VIII Commissione - Marted́ 12 dicembre 2006


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00092 Mancuso: Canoni per accessi stradali di competenza dell'ANAS.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento ai quesiti posti, l'ANAS s.p.a., competente in materia, rappresenta che in Piemonte, così come in molte altre regioni italiane, ANAS ha rilevato una diffusa presenza di accessi, affiancamenti e attraversamenti della rete stradale sprovvisti di autorizzazione ai sensi degli articoli 22 e 24 del codice della strada.
L'irregolarità di tali accessi ha fatto sì che ANAS procedesse alla notifica ai diretti interessati delle situazioni via via emerse, mediante invio di una lettera di avviso bonario contenente la contestazione della situazione di irregolarità e la richiesta di pagamento di una somma forfetaria, nelle more di completamento tecnico ed amministrativo del processo di regolarizzazione. In caso di adesione all'avviso bonario, ANAS richiedeva il pagamento, di due annualità a titolo di arretrato rispetto a quanto dovuto ai sensi di legge, invece delle quattro dovute nell'ipotesi di mancata adesione.
Contestualmente all'avvio della campagna di regolarizzazione - promossa in Piemonte a inizio 2006 ma estesa nei due mesi successivi all'intero territorio nazionale - ANAS ha attivato un ampio dialogo con il territorio, sostanziato da alcune iniziative. Ha pertanto proceduto a partecipare a numerosi incontri organizzati da esponenti delle comunità locali (tra i quali si ricordano Presidenti di province e di comunità montane); ha dato corso all'audizione di un Presidente di comunità montana locale da parte del Consiglio di amministrazione di ANAS S.p.A.; ha attivato sportelli di dialogo con gli utenti in tre province delle aree interessate; ha provveduto al rafforzamento della struttura di coordinamento del processo a livello di Direzione nazionale e di Compartimento nonché all'avvio, a partire dal luglio 2006, di un «tavolo tecnico» coordinato dall'Assessore alle infrastrutture e trasporti della regione Piemonte.
Con particolare riferimento a quest'ultimo momento di dialogo, il «tavolo tecnico» si è riunito nei giorni 14 e 21 luglio u.s. ed ha visto la partecipazione di rappresentanti delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle associazioni di categoria.
È stato concordato di passare ad una fase più sviluppata del processo attraverso l'invio ai rappresentanti del territorio ed agli utenti di una comunicazione contenente gli importi effettivi dovuti a legislazione vigente al posto di quelli forfetari. A tale proposito, in vista della conclusione del processo di regolarizzazione, il Compartimento ANAS del Piemonte ha previsto un rafforzamento del personale tecnico allo scopo di agevolare l'interlocuzione con gli utenti e l'individuazione di soluzioni ai fini della regolarizzazione di situazioni non conformi alle vigenti leggi.
La regione Piemonte si è impegnata a coordinare tale processo di dialogo con il territorio, rispetto al quale ANAS ha mostrato la più piena disponibilità non solo a fornire elementi chiarificatori sul processo in atto, ma anche a concordare i passi e le procedure che contemperino al meglio le esigenze del territorio e le attività di ANAS.
Infine, il «tavolo» si è posto l'obiettivo di raccogliere elementi ai fini dell'elaborazione di proposte tese ad intervenire sul regime attuale dei canoni concessori a


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beneficio di particolari categorie di utenti: eventuali proposte in tal senso saranno portate all'attenzione degli organi politici e istituzionali competenti e veicolate dalla medesima regione Piemonte.
La società stradale informa infine che durante l'incontro del 5 settembre scorso tra ANAS ed enti locali piemontesi organizzato dalla regione Piemonte, i rappresentanti del territorio hanno rappresentato l'opportunità di:
a) ridurre le tariffe relative ai canoni di concessione;
b) eliminare i canoni di concessione per gli accessi ricadenti nei comuni montani o con popolazione inferiore ai 4.000 abitanti;
c) stabilire, per gli accessi agricoli, una tariffa fissa a 2 metri, mantenendo un accesso di larghezza superiore;
d) pagare la sola annualità corrente al posto delle due annualità pregresse oltre l'annualità corrente richieste da Anas;
e) far slittare i termini di scadenza per la presentazione della documentazione ad Anas e per i relativi pagamenti.

