V Commissione - Mercoledì 13 dicembre 2006


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (Atto n. 38).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

In merito alle osservazioni della Commissione Bilancio della Camera sulla direttiva che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, si premette quanto segue.
Alcune relazioni tecniche quantificano, di volta in volta, il calcolo delle maggiori entrate IVA correlandole agli incrementi di gettito di accisa dovuto dalle diverse disposizioni legislative, anche se poi, in concreto, tale maggiore IVA per le imprese è di fatto compensata dalle maggiori detrazioni di importo pressoché equivalente.
Per contro, anche la perdite di gettito IVA, correlate alle disposizioni che determinano degli oneri dovuti alle accise, vengono quantificate, senza comunque considerare anche in quei casi la dinamica delle detrazioni per le imprese.
Si è in presenza, pertanto, di variazioni di segno opposto che si elidono vicendevolmente, producendo comunque un saldo finale positivo per l'Erario, non esplicitato in quanto da ricondurre nell'ambito di una quantificazione prudenziale.
Per ciò che riguarda l'articolo 1, comma 1, si conferma che i consumi da parte delle imprese di carbone e coke sono stati valutati al netto di quelli afferenti il settore siderurgico, metallurgico edile, chimico e petrolchimico. Si fa presente, inoltre, che nel 2007 sono state considerate undici mensilità avendo riguardo esclusivamente al 1o febbraio quale data di entrata in vigore del provvedimento.
Per ciò che riguarda l'articolo 1, comma 1, lettera e) si precisa che la differenza con quanto indicato per il 2007 con analogo provvedimento inserito dalla finanziaria è da attribuire a diversa stima del valore medio di gasolio presente nella miscela. L'eventuale sottostima può tranquillamente trovare compensazione nel saldo Iva a favore dell'erario indicato nella premessa.
Per ciò che riguarda l'articolo 2, l'attuale sistema di tassazione del metano per usi civili prevede che il gas sia sottoposto ad accisa con aliquote differenziate sia in relazione alla tipologia dell'impiego (tariffa T1 - cottura e produzione di acqua calda, tariffa T2 - riscaldamento individuale fino a 250 metri cubi di consumo all'anno, tariffa T3 - altri usi civili) sia in relazione al luogo geografico di consumo. Attualmente è infatti applicato un complesso sistema di aliquote, differenziate anche geograficamente, indicato nell'allegato 1.
Il nuovo sistema di tassazione del metano prevede che l'accisa sia applicata non in base alla destinazione del gas bensì esclusivamente in base ai consumi dello stesso prodotto. Ciò si rende necessario in quanto negli ultimi anni è intervenuta una profonda trasformazione del sistema tariffario che ha portato al completo superamento delle predette tariffe che sono rimaste in vigore in virtù di apposita disposizione normativa solo ai fini fiscali.
Al fine di determinare la variazione del gettito tributario legato al nuovo sistema basato su fasce di consumo si è provveduto preliminarmente a stimare i consumi prevedibili per l'anno 2008 dividendoli per


