V Commissione - Resoconto di mercoledì 13 dicembre 2006

TESTO AGGIORNATO AL 14 DICEMBRE 2006


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paolo Cento.

La seduta comincia alle 9.25.

Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.
C. 1961 Governo.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento,

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università. Il provvedimento, modificato dal Senato, è corredato di relazione tecnica integralmente utilizzabile. Gli oneri quantificati dal provvedimento, ammontano ad un totale di 143 milioni di euro.
La relazione tecnica precisa che l'autorizzazione di spesa per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni, fissata dalla legge finanziaria 2002 in 40,24 milioni di euro, viene elevata a 138 milioni.
Al riguardo, in ordine ai profili di quantificazione degli oneri per compensi ai componenti delle commissioni (di cui ai commi 1 e 2 del nuovo testo dell'articolo 4 della legge 425/1997), rileva che in primo luogo appare necessario un chiarimento in ordine all'adozione, da parte della relazione tecnica, di un dato di stima di 24.000 classi annualmente interessate all'esame di maturità, dato che risulta superiore rispetto al numero delle classi annualmente interessate dagli esami in questione, le quali, con riguardo alla scuola statale, risultano in media inferiori alle 22.000 unità. In particolare andrebbe precisato se il dato delle 24.000 classi individuato dalla relazione tecnica ricomprenda anche le classi terminali degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con riferimento alle quali i compensi ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni sono posti a carico dello Stato dalla nuova formulazione del comma 10 dell'articolo 4 della legge 425/1997.
In relazione alle disposizioni del comma 1, modificative dell'articolo 4, comma 6, della legge n. 425/1997, che prevedono l'esclusione dalla nomina a presidenti e commissari esterni dei soggetti provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, premesso che tale previsione è stata introdotta, come accennato, al Senato con parere contrario della Commissione bilancio, osserva che la stessa appare suscettibile di comportare oneri ulteriori rispetto a quelli quantificati dal provvedimento in esame. Ciò in quanto tutte le volte che i distretti scolastici - il cui ambito territoriale coincide con quello dei distretti dell'unità sanitaria locale - comprendono più comuni dove ci sono scuole sedi d'esame, si presenta la necessità di procedere a nomine di presidenti e membri esterni provenienti da sedi più distanti, con conseguenti maggiori oneri. Del resto, al fine di circoscrivere gli oneri derivanti dal provvedimento in esame, la relazione tecnica, precisa che «i presidenti e i commissari esterni devono essere nominati, ove possibile, all'interno dell'ambito comunale» e adotta tale asserzione


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tra i parametri utilizzati per la quantificazione dell'onere. Su tale questione chiede un chiarimento.
Con riguardo alla disposizione modificativa dell'articolo 4, comma 9, della legge n. 425/1997, che prevede la possibilità di costituire, in presenza di corsi di studi a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio, una ulteriore commissione per candidati esterni, pur tenuto conto delle precisazioni fornite presso il Senato, chiede che il Governo confermi che i relativi oneri - non esplicitamente considerati nella quantificazione fornita dalla relazione tecnica - siano da considerarsi ricompresi nell'autorizzazione di spesa disposta per gli oneri relativi ai compensi per i commissari. A tal fine sarebbe utile acquisire la distinta indicazione degli oneri medesimi nell'ambito della quantificazione complessiva.
In relazione alle disposizioni che modificano il comma 10 dell'articolo 4 della legge 425/1997, relative ai compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni, pur tenuto conto di quanto precisato nel corso dell'esame presso il Senato, ravvisa comunque la necessità di specifiche indicazioni in ordine all'adozione del criterio dei «tempi di percorrenza» per la determinazione dell'ammontare di tali compensi, atteso che le modalità di individuazione di tale parametro si riflettono sull'entità del compenso da corrispondere, riflettendosi, conseguentemente, sull'onere complessivo.
Con riferimento ai criteri utilizzati per la stima dell'onere complessivo, segnala che non è chiara la ragione per la quale la relazione tecnica che indica come «lordi» i compensi unitari per i presidenti e i commissari, poi calcola l'ammontare della componente contributiva (INPDAP e IRAP) a carico dell'erario sul monte dei compensi complessivi: compensi che, in quanto per l'appunto «lordi» dovrebbero già ricomprendere tale componente. Sul punto chiede un chiarimento da parte del Governo.
Con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera d), comma 2, lettere d) ed e), e comma 5, rileva che a differenza di precedenti casi analoghi, il testo non prevede che gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega conferita al Governo siano corredati di relazione tecnica e trasmessi anche alle Commissioni di Camera e Senato competenti per i profili finanziari. Tali considerazioni valgono con particolare riferimento ai decreti legislativi da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), nel limite di spesa di 5 milioni di euro previsto ai sensi del successivo comma 5. A tale proposito, rammenta che l'autorizzazione di spesa testè richiamata non reca esplicitamente la decorrenza temporale dell'onere. Questa può essere desunta esclusivamente dalla clausola di copertura prevista dal successivo articolo 3, comma 4. Chiede quindi che sia chiarita in termini inequivoci la decorrenza della disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, in particolare specificando che la stessi coincida l'anno 2007, in modo da garantire l'allineamento temporale tra l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria.
Con riguardo all'articolo 3, comma 4, recante la copertura finanziaria, la norma, chiede che il Governo confermi che l'onere indicato dall'articolo 4, con riferimento ai compensi di cui al comma 10, dell'articolo 4, della legge n. 425 del 1997, debba intendersi come limite massimo di spesa, posto che dalla riformulazione dell'articolo 4 prevista dall'articolo 1 del disegno di legge verrebbe meno il riferimento previsto nel testo attualmente vigente in base al quale i compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5.
Con riferimento, invece, alle risorse utilizzate a copertura rammenta che l'articolo 22, comma 7, della legge n. 448 del 2001 fissava in 40,24 milioni di euro il limite di spesa per la corresponsione dei compensi previsti per gli esami di Stato. Le suddette risorse sono state iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e ripartite in 18 capitoli, uno per ogni ufficio scolastico regionale. Con la seconda nota di variazione al disegno di legge di bilancio per l'anno 2007 i suddetti capitolo sono stati soppressi e i relativi