ANAS, pur facendo presente che la materia è regolamentata giuridicamente e pertanto eventuali modifiche o particolari esenzioni per alcune categorie di utenti potrebbero derivare esclusivamente a seguito di iniziative legislative, si è resa disponibile a fornire elementi.
Rispetto alla richiesta di rimodulare i termini di pagamento, ANAS ha concordato con i rappresentanti del territorio il ritorno alla procedura ordinaria di regolarizzazione che consiste nella notifica dello stato di irregolarità all'utente e nella richiesta allo stesso di produrre la documentazione necessaria alla verifica della regolarizzabilità dell'accesso, senza il pagamento di alcun importo in pendenza di tale verifica. Ai fini della regolarizzazione agevolata, che prevede il pagamento di due annualità pregresse invece di quattro, è stato concordato un termine temporale tale da permettere agli utenti di predisporre la documentazione necessaria.
A seguito di queste modifiche disposte da ANAS, i rappresentanti del territorio e la regione Piemonte hanno assicurato alla società stradale la massima collaborazione nell'agevolare il processo di regolarizzazione così come è stato concertato nell'ambito del «tavolo».
Le associazioni si sono riservate solo di valutare se le due annualità pregresse siano dovute ad ANAS o se, al contrario, sia possibile opporsi a tale richiesta di pagamenti. ANAS è per parte sua certa che le annualità pregresse che possono essere richieste in pagamento per accessi irregolari siano quattro e che il pagamento di due annualità al posto delle quattro rappresenti una reale agevolazione da concedere in caso di adesione alla campagna di regolarizzazione agevolata.
I rappresentanti regionali e nazionali hanno pienamente aderito, nel corso delle varie riunioni del «tavolo», all'obiettivo di regolarizzare gli accessi allo scopo di migliorare sicurezza e presidio del territorio. Le modalità operative maturate nel quadro del «tavolo» relativo al Piemonte saranno utilizzate da ANAS ai fini del completamento della campagna su base nazionale.


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ALLEGATO 2

5-00462 Giuditta: Realizzazione della galleria di valico «Pavoncelli-bis».

TESTO DELLA RISPOSTA

L'intervento oggetto di interrogazione costituisce il completamento di una galleria idraulica la cui esecuzione è stata avviata nel 1990 ed i cui lavori sono sospesi dal 1993; tale galleria, detta Pavoncelli-bis, costituisce esclusivamente un by pass di una tratta del canale principale dell'acquedotto del Sele Calore, la galleria di valico detta Pavoncelli, dissestata dal sisma del 1980, e quindi non rappresenta un'opera di derivazione di ulteriore nuova risorsa idrica. Nel 1997 è stato nominato per la ripresa dei lavori un Commissario straordinario ex articolo 13 legge 135/1997 sostituito con l'attuale Commissario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2005.
L'interrogazione cui si risponde oggi ripete ed integra una serie di contestazioni avanzate all'operato del Commissario presenti in un precedente atto di sindacato ispettivo cui si è data risposta in questa medesima sede lo scorso mese di luglio.
Gli elementi di contestazione avanzati nella presente interrogazione possono essere riassunti in una serie di punti in relazione ai quali il Commissario straordinario ha fornito i seguenti elementi informativi.
Per quanto riguarda le richieste di sospensione delle attività in difformità dagli impegni assunti in varie riunioni tenutesi presso il Ministero delle infrastrutture, si rappresenta che in dette riunioni, convocate dall'attuale Commissario nella sua funzione di Direttore generale per le reti del Ministero delle infrastrutture, non si è mai concordata la sospensione dell'attività per la ripresa dei lavori.
Il Commissario ha piuttosto sempre ribadito come tale ripresa ed il raggiungimento di un accordo tra le due Regioni interessate costituissero due problematiche non correlate che dovevano essere affrontate separatamente in parallelo e non in serie. L'accordo di cui innanzi è finalizzato all'individuazione del giusto riconoscimento di quanto dovuto alla regione cedente da parte della regione ricevente la risorsa idrica che, però, è oggetto di trasferimento da quasi un secolo, e per la quale, quindi, non è previsto alcun Accordo di Programma ex articolo 17 della legge n, 36/94. Tali convincimenti sono chiaramente rilevabili dal resoconto della riunione tenutasi presso la Direzione per le reti in data 5 settembre 2006, allegato alla presente risposta.
Inerentemente ai necessari pareri e nulla-osta dell'opera, non risulta che manchino pareri o nullaosta previsti dalla legge né risulterebbe l'affermata necessità di recepimento sull'intera opera della V.I.A. ai sensi della vigente normativa in materia, ricadendo l'opera nel Parco regionale dei Monti Picentini solo per alcune decine di metri di sviluppo, peraltro già realizzati, a fronte di una lunghezza complessiva della nuova galleria di circa 12 chilometri.
Si rileva che non vi è alcun procedimento d'infrazione in atto da parte degli organismi comunitari, essendo stato solo convocato per il 12 dicembre 2006 un incontro con i rappresentanti del Dipartimento ambiente della Comunità europea finalizzato ad esaminare la rispondenza al vero dei contenuti dell'esposto avanzato dall'Ente Parco dei Monti Picentini. Tutte le attività di tutela dei corpi idrici e della falda cui l'interrogante fa riferimento non sono di competenza del Commissario,