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Regione proprio in relazione all'attuale diversificazione delle aliquote tra Centro-Nord e Mezzogiorno del Paese.
Il resoconto di tale stima è sinteticamente riportato nell'allegato 2 che riporta, per ogni Regione, il consumo complessivo ripartito per le diverse destinazioni (tariffe T1, T2 e T3 - altri usi civili) cui sono associate le attuali aliquote di accisa.
Successivamente si sono determinati gli introiti per accisa derivante dall'applicazione del nuovo sistema di tassazione distribuendo i consumi regionali preventivamente individuati sulle nuove fasce di consumo cui competono le nuove aliquote di accisa riportate nell'allegato 3.
Ciò è stato fatto attraverso la preventiva stima del numero di utenze esistenti (vedi allegato 4) per ciascuna Regione e per ciascuna tariffa (T1, T2 e T3).
Una volta determinati i consumi complessivi per fascia di consumo (ovviamente differenziati tra Centro-Nord e Mezzogiorno del Paese) sono stati ad essi applicate le nuove aliquote previste. L'esito di tale determinazione è riportato sinteticamente nell'allegato 5 che rappresenta l'introito derivante dall'applicazione delle nuove aliquote su base annuale raffrontato con quello derivante dall'applicazione delle aliquote di accisa vigenti contenute nel DPCM 15 gennaio 1999 (allegato 1).
A tali maggiori entrate per accisa fanno riscontro le minori entrate derivanti dalla prevista applicazione dell'aliquota IVA al 10 per cento sui primi due scaglioni di consumo (fino a 480 metri cubi di consumo annuo - i rimanenti consumi saranno assoggettati, infatti, all'aliquota IVA del 20 per cento).
Il vecchio sistema di tassazione che si intende sostituire prevede, a tal proposito, l'applicazione di un'aliquota IVA al 10 per cento per i soli consumi di metano effettuati per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda (tariffa T1); lo stesso sistema prevede una tassazione al 20 per cento per tutti gli altri consumi. Nella tabella 6 sono sinteticamente riportati le minori entrate inerenti l'applicazione di tali nuove aliquote IVA distinte in relazione al minor gettito derivante dall'IVA sull'accisa e quello derivante dall'applicazione dell'IVA al 10 per cento sul costo commerciale del prodotto relativamente ai suddetti 480 metri cubi di consumo.
Il bilancio complessivo tra le maggiori entrate per accisa e delle minori entrate per IVA comporta un saldo positivo di 4,33 milioni di euro annui.
Con riferimento all'articolo 6 si precisa che le differenze nei consumi di gasolio indicati nelle due relazioni tecniche sono da ricondursi al fatto che il decreto-legge 262/2006 comprendeva anche settori come l'agricoltura e la marina non interessati al presente provvedimento.


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ALLEGATO 2

Riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali (C. 1955 Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

In ordine ai chiarimenti richiesti sugli articoli 1, 2 e 6 connessi alla Relazione tecnica si rinvia al competente Dipartimento per le Politiche Fiscali.
Per quanto riguarda le problematiche relative alla copertura finanziaria si forniscono i seguenti chiarimenti:
in primo luogo, si premette che la predetta copertura non prevede una riassegnazione di somme ma dispone - previa conservazione nei conto dei residui e versamento in apposita contabilità speciale di tesoreria dell'importo di curo 63 milioni, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 106 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2005 - il versamento delle somme di 10,5 milioni di euro nell'anno 2007 e di 52,5 milioni di euro per l'anno 2008, all'entrata del bilancio dello Stato. Il versamento delle predette somme all'entrata realizza anche la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento netto della pubblica amministrazione;
con riferimento alle osservazioni in merito alla formulazione del comma 1 dell'articolo 6, si rappresenta che, in ogni caso, l'entità degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 del predetto provvedimento si desume dal successivo comma 2. Si sottolinea, altresì, che con il termine «oneri» si intendono sia maggiori spese che minori entrate;
in ordine alle risorse finalizzate alla copertura del provvedimento in oggetto, si ritiene che l'utilizzo di quota parte delle somme destinate ai premio di concentrazione per alcune tipologie di imprese non pregiudichi la realizzazione degli interventi da attuare a legislazione vigente;
in merito alle osservazioni circa l'utilizzo a copertura di benefici fiscali di natura corrente di risorse in conto capitale, si rappresenta che finora si verifica una dequalificazione della spesa ma, piuttosto, con il versamento delle predette somme alla suindicata contabilità speciale e il successivo riversamento in entrata, tali risorse assumono una connotazione diversa da quella originaria di spese in conto capitale;
si fa presente, infine, che non trattandosi, come sopra evidenziato, di riassegnazioni di somme, non si rileva alcun incoerenza della disposizione in esame con quanto previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005.

