XIV Commissione - Marted́ 12 dicembre 2006


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (Atto n. 37).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (atto n. 37),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 6, comma 4, si preveda, tra le cause che consentono di non richiedere ovvero non autorizzare il transito, in quanto il cittadino di un paese terzo rischia la vita o la libertà nel paese di destinazione o di transito, anche il genere e l'orientamento sessuale.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (Atto n. 39).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato lo schema di decreto legislativo (atto n. 39), recante attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CE;
rilevato come il provvedimento provveda al recepimento della direttiva 2004/8/CE - in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria per il 2004 - i cui termini risultano peraltro scaduti il 21 febbraio 2006;
evidenziata pertanto la necessità di pervenire in tempi rapidi alla definizione del provvedimento in questione, al fine di evitare l'insorgere di eventuali procedure d'infrazione;
apprezzato che lo schema di decreto in esame consenta di sviluppare l'utilizzo della cogenerazione per soddisfare i fabbisogni termici ed elettrici delle utenze civili e industriali del nostro Paese, permettendo di ridurre la dipendenza dell'Italia dall'approvvigionamento dall'estero di fonti energetiche, accrescendo l'efficienza energetica degli impianti e diminuendo, al contempo, le emissioni che alterano gli equilibri climatici;
considerato, peraltro, che l'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 4 esclude i produttori stranieri dai meccanismi nazionali di sostegno alla cogenerazione, anche nel caso in cui risultino interamente rispettate le condizioni previste dalla legge nazionale per il riconoscimento dei benefici;
osservato come tale previsione si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione sulla base della nazionalità, garantito dall'articolo 12 Trattato istitutivo della Comunità europea, con l'articolo 43 TCE, che vieta le restrizioni della libertà di stabilimento dei cittadini nonché delle imprese di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, nonché con il principio della libera prestazione dei servizi, sancito dall'articolo 49 TCE;
rilevato, in particolare, come l'articolo 49, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, prescrive non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione in grado di vietare, a ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisca legittimamente servizi analoghi a quelli dei prestatori nazionali (cfr. sentenza 13 febbraio 2003, in causa C-131/01);
considerato, altresì, che l'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto in esame, modificando la legge n. 239 del


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2004, di riordino del settore energetico, esclude dal meccanismo dei certificati verdi i casi di energia prodotta da cogenerazione abbinata a teleriscaldamento, cui l'articolo 6, comma 2, del medesimo schema di decreto attribuisce invece il beneficio dei cosiddetti certificati bianchi (titoli di efficienza energetica);
evidenziato, peraltro, che l'articolo 21 della legge delega (legge n. 62 del 2005 - legge comunitaria per il 2004), nell'individuare i principi e criteri direttivi, al comma 1, lettera b), specifica che è necessario assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della cogenerazione «con il quadro normativo e regolatorio nazionale sul mercato interno dell'energia elettrica e con le misure per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, garantendo altresì la stabilità del quadro normativo per gli investimenti effettuati», mentre l'articolo 11, comma 1, provvede a modificare tale quadro normativo vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
provveda il Governo a sopprimere l'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 4 del provvedimento in esame.

e la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di rendere maggiormente conforme ai principi di delega di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge n. 62 del 2005, l'articolo 11, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo in oggetto.


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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (Atto n. 44).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (atto n. 44);
rilevato che all'articolo 3, comma 4, riguardante le modalità di elezione o di designazione dei membri «nazionali» della delegazione speciale di negoziazione, dovrebbe intendersi, seppur non esplicitato, che anche in fase di prima applicazione l'elezione o la designazione dei membri nazionali della DSN dovrebbe rispettare la previsione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/72/CE, secondo cui gli Stati membri, nello stabilire le modalità di elezione o designazione, debbano prendere «le misure necessarie affinché, nella misura del possibile, tali membri ne comprendano almeno uno che rappresenti ciascuna entità giuridica partecipante che ha lavoratori nello Stato membro interessato»;
rilevato che all'articolo 7, lo schema in esame non si avvale della facoltà prevista dal paragrafo 3 dell'articolo 7 della direttiva 2003/72/CE, secondo cui gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni di riferimento per la partecipazione, di cui alla parte terza dell'allegato, non si applichino nei casi di costituzione di una SCE mediante fusione (cosiddetta clausola opting out);
rilevato che all'articolo 10 relativo alle notizie ricevute in via riservata, lo schema in esame non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/72/CE, di introdurre una previsione secondo cui l'esonero dall'obbligo di comunicazione di notizie riservate, qualora queste possano arrecare danno o difficoltà al funzionamento della SCE (o della società partecipante o delle sue affiliate o dipendenze), debba essere subordinato ad un'autorizzazione amministrativa o giudiziaria. Al medesimo articolo 10, per dare più compiuta attuazione alla previsione dell'articolo 14 della direttiva, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere apposite sanzioni amministrative nel caso in cui gli organi di vigilanza o di amministrazione della SCE violino, senza idonea giustificazione, gli obblighi relativi all'informazione e alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
all'articolo 3, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che, anche in fase di prima applicazione, nell'elezione o designazione dei membri nazionali della DSN sia rispettata la previsione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/72/CE, secondo


