X Commissione - Marted́ 12 dicembre 2006


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura (Atto n. 43).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura;
rilevato che il provvedimento dispone l'abrogazione dei decreti di recepimento di 17 delle direttive attualmente disciplinanti il settore metrologico a livello comunitario, che vengono sostituite dalla direttiva 2004/22/CE;
osservato che con la direttiva 2004/22/CE si intende instaurare un mercato interno degli strumenti di misura sottoposti a controlli legali, mediante l'introduzione di requisiti essenziali che si configurano come requisiti di prestazione indipendenti dall'evoluzione della tecnologia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di indicare la sanzione da applicare nel caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'articolo 5 e di individuare il soggetto attivo della violazione prevista dal medesimo comma 3 dell'articolo 5;
b) sarebbe opportuno, ai fini di una maggiore comprensione del provvedimento, sostituire all'articolo 8, comma 3, lett. i), punto 1, e ovunque ricorra negli Allegati, la dicitura «presente direttiva» con le parole «presente decreto»;
c) valuti il Governo l'opportunità di meglio precisare a quali soggetti si riferisce la retribuzione indicata dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 riguardante il principio dell'autonomia degli organismi certificatori;
d) valuti il Governo l'opportunità di specificare la sanzione da applicare nel caso di violazione dell'obbligo di segretezza di cui all'articolo 9, comma 2, lettera g);
e) al comma 6 dell'articolo 13, occorre sostituire l'espressione «Il numero d'identificazione dell'organismo notificato è indelebile e non può essere rimossa senza essere distrutta» con la seguente «Il numero d'identificazione dell'organismo notificato è indelebile e non può essere rimosso senza essere distrutto»;
f) valuti il Governo l'opportunità di inserire la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 14 all'interno dell'articolo 18 in considerazione dell'omogeneità della materia trattata;


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g) appare opportuno specificare, in considerazione dell'esistenza di una pluralità di allegati, a quali allegati si applicano le procedure di aggiornamento e modifica di cui al comma 1 dell'articolo 19;
h) in relazione al comma 1 dell'articolo 20, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, considerata la rilevanza della disposizione riguardante l'applicazione di sanzioni amministrative, appare opportuno individuare specificatamente i soggetti possibili autori della violazione ivi prevista;
i) in relazione al comma 3 dell'articolo 20 andrebbe specificato che i rapporti da trasmettere al Segretario generale della CCIAA competente riguardano anche le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20.