VI Commissione - Mercoledì 13 dicembre 2006


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ALLEGATO 1

Risoluzione 7-00074 Crisci: Operatività della «Fondazione per il Sud».

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione:
premesso che:
con protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2005, tra l'ACRI (in rappresentanza delle «fondazioni bancarie»), la Consulta Nazionale dei Comitati di gestione dei fondi speciali per il volontariato, il Forum permanente del Terzo settore, la Consulta Nazionale del volontariato ed altre associazioni, si è convenuto di costituire una «Fondazione per il Sud»;
la istituenda «Fondazione per il sud» si propone di promuovere e potenziare l'infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno ed in particolare delle Regioni che rientrano nell'«obiettivo 1» del regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999;
le infrastrutture immateriali sono considerate rilevanti per lo sviluppo del territorio e, come dallo Statuto della «Fondazione per il Sud», contribuiscono alla «costituzione del bene comune ed alla realizzazione dell'interesse generale»;
la «Fondazione per il Sud» perseguirà le sue finalità attraverso la gestione e l'uso del suo patrimonio costituito dalla dotazione dei fondatori, dai beni mobili ed immobili conferiti dai fondatori e pervenuti da enti o da privati con la specifica destinazione dell'incremento patrimoniale e dell'eventuale imputazione al patrimonio degli avanzi di gestione;
la dotazione patrimoniale della «Fondazione per il Sud» è pari ad Euro 300.325.568, di cui circa 210 milioni di Euro conferiti dalle Fondazioni Bancarie ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 settembre 2006 e altri 90 milioni devoluti dal volontariato;
le fondazioni delle Casse di Risparmio della Regione Abruzzo (Province di Teramo, L'Aquila, Pescara e Chieti) partecipano al patrimonio della «Fondazione per il Sud» con un conferimento complessivo di 1.242.000 euro;
il 22 novembre 2006 presso la sede dell'ACRI si procederà alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della «Fondazione per il Sud»;
molti indicatori economici dell'Abruzzo sono simili a quelli delle altre regioni del Mezzogiorno;

impegna il Governo

ad adottare iniziative, presso i soci fondatori dell'istituenda Fondazione, affinché, conformemente alle rispettive finalità statutarie che prevedono la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, si adoperino perché siano ricomprese, tra i beneficiari della citata Fondazione per il Sud, le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
(8-00024)
«Crisci, Fincato, Gambescia, Fasciani, Costantini, Razzi, Tolotti, Tenaglia, Cialente, Piro, Ceccuzzi, Fluvi, Fogliardi, Cuperlo, Bafile, Vichi, Mantini, D'Elpidio, Acerbo, D'Ambrosio, Strizzolo, Nannicini, Oliverio, Amendola».


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00489 Leo e Germontani: Problematiche attinenti al regime tributario dei contributi pubblici erogati in favore delle imprese ubicate a Casale Monferrato danneggiate dall'alluvione del 2000.

Interrogazione n. 5-00490 Leddi Maiola: Questioni relative al regime tributario dei contributi pubblici erogati in favore delle imprese colpite dall'alluvione che nel 2000 interessò le province di Alessandria, Asti e Vercelli.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con le question time cui si risponde, le S.S.L.L. Onorevoli chiedono di conoscere le iniziative che si intende assumere riguardo al trattamento applicabile, ai fini dell'imposta sulle attività produttive (Irap), ai contributi pubblici erogati in favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso del 2000, che hanno interessato, in particolare, le Province di Alessandria, Asti e Vercelli.
In particolare, le S.S.L.L. Onorevoli auspicano che venga stabilita l'esenzione dall'Irap dei contributi in argomento nei confronti di quelle aziende che, avendo beneficiato delle somme in parola, hanno assolto ai propri obblighi fiscali in buona fede, senza tenerne conto ai fini del computo della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'Irap; per tali imprese andrebbe, comunque, esclusa la richiesta, da parte degli Uffici finanziari, di sanzioni e interessi sulle somme non versate.
Al riguardo, il Dipartimento per le politiche fiscali e l'Agenzia delle entrate, in via preliminare, evidenziano la legittimità dell'operato degli Uffici finanziari che hanno proceduto al recupero dell'imposta regionale dovuta in base alla normativa vigente.
Il Dipartimento per le politiche fiscali osserva che, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per l'anno 2003), infatti, «La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale».
Il medesimo Dipartimento osserva che, sulla base di tale norma di interpretazione


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autentica, quindi, i contributi erogati a norma di legge sono, comunque, assoggettati ad Irap.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che con la risoluzione del 13 marzo 2003, n. 61, ha chiarito che i contributi di cui trattasi non rilevano ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, in mancanza di espressa previsione esentativa, non è possibile escludere gli stessi dalla base imponibile dell'Irap, per effetto di quanto disposto dall'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997, innanzi citato.