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cui gli Stati membri, nello stabilire le modalità di elezione o designazione, debbano prendere «le misure necessarie affinché, nella misura del possibile, tali membri ne comprendano almeno uno che rappresenti ciascuna entità giuridica partecipante che ha lavoratori nello Stato membro interessato»;
all'articolo 10 valuti il Governo l'opportunità di prevedere apposite sanzioni amministrative nel caso in cui gli organi di vigilanza o di amministrazione della SCE violino, senza idonea giustificazione, gli obblighi relativi all'informazione e alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.


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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (Atto n. 38).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato lo schema di decreto legislativo (atto n. 38), recante «Attuazione della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità»;
rilevata la necessità di addivenire quanto prima alla definizione del provvedimento in esame, soprattutto in considerazione del fatto che la Corte di giustizia, con sentenza 5 ottobre 2006, nella causa C-360/05, ha riconosciuto l'inadempimento dell'Italia per non aver provveduto, entro il termine stabilito, ad attuare la direttiva 2003/96/CE;
osservato che la lettera e), del comma 1 dell'articolo 1 concede l'applicazione per le emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione di un'aliquota d'accisa ridotta - fissata in particolare per l'emulsione stabilizzata di olio da gas con acqua usata come carburante nella misura di 256,7 euro per mille litri fino al 31 dicembre 2009 e 280,5 euro fino al 31 dicembre 2013 -, subordinatamente alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea;
evidenziato come la direttiva 2003/96/CE permetta agli Stati membri di applicare esenzioni e riduzioni delle aliquote purché non pregiudichino il corretto funzionamento del mercato interno, non comportino distorsioni della concorrenza e non siano inferiori al livello minimo stabilito nella direttiva stessa, autorizzando in ogni caso - all'articolo 18 - gli Stati membri a continuare ad applicare le riduzioni fissate nell'allegato II per ogni singolo Stato, fino alla scadenza in esso indicata;
rilevato che per quanto riguarda l'Italia, l'allegato II, al punto 8, consente l'applicazione di un'aliquota ridotta di accisa alle emulsioni acqua/gasolio e acqua/olio combustibile pesante, a decorrere dal 1o ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2005, purché non inferiore ai minimi fissati dalla direttiva stessa;
segnalato che l'Italia ha comunque prorogato anche per il 2006 l'agevolazione indicata attraverso l'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fissando l'aliquota a 256,7 euro, inferiore al livello minimo di 302 euro stabilito dalla direttiva;
ricordato che in riferimento a tali previsioni la Commissione europea ha deciso di avviare il procedimento d'indagine formale, comunicato all'Italia con lettera del 7 giugno scorso, in quanto l'agevolazione concessa non rispetterebbe il requisito di tassazione minima previsto dalla direttiva 2003/96/CE e potrebbe quindi essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE;


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evidenziato altresì come la Commissione tema che i benefici del provvedimento possano cumularsi con altri aiuti illegittimi e incompatibili, non ancora restituiti, potendo pertanto condizionare l'autorizzazione di un nuovo regime di aiuto alla previa restituzione dei precedenti aiuti illegittimi, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in materia (sentenza 15 maggio 1997, in C-355/95, cosiddetta «sentenza Deggendorf»);
rilevato altresì che la lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 fa riferimento alla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata tariffaria e statistica, contenuta nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87, che risulta modificata dal regolamento (CE) n. 1549/2006, Allegato I, in vigore dal 1o gennaio 2007, di modo che la nota è divenuta la nota complementare 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata;
considerato, infine, che il comma 2 dell'articolo 6 reca disposizioni volte a neutralizzare gli effetti dell'aumento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio per autotrazione, disposta dal comma 1, in favore degli esercenti di attività di trasporto merci, degli enti pubblici e delle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale, delle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, degli enti pubblici e delle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone, già oggetto delle agevolazioni sul gasolio per autotrazione previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;
sottolineato che tale possibilità - fatta eccezione per il trasporto di merci - appare in linea con quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva 2003/96/CE, laddove consente agli Stati membri la possibilità di applicare aliquote differenziate, tra l'altro, nel caso di usi per trasporto pubblico locali di passeggeri ovvero per la pubblica amministrazione,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
provveda il Governo ad adeguare l'aliquota d'accisa ridotta per l'emulsione stabilizzata di olio da gas con acqua usata come carburante di cui al capoverso a) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame ai livelli minimi fissati dalla direttiva 2003/96/CE;

e le seguenti osservazioni:
si valuti l'opportunità di adeguare la formulazione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1549/2006, allegato I;
valuti, altresì, il Governo l'opportunità di subordinare espressamente l'efficacia dell'agevolazione di cui al comma 2 dell'articolo 6 del provvedimento in esame, in favore degli esercenti di attività di trasporto merci, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, par. 3, TCE.