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stanziamenti sono confluiti nel capitolo 1203 recante un Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 261, del disegno di legge di bilancio per l'anno 2007 - atto Senato 1183. Chiede quindi che il Governo confermi che il trasferimento delle risorse al capitolo 1203 non ne abbia modificato l'entità complessiva.
Inoltre, l'articolo 3, comma 92, della legge n. 350 del 2003 autorizza la spesa complessiva di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 per il Piano programmatico della funzione tutoriale. Tali risorse sono iscritte nel capitolo 1284 del Ministero dell'istruzione. Nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2007 le risorse iscritte sul capitolo 1284 ammontano a euro 63.810.000 e sono confluite nel capitolo 1280 recante un Fondo a favore del personale del comparto scuola. Al riguardo, data l'esatta coincidenza tra le risorse iscritte in ragione della predetta autorizzazione di spesa e quelle utilizzate a copertura dall'articolo 4, chiede che il Governo confermi che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
Infine, l'articolo 1, comma 130, della legge n. 311 del 2004 autorizzava a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per l'attuazione del Piano programmatico di interventi finanziari nella scuola. Le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 1294 del Ministero dell'istruzione. Nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2007 le risorse iscritte sul capitolo 1294 ammontano a euro 147.000.000. Al riguardo chiede che il Governo confermi che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Il sottosegretario Paolo CENTO si riserva di condurre un approfondimento sulle questioni sollevate, impegnandosi a fornire puntuali risposte prima dell'imminente pausa dei lavori parlamentari in occasione delle festività natalizie e di fine anno.

Lino DUILIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 9.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paolo Cento.

La seduta comincia alle 9.45.

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca.
Atto n. 54.

(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento, rinviato nella seduta di ieri.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva richiesto evidenziato la necessità che il provvedimento fosse corredato di relazione tecnica, e che successivamente il rappresentante del Governo aveva fornito un'apposita relazione tecnico-finanziaria.

Il sottosegretario Paolo CENTO conferma quanto affermato nella seduta di ieri dal rappresentante del Governo sull'effettività della clausola di invarianza degli oneri derivanti dal provvedimento, condividendo inoltre l'esigenza di modificare, dal punto di vista formale, la clausola


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di invarianza di cui all'articolo 12, comma 1, al fine di renderla conforme alla prassi consolidata.

Lino DUILIO, presidente, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto;
preso atto dei chiarimenti forniti con la relazione tecnica trasmessa per cui all'attuazione del provvedimento può provvedersi senza nuovi o maggiori oneri;
considerata l'opportunità di modificare, dal punto di vista formale, la clausola di invarianza di cui all'articolo 12, comma 1, al fine di renderla conforme alla prassi consolidata;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni.
Atto n. 52.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo), relatore, osserva lo schema di regolamento in esame apporta alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, con il quale sono stati disciplinati gli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle comunicazioni. Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Con riguardo alle disposizioni suscettibili di determinare riflessi sotto il profilo finanziario, rileva che le norme prevedono l'istituzione della Segreteria tecnica nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni (articolo 1). Dopo aver definito le funzioni assegnate alla Segreteria tecnica, le norme stabiliscono che: il contingente di personale che la Segreteria utilizzerà viene reperito nell'ambito del contingente già assegnato agli uffici di diretta collaborazione a legislazione vigente (articolo 3, comma 1, capoverso, articolo 7-bis, comma 1); la posizione del Capo della segreteria tecnica è da intendersi aggiuntiva rispetto al contingente indicato al punto precedente (articolo 4); il trattamento economico spettante al Capo della segreteria tecnica è fissato in base all'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258 (articolo 5, comma 1).
Al fine di garantire effettività al principio dell'invarianza della spesa, contenuto nell'articolo 6, si stabilisce che l'onere derivante dal trattamento economico spettante al Capo della segreteria tecnica è compensato sopprimendo, contestualmente alla nomina, una della posizioni di livello dirigenziale generale assegnate al Ministero dalla legislazione vigente.
La relazione illustrativa evidenzia che il trattamento economico dei vertici degli uffici di diretta collaborazione e del posto da dirigente di prima fascia di cui si prevede la soppressione sono entrambi erogati su capitoli che competono al centro di responsabilità della Direzione generale delle risorse umane del Ministero delle comunicazioni. La compensazione avverrebbe dunque su capitoli afferenti uno stesso centro di responsabilità.