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ALLEGATO 3

5-00491 Reina ed altri: Problematiche relative alla qualificazione ai fini IVA delle cessioni intracomunitarie di beni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in esame le SS. LL. Onorevoli chiedono di sapere se le vendite effettuate da una società austriaca siano da imputare alla eventuale stabile organizzazione in Italia, riqualificando le stesse in operazioni denominate di «triangolazione diretta», così schematizzabili:
a) da casa madre austriaca a stabile organizzazione italiana, che configurerebbe un «acquisto intracomunitario assimilato» da parte della stabile organizzazione italiana (articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427);
b) da stabile organizzazione italiana ai clienti della casa madre austriaca, che configurerebbe una cessione interna da parte della stabile organizzazione italiana, da assoggettare ad IVA italiana.

Al riguardo, si osserva che la questione verte sul rapporto tra la norma sugli acquisti intracomunitari (articolo 38 commi 1 e 2 del citato decreto-legge n. 331 del 1993) e quella sul cosiddetto «invio a se stesso» (articolo 38, comma 3, lettera b) del medesimo decreto-legge n. 331 del 1993), cioè la particolare fattispecie giuridica che assimila ad un acquisto intracomunitario il trasferimento di beni in altro Stato membro per esigenze della propria impresa.
A tale proposito, con l'avvento del regime transitorio degli scambi intracomunitari, che ha abolito le barriere doganali, si è reso necessario introdurre tale particolare fattispecie al fine di evitare meccanismi elusivi resi possibili dalla non perfetta armonizzazione delle aliquote e del regime di detrazione tra Stati membri diversi.
In ogni caso, l'Agenzia delle entrate ha riferito che, come si desume dalla Guida al nuovo regime IVA senza frontiere, pubblicato dalla Commissione europea, la norma concernente l'invio a se stesso trova applicazione nel caso che «si tratta di movimenti di beni tra due Stati senza che vi sia una vendita». Ciò è indirettamente confermato anche dalla circolare n. 13 del 23 febbraio 1994 dell'allora Dipartimento delle entrate ove, illustrando la norma in commento, si fa riferimento, a titolo di esempio, ai casi di stoccaggio e deposito.
L'Amministrazione finanziaria ha, inoltre, chiarito che non esiste una forza di attrazione generalizzata della stabile organizzazione nei confronti della casa madre per quanto riguarda le prestazioni di servizi rese nei confronti di terzi e che vi è obbligo di procedere alla fatturazione, registrazione e dichiarazione «solo per le operazioni materialmente effettuate dalla stabile organizzazione e non anche quelle realizzate direttamente dalla casa madre estera» (risoluzione n. 9 del 4 gennaio 2002).
Pertanto, a parere dell'Agenzia delle entrate, si può ritenere che, se il rapporto contrattuale intercorre direttamente tra la casa madre estera ed il cliente italiano, il richiamo alla norma di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b) del decreto-legge


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n. 331 del 1993 non è pertinente, pur in presenza dì una stabile organizzazione del soggetto estero nel territorio dello Stato, che - in ipotesi - non ha preso parte nelle operazioni di vendita in luogo della casa madre.
Quest'ultima circostanza, postula peraltro un'indagine di fatto volta a riscontrare il concreto atteggiarsi dei rapporti contrattuali e, quindi, il ruolo svolto nelle singole transazioni della stabile organizzazione.