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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/51/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (Atto n. 41).

PRECISAZIONI DEL GOVERNO

La direttiva 2003/51/CE in data 18 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio introduce numerose modifiche alle direttive contabili del 1978 e del 1983 al fine di assicurare che tutte le imprese adottino regole per una informazione adeguata e trasparente nei confronti di quanti siano interessati a comprendere lo stato e la liquidità, in linea con i principi contabili internazionali (IAS).
La direttiva contiene norme di attuazione obbligatoria e norme di attuazione facoltativa.
Lo schema di decreto legislativo per cui si chiede il parere contiene soltanto le prime; si è ritenuto infatti, come si legge nella relazione illustrativa, che la parte facoltativa comporti scelte di elevata discrezionalità politica in rapporto allo stato della nostra imprenditoria.
In proposito si può osservare che, se non era questa del decreto legislativo la sede di tale scelta, sarebbe stato opportuno denunciarne le difficoltà (eccessivi gravami per l'imprenditoria in un periodo di difficile ripresa economica; necessità di attendere le iniziative di altri Paesi ad evitare anticipati svantaggi sul piano della concorrenza eccetera) e indicarne i successivi indirizzi operativi da realizzare nella cosiddetta legge comunitaria.
Il carattere vincolante della parte di direttiva cui si intende dare attuazione comporta che lo Stato è obbligato a recepire il contenuto della disciplina con le formule più adatte e proprie della tecnica legislativa; infatti il provvedimento europeo usa una terminologia piuttosto elastica proprio al fine di consentire l'adattamento e la scelta tra alcune opzioni consentite. Viceversa il linguaggio dello schema di decreto riproduce pedissequamente il testo europeo invece di operarne un corretto e congruo adattamento.
Le considerazioni che seguono tengono conto di tali aspetti.

Art. 2428.

1. Lettera a) la parola «equilibrata» è incongrua, se la si intende riferita all'esattezza del rapporto tra voci attive e passive perché tale significato contabile è già contenuto nell'indicazione dell'analisi fedele ed esauriente; semmai la si può sostituire con la parola «oggettiva»;
lettera b) l'espressione «incertezze» è vaga ed imprecisa: se con essa s'intende esprimere la pericolosità di eventuali iniziative, basta l'indicazione dei rischi;
lettera c) l'espressione «problematiche ambientali» va depurata da significati ecologici: la si può sostituire con «problematiche concernenti il contesto di lavoro» oppure con «problematiche di gestione». Nell'ulteriore frase del comma il riferimento all'opportunità è suscettibile di una qualificazione soggettiva di facoltà, che


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risulta incoerente rispetto alla natura prescrittiva dell'intervento normativo, oppure oggettiva e come tale negatrice del suo stesso significato; può essere così riformulata «L'analisi deve contenere i necessari riferimenti agli importi indicati nel bilancio e i relativi chiarimenti esplicativi».

2. Lettera a) per la parola «equilibrata» si richiama quanto al punto 1 a);
lettera b) per la parola «incertezza» si richiama quanto al punto 1 a);
lettera c) sostituire l'espressione «Nella misura necessaria alla comprensione della situazione» con quella «Per un'agevole comprensione dello stato», «ambientali» con «di gestione», «L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti» con «L'analisi deve contenere riferimenti»;
lettera d) eliminare «ove opportuno» e sostituire l'espressione «incluse nel consolidamento nel loro complesso.» con quella «incluse nel complesso del consolidamento».

3. Lettera a) per le parole «equilibrata» e «incertezza» si richiama quanto al punto 1 a);
lettera b) si richiama quanto ai punti 1. c) e 2. c).
lettera c) eliminare «ove opportuno».

4. Lettera a) si richiama quanto ai punti 1 lettera a) e lettera b);
lettera c) si richiama quanto ai punti 1. lettera c) e 2 lettera c).

5. Lettera a) si richiama quanto al punto 1. lettera a);
lettera b) si richiama quanto al punto 1. lettera b);
lettera d) si richiama quanto ai punti 1. lettera c) e 2. lettera c); nel comma 1-ter eliminare l'espressione «ove opportuno»;

Art. 2409-ter.

1. Lettera c) prima della parola «rappresenta» inserire la parola «se»;
lettera d) sostituire le parole «richiami di informativa» con quelle «elementi di informativa» che esprime meglio il o i dati utili ad una completa informazione.

Capoverso. Tra le parole «con rilievi»...
3. lettera d) Sostituire «richiami» con «elementi».
4. Valgono le considerazioni già formulate in precedenza.
Modifiche ad articoli di legge successivamente indicati. Si ripetono le medesime scorrettezze normative ed incongruità tecniche già evidenziate. Di conseguenza occorre apportare le modifiche e gli aggiustamenti necessari.