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Al riguardo, pur sussistendo una contestualità tra la nomina del Capo della Segreteria e la soppressione di un posto in organico di dirigente generale, chiede che venga confermato che la riduzione del posto in organico sia in grado di determinare effettivi risparmi di spesa.
In proposito rileva che, di per sé, la riduzione di organici (nel caso, di livello dirigenziale) potrebbe non determinare nell'immediato risparmi. Ciò in quanto, di norma, gli stanziamenti relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato sono determinati non in funzione delle piante organiche di diritto ma in relazione al personale in servizio alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Poiché il bilancio non assegna risorse finanziarie a posizioni di pianta organica non effettivamente occupate, alla prevista riduzione di posti teorici potrebbero non corrispondere dotazioni di bilancio, non realizzandosi in tal modo alcun risparmio.
Segnala inoltre, sotto un profilo anche formale, che non risultano chiare le ragioni in base alle quali lo schema di regolamento non è corredato di relazione tecnica: le disposizioni in esame, infatti, singolarmente considerate, non sono neutrali sotto il profilo finanziario, bensì recano oneri di cui, tuttavia, si dispone la compensazione mediante altre norme dello schema medesimo.
Le indicazioni relative alla compensazione delle maggiori spese sono fornite dalla relazione illustrativa, che peraltro si riferisce ad una relazione tecnico finanziaria ed ad un parere espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2006 che non risultano, però, allegati allo schema di regolamento.
L'articolo 6, comma 1, reca la clausola di invarianza disponendo che dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, dal punto di vista formale, chiede che il Governo valuti la possibilità di modificare la clausola di invarianza, al fine di renderla conforme alla prassi consolidata, prevedendo che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Paolo CENTO conferma che la contestualità tra la nomina del Capo della Segreteria e la soppressione di un posto in organico di dirigente generale è in grado di determinare effettivi risparmi di spesa.

Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.
Atto n. 38.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 6 dicembre scorso.


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Lello DI GIOIA (RNP), relatore, ricorda come nella seduta di ieri aveva chiesto chiarimenti al Governo in particolare su un eventuale aumento del livello di tassazione e sugli effetti finanziari del provvedimento.

Il sottosegretario Paolo CENTO espone le osservazioni indicate nel documento allegato (vedi allegato 1).

Lino DUILIO, presidente, considerato che stanno per avere inizio votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 14.20.

Riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.
C. 1955 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, osserva che il disegno di legge in esame è corredato di relazione tecnica. Con riguardo agli articoli 1, 2 e 6, relativi alla sospensione delle procedure esecutive di rilascio e benefici fiscali per i proprietari degli immobili interessati, tali norme - cui è assegnata la finalità di contenere il disagio abitativo e di facilitare il cambio di abitazione per particolari categorie sociali soggette a procedure esecutive di sfratto residenti nei comuni capoluogo di provincia, nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa - sospendono, per un periodo di otto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo nei confronti di conduttori che si trovino nelle seguenti condizioni: espongano un reddito annuo lordo familiare complessivo inferiore a 27.000 euro; siano o abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti di età superiore a sessantacinque anni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento; non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
È, inoltre, prevista una procedura di monitoraggio dell'andamento delle effettive minori entrate, finalizzata all'eventuale adozione di interventi correttivi in caso di scostamento dalle previsioni, in considerazione della natura di diritti soggettivi dei benefici fiscali di cui all'articolo 2.
La relazione tecnica stima i seguenti effetti di entrata derivanti dalle disposizioni fiscali di cui all'articolo 2: sotto il profilo della competenza, un saldo negativo di 6,15 milioni per il 2006, un saldo negativo di 32,55 milioni per il 2007 e un saldo positivo di 7,50 milioni per il 2008; sotto il profilo della cassa, un saldo negativo di 10,35 milioni per il 2007, un saldo negativo di 52,35 milioni per il 2008 e un saldo positivo di 10,8 milioni per il 2009.
La quantificazione proposta dalla relazione tecnica presuppone che le modifiche normative entrino in vigore entro il mese di dicembre 2006.
Al riguardo osserva che la quantificazione proposta presenta alcuni elementi di problematicità sul piano metodologico, in relazione ai quali chiede di acquisire chiarimenti.
In particolare, pur riconoscendo l'utilizzo di criteri di prudenzialità nell'elaborazione della stima proposta e pur considerando che i dati di fonte del Ministero dell'interno risentono di una certa variabilità


