Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 12 dicembre 2006


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ALLEGATO

Riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali (C. 1955 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge recante «Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali»;
rilevato che il testo contiene disposizioni che contemplano interventi volti a sospendere, a beneficio di talune categorie sociali poste in condizione di disagio abitativo, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione;
rilevato altresì che il testo reca specifiche disposizioni tese a fronteggiare il disagio abitativo nei comuni ad alta tensione abitativa, prospettando una serie di previsioni normative che incidono sul quadro delle politiche di edilizia residenziale pubblica delle amministrazioni locali destinatarie delle disposizioni stabilite dal provvedimento medesimo;
considerato che la disciplina delle locazioni e la normativa processuale sul rilascio degli immobili rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si riferisce la lettera l) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione in materia di giurisdizione, norme processuali ed ordinamento civile;
valutato che il testo reca disposizioni a favore di categorie sociali svantaggiate, per le quali, sotto il profilo del disagio abitativo, si ritiene possa operare l'ambito normativo delineato dalla lettera m) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione afferente alla competenza esclusiva dello Stato in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
rilevato, con riferimento all'articolo 3 del testo, che la materia dell'edilizia residenziale pubblica, non inclusa tra le materie su cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva o concorrente, sembra poter essere ricondotta alla competenza di carattere residuale delle Regioni e che rientra invece nell'ambito della competenza statale concorrente di determinazione dei principi fondamentali la più estesa categoria del governo del territorio di cui al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione;
considerate, anche in relazione a quanto prescritto dal suddetto articolo 3 del testo, le pronunce della Corte Costituzionale secondo le quali il diritto all'abitazione costituisce «un diritto sociale fondamentale che connota la forma di Stato» (sentenza n. 419 del 1991) e che la competenza esclusiva statale di cui alla menzionata lettera m) non configura una «materia» in senso stretto, bensì «una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» (sentenza n. 282 del 2002);
rilevato, ex articolo 3 del testo, che i comuni individuati predispongono il piano


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straordinario pluriennale, da inviare ai ministri competenti, d'intesa con la regione; che nei predetti comuni possono essere istituite apposite commissioni per l'eventuale graduazione delle azioni di rilascio degli immobili ed il cui funzionamento e composizione sono definiti dalle prefetture garantendovi la presenza, tra gli altri soggetti, del sindaco;
considerato che ai sensi dell'articolo 4 del testo il programma nazionale di edilizia residenziale pubblica, contenente gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica, viene predisposto dal ministro delle infrastrutture, di concerto con gli altri ministri competenti, sulla base delle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative cui partecipano, tra gli altri, le regioni e l'associazione nazionale dei comuni italiani; che il predetto programma viene inoltre adottato d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003;

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il ruolo svolto dallo Stato ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 3 e 4 del testo non possa esplicarsi in interventi che incidano direttamente sui profili gestionale e programmatorio, attenendo tali ambiti, rispettivamente, alle competenze degli enti locali interessati e delle regioni, dovendosi invece la competenza statale affermare esclusivamente in ordine ai profili della definizione generale dei parametri volti a promuovere le politiche di edilizia residenziale pubblica, contemplate dalle predette disposizioni, necessarie a superare il disagio abitativo nei comuni prescelti.