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bensì dell'Autorità di Bacino ed in ogni caso non sono connesse alla realizzazione della nuova galleria ma solo propedeutiche ad un'eventuale rimodulazione della derivazione idrica in essere da quasi un secolo.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria dell'opera, si rileva che il finanziamento assentito dal CIPE nella seduta del 17 novembre 2006 garantisce il completamento dell'opera tenuto conto che quando, alla ripresa dei lavori, il contratto d'appalto sarà ceduto al, nuovo soggetto aggiudicatore in sostituzione dell'attuale Commissario, in conformità all'incarico allo stesso conferito, si renderà disponibile per la realizzazione delle opere la quota del finanziamento attualmente prevista per I.V.A. che a detto soggetto aggiudicatore non andrà finanziata; si precisa, ad ogni buon conto, che nel contratto d'appalto, sottoscritto in data 16 ottobre 2006, prima della seduta CIPE innanzi citata, era previsto che, ove non fosse intervenuto il completamento del finanziamento, sarebbe stato realizzato solo uno stralcio funzionale nei limiti dell'esistente disponibilità finanziaria e quindi in termini assolutamente cautelativi e legittimi.
Relativamente quindi alla convenienza economica tra la sistemazione dell'esistente galleria con moderne tecnologie e la realizzazione della nuova galleria, si riferisce che la scelta di realizzazione della nuova galleria e non di completa ristrutturazione della preesistente, condivisibile sia sul piano tecnico che economico in quanto l'ipotizzata ristrutturazione dovrebbe avvenire senza interruzione del flusso idrico, non attiene al Commissario, ma risale all'agosto 1997 e fu assunta con la concertazione, espressa in conferenza di servizi, della Regione Campania e delle amministrazioni locali titolate ad esprimersi.
Va evidenziato, al fine di sottolineare la validità economica della soluzione prescelta come, per intervenire sulla galleria a seguito del sisma del 1980, fu dichiarata l'emergenza idrica e, per consentire l'interruzione del flusso, per soli quattro mesi, fu necessaria la realizzazione di interventi a fronte dei quali lo Stato sostenne una spesa di circa 1.300 miliardi di lire.
Per quanto riguarda la presunta accelerazione delle procedure di inizio dei lavori, il Commissario riferisce che la stessa non trova riscontro nella realtà considerando che l'avvio delle attività di progettazione esecutiva (22 novembre 2006) è avvenuto ad oltre un mese dalla sottoscrizione del contratto d'appalto (16 ottobre 2006) che, a sua volta, è avvenuta oltre un mese dopo l'emanazione dell'ordinanza di aggiudicazione definitiva dell'appalto (4 settembre 2006). Tale tempistica risulta coerente con il mandato conferito al Commissario di riprendere i lavori nel più breve tempo possibile, giusta proposta di nomina nella quale tale tempo era ipotizzato addirittura di soli dieci mesi, e comunque nel rispetto dei termini di legge.
Si specifica inoltre che il Commissario è chiamato a rendere conto delle proprie attività, giusta decreto di nomina, esclusivamente al Presidente del Consiglio ed al Ministro delle infrastrutture.
Per quanto riguarda il ricorso pendente dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, va evidenziato che il Tribunale Superiore delle Acque, peraltro dall'Avvocatura Generale dello Stato non ritenuto competente in materia, trattandosi di problematiche non connesse ad una nuova concessione di derivazione idrica, ha già respinto l'avanzata richiesta di sospensiva e che le udienze di detto Tribunale richiamate dall'interrogazione, sono solo udienze di trattazione orale; non si vede quindi, essendo l'opera uno degli interventi strategici, per quale ragione il Commissario avrebbe dovuto, a seguito dei citati esposti, sospendere la propria attività.
Circa la presunta mancata consegna di atti prodotti dal Commissario e ad esso richiesti, si fa presente che gli atti che a detta degli interroganti non sarebbero stati consegnati sono costituiti esclusivamente dal bando di gara e dall'ordinanza di aggiudicazione definitiva della stessa, atti entrambi pubblicati sulla G.U.R.I. e sulla


