XI Commissione - Resoconto di marted́ 12 dicembre 2006


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Montagnino.

La seduta comincia alle 14.15.

Decreto-legge 283/06: Interventi per il risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino.
C. 1980 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Gianni PAGLIARINI, presidente relatore, rileva come il decreto-legge in esame prevede interventi straordinari per il ripiano economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino, necessari per il grave dissesto finanziario in cui versa tale Ente, tuttora persistente nonostante le significative misure di risanamento avviate dal Commissario straordinario. La grave situazione in cui versava nel 2004 l'Ente Ordine Mauriziano ha imposto l'attivazione di un intervento di carattere eccezionale, mirato a congelare tutte le azioni esecutive promosse nei confronti dell'Ordine da parte dei fornitori per il recupero dei crediti vantati, nonché la sospensione del decorso degli interessi moratori sulle forniture e sui debiti previdenziali, al fine di non aggravare ulteriormente la situazione finanziaria dell'Ente e consentire, così, al medesimo di procedere alla graduale dismissione del proprio patrimonio


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immobiliare disponibile per destinare le somme riscosse alla soddisfazione dei creditori e al risanamento dell'Ente stesso.
Per il conseguimento di tali finalità - e per le altre connesse alla migliore conservazione e gestione dell'ingente patrimonio storico e artistico di proprietà dell'Ente - è stato emanato il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, con il quale sono state essenzialmente disposte: 1) la conservazione dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino (in ossequio alla XIV disposizione transitoria della Costituzione) quale ente ospedaliero, con il successivo trasferimento alla regione Piemonte, mediante apposita legge regionale, della gestione delle relative attività sanitarie con i rispettivi presìdi ospedalieri (Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo); 2) la costituzione di una Fondazione Ordine Mauriziano, con sede in Torino, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente, esclusi quelli discendenti dalle attività sanitarie svolte dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 277 del 2004. Il patrimonio indisponibile è formato dai beni mobili ed immobili dell'Ente, con esclusione dei menzionati presìdi ospedalieri, da amministrare per finalità culturali, mediante il conferimento in godimento di taluni beni ad una futura Fondazione destinata a gestire il patrimonio culturale di pertinenza sabauda; 3) la sospensione per ventiquattro mesi (scadenza 23 novembre 2006), nei confronti della nuova Fondazione, di tutte le azioni esecutive già promosse da parte dei fornitori per il recupero dei crediti vantati verso l'Ordine, nonché la sospensione del decorso degli interessi moratori sulle forniture e sui debiti previdenziali.
Dall'applicazione delle disposizioni del citato decreto-legge sono emersi taluni profili di criticità - segnalati dall'attuale Commissario straordinario della Fondazione ed evidenziati anche dall'annuale relazione predisposta dal relativo Comitato di vigilanza - in ragione sia delle difficoltà incontrate nelle procedure di dismissione dei beni del patrimonio disponibile, che hanno fortemente rallentato l'attuazione del programma di risanamento finanziario avviato in base alle previsioni del decreto-legge n. 277 del 2004, sia dei provvedimenti normativi ed amministrativi posti in essere dalla regione Piemonte in attuazione dello stesso decreto-legge. Da ciò conseguono la necessità e l'urgenza di adottare le norme contenute nel decreto-legge.
Tali norme prevedono pertanto: a) la necessità di differire la scadenza del termine (23 novembre 2006) relativo al congelamento degli interessi sul debito e delle azioni di rivalsa dei creditori, al fine di evitare l'aggressione dei medesimi al patrimonio dell'Ente, vanificandone definitivamente il possibile risanamento (articolo 1, comma 1); b) una norma intesa a chiarire il momento del trasferimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 277 del 2004, al patrimonio della Fondazione della proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano, con esclusione dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dei presìdi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo (articolo 1, comma 3).
Essendo il provvedimento finalizzato al risanamento finanziario della fondazione Ordine Mauriziano, peraltro senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, propone, per quanto attiene alle competenze della Commissione, di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. - Interviene


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il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Montagnino.

La seduta comincia alle 14.25.

Contratti di lavoro a tempo determinato.
C. 1807 Burgio.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Augusto ROCCHI (RC-SE), relatore, rileva come la proposta di legge C. 1807 Burgio ed altri, partendo dal presupposto che il decreto legislativo n. 368 del 2001 si presta ad un «abuso» dello strumento del contratto a tempo determinato, è volto - come si legge nella relazione illustrativa - a «ristabilire espressamente il rapporto regola/eccezione tra contratto di lavoro a tempo indeterminato e contratto di lavoro a tempo determinato» già previsto dalla legge n. 230 del 1962 (abrogata a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 368 del 2001), limitando la possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro solamente per comprovate esigenze aziendali di natura temporanea e circostanziata. Difatti, come evidenziato nella relazione illustrativa, il decreto legislativo n. 368 del 2001, lungi dal favorire una maggiore efficienza del mercato del lavoro sulla base dell'incrementata «flessibilità» dei rapporti di lavoro, ha invece contribuito a produrre - insieme ad altri aspetti della legislazione italiana in materia di lavoro -, per una non trascurabile parte degli occupati, una situazione di precarietà a causa della temporaneità e discontinuità dei rapporti di lavoro accompagnata da retribuzioni talvolta inferiori rispetto quelle dei lavoratori a tempo indeterminato. Inoltre, poiché l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 368 del 2001 ha condotto, sia in giurisprudenza sia soprattutto in dottrina, a numerosi contrasti interpretativi, il provvedimento in esame, ripristinando a livello sistematico in maniera espressa il principio secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la norma, sarebbe utile a risolvere i dubbi interpretativi sorti sulle questioni considerate più rilevanti.
In base a tali considerazioni, l'articolo 1 della proposta di legge reca alcune modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001. A seguito delle modifiche introdotte dalla lettera a), il nuovo testo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001 stabilisce che il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salva la possibilità di apposizione di un termine in casi specifici, indicati al successivo nuovo comma 1-bis. Tale comma prevede la possibilità di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato esclusivamente a fronte di comprovate ragioni temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
La lettera b), per ragioni di coordinamento formale, sostituisce al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001 il riferimento al «comma 1» con quello al «comma 1-bis» per quanto riguarda le ragioni che giustificano l'apposizione del termine. Evidenzia che l'articolo in esame, prevedendo che il contratto di lavoro si reputa «di norma» a tempo indeterminato, provvede, modificando il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001, a reintrodurre espressamente il rapporto regola/eccezione tra rapporto di lavoro a tempo indeterminato e rapporto di lavoro a tempo determinato, risolvendo in tal senso il dubbio interpretativo sorto al riguardo. Conseguentemente alla statuizione del menzionato principio vengono introdotte apposite modifiche alla formulazione del decreto legislativo n. 368 del 2001 volte a restringere la possibilità di apporre un termine. Pertanto si dispone che le ragioni che giustificano l'apposizione del termine devono essere caratterizzate dalla temporaneità, per cui non dovrebbe essere ammissibile l'apposizione del termine nel caso di esigenze che si presentano in maniera stabile o comunque con continuità nell'ambito dell'organizzazione e della gestione aziendale.


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Inoltre, si richiede che le ragioni che giustificano l'apposizione del termine siano comprovate dal datore di lavoro; tale previsione viene poi meglio specificata dal successivo articolo 2, che, novellando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 368 del 2001, pone espressamente l'onere della prova a carico del datore di lavoro non solamente per quanto riguarda le ragioni che giustificano la proroga del rapporto, ma anche per quelle che giustificano l'apposizione del termine al contratto iniziale. In tal modo si risolve il dubbio interpretativo che caratterizza la normativa vigente relativo alla parte contrattuale su cui incombe l'onere probatorio relativo all'apposizione del termine.
L'articolo 2, come conseguenza della reintroduzione del principio per cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovrebbe costituire «la norma», aggiunge una ulteriore disposizione all'articolo 4 del decreto legislativo n. 368 del 2001 (comma 3), in modo da stabilire in maniera espressa che l'insussistenza delle ragioni addotte per giustificare l'apposizione del termine (a cui è da equiparare la mancata prova delle medesime) determina solamente l'inefficacia della relativa clausola ma non si ripercuote sulla validità dell'intero contratto di lavoro; pertanto, in tal caso, data l'inefficacia della previsione del termine, il rapporto di lavoro dovrebbe intendersi instaurato a tempo indeterminato ex tunc. In questo modo il provvedimento risolve il dubbio interpretativo relativo alle conseguenze della mancanza delle ragioni giustificative dell'apposizione del termine sulla sorte dell'intero contratto di lavoro.
L'articolo 2, nel sostituire l'articolo 4 del decreto legislativo n. 368 del 2001, modifica anche la disciplina relativa alla proroga del contratto a tempo determinato. Il nuovo testo dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 368 del 2001 dispone che il termine del rapporto a tempo determinato possa essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del lavoratore, solamente nel caso in cui la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. La proroga è ammessa una sola volta, purché sia richiesta da ragioni contingenti e imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato. Con esclusivo riferimento all'ipotesi della proroga, la durata complessiva del rapporto a tempo determinato non può essere superiore a tre anni (comma 1). Si prevede espressamente, inoltre, che l'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano sia l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, sia l'eventuale proroga del termine stesso sia a carico del datore di lavoro (comma 2). Infine si precisa che l'apposizione del termine è inefficace quando risulta accertato che non ricorrono le ragioni addotte al fine di giustificare l'apposizione del termine o la sua eventuale proroga (comma 3).
In sostanza, rispetto alla normativa vigente, il nuovo testo dell'articolo 4 dispone: il carattere di eccezionalità della proroga; che le ragioni che giustificano la proroga devono essere «contingenti e imprevedibili» e non meramente «oggettive»; che è a carico del datore di lavoro anche l'onere della prova relativa all'esistenza delle ragioni che giustificano l'apposizione del termine al contratto di lavoro; che l'insussistenza delle ragioni addotte per giustificare l'apposizione del termine o l'eventuale proroga determina l'inefficacia dell'apposizione del termine.
L'articolo 3, infine, reca alcune modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001, con riferimento al diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato presso la medesima azienda. In primo luogo, si sostituisce interamente il comma 9 del citato articolo 10. Il nuovo testo del citato comma 9 è volto ad estendere in maniera generalizzata, indipendentemente dalla natura delle prestazioni o dal settore produttivo, il diritto di precedenza nell'assunzione a tempo indeterminato presso la stessa azienda. A tal fine, prevede ope legis il medesimo diritto di precedenza nell'assunzione per tutti i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la


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volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, rispetto alla vigente disciplina, il nuovo testo del comma 9: dispone che il diritto di precedenza opera direttamente e non solamente qualora lo preveda la contrattazione collettiva; estende il diritto di precedenza a tutti i lavoratori a tempo determinato, a prescindere dalla tipologia di prestazioni e da settore produttivo dell'azienda; elimina la previsione secondo cui il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente alla nuova formulazione del comma 9, viene abrogato il comma 10 del citato articolo 10.
Sottolinea infine come, anche sulla base di quanto va emergendo attraverso l'indagine conoscitiva sulle cause e le dimensioni del precariato nel mondo del lavoro, con particolare riferimento all'audizione dei rappresentanti dell'Istat, si verifica un costante incremento del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato, che spesso, dopo una breve sospensione, vengono rinnovati: emerge quindi un uso strumentale di tale tipo di contratti, che vanno ricondotti invece allo scopo di fare fronte a limitate e circostanziate esigenze di flessibilità. Ritiene quindi che la maggioranza, nel rispetto del proprio programma di Governo, debba approfondire tali questioni, esigenza riconosciuta dallo stesso ministro del lavoro nel corso della sua audizione presso la Commissione: auspica pertanto che sulla proposta di legge in esame possa svolgersi un costruttivo confronto tra i gruppi.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Montagnino.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo su attività enti pensionistici aziendali o professionali.
Atto n. 42.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre 2006.

Gianni PAGLIARINI, presidente, evidenziato che nel corso della prossima settimana, secondo quanto previsto dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, inizierà l'esame dei documenti di bilancio, nel testo che verrà trasmesso dal Senato, ritiene sia opportuno fissare sin d'ora il termine per la presentazione delle proposte di parere agli schemi di decreto legislativo nn. 42, 44 e 45. Propone di fissare il termine a giovedì 14 dicembre, alle 12.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario Antonio MONTAGNINO, ricordato come lo schema di decreto legislativo in oggetto costituisca attuazione della delega conferita al Governo con la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) e rechi norme di recepimento della direttiva comunitaria 2003/41/CE in materia di accesso nonché di esercizio delle attività svolte dai fondi pensione, osserva che esso comporta interventi di modifica sia al decreto legislativo n. 124 del 1993, sia al decreto legislativo n. 252 del 2005 di riforma della previdenza complementare, poiché è necessario adeguare sia la normativa oggi in vigore sia quella che ad essa subentrerà - secondo quanto previsto dal predetto d.lgs. 252/05 - a partire dal 1o gennaio 2008. Già oggi i due predetti decreti legislativi risultano in parte rispondenti ai principi contenuti nella direttiva 2003/41/CE. L'intervento


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di adeguamento, pertanto, riguarda le disposizioni comunitarie non ancora recepite nell'ordinamento interno.
Ribadisce quindi le osservazioni già formulate nel corso della seduta del 5 dicembre scorso.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo su statuto della società cooperativa europea per il coinvolgimento dei lavoratori.
Atto n. 44.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre 2006.