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ALLEGATO 4

5-00492 Fugatti: Questioni relative all'interpretazione dell'articolo 35, comma 7, del decreto-legge n. 223 del 2006, recante nuove disposizioni in materia di reati tributari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time cui si risponde, la S.V. Onorevole, chiede di conoscere l'esatta interpretazione dell'articolo 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Al riguardo, il Dipartimento per le politiche fiscali e l'Agenzia delle entrate osservano che l'articolo 35, comma 7, del predetto decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, mediante l'inserimento degli articoli 10-ter e 10-quater nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ha integrato il sistema delle sanzioni tributarie penali introducendo due fattispecie delittuose riferite all'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto e all'utilizzazione in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, ove l'ammontare ecceda cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.
In particolare, l'Agenzia delle entrate osserva che il citato articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, prevede che «la disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti».
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che, con la circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, ha già precisato che «il delitto si perfeziona nel momento in cui viene operata la compensazione per un importo superiore alla soglia di punibilità pari a cinquantamila euro con riferimento al singolo periodo d'imposta. Tale soglia di punibilità deriva dal rinvio operato dall'articolo 10-quater in commento ai "limiti" previsti dal precedente articolo 10-bis».
La medesima Agenzia ha precisato, inoltre, che il richiamo ai limiti previsti dall'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, deve intendersi riferito all'«ammontare superiore a cinquantamila euro», ivi previsto, ai fini della soglia di punibilità e non anche al «termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta».
Pertanto, il reato di cui al citato articolo 10-quater, si realizza quando nel corso di uno stesso periodo d'imposta, siano state effettuate indebite compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per importi superiori a cinquantamila euro, senza avere riguardo alla natura del credito utilizzato ed indipendentemente dai relativi termini di presentazione della relativa dichiarazione.


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ALLEGATO 5

5-00493 Borghesi: Problematiche relative al regime fiscale dell'attività dei pittori-ritrattisti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame l'Onorevole interrogante rappresenta le difficoltà riscontrate dai pittori ritrattisti, che dipingono, espongono e vendono le loro opere direttamente nelle strade delle città d'arte italiane, nell'adempiere agli obblighi contabili conseguenti allo svolgimento della loro attività.
Tali adempimenti contabili, a parere dell'interrogante, sono diventati più gravosi a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), che prevede, tra l'altro, disposizioni sulla «tracciabilità» dei compensi e in materia di compilazione dell'elenco clienti per le operazioni effettuate anche nei riguardi dei consumatori finali.
L'Onorevole interrogante chiede, pertanto, che vengano adottate delle misure che contemperino l'esigenza di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria con l'esigenza dei predetti soggetti di poter svolgere la loro attività osservando obblighi fiscali compatibili con le modalità di svolgimento della stessa, ed «in particolare o mediante norme di semplificazione applicabili in via amministrativa o interpretativa», oppure che sia consentito ai predetti soggetti di emettere scontrino in luogo della fattura, eliminando, nel contempo, l'obbligo di presentazione dell'elenco clienti.
Per ciò che concerne gli adempimenti certificativi dei corrispettivi, il Dipartimento per le politiche fiscali ha fatto presente che l'emissione della fattura rappresenta un obbligo generalizzato a carico di tutti i contribuenti, ad eccezione di ipotesi particolari, quali quelle indicate dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del quale detto obbligo è sostituito dal rilascio della ricevuta oppure dello scontrino fiscale, salvo richiesta di fattura da parte del cliente. Tuttavia, fra le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali è consentito emettere i suddetti documenti sostitutivi della fattura, non rientrano le cessioni di quadri e di caricature effettuate dai pittori ritrattisti ed un'eventuale previsione normativa in tal senso necessiterebbe di un apposito provvedimento normativo che determinerebbe un immediato effetto emulativo da parte di altre categorie di contribuenti.
Il medesimo Dipartimento osserva, inoltre, che qualora fosse emanata una normativa particolare volta a consentire l'emissione dello scontrino fiscale in luogo della fattura, ne deriverebbe l'obbligo di munirsi di un misuratore fiscale che, per sua natura, non appare uno strumento di agevole utilizzo per coloro che svolgono un'attività itinerante e senza particolare organizzazione come i pittori in strada.
In merito, poi, all'obbligo di presentazione dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture, si fa presente che lo stesso è stato introdotto dall'articolo 37, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, al fine di attribuire all'Amministrazione finanziaria un utile strumento atto ad agevolare l'attività di accertamento e di controllo al fine di contrastare e reprimere fenomeni evasivi ed elusivi. Pertanto, l'eventuale accoglimento