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dovuta alla rilevazione non sempre completa degli stessi, va comunque segnalato che dati della medesima fonte, riferiti al primo semestre del 2005, evidenziano, rispetto al 1o semestre del 2004, un aumento del 29 per cento circa delle richieste di esecuzione di sfratti. I dati utilizzati dalla RT - riferiti al 2004 - potrebbero pertanto risultare sottodimensionati rispetto al più recente andamento del fenomeno in esame, potendo quindi dar luogo anche ad una sottostima del minor gettito previsto. Dato lo stato dell'iter parlamentare del disegno di legge in esame, va altresì valutata l'ipotesi che l'entrata in vigore delle disposizioni non si realizzi entro il mese di dicembre del corrente anno, come scontato invece nella relazione tecnica. In tal caso, la perdita di gettito ipotizzata, fermi restando gli importi stimati, potrebbe evidenziare una scansione temporale diversa da quella indicata dalla RT, con effetti che si produrrebbero, per competenza, dal 2007 al 2009 e, per cassa, dal 2008 al 2010. Peraltro chiede un chiarimento circa le modalità di concreta applicazione del meccanismo di copertura previsto - basato sulla reiscrizione all'entrata del bilancio dello Stato per gli esercizi successivi di somme riferite all'esercizio 2006 - nell'ipotesi, sopra prefigurata, in cui l'onere per cassa non si produca a decorrere dal 2007, ma dal 2008. Segnala, inoltre, che - pur considerando la stessa scansione temporale indicata dalla RT e sulla base del procedimento di quantificazione descritto dalla medesima relazione - la ripresa di gettito ipotizzata per cassa dal 2009 dovrebbe cifrarsi in 16,5 milioni di euro anziché in 10,5, come indicato dalla relazione tecnica, probabilmente per un mero errore materiale.
In merito ai profili problematici inerenti la copertura finanziaria - evidenziati nella successiva, apposita sezione, cui si rinvia - osserva che andrebbe confermato, in considerazione della necessità di compensare anche gli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, se la riassegnazione di somme relative al 2006 ai bilanci degli esercizi successivi - secondo il meccanismo prefigurato dall'articolo 6 - sia idonea a soddisfare anche tali esigenze di compensazione, chiarendo altresì i conseguenti riflessi sull'ammontare del debito e del connesso onere per interessi.
In merito ai profili di copertura finanziaria recata dall'articolo 6, segnala che la norma presenta diversi profili problematici sui quali chiede di acquisire l'avviso del Governo. Innanzitutto, il comma 1 dell'articolo 6 non appare pienamente conforme alla vigente disciplina contabile in quanto si limita a far riferimento genericamente agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, senza specificare, sia pure in forma di stima, in alcun modo l'entità degli stessi. Questa, infatti, può desumersi soltanto dal successivo comma 2. Inoltre, dal punto di vista formale, si segnala che data la natura delle disposizioni di cui all'articolo 2, le quali prevedono esenzioni e benefici fiscali, sarebbe più corretto far riferimento alle minori entrate piuttosto che genericamente agli oneri derivanti dall'attuazione del suddetto articolo, e, sotto il profilo della formulazione del testo, modificare l'autorizzazione di spesa in termini in previsione di spesa. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura rammenta che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 106 del 2005 prevedeva un premio di concentrazione per alcune tipologie di imprese autorizzando la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e di 122 milioni di euro per l'anno 2007. Le suddette risorse sono state iscritte nel capitolo 7814 del Ministero dell'economia e delle finanze. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato in data 11 dicembre 2006, sul suddetto capitolo sul quale confluiscono anche le risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2005, risultano ancora non impegnate risorse pari a 276 milioni di euro. Al riguardo chiede che il Governo chiarisca se l'utilizzo di quota parte delle suddette risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente. Rileva che non appare pienamente conforme


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alla vigente disciplina contabile l'utilizzo a copertura di benefici fiscali di natura corrente di risorse di conto capitale. Al riguardo chiede che il Governo chiarisca se si prospetti una dequalificazione della spesa oppure se l'iscrizione delle predette risorse in una contabilità speciale prima dell'utilizzo con finalità di copertura sia, appunto, finalizzata ad attribuire a tali risorse natura diversa da quella originaria. Segnala che la modalità di copertura prevista dal comma 2, prefigura una deroga al principio di annualità di bilancio, peraltro analoga a numerosi casi precedenti. Tuttavia, in questa circostanza non si provvede alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, come, invece, disposto in altre circostanze (si veda ad esempio, l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 203 del 2005 recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria). Chiede al Governo di chiarire la coerenza della disposizione con quanto previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005 che stabilisce che a decorrere dal 2006, le riassegnazioni di entrate destinate alle singole amministrazioni non potranno superare l'ammontare di quelle effettuate nel 2005, posto che, in numerosi casi analoghi, si è derogato a tale norma prevedendo una compensazione degli effetti finanziari.
Con riguardo agli articoli 3 e 4, rileva che le norme prevedono l'attivazione di procedure, sia a livello centrale che locale, suscettibili di determinare immediati oneri di natura organizzativa a carico delle amministrazioni pubbliche interessate. In merito, appare pertanto opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo. Sotto questo profilo, osserva che apparirebbe altresì utile una conferma che le commissioni per la graduazione delle procedure di rilascio, la cui costituzione da parte dei comuni è facoltativa, debbano comunque operare senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, qualora siano coinvolti a vario titolo anche soggetti appartenenti ad enti diversi dai comuni stessi.
Inoltre, in merito agli strumenti programmatici previsti dalle norme in esame, ai fini di una valutazione dell'impatto finanziario complessivo degli stessi, ritiene che occorrerebbe chiarire se l'obbligo previsto dall'articolo 3 a carico dei comuni di predisporre, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, piani straordinari pluriennali di edilizia residenziale pubblica possa configurare, oltre ad aggravi di tipo organizzativo, oneri aggiuntivi per gli enti interessati - connessi alla realizzazione degli interventi previsti dai piani medesimi - cui non corrisponde la predisposizione dei relativi mezzi di copertura. Con riguardo al programma nazionale previsto dall'articolo 4, ritiene che occorrerebbe chiarire se ed eventualmente in quale misura risultino già disponibili ovvero si intenda rendere disponibili risorse per la realizzazione degli obiettivi cui dovrà essere preordinato il programma medesimo.
Segnala infine che, in data odierna, la VIII Commissione ha trasmesso un nuovo testo dell'A.C. 1955 in materia di riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.
Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che al comma 1 dell'articolo 1 è stata apportata una modifica che presumibilmente appare diretta a chiarire in termini inequivoci quanto già previsto nel testo in ordine all'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni. In particolare, al comma 1 si aggiunge un periodo finale volto a precisare che la sospensione vale anche per i conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico, alle stesse condizioni previste dal periodo precedente. Il richiamo alle stesse condizioni sembra riguardare i requisiti reddituali.
Rileva che la modifica apportata non sembra comportare un ampliamento della


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platea dei soggetti beneficiari per cui dalla stessa non dovrebbero derivare conseguenze finanziarie negative. Chiede di acquisire la valutazione del Governo al riguardo.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA, condividendo le considerazioni svolte dal relatore sul nuovo testo, espone le osservazioni indicate nei documenti allegati (vedi allegato 2).

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La Commissione bilancio ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
gli oneri derivanti dal provvedimento sono stati quantificati sulla base di criteri prudenziali per cui non si profila il rischio di un sottodimensionamento degli stessi;
la previsione del versamento di quota parte delle risorse di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 106 del 2005 non costituisce propriamente una riassegnazione e non richiede una distinta compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto della pubblica amministrazione;

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento entri in vigore entro il mese di dicembre 2006, dovendosi altrimenti modificare la clausola di copertura di cui all'articolo 6, comma 2».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
Atto n. 39.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Luana ZANELLA (Verdi), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame - recante attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile del mercato interno dell'energia - definisce alcune misure atte a promuovere e sviluppare la cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, al fine di accrescere l'efficienza energetica e di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento. Ricorda che il provvedimento è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 21 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), che prevede, tra l'altro, che dall'attuazione della medesima delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il provvedimento è corredato di una relazione tecnico-finanziaria, che evidenzia l'assenza di effetti sulla finanza pubblica. In particolare, la relazione tecnica fa presente che lo sviluppo della cogenerazione non ha effetti sulla finanza pubblica in quanto le agevolazioni previste non comportano oneri ma si sostanziano in strumenti


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normativi che incidono sul mercato elettrico.
Con riguardo alle disposizioni che presentano profili di interesse finanziario, in merito alle definizioni recate dagli articoli 1, 2 e 3 chiede che venga chiarito se le definizioni disposte dalle norme in esame possano incidere sull'ambito applicativo delle vigenti disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali per le fattispecie di cogenerazione e se quindi dalle predette definizioni possano discendere nuovi oneri per la finanza pubblica.
Con riguardo all'articolo 7, comma 4, in materia di tariffe, chiede che sia fornito un chiarimento in merito ai profili finanziari della disposizione. Essa sembra infatti configurare un meccanismo analogo a quello attualmente previsto per la produzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate, tra le quali rientra, ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 29 aprile 1992 (provvedimento n. 6/1992), anche la cogenerazione. In base a tale meccanismo, i maggiori oneri a carico dei produttori, derivanti dal particolare processo di produzione di energia adottato, sono compensati da una maggiorazione del prezzo di cessione della stessa. Tale maggiorazione di prezzo è posta a carico degli utenti finali mediante una specifica componente tariffaria registrata in bolletta. Chiede quindi di chiarire se la norma debba intendersi come meramente ricognitiva di meccanismi tariffari già previsti dalla vigente normativa ovvero come introduttiva di innovazioni nel sistema di tariffazione dell'energia prodotta mediante cogenerazione. In quest'ultima ipotesi, pur non rilevandosi effetti finanziari diretti a carico della finanza pubblica, andrebbero valutati gli effetti indiretti, di segno opposto, che potrebbero determinarsi in conseguenza di eventuali incrementi tariffari che dovessero essere disposti dall'Autorità. In particolare, assumerebbero segno positivo per la finanza pubblica gli effetti di gettito Iva connessi agli incrementi tariffari , mentre determinerebbero effetti peggiorativi sia i maggiori oneri sostenuti dalla amministrazioni pubbliche per i propri fabbisogni energetici, sia il minor gettito delle imposte dirette conseguente alla deducibilità dei maggiori oneri per consumi energetici da parte delle imprese.
Con riguardo alla clausola di invarianza recata dall'articolo 15, chiede che il Governo confermi l'idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente a garantire l'adempimento delle attività previste a carico delle amministrazioni coinvolte, con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 10, comma 4, e del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 9.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA espone le osservazioni indicate nel documento allegato (vedi allegato 3).

Luana ZANELLA (Verdi), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (atto n. 39),
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui i soggetti pubblici competenti dovranno dare attuazione alle disposizioni del provvedimento nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste per le medesime finalità dalla legislazione vigente,
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.


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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/122/EURATOM del consiglio del 22 dicembre 2003 sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.
Atto n. 47.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Salvatore IACOMINO (RC-SE), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto in attuazione della delega di cui alla legge n. 62/2005 (legge comunitaria 2004), reca il recepimento della direttiva 2003/122/EURATOM, concernente il controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane. Lo schema in esame reca norme integrative di quelle già emanate sulla materia per un migliore controllo delle sorgenti radioattive.
Lo schema, il cui articolo 26 reca la clausola di invarianza degli oneri, è corredato di relazione economico-finanziaria, vistata dalla Ragioneria generale dello Stato, la quale afferma che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In via generale, salvo quanto più dettagliatamente precisato nelle singole disposizioni, la relazione tecnico-finanziaria specifica che la normativa in esame non comporta nuove attribuzioni o nuove funzioni per le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati, ma una specificazione di funzioni che si ritiene possano rientrare in quelle già esistenti e alle quali si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con riguardo all'articolo 9, la norma dispone l'istituzione del Registro nazionale delle sorgenti e dei relativi detentori e demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione del Gestore del Registro nonché la disciplina delle modalità di formazione, trattamento, aggiornamento ed accesso ai dati. La relazione tecnica non considera la disposizione. La relazione illustrativa sottolinea che in relazione all'istituzione del Registro suddetto è necessaria la predisposizione di un sistema informatico e che per la gestione di quest'ultimo si dovrà prevedere necessariamente apposito personale da destinare esclusivamente a tale incarico. Al riguardo osserva che qualora il Gestore del Registro venga individuato, da parte del decreto ministeriale attuativo, presso un soggetto ricompreso nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, la disposizione appare suscettibile di determinare nuovi oneri che, derivando da funzioni ed attività non ricomprese nella legislazione vigente, potrebbero non risultare riconducibili alle ordinarie dotazioni di bilancio dell'amministrazione interessata. Su tale aspetto chiede un chiarimento.
Con riguardo all'articolo 12, la norma dispone che siano organizzati dall'ENEA, senza oneri per lo Stato, corsi di formazione per il personale degli impianti e di nodi di transito - ovvero grandi depositi, impianti di riciclaggio dei rottami metallici e dogane - ove potrebbero essere sottoposte a trasformazione o rinvenute sorgenti orfane. Al riguardo, osserva che, poiché lo svolgimento delle attività previste dalla norma potrebbe determinare oneri a carico dell'ENEA, appare necessaria una conferma da parte del Governo - pur in presenza della clausola di invarianza prevista dall'articolo 26 - in merito alla sostenibilità degli oneri medesimi da parte dell'ente pubblico in questione, vale a dire se l'ENEA dovrebbe avvalersi a tal fine, delle risorse finanziarie, strumentali e finanziarie, già a sua disposizione ovvero se si prospetta, sia pure non esplicitamente, il pagamento di un corrispettivo, da parte dei soggetti che si avvarrebbero dell'attività formativa, per l'attività stessa.
Con riguardo agli articoli da 13 a 17, in tema di interventi in presenza di sorgenti orfane, la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme, salvo precisare che l'attuazione delle medesime si pone nell'ambito della legislazione di settore già esistente, come anche le funzioni ed i


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compiti assegnati alle diverse Amministrazioni ed ai soggetti pubblici che vengono solo più specificamente individuati. Afferma quindi che a tali funzioni si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, con le risorse finanziarie, di personale e strumentali disponibili per le diverse finalità a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, pur tenuto conto di quanto precisa la relazione tecnica, chiede una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità da parte dell'ENEA e della Sogin Spa di far fronte alle funzioni previste dagli articoli 16 e 17 dello schema in esame nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio. Ciò in quanto dalle disposizioni predette potrebbero derivare, per l'ente e la società in questione, attività ulteriori rispetto a quelle previste a normativa vigente, anche in considerazione del complessivo quadro normativo delineato dal provvedimento nella materia delle sorgenti radioattive in esame.
Con riguardo alla clausola di invarianza recata dall'articolo 26, la norma dispone che le amministrazioni e i soggetti pubblici provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, chiede di acquisire una conferma del Governo sull'idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall'attuazione del decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sulla congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente a garantire l'adempimento delle attività previste a carico delle amministrazioni e i soggetti pubblici coinvolte.
Tale chiarimento rileva anche in considerazione del fatto che alcuni degli enti pubblici interessati all'attuazione del provvedimento, e in particolare l'ENEA e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), sulla base dei documenti di bilancio per il 2007, usufruiranno nel triennio 2007-2009 di minori risorse di provenienza statale rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.
Con riferimento al contributo finanziario ordinario dello Stato a favore dei predetti enti, osserva che esso è previsto su base triennale dalla tabella C allegata alla legge finanziaria. In particolare, per quanto concerne l'ENEA, nella tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005), nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, sono stati stanziati a suo favore 196 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. L'entità dello stanziamento risultava confermato anche per il triennio 2007-2009 dalla Tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2007 come presentato dal Governo, seppure la gestione delle medesime risorse è transitata, a seguito del riordino dei Ministeri disposto dal decreto-legge n. 181 del 2006, al Ministero per lo sviluppo economico. Successivamente, nel corso dell'esame in prima lettura del predetto disegno di legge finanziaria, gli stanziamenti a favore dell'ENEA sono stati oggetto di una decurtazione per un importo di 1.540.000 euro a seguito delle disposizioni recate dal predetto disegno di legge. Con riferimento all'APAT, la tabella C allegata alla legge n. 266 del 2005, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, stanziava 83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006-2008 a favore del predetto ente. Le risorse sono state confermate, con riferimento al triennio 2007-2009, dalla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2007 presentato dal Governo. Tali risorse sono state oggetto di una decurtazione, per un importo pari a 645 mila euro a seguito delle disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria 2007. Inoltre agli stessi stanziamenti si applica il disposto del comma 206 dell'articolo 18 del disegno di legge finanziaria per il 2007, il quale stabilisce che venga accantonata e resa indisponibile una quota pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, a 5.031 milioni di euro per il 2008 e a 4.922 milioni di euro per il 2009, delle dotazioni iscritte nelle unità previsionali di base di alcune categorie di spesa. In particolare, secondo