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G.U.C.E. e quindi pubblici e non detenuti esclusivamente dal Commissario, ma che comunque sono a disposizione presso il Ministero per gli interessati che ne avanzino specifica puntuale richiesta.
Come già innanzi evidenziato, l'opera non è finalizzata ad un nuovo trasferimento di risorsa idrica e quindi non richiede la sottoscrizione preventiva di un Accordo di Progamma ex articolo 17 della legge n. 36/94; in base all'articolo 22 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, a valle di una serie di attività dell'Autorità di Bacino che ratificassero l'indisponibilità di tutta la risorsa idrica attualmente derivata, sarebbe solo possibile una rimodulazione della portata trasferibile, il che non inficia la necessità della nuova galleria.
Alla luce di quanto esposto ed in considerazione dell'importanza ed urgenza dell'intervento per garantire l'approvvigionamento idropotabile di circa 1.700.000 cittadini pugliesi e lucani, non si ritiene vada adottata alcuna iniziativa mirante a dilazionare ulteriormente la ripresa dei lavori di realizzazione della galleria Pavoncelli-bis, che avverrà con la relativa consegna, successiva all'approvazione del progetto esecutivo.
Il Commissario ha completato la propria disamina delle criticità evidenziate dalla presente interrogazione allegando una dettagliata e puntuale relazione tecnica sulla galleria Pavoncelli che si mette a disposizione della Commissione.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00311 Di Cagno Abbrescia: Legislazione statale in tema di gestione delle discariche di rifiuti.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto indicato nell'interrogazione n. 5-00311 presentata dall'onorevole Di Cagno Abbrescia, con la quale chiede di conoscere quale sia l'orientamento del Ministro circa la possibilità di proroga del termine di applicazione del decreto ministeriale 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica», e quali iniziative legislative voglia porre in essere per affrontare le criticità che traggono origine dall'applicazione di tale norma, si rappresenta quanto segue.
Occorre premettere che il 31 dicembre 2006 verrà a scadere la proroga in base alla quale le discariche, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche», ed al citato decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005, potevano continuare a ricevere i rifiuti sulla base dei criteri di ammissibilità di cui alla Deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984.
Tale proroga, che faceva seguito ad altra proroga già disposta rispetto al termine del 16 luglio 2005 originariamente previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 36/03, era stata sancita con decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 5 dicembre 2005, n. 248.
Sul ritardato recepimento delle disposizioni della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche, la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia, notificato in data 8 novembre 2006 in cui si fa presente che le nuove disposizioni della direttiva avrebbero dovuto applicarsi alle discariche sin dal 16 luglio 2006, data prevista dalla direttiva stessa quale termine ultimo per il suo recepimento da parte degli stati membri, mentre tutte le discariche continuano a sfuggire alle disposizioni relative ai criteri di ammissibilità.
Nel ricorso sono espressamente citati, tra i motivi dell'impugnativa, le proroghe del periodo transitorio introdotto con l'articolo 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003.
Nonostante ciò, all'approssimarsi della scadenza della proroga continuano ad essere prospettate problematiche che porterebbero alla necessità di procrastinare ulteriormente le scadenza comunitarie.
Con riferimento a quanto sostenuto dall'interrogante circa l'eccessiva restrittività dei limiti relativi del DOC (Carbonio Organico Disciolto) fissati dal citato decreto ministeriale 3 agosto 2005, si fa presente che i valori limite di concentrazione di detto parametro, riportati nelle tabelle 2, 5 e 6 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 e concernenti l'ammissibilità dei rifiuti in discarica per inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi, sono puntualmente e doverosamente ripresi dalla Decisione 2003/33/CE; in altre parole, i valori limiti sono di derivazione comunitaria e lo Stato membro è tenuto, quindi, alla loro applicazione.
L'articolo 7 del citato decreto ministeriale stabilisce, peraltro, che le autorità competenti possano autorizzare, anche per settori confinanti, sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, individuando nell'autorizzazione i criteri di ammissibilità e prevedendo deroghe per specifici parametri, incluso il DOC. I criteri di