Art. 3. Le iniziative previste hanno carattere programmatico e come già rappresentato alla Commissione bilancio del Senato in ordine all'atto Senato 1048 «Conversione in legge del decreto-legge n. 261 del 2006 recante interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo, tali iniziative devono essere poste in essere senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4. A legislazione vigente non risultano risorse finanziarie da destinare agli scopi. Per completezza di informazione, si soggiunge che nel disegno di legge finanziaria 2007 è prevista una autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per


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ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la realizzazione di un piano di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.
In ordine alla integrazione, pervenuta il 13 dicembre 2006, della citata nota tecnica, si condivide il parere della Commissione Bilancio, nel senso che la modifica, apportata dalla Commissione Ambiente al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, non comporta conseguenze finanziarie negative per il bilancio dello Stato.
Per quanto riguarda l'osservazione che i dati utilizzati dalla RT, riferiti al 2004, potrebbero risultare sottodimensionati rispetto al più recente andamento del fenomeno in esame, potendo quindi dar luogo anche ad una sottostima del minor gettito previsto, si precisa che, come indicato nella RT stessa, ai fini della quantificazione la percentuale di sfratti per finita locazione è stata considerata pari al 40 per cento, anziché al 28 per cento come indicato dalla fonte. Ne consegue che il numero di sfratti considerato per la quantificazione è stato incrementato del 43 per cento circa (40 per cento-28 per cento); tale incremento risulta superiore all'incremento del 29 per cento evidenziato in base ai dati del primo semestre 2005, a conferma quindi del corretto criterio di prudenzialità adottato in sede di quantificazione.
In relazione all'osservazione circa l'ipotesi che l'entrata in vigore delle disposizioni non si realizzi entro il mese di dicembre, si conferma che, fermi restando i totali degli importi stimati, si produrrebbe una diversa scansione temporale di tali importi. Si allega pertanto la quantificazione del gettito di cassa nell'ipotesi che la normativa entri in vigore a gennaio 2007.

 
2006
2007
2008
2009
IRPEF 0 0 -24,5 +10,5
IRES 0 0 -36,8 -2,7
Addizionale regionale 0 0 -0,55 0
Addizionale comunale 0 0 -0,15 0
Totale 0 0 -62,0 +7,8

Per quanto riguarda l'osservazione relativa alla ripresa di gettito nel 2009, si precisa che il dato riportato nella RT è relativo al recupero di gettito collegato ai maggiori acconti IRPEF e IRES stimati in tale anno; si conferma quindi il recupero di gettito indicato nella quantificazione per l'anno 2009. Un ulteriore recupero di gettito pari a 5,7 milioni di euro, relativo al maggiore acconto IRES, è stimato per il 2010, ma tale anno non è stato considerato nell'arco temporale di cassa indicato nella RT, relativo, come da prassi, a tre anni (quattro anni considerando il 2006).


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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (Atto n. 39).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Articoli 1, 2, e 3 - Il provvedimento non prevede l'adozione di un sistema di agevolazioni e di incentivi ulteriori rispetto a quelli già contemplati dalla legislazione vigente, che risultano altresì applicabili, come si evince dalle relazioni tecnica e illustrativa, alle misure in esame, ricomprese, a buon titolo, tra quelle della medesima natura, oggetto di detti incentivi. In ogni caso, assicurazioni in tal senso dovranno essere fornite dal Ministero proponente e dal Dipartimento per le politiche fiscali.
Articolo 7, comma 4 - Si rinviano i chiarimenti richiesti al Ministero dello sviluppo economico e al Dipartimento per le politiche fiscali.
Articolo 15 - La previsione della clausola di invarianza degli oneri è diretta ad evitare, in sede di applicazione del decreto, l'insorgenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica.
In tale contesto, i soggetti pubblici competenti ai sensi del provvedimento in parola, dovranno comunque attuare le disposizioni ivi stabilite nei limiti delle risorse, globalmente considerate, previste per le medesime finalità dalla legislazione vigente.
Inoltre, in relazione alle norme segnalate, concernenti l'articolo 9 (relazioni annuali) e l'articolo 10, comma 4 (monitoraggio e controllo), si evidenzia che le medesime non sembrano suscettibili di determinare conseguenze finanziarie, trattandosi di adempimenti amministrativi riconducibili ad attività istituzionali ordinarie. Il Ministero dello sviluppo economico, in aggiunta a quanto riportato nella relazione tecnica, dovrà fornire ulteriori assicurazioni in merito.