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della richiesta di soppressione di detto adempimento non sembra assecondabile.
Resta, naturalmente, da osservare che, qualora le attività artistiche di cui si parla fossero configurabili come vendite occasionali, l'obbligo degli adempimenti fiscali esaminati verrebbe meno.
Il Dipartimento per le politiche fiscali ha rappresentato, infine, che l'applicazione delle disposizioni relative alla «tracciabilità» del denaro, introdotte dall'articolo 35, commi 12 e 12-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, che prevedono per gli esercenti arti e professioni la possibilità di riscuotere i compensi mediante assegni bancari non trasferibili o bonifici ovvero con altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, fatta eccezione per somme unitarie inferiori a 100 euro, decorrerà dal 1o luglio 2008.
Infatti, dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006 e fino al 30 giugno 2007, il limite al di sotto del quale i compensi possono essere incassati in contanti è fissato in 1.000 euro, mentre nel periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008 tale limite è stabilito in 500 euro.
Tuttavia, risulterebbe che, in sede di esame al Senato della legge finanziaria per il 2007 (A.S. 1183), sarebbe stato presentato dal Governo un emendamento volto a prevedere un'ulteriore dilazione dei termini della disciplina in esame, che consentirebbe di continuare ad applicare il limite di 1.000 euro sino al 30 giugno 2008. Dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009, detto limite scenderebbe a 500 euro ed oltre tale data si applicherebbe a regime il limite di 100 euro.
Con detta proposta è stato, inoltre, previsto che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le condizioni che consentano di derogare alle disposizioni concernenti la «tracciabilità».


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ALLEGATO 6

Riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali. C. 1955 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1955, recante interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
sottolineato il notevole rilievo sociale del provvedimento, il quale intende fronteggiare la situazione di grave emergenza che si registra nel mercato della casa, soprattutto nei comuni di maggiori dimensioni a più alta tensione abitativa, venendo in particolare incontro alle esigenze delle famiglie appartenenti alle fasce di reddito più basse, degli anziani e dei soggetti portatori di handicap, la quale risulta ancora più preoccupante a seguito del venir meno degli effetti derivanti dal decreto-legge n. 23 del 2006;
rilevato come il provvedimento, nel disporre la sospensione dei termini per l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto nei confronti delle predette categorie, bilancia opportunamente la compressione del diritto di proprietà dei proprietari degli immobili insita in tale misura, con previsioni agevolative in favore di tali ultimi soggetti, consistenti nella maggiorazione del canone di locazione loro corrisposto nel periodo di sospensione, e nell'esclusione, per il medesimo periodo, del reddito da fabbricati derivante dalla locazione dei predetti immobili dal reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Atto n. 38.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità;
evidenziato come lo schema di decreto legislativo recepisca nell'ordinamento nazionale la direttiva 2003/96/CE, la quale amplia il novero dei prodotti che gli Stati membri devono obbligatoriamente sottoporre ad accisa, comprendendovi tutti i «prodotti energetici» cui è aggiunta l'elettricità, e al contempo esclude dall'ambito di applicazione di tale tassazione i prodotti energetici impiegati a fini diversi dalla carburazione e dalla combustione;
rilevato come lo schema di decreto introduca alcune disposizioni agevolative volte a facilitare opportunamente gli adempimenti da parte dei contribuenti, in particolare prevedendo, all'articolo 1, comma 1, lettera a), che, per le immissioni in consumo dei prodotti sottoposti ad accisa, avvenute nel mese di luglio, il relativo pagamento sia differito dal 16 al 20 di agosto, e stabilendo, all'articolo 1, comma 1, lettera i), nel comma 13 del nuovo articolo 26 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, che il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'accisa sul gas naturale sia differito dal mese di febbraio al mese di marzo;
sottolineato come l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto realizzi una radicale revisione dell'imposizione sul gas naturale utilizzato per combustione ad usi civili, sostituendo l'attuale sistema di tassazione, imperniato sulla destinazione d'uso del prodotto, con una nuova struttura dell'accisa basata su quattro fasce di consumo, venendo in tal modo incontro all'esigenza di superare i problemi manifestatisi nell'applicazione del vigente modello impositivo, che risulta ormai superato rispetto alle evoluzioni del sistema tariffario, e che hanno costituito oggetto dell'attenzione della Commissione anche nella scorsa legislatura;
evidenziato come l'articolo 2 dello schema di decreto confermi l'attuale diversità di imposizione sul gas naturale per usi civili tra le aree del Mezzogiorno e il resto del territorio nazionale, disponendo peraltro, al comma 2, che, con decreti ministeriali, si provveda alla progressiva riduzione dell'aliquota nelle aree diverse dal Mezzogiorno, al fine di realizzare l'armonizzazione del livello di tassazione su tutto il territorio nazionale;
rilevata l'opportunità di verificare la possibilità di introdurre forme di compensazione fiscale, riferite in particolare alla tassazione dei prodotti energetici, in favore di quelle regioni o aree nelle quali siano ubicati impianti di trasformazione o di produzione dei prodotti energetici, ovvero rilevanti infrastrutture di trasmissione dell'energia elettrica;