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ammissibilità devono essere stabiliti caso per caso, sulla base delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione del rischio e dell'idoneità del sito.
Pertanto, specifiche tipologie di rifiuti che possono costituire dei flussi critici, per i quali non si sono consolidate al momento tecniche di trattamento alternative alla discarica, possono comunque essere collocati in discariche autorizzate dalle autorità competenti ai sensi del citato articolo 7.
Riguardo, poi, all'asserita difficoltà relativa alle determinazioni analitiche, si evidenzia che il decreto ministeriale 3 agosto 2005 stabilisce che, in linea generale, siano adottati metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale.
Per determinazione analitica del DOC è disponibile il metodo UNI EN 1484, il quale prevede che, essendo il carbonio presente negli eluati sia sotto forma di specie inorganiche che di composti organici che si distribuiscono tra fase disciolta e fase sospesa, il carbonio organico disciolto sia determinato, a partire dal carbonio totale, determinando separatamente il carbonio inorganico o eliminandolo mediante acidificazione e depurazione.
Il principio del metodo si basa sull'ossidazione del carbonio organico presente a biossido di carbonio per combustione, con successiva quantificazione della CO2 generata mediante rilevatore all'infrarosso o aggiunta di un adatto ossidante.
In relazione, infine, al divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kj/kg, disposto a decorrere dal 1o gennaio 2007 all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003, si conferma che tale disposizione limitativa non trova origine nella direttiva comunitaria recepita con il medesimo decreto.
Si deve, inoltre, prendere atto dell'attuale mancanza di impianti, non necessariamente di incenerimento, che consentano un trattamento diverso dalla discarica relativamente a tali rifiuti.
A tal fine, potrebbe convenirsi circa l'opportunità di una proroga, purché questa sia collegata alla messa in atto di meccanismi in grado di superare l'attuale criticità, compresa l'ipotesi della soppressione della lettera p) del comma 1 del suddetto articolo 6, nell'ambito di una valutazione complessiva dei criteri di gestione da incentrare su raccolta alla fonte, riciclaggio dei materiali, compostaggio e tecniche alternative di trattamento quali la post-frantumazione.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00379 Fasciani: Installazione di centrali eoliche nella area di Serralunga.

Interrogazione n. 5-00382 Fasolino: Installazione di centrali eoliche nell'area di Serralunga.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto indicato nelle interrogazioni n. 5-00379 dell'onorevole Fasciani ed altri e n. 5-00382 dell'onorevole Fasolino, concernenti la progettazione di un impianto eolico nel territorio della Serralunga, comuni di Collelongo e Civita d'Antino in provincia de l'Aquila, si fa presente che il Comitato di coordinamento per la V.I.A. della regione Abruzzo il 9 luglio 2003 aveva espresso un primo parere, il n. 295, nel quale rinviava la Verifica per consentire il necessario adeguamento della medesima al Protocollo di Intesa tra i Ministeri e la Conferenza delle Regioni sulle Centrali Eoliche e per integrarla, anche progettualmente, per la parte riguardante la linea aerea di connessione.
Successivamente, il medesimo Comitato di coordinamento per la V.I.A. il 24 febbraio 2004 si esprimeva favorevolmente con parere n. 331 stabilendo, altresì delle prescrizioni, finalizzate essenzialmente alla tutela dell'Orso Marsicano e, nel rispetto del principio di precauzione, ad evitare inipedimenti al passaggio del medesimo e di altre specie faunistiche.
Il rispetto di tali prescrizioni veniva ribadito il 27 aprile 2004 dallo stesso Comitato di Coordinamento per la V.I.A. della legione Abruzzo, che dava parere (n. 370) non favorevole in quanto i contenuti della relazione apparivano non conformi con quanto dichiarato dal Corpo Forestale Ispettorato Generale.
Per quanto non rientrante nel parco Nazionale d'Abruzzo, l'area in questione risulta inserita nei Siti Natura 2000, per i quali si è più volte richiamata l'osservanza di quanto previsto dalle Direttive «HABITAT» 92/43/CEE e «UCCELLI» 79/409/CEE e, in particolare, il rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza, in considerazione delle eventuali interferenze che il cumulo degli interventi potrebbe generare nei confronti degli habitat e delle specie.
La procedura di Valutazione di Incidenza deve, in particolare, riguardare sia interventi che ricadono all'interno dei siti Natura 2000, e sia quelli previsti nelle loro immediate vicinanze e quindi che possano interferire comunque, per effetti indotti, con gli habitat e con le specie specificatamente presenti e per i quali ogni sito è stato individuato.
Pertanto, si rende necessario valutare il maggior numero possibile di soluzioni alternative alla realizzazione delle opere al fine di evitare il previsto utilizzo anche «temporaneo» di aree SIC e ZPS.
Lo scopo principale della Direttiva «HABITAT» è, infatti, quello di «contribuire a salvaguardare la biodiversità, mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della, fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri, al quale si applica il trattato».
In considerazione della complessità degli aspetti da valutare in relazione ad un progetto eolico ricadente in un sito appartenente alla Rete Natura 2000, quali le componenti ambientali, paesaggistiche, forestali, occorre valutare la possibilità di un intervento basato su misure di precauzione,


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che possano eventualmente determinare la sospensione delle procedure di approvazione a livello regionale, in relazione ad una verifica degli effetti, da parte dei diversi Ministeri competenti.
Vista la recente autorizzazione del Comitato VIA n. 798 del 10 ottobre 2006, è emersa la necessità di un chiarimento e di un aggiornamento delle informazioni; in tal senso l'Amministrazione che rappresento si sta adoperando, presso gli enti coinvolti nel procedimento, al fine di acquisire notizie più specifiche affinché sia posta in grado di valutare attentamente tutte le questioni attinenti il progetto in esame e porre in essere, se del caso, le necessarie correzioni a tutela dell'ecosistema di tutta l'arca interessata.


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ALLEGATO 5

Riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali (C. 1955 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 19. Dussin.

Sopprimere il comma 1.
1. 20. Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: di sfratto con le seguenti: di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni.
1. 2. Foti, Stradella.

Al comma 1, sopprimere le parole: nei comuni capoluoghi di provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e.
1. 22. Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: nei comuni capoluoghi di provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 97/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004 con le seguenti: in comuni con più di un milione di abitanti.
1. 21. Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: , nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa con le seguenti: e nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti, qualora rientranti nell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa.
1. 25. Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: nei comuni limitrofi con le seguenti: nei comuni confinanti, e in quelli con questi a loro volta confinanti.
1. 5. Foti, Stradella.

Al comma 1, sostituire le parole: nei comuni limitrofi con le seguenti: nei comuni confinanti.
1. 16. Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere le parole: e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004.
1. 3. Foti, Stradella.

Al comma 1, sopprimere le parole: e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03.
1. 24. Dussin.


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Al comma 1, dopo le parole: ad alta tensione abitativa aggiungere le seguenti: con più di 10.000 abitanti.
1. 4. Foti, Stradella.

Al comma 1, dopo le parole: ad alta tensione abitativa aggiungere le seguenti: con almeno 10.000 abitanti.
1. 23. Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: otto mesi con le seguenti: dieci mesi.
1. 15. Bocci.

Al comma 1, sostituire le parole: 27.000 euro con le seguenti: quello previsto per l'accesso ai contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
1. 27. Dussin.

Al comma 1, sopprimere le parole: figli a carico.

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere in fine il seguente periodo: La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.
1. 17. Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere le parole: figli a carico.

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere in fine il seguente periodo: La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli a carico.
1. 8. Foti, Stradella.

Al comma 1, sostituire le parole: figli a carico con le seguenti: figli minori di età ovvero figli iscritti a scuole medie superiori.
1. 26. Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: figli a carico con le seguenti: figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1. 6. Foti, Stradella.

Al comma 1, sopprimere le parole: adeguata al nucleo familiare.
* 1. 7. Foti, Stradella.

Al comma 1, sopprimere le parole: adeguata al nucleo familiare.
* 1. 28. Dussin.

Sopprimere il comma 2.
1. 29. Dussin.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e comunicata al locatore ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 4 con le seguenti: nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunicata al locatore ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148.
1. 1. Foti, Stradella.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
* 1. 9. Foti, Stradella.


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Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
* 1. 30. Dussin.

Sopprimere il comma 3.
1. 31. Dussin.

Al comma 3, dopo le parole: ad uso abitativo concessi in locazione aggiungere le seguenti: da soggetti che non abbiano registrato annualmente il contratto di locazione nonché.
1. 14. Longhi, Lomaglio, Margiotta.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: all'intervento con le seguenti: alla redazione del piano straordinario pluriennale.
1. 10. Foti, Stradella.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: sopraggiunta.
1. 32. Dussin.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
* 1. 11. Foti, Stradella.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
* 1. 33. Dussin.

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: e con i conduttori di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
** 1. 18. Il Relatore.

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: e con i conduttori di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
** 1. 12. Foti, Stradella.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nell'articolo 1 aggiungere le seguenti: , commi 1 e 3,.
2. 1. Foti, Stradella.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: possono prevedere con la seguente: prevedono.
2. 2. Dussin.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, su proposta dei comuni individuati nell'articolo 1, sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie di cui al medesimo articolo 1 già presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed indicate dagli stessi comuni, un piano straordinario articolato in tre annualità da inviare per il finanziamento ai Ministeri delle infrastrutture e della solidarietà sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia.
3. 11. Bocci.

Al comma 1, dopo le parole: un piano straordinario pluriennale aggiungere le seguenti: indicandone le modalità di finanziamento,.
3. 9. Foti, Stradella.


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Sopprimere i commi 2 e 3.
* 3. 8. Foti, Stradella.