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quanto indicato dall'allegato tecnico presentato alla Camera a fini conoscitivi, dello stanziamento di bilancio previsto a favore dell'ENEA dalla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2007, verrebbe accantonata e resa indisponibile una somma pari a euro 24.911.541 per l'anno 2007, a euro 28.068.692 per l'anno 2008 e a euro 25.071.758 per l'anno 2009. Con riferimento allo stanziamento previsto dalla medesima tabella C a favore dell'APAT, verrebbe invece accantonata e resa indisponibile un somma pari a euro 10.587.405 per l'anno 2007, a euro 11.929.194 per l'anno 2008 e a euro 10.655.497 per l'anno 2009.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA, pur richiamando la funzione di chiusura svolta dall'esistente clausola di invarianza, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento per approfondire gli aspetti rilevati dal relatore.

Lino DUILIO, presidente, auspicando che il Governo fornisca rapidamente puntuali risposte ai quesiti sollevati dal relatore, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
Atto n. 28.

(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in titolo rinviato nella seduta del 12 dicembre scorso.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA comunica che ai fini del parere definitivo in relazione alla proposta di modifica della Conferenza unificata cui ha fatto riferimento il relatore nella precedente seduta, è necessario che si precisi che l'accesso all'incentivo e alle agevolazioni in questione, in assenza dell'attestato di certificazione energetica nei casi di contributi fino ad un importo di tremila euro, sia comunque subordinato alla previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per la loro erogazione.

Luana ZANELLA (Verdi), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto; preso atto dei chiarimenti del Governo per cui:
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, che prevedono la graduale estensione dell'ambito di applicazione dell'obbligo di certificazione energetica, con particolare riferimento agli edifici pubblici, si provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, coerentemente con quanto previsto dalla clausola di cui all'articolo 9; in ogni caso, i risparmi conseguibili sulla bolletta energetica degli edifici pubblici attraverso la realizzazione degli interventi previsti supereranno ampiamente i costi da sostenere per il rilascio della certificazione energetica; le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, hanno carattere programmatico e comunque non appaiono tali da comportare immediate o maggiori spese a carico degli enti territoriali;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo nel presupposto che non si introducano modifiche


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alla legislazione vigente suscettibili di determinare conseguenze finanziarie negative, con specifico riferimento alle modalità di accesso agli sgravi fiscali e ai contributi pubblici».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 283/2006: Interventi per completare il risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino.
C. 1980 Governo.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che il decreto-legge in esame reca interventi finalizzati a completare il risanamento economico della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino, già avviato con il precedente decreto legge 277/2004. Tale decreto-legge aveva disposto fra l'altro: la conservazione dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino quale ente ospedaliero e il trasferimento alla regione Piemonte della gestione delle relative attività sanitarie (articolo 1); la costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano, destinata a succedere all'Ente in tutti i rapporti attivi e passivi, esclusi quelli discendenti dalle attività sanitarie (articolo 2); la sospensione per ventiquattro mesi (con scadenza il 23 novembre 2006) sia di tutte le azioni esecutive già promosse per il recupero dei crediti sia del decorso degli interessi moratori sulle forniture e sui debiti previdenziali (articolo 3).
Il provvedimento in esame interviene in particolare sui termini di sospensione delle azioni esecutive e degli interessi moratori, nonché sull'interpretazione di alcune norme in materia di gestione dell'attività sanitaria e di trasferimento alla Fondazione del patrimonio dell'Ente. La relazione illustrativa afferma che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato e che, pertanto, non sono necessarie né la relazione tecnica né la copertura finanziaria. La relazione illustrativa al precedente decreto-legge 277/2004 aveva indicato un debito accertato dell'Ente pari a circa 350 milioni di euro, a fronte di un credito - vantato nei confronti della regione Piemonte - pari a 60 milioni di euro. La relazione tecnica al medesimo provvedimento aveva peraltro dichiarato l'assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato. Segnala che l'ultima Relazione sulla gestione del patrimonio della Fondazione afferma che il debito in via di accertamento ammonta attualmente a 392,6 milioni di euro, a fronte di crediti ancora da riscuotere (e vantati verso la regione Piemonte e le sue aziende sanitarie) pari a 35,9 milioni di euro. La Relazione invita, infine, a «valutare la possibilità di un nuovo intervento legislativo che introduca i necessari correttivi alla procedura in corso e che, innanzitutto, la proroghi per almeno due anni (...) ovvero adotti altro provvedimento risolutivo che tenga in considerazione i diritti dei creditori».
Con riguardo ai profili di carattere finanziario, osserva che le norme dispongono la proroga per un periodo di dodici mesi delle disposizioni, finalizzate al risanamento dell'Ordine Mauriziano, recate dall'articolo 3 del decreto-legge 277/2004 (articolo 1, comma 1). Si tratta delle seguenti previsioni, che hanno già operato per 24 mesi (dal 23 novembre 2004 al 23 novembre 2006): impossibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti della Fondazione per i debiti insoluti dell'Ente; inefficacia dei pignoramenti