Il sottosegretario Antonio MONTAGNINO rileva come lo schema di decreto legislativo costituisca attuazione della Direttiva 2003/72/CE del 22 luglio 2003 del Consiglio, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, inserita nell'allegato B, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (comunitaria 2004). La necessità dell'intervento legislativo nasce dalla esigenza di garantire che le procedure relative al coinvolgimento dei lavoratori siano rispettate in tutte le ipotesi in cui vengano costituite Società Cooperative Europee con sede in Italia, al fine di consentire una contemporanea entrata in vigore dei principi del regolamento comunitario 1435/2003/CE. Sottolinea quindi come il testo tenga conto dell'Avviso Comune, siglato dalle parti sociali in data 28 settembre 2006, con l'intento di giungere ad una posizione condivisa in merito all'attuazione delle disposizioni comunitarie in esame. L'obiettivo perseguito è la realizzazione di un quadro generale relativo al coinvolgimento dei lavoratori nelle società cooperative a livello europeo e la definizione delle modalità per l'esercizio dei diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo su informazione e consultazione dei lavoratori.
Atto n. 45.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre 2006.

Il sottosegretario Antonio MONTAGNINO ricorda che, sullo schema di decreto legislativo in esame, lo scorso 27 novembre, è stato siglato un Avviso comune dalle parti sociali, sulla cui base è in via di predisposizione una seconda bozza di decreto legislativo, ancora da sottoporre al Consiglio dei Ministri. Evidenzia, in particolare, alcune delle correzioni che è opportuno apportare al testo in esame: la formulazione dell'articolo 4, comma 2, secondo cui «L'informazione avviene secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo «, appare eccessivamente generica e dunque da puntualizzare; parimenti generica appare la formulazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), secondo cui «l'informazione e la consultazione riguardino le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro,». L'articolo 4 sulla base dell'avviso comune, va modificato con l'aggiunta della previsione che «i contratti collettivi definiscono le sedi, i tempi, i soggetti, le modalità ed i contenuti dei diritti di informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori».
Il Ministero della giustizia ha invece evidenziato l'esigenza di una correzione nel sistema sanzionatorio in tema di informazioni riservate, in quanto si prevede l'applicazione di sanzioni disciplinari per


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chi viola gli obblighi di riservatezza, non applicabili tuttavia ad eventuali «esperti», ove essi non siano lavoratori subordinati: tale lacuna va colmata prevedendo, in questo caso, l'applicazione di sanzioni amministrative. Quanto alle informazioni riservate, sulla base dell'avviso comune, andrebbe prevista una commissione tecnica di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonché per la concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive, per l'individuazione delle informazioni suscettibili che siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento della impresa interessata o da arrecarle danno. I contratti collettivi determineranno la composizione e le modalità di funzionamento della commissione tecnica.

Teresa BELLANOVA (Ulivo), relatore, ricorda di avere svolto la propria relazione sulla base dello schema di decreto legislativo presentato dal Governo al Parlamento, valutandolo positivamente, in quanto, attraverso il recepimento della normativa europea, consente un recupero del ritardo del paese, per quanto su una materia già ampiamente disciplinata in sede di contrattazione collettiva. Tuttavia, l'accenno del sottosegretario all'ipotesi di una seconda bozza rischia di creare confusione rispetto al testo su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi.

Il sottosegretario Antonio MONTAGNINO, rispondendo all'onorevole Bellanova, precisa che il testo su cui la XI Commissione della Camera è chiamata ad esprimere il parere è quello dello schema di decreto legislativo formalmente presentato al Parlamento, rispetto al quale tuttavia lo stesso Governo sta valutando l'opportunità di inserire alcune modifiche sulla base del ricordato avviso comune.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.