Sopprimere i commi 2 e 3.
* 3. 18. Dussin.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nei comuni individuati nell'articolo 1 possono essere istituite apposite commissioni, con durata di diciotto mesi a fare data dall'entrata in vigore della presente legge, per l'eventuale graduazione delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1.
3. 10. Foti, Stradella.

Al comma 2, dopo le parole: apposite commissioni aggiungere le seguenti: , con durata di diciotto mesi,.
3. 12. Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: per l'eventuale graduazione, aggiungere le seguenti: , fatte salve le competenze dell'Autorità giudiziaria ordinaria,.
* 3. 7. Foti, Stradella.

Al comma 2, dopo le parole: per l'eventuale graduazione aggiungere le seguenti: , fatte salve le competenze dell'Autorità giudiziaria ordinaria,.
* 3. 17. Dussin.

Al comma 3, dopo le parole: Governo aggiungere le seguenti: convocano e.
3. 13. Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: del sindaco aggiungere le seguenti: , del Comandante provinciale dei Carabinieri,.
3. 5. Foti, Stradella.

Al comma 3, dopo le parole: del sindaco aggiungere le seguenti: del Comune interessato all'esecuzione di rilascio.
* 3. 14. Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: del sindaco aggiungere le seguenti: del Comune interessato all'esecuzione di rilascio.
* 3. 6. Foti, Stradella.

Al comma 3, sopprimere le parole: dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni della proprietà edilizia.
3. 4. Foti, Stradella.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: maggiormente rappresentative individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e della convenzione nazionale, sottoscritta ai sensi della predetta disposizione in data 8 febbraio 1999 e successive modificazioni.
3. 15. Il Relatore.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: maggiormente rappresentative.
3. 3. Foti, Stradella.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché di un rappresentante del locale istituto autonomo case popolari, comunque denominato.
* 3. 16. Il Relatore.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di un rappresentante del locale istituto autonomo case popolari, comunque denominato.
* 3. 2. Foti, Stradella.


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Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Commissioni decidono all'unanimità.
3. 19. Dussin.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Commissioni, nominate dal Prefetto, adottano le proprie decisioni all'unanimità.
3. 1. Foti, Stradella.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: il tavolo di concertazione con le seguenti: una commissione.

Conseguentemente, al comma 2, alinea, sostituire le parole: dal tavolo di concertazione con le seguenti: dalla commissione e del tavolo di concertazione con le seguenti: della commissione.
4. 2. Foti, Stradella.

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: e delle cooperative con le seguenti: e un rappresentante per ciascuna delle Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.
4. 18. D'Ulizia.

Al comma 1, dopo le parole: delle cooperative aggiungere le seguenti: di abitazione.
4. 10. Il Relatore.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: a canone sociale e a canone concordato con le seguenti: a canone sociale sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi regionali e a canone concordato sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
4. 5. Il Relatore.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: a canone sociale e a canone concordato con le seguenti: alle condizioni stabilite dalle leggi regionali.
4. 1. Foti, Stradella.

Al comma 2, sostituire la lettera b)con la seguente:
b) proposte normative in materia di incentivi fiscali indirizzate alla normalizzazione del mercato immobiliare.
4. 11. Dussin.

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:
c)
i finanziamenti da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la predisposizione dei programmi di cui alla lettera a).
4. 3. Bocci.

Aggiungere infine il seguente comma:
2-bis. Il programma nazionale di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
4. 4. Il Relatore.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Legge obiettivo per le città).

1. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive


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a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.
2. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di, area vasta anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e di servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio;
b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;
c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;
d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati;
e) contribuire a risolvere le situazioni di emergenza abitativa presenti negli ambiti urbani interessati dalla presente legge attraverso la promozione in aree di proprietà pubblica o anche con destinazione diversa da quella residenziale nella disponibilità del soggetto proponente privato di programmi residenziali caratterizzati da un massimo del trenta per cento di alloggi per la locazione a canone economicamente sostenibile, del dieci per centro per l'emergenza abitativa da cedere gratuitamente al comune e per la restante quota da alloggi in proprietà «prima casa». Le modalità di attuazione dei programmi saranno definite entro il 31 dicembre 2007 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri competenti e le Commissioni parlamentari;
f) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 4. Le linee guida sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
4. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee guida di cui al comma 3, d'intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionale. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano è pubblicato nei successivi trenta giorni sulla Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi centoventi giorni i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture e alla regione ovvero alle regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento individuando un soggetto promotore dell'iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:
a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;
b) incrementi premiali dì diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, di alloggi a canone concordato, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
c) misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione.


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6. Ai piani, trasmessi dal Ministero delle infrastrutture nei sessanta giorni successivi al CIPE, che li approva entro sessanta giorni, è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità ed i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle linee guida di cui al comma 3.
7. I comuni, individuati ai sensi del comma 4, predispongono il piano definitivo degli interventi anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture.
8. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione.
9. Le attività di accompagnamento, controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture che predisposte una relazione annuale al Parlamento.
10. Una quota non inferiore al 15 per cento delle risorse annualmente disponibili dei piani di investimento deliberati dall'INAIL è destinata a finanziare la realizzazione, da parte di imprese di costruzione e cooperative di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, di alloggi per la locazione a canone economicamente sostenibile da assegnare prioritariamente ai dipendenti dei corpi armati dello Stato, nonché degli interventi di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo.
4. 04. Lupi, Stradella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Programmi di recupero urbano).

1. Al fine di consentire il completamento dei lavori delle opere finanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 61, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, inserite nei programmi di recupero urbano denominati «Contratti di Quartiere», i Comuni sono autorizzati ad utilizzare i ribassi d'asta ed eventuali economie, a qualsiasi titolo conseguite, per la copertura di sopravvenuti maggiori costi risultanti da perizie di variante o progetti di completamento, ovvero da risoluzione dei contratti d'appalto.
2. Il Ministero delle infrastrutture provvede a mettere a disposizione le somme, nei limiti massimi del finanziamento concesso, a seguito della trasmissione da parte dei Comuni interessati del provvedimento di approvazione delle perizie di variante o dei progetti di completamento.
4. 02. Lomaglio, Longhi, Pedulli, Chianale.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Tassazione dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo).

1. I redditi percepiti da persone fisiche derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, determinati ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono soggetti ai fini IRE all'aliquota unica del 23 per cento, con esclusione dei redditi derivati dai contratti di locazione, stipulati o rinnovati a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai quali si applicano le seguenti aliquote:
a) redditi derivanti dalla locazione fino a 3 immobili, 12,5 per cento;
b) redditi derivanti dalla locazione di 4 fino a 8 immobili, 18 per cento;
c) redditi derivanti dalla locazione di 9 immobili e oltre, 23 per cento.

2. La tassazione di cui al comma precedente non si applica ai medesimi redditi


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se risultanti esenti in seguito all'applicazione delle deduzioni vigenti.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2007 e 2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 06. Dussin.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Tassazione di redditi da locazione).

1. Per gli anni 2007 e 2008 il reddito imponibile annuo derivante al proprietario dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché per quelli relativi a immobili oggetto di convenzionamento con i comuni, è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del venti per cento.
2. All'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986 n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, spetta una detrazione dall'IRPEF, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nelle seguenti percentuali:
a) il 25 per cento del canone di locazione annuo, non superiore a 6.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
b) il 15 per cento del canone di locazione annuo, non superiore a 8.000 curo, se il reddito complessivo é compreso tra 15.001 e 28.000 euro.
4. 05. Lupi, Stradella.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Definizione di alloggio sociale).

1. Ai fini di ottemperare a quanto previsto dalla Decisione della Commissione Europea del 28 novembre 2005(2005/842/CE) in materia di aiuti di stato a favore degli alloggi sociali, il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili e le attività sportive e d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di stato.
4. 020. Chianale, Mariani.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga termini inizio lavori alloggi in locazione).

1. Il termine di inizio dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale in locazione finanziati ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,


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e ricompresi nei Programmi operativi regionali in attuazione del «Programma 20.000 alloggi in affitto», di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2001, e successive modifiche e integrazioni, è prorogato al 31 maggio 2007.
4. 03. Chianale, Iannuzzi, Mariani, Lomaglio, Longhi, Margiotta, Galeazzi, Pedulli, Bocci.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Modifica degli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392).

1. Al comma 3 dell'articolo 27 e al comma 1 dell'articolo 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo la parola: «alberghiere» sono aggiunte le seguenti: «o all'esercizio di attività teatrali».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili adibiti all'esercizio di attività teatrali per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati stipulati contratti di locazione aventi scadenza successiva alla detta data, salvo che, per gli stessi, non sia stata pronunciata convalida di sfratto per morosità. I detti contratti, alla prima scadenza successiva all'entrata in vigore della presente legge, sono rinnovati di diritto per un periodo di nove anni, salva la facoltà delle parti di pattuire una durata maggiore. È facoltà del locatore di richiedere, nel corso del detto periodo, la maggiorazione prevista nel comma 4, ferma la rivalutazione del canone che già risulti contrattualmente prevista. Alla scadenza del periodo medesimo si applicano al contratto le disposizioni dell'articolo 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
4. 01. De Corato, La Russa, Gamba, Foti, Stradella.