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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema di decreto legislativo, il quale sostituisce integralmente l'articolo 21 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo n. 504 del 1995, si segnala come esso non comprenda più la disciplina agevolativa, attualmente recata dai commi 6, 6.1, 6.2, 6-bis del vigente articolo 21 del Testo Unico, concernente l'accisa sul biodiesel e sui biocarburanti, la quale è, tra l'altro, oggetto dell'articolo 18, commi da 88 a 99, del disegno di legge finanziaria per il 2007, attualmente all'esame del Senato: in tale contesto valuti pertanto il Governo l'opportunità di assicurare, sotto questo specifico profilo il coordinamento tra il testo del decreto legislativo e quello della legge finanziaria, al fine di evitare che le norme in materia contenute nel disegno di legge finanziaria, le quali entreranno in vigore prima dello schema di decreto legislativo, siano poste nel nulla dalla successiva entrata in vigore di quest'ultimo, eventualmente ripristinando, nell'articolo 21 del predetto Testo Unico, come sostituito dallo stesso schema di decreto, le previsioni in materia di accisa sul biodiesel e sui biocarburanti;
b) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera e), dello schema di decreto, che introduce, nel citato Testo Unico sulle accise, un nuovo articolo 21-bis, il quale prevede l'applicazione temporanea di un'aliquota ridotta per le emulsioni impiegate nella carburazione e nella combustione, valuti il Governo se l'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), numero 1, lettera a), del predetto articolo 21-bis per le emulsioni di gasolio utilizzato come combustibile nei trasporti, fissata in 256,7 euro per mille litri, sia compatibile con il dettato della direttiva 2003/96/CE, che fissa la misura minima dell'accisa per tale tipo di emulsione in 302 euro per mille litri;
c) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera f), dello schema di decreto, che sostituisce, nel citato Testo Unico, l'articolo 22, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione del comma 2 del medesimo articolo 22, il quale non considera come fatto generatore di accisa il consumo di prodotti energetici utilizzati nell'ambito di trattamenti definiti elencati nella nota complementare 4 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, sostituendo tale riferimento con quello alla nota complementare 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1549 del 2006, che sostituirà, a decorrere dal 1o gennaio 2007, l'allegato I del predetto regolamento (CEE) n. 2658/87;
d) con riferimento all'articolo 2, comma 5, dello schema di decreto, che riduce al 10 per cento l'aliquota IVA sul gas metano per combustione per usi civili fino a 480 metri cubi di consumo annuo, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere tale disposizione, in considerazione del fatto che la modifica alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, operata dal comma 6 del medesimo articolo 2, appare sufficiente ad operare la predetta variazione di aliquota, e che il mantenimento di una previsione in materia, distinta rispetto a quella di cui alla Tabella A del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, determinerebbe un inutile appesantimento del tessuto normativo e potrebbe generare difficoltà in occasione di eventuali successivi interventi normativi in materia;
e) con riferimento all'articolo 6, comma 2, dello schema di decreto, che esclude dall'applicazione della maggiorazione dell'aliquota di accisa disposta dal comma 1 del medesimo articolo 6 gli esercenti attività di trasporto merci, gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali


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esercenti attività di trasporto pubblico locale, le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, nonché gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune, confermando inoltre gli effetti di talune disposizioni agevolative in materia in favore di tali soggetti, tra le quali è citato l'articolo 7, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006, valuti il Governo l'opportunità di correggere tale riferimento normativo, tenendo conto del fatto che la predetta norma, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge n. 262, è ora contenuta nell'articolo 2, comma 58 del medesimo decreto-legge, nonché l'opportunità di subordinare l'efficacia dell'agevolazione di cui al medesimo comma 2 alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea;
f) valuti il Governo l'opportunità di fornire più puntuali elementi informativi in merito agli effetti sul gettito tributario derivanti dalle modifiche al regime impositivo sui prodotti energetici e sull'elettricità recati dallo schema di decreto, specificando meglio gli elementi posti a base della quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento.