X Commissione - Mercoledì 13 dicembre 2006


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ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato (Atto n. 51)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo),
esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione, per l'anno 2006, del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
rilevato che l'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, specifica che le predette entrate siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto dello stesso Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
in considerazione dell'esigenza di procedere con rapidità alla ripartizione delle risorse citate, ammontanti a 40 milioni di euro, e quindi della necessità di esprimere tempestivamente il parere da parte della X Commissione Attività produttive, commercio e turismo;
preso atto con rammarico che, nonostante la Commissione abbia ripetutamente richiesto al Governo di conoscere il dettaglio delle ripartizioni del fondo effettuate negli esercizi precedenti, così da poter valutare l'efficienza e l'efficacia delle risorse impiegate, tali informazioni continuano a mancare;
ritenendo prioritario privilegiare, nella destinazione dei fondi, le iniziative dirette a recare un concreto e diretto vantaggio ai consumatori,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) appare necessario prevedere con continuità un raccordo tra la Commissione parlamentare e il Ministero dello sviluppo economico al fine di valutare la ripartizione dei fondi degli esercizi precedenti, le attività in concreto avviate, il vantaggio arrecato, in seguito a tali iniziative, ai consumatori; a tale fine la Commissione auspica che il Governo nel futuro provveda a consegnare, unitamente allo schema di decreto relativo alla ripartizione dei fondi per l'anno corrente, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, il consuntivo relativo all'esercizio precedente, così da dotare il Parlamento di uno strumento concreto di valutazione delle scelte effettuate nel passato


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e di implementazione delle decisioni assunte;
b) appare altresì necessario che la Commissione abbia un quadro il più possibile completo dell'entità delle sanzioni comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in maniera che le risorse non disponibili, per motivi contabili, nell'esercizio corrente, siano comunque riassegnate, con le medesime finalità, al fondo in questione negli esercizi successivi;
c) valuti il Governo l'opportunità, con i proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente decreto, di istituire un apposito fondo finalizzato al superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie sotto la soglia di povertà.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 di attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (Atto n. 28)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo);
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione della Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;
premesso che il provvedimento integra e corregge il testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 sulla base delle risultanze dei primi 10 mesi di applicazione e al fine di renderlo maggiormente aderente alle disposizioni della direttiva 2002/917CE;
considerato che esso contiene una serie di misure volte allo sviluppo della politica energetica nazionale e regionale del settore civile con conseguenti ricadute positive sull'occupazione, sui servizi ai cittadini e sul sistema produttivo;
valutato in particolare che le disposizioni dell'articolo 2 dello schema di decreto, che estendono gradualmente la certificazione energetica a tutti gli edifici preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, legando la necessità della certificazione all'immissione dell'edificio nel mercato immobiliare, rendono più aderente il decreto legislativo n. 192 del 2005 alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2002/191/CE, il quale stabilisce che in fase di costruzione, trasferimento a titolo oneroso e locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione dell'acquirente o del conduttore;
ritenuto che la possibilità introdotta dall'articolo 2 dello schema di decreto di far predisporre da parte di un professionista già a conoscenza delle caratteristiche di un edificio un attestato di qualificazione energetica è volta a semplificare la procedura il rilascio della certificazione energetica;
rilevato altresì che in attesa dell'emanazione delle linee guida nazionali previste al comma 9 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, l'articolo 5 dello schema di decreto consente di confermare l'avvio nei tempi previsti di una procedure molto simile alla certificazione energetica, sostituendo provvisoriamente tale documento con l'attestato di qualificazione energetica, rinunciando provvisoriamente solo alla terzietà del certificatore,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo se, nel caso di locazione di immobili interi o unità immobiliari, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, sia opportuno prevedere che l'obbligo di allegare ai contratti l'attestato di certificazione energetica sia riferito solo


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agli edifici che siano già stati oggetto di certificazione energetica, ovvero quelli nuovi o completamente ristrutturati;
b) valuti il Governo se, in relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, capoverso 3-bis, lettera f), sia opportuno indicare in maniera più puntuale gli interventi che le regioni sono deputate a promuovere;
c) al comma 2 dell'articolo 4, capoverso 6, alla fine del comma appare opportuno aggiungere le seguenti parole: «, prevedendo altresì scomputi nel calcolo della volumetria consentita per gli extraspessori, superiori a 30 cm. e fino ad un massimo di 50 cm., di chiusure verticali e orizzontali che contribuiscono al conseguimento del risparmio energetico.»;
d) valuti il Governo se sostituire, all'articolo 6, comma 1, lettera d), capoverso 4, la sanzione della reclusione con quella della multa di 5.000 euro;
e) valuti il Governo come raccordare le disposizioni previste dalle disposizioni in materia di riqualificazione energetica degli edifici e di edilizia ad alta efficienza energetica contenute nella legge finanziaria (già articoli 22 e 23, ora commi 66 e seguenti dell'articolo 18) con le nuove norme recate dal decreto legislativo di modifica, in particolare in relazione ai riferimenti ai nuovi allegati e alle nuove tabelle;
f) all'allegato A, punto 13., appare opportuno sostituire la definizione di «impianto termico» con la seguente: «impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici o sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono quindi compresi negli impianti termici individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici, apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari»;
g) all'allegato C, punto 1.2, dopo la tabella 2.3, nelle definizioni di S e V, appare opportuno apportare le seguenti modificazioni: alla lettera a), dopo la parola «esterno» inserire le seguenti «(ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento)» e dopo la parola «volume» aggiungere la seguente: «riscaldato»; sostituire la lettera b) con la seguente: «V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano»;
h) appare opportuno reintrodurre nell'allegato C la tabella 4b del decreto legislativo n. 192 del 2005, indicante i valori limite di trasmittanza centrale termica U delle strutture verticali opache, modificando l'attuale data di decorrenza 1o gennaio 2009 con la data del 1o gennaio 2008 ed inserendo nuovi valori decorrenti dal 1o gennaio 2010;
i) appare opportuno sostituire, nell'allegato I, punto 1., lettera c), la percentuale di tolleranza del 30 per cento con la percentuale di tolleranza del 5 per cento;
l) con riferimento all'allegato I, punti 4. e 5., sembra opportuno semplificare ulteriormente gli adempimenti burocratici ivi previsti nell'eventualità di semplice sostituzione di caldaia unifamiliare, ferma restando la necessità di utilizzare apparecchi di massima efficienza, vale a dire caldaie almeno a tre stelle;
m) sempre in riferimento all'allegato I, al punto 7. appare opportuno sostituire le parole da «i valori limite della trasmittanza» fino alla fine del punto, con le seguenti: «valgono i valori limite della trasmittanza termica riportati nella tabella 2, punto 2. dell'allegato C»; appare inoltre opportuno valorizzare la massa perimetrale attraverso l'uso di coefficienti che innalzino percentualmente i valori di trasmittanza ammessi;
n) all'allegato I, punto 12, alla lettera a) sembra opportuno dopo la parola «schermanti» aggiungere le seguenti «e filtranti» e, alla lettera b), sopprimere le parole da «che il valore della massa» fino alla fine della lettera;


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o) in relazione al punto 13. dell'allegato I, valuti il Governo l'opportunità di integrare la previsione ivi prevista dell'obbligatorietà dell'uso dei sistemi schermanti esterni anche con l'uso dei sistemi filtranti;
p) in relazione al punto 15. dell'allegato I, valuti il Governo l'opportunità di abbassare la percentuale del 50 per cento ivi prevista in relazione alla produzione di acqua calda sanitaria degli impianti solari al 20 per cento per gli edifici situati nei centri storici ovvero che hanno interesse artistico;
q) ancora in relazione all'allegato I, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il punto 21., relativo alle prescrizioni in materia di rapporto superficie trasparente/superficie opaca dell'involucro edilizio;
r) valuti il Governo come chiarire, in relazione all'allegato L, punti 4., 5. e 6., che le modalità delle verifiche e dei controlli degli impianti termici al fine di mantenerli in condizioni di sicurezza e funzionalità devono essere definite dai fabbricanti degli apparecchi e modificate solo per esigenze ineludibili e documentate;
s) valuti il Governo l'opportunità di prevedere disposizioni finalizzate a diffondere l'uso dei sistemi filtranti nelle acque al fine di diminuire la formazione di calcare negli impianti termici ed implementare il risparmio energetico.