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eventualmente già eseguiti; non produttività di interessi dei debiti insoluti e loro esclusione dalla rivalutazione monetaria; assunzione da parte del legale rappresentante della Fondazione delle funzioni di Commissario straordinario con la funzione di ripianare l'indebitamento pregresso e di definir la massa passiva e la massa attiva; possibilità per i titolari di un credito escluso dalla massa passiva di proporre ricorso; possibilità di definizione transattiva delle pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa. Si prevede inoltre che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 277/2004 la gestione dell'attività sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano si intenda integralmente a carico dello stesso ente e dei suoi successori (comma 2). Viene infine specificato che la proprietà dei beni mobili e immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano si intende attribuita alla Fondazione Ordine Mauriziano, con esclusione dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro - IRCC di Candiolo (comma 3).
Al riguardo, premesso che la proroga della sospensione dei termini di scadenze debitorie prevista dal comma 1 è volta a consentire una più efficace valorizzazione del patrimonio da dismettere ad opera della Fondazione (con riflessi presumibilmente positivi sia in relazione all'incidenza delle predette regolazioni rispetto ai vincoli di finanza pubblica sia con riguardo al soddisfacimento delle pretese dei creditori), segnala tuttavia che nei primi due anni di attività della Fondazione si è registrato un accrescimento della massa passiva in via di accertamento, la quale è stata da ultimo valutata - nella Relazione annuale del Comitato di vigilanza - in circa 392 milioni, contro i circa 350 milioni stimati in occasione del precedente decreto legge in materia. Conseguentemente, il piano di rientro all'epoca prospettato dal Governo e commisurato al debito di 350 milioni appare oggi non più adeguato, in termini quantitativi, per raggiungere l'obiettivo del risanamento finanziario della Fondazione. Peraltro nella richiamata Relazione annuale il Comitato di vigilanza ha prospettato - per l'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie a ripianare il debito - una proroga di «almeno due anni», termine che nel testo in esame risulta dimezzato.
Ricorda che la Relazione dà conto di dismissioni immobiliari, nel triennio 2003-2005, per soli 19 milioni di euro su un totale di 240 milioni (stima del patrimonio disponibile destinato alla vendita a fini di riequilibrio finanziario). Segnala pertanto la necessità che il Governo chiarisca se in relazione ai predetti profili quantitativi e temporali attinenti il percorso di rientro dal debito pregresso possano determinarsi riflessi per la finanza pubblica. Chiede inoltre di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine ai possibili profili di incompatibilità dell'ulteriore rinvio di cui al comma 1 rispetto alla disciplina comunitaria in materia di transazioni commerciali, profili che - qualora riconosciuti come sussistenti - potrebbero determinare nuovi o maggiori oneri non previsti. Fa riferimento in particolare alla direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (del 29 giugno 2000) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L'attivazione di procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano potrebbe determinare, oltre all'annullamento degli effetti della proroga in esame (con la conseguente necessità di provvedere tempestivamente all'adempimento delle obbligazioni pregresse), anche riflessi finanziari non previsti in termini di sanzioni, spese legali e interessi.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA, pur rilevando che dall'attuazione del provvedimento non sembrerebbe possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si riserva di condurre una valutazione più approfondita.

Gaspare GIUDICE (FI), condividendo le osservazioni del Governo sui profili di


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carattere finanziario del provvedimento, rileva, secondo quanto emerso anche nell'esame dinanzi al Comitato per la legislazione, l'opportunità di risolvere i dubbi sulla titolarità degli immobili oggetto del comma 3 dell'articolo 1 del presente provvedimento. Pertanto, suggerisce di attendere che la Commissione di merito chiarisca la discrepanza esistente tra il decreto-legge n. 277 del 2004 e il presente provvedimento prima di procedere all'espressione del parere.

Lino DUILIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA