risorse finanziarie disponibili. Rileva infatti la necessità di dar vita a una struttura altamente qualificata che possa monitorare i reali benefici derivanti dai brevetti al fine di evitare che vengano tutelate attraverso i brevetti invenzioni che non


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hanno reali ricadute positive sull'economia.
Per quel che riguarda il problema della mancanza di copertura finanziaria del provvedimento, ritiene che con la nuova legge finanziaria, che reintroduce la tassazione sui diritti dei brevetti, sarà possibile ricevere un adeguato finanziamento che darà la possibilità, attraverso il fondo di cui all'articolo 7, di valorizzare le strutture deputate a tutelare le invenzioni dei ricercatori.

Alba SASSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.