XIV Commissione - Mercoledì 13 dicembre 2006


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/51/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (Atto n. 41).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché delle imprese di assicurazione (atto n. 41);
rilevato altresì come lo schema di decreto legislativo recepisca soltanto la parte obbligatoria della direttiva, e quindi non le disposizioni di carattere meramente facoltizzante;
rilevato che lo schema di decreto riporta in più punti una trascrizione pedissequa di alcuni termini della direttiva (come «equilibrata», «incertezza», «ambiente», «ove opportuno», «richiami di informativi», ecc) che possono ingenerare non poche confusioni ed ambiguità, e che in tutti questi casi sembrerebbe opportuno la sostituzione dei suddetti termini con atri più congrui da un punto di vista giuridico;
richiamate sul punto le precisazioni fornite dallo stesso rappresentante del Governo, riportate in allegato al resoconto della seduta della XIV Commissione del 12 dicembre 2006;
tenuto conto che tali precisazioni, contribuendo a chiarire la portata delle disposizioni recate dal decreto in esame e il loro coordinamento con la disciplina del codice civile, appaiono necessarie al fine di prevenire l'insorgenza di questioni relative all'interpretazione delle medesime disposizioni nonché della direttiva 2003/51/CE alla cui attuazione sono dirette;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di apportare al testo modifiche terminologiche che consentano di superare le confusioni ed ambiguità segnalate in premessa.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/51/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (Atto n. 41).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché delle imprese di assicurazione (atto n. 41);
rilevato altresì come lo schema di decreto legislativo recepisca soltanto la parte obbligatoria della direttiva, e quindi non le disposizioni di carattere meramente facoltizzante;
rilevato che lo schema di decreto riporta in più punti una trascrizione pedissequa di alcuni termini della direttiva (come «equilibrata», «incertezza», «ambiente», «ove opportuno», «richiami di informativi», ecc) .che possono ingenerare non poche confusioni ed ambiguità, e che in tutti questi casi sembrerebbe opportuno la sostituzione dei suddetti termini con atri più congrui da un punto di vista giuridico;
richiamate sul punto le precisazioni fornite dallo stesso rappresentante del Governo, riportate in allegato al resoconto della seduta della XIV Commissione del 12 dicembre 2006;
tenuto conto che tali precisazioni, contribuendo a chiarire la portata delle disposizioni recate dal decreto in esame e il loro coordinamento con la disciplina del codice civile, appaiono necessarie al fine di prevenire l'insorgenza di questioni relative all'interpretazione delle medesime disposizioni nonché della direttiva 2003/51/CE alla cui attuazione sono dirette;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
valuti il Governo l'opportunità di apportare al testo modifiche terminologiche che consentano di superare le confusioni ed ambiguità segnalate in premessa.


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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (Atto n. 38)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo (atto n. 38), recante «Attuazione della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità»;
rilevata la necessità di addivenire quanto prima alla definizione del provvedimento in esame, soprattutto in considerazione del fatto che la Corte di giustizia, con sentenza 5 ottobre 2006, nella causa C-360/05, ha riconosciuto l'inadempimento dell'Italia per non aver provveduto, entro il termine stabilito, ad attuare la direttiva 2003/96/CE;
osservato che la lettera e), del comma 1 dell'articolo 1 concede l'applicazione per le emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione di un'aliquota d'accisa ridotta - fissata in particolare per l'emulsione stabilizzata di olio da gas con acqua usata come carburante nella misura di 256,7 euro per mille litri fino al 31 dicembre 2009 e 280,5 euro fino al 31 dicembre 2013 -, subordinatamente alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea;
evidenziato come la direttiva 2003/96/CE permetta agli Stati membri di applicare esenzioni e riduzioni delle aliquote purché non pregiudichino il corretto funzionamento del mercato interno, non comportino distorsioni della concorrenza e non siano inferiori al livello minimo stabilito nella direttiva stessa, autorizzando in ogni caso - all'articolo 18 - gli Stati membri a continuare ad applicare le riduzioni fissate nell'allegato II per ogni singolo Stato, fino alla scadenza in esso indicata;
rilevato che per quanto riguarda l'Italia, l'allegato II, al punto 8, consente l'applicazione di un'aliquota ridotta di accisa alle emulsioni acqua/gasolio e acqua/olio combustibile pesante, a decorrere dal 1o ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2005, purché non inferiore ai minimi fissati dalla direttiva stessa;
segnalato che l'Italia ha comunque prorogato anche per il 2006 l'agevolazione indicata attraverso l'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fissando l'aliquota a 256,7 euro, inferiore al livello minimo di 302 euro stabilito dalla direttiva;
ricordato che in riferimento a tali previsioni la Commissione europea ha deciso di avviare il procedimento d'indagine formale, comunicato all'Italia con lettera del 7 giugno scorso, in quanto l'agevolazione concessa non rispetterebbe il requisito di tassazione minima previsto dalla direttiva 2003/96/CE e potrebbe quindi essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE;
evidenziato altresì come la Commissione tema che i benefici del provvedimento


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possano cumularsi con altri aiuti illegittimi e incompatibili, non ancora restituiti, potendo pertanto condizionare l'autorizzazione di un nuovo regime di aiuto alla previa restituzione dei precedenti aiuti illegittimi, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in materia (sentenza 15 maggio 1997, in C-355/95, c.d. «sentenza Deggendorf»);
rilevato altresì che la lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 fa riferimento alla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata tariffaria e statistica, contenuta nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87, che risulta modificata dal regolamento (CE) n. 1549/2006, Allegato I, in vigore dal 1o gennaio 2007, di modo che la nota è divenuta la nota complementare 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata;
considerato, infine, che il comma 2 dell'articolo 6 reca disposizioni volte a neutralizzare gli effetti dell'aumento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio per autotrazione, disposta dal comma 1, in favore degli esercenti di attività di trasporto merci, degli enti pubblici e delle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale, delle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, degli enti pubblici e delle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone, già oggetto delle agevolazioni sul gasolio per autotrazione previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;
sottolineato che tale possibilità - fatta eccezione per il trasporto di merci - appare in linea con quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva 2003/96/CE, laddove consente agli Stati membri la possibilità di applicare aliquote differenziate, tra l'altro, nel caso di usi per trasporto pubblico locali di passeggeri ovvero per la pubblica amministrazione;
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
provveda il Governo ad adeguare l'aliquota d'accisa ridotta per l'emulsione stabilizzata di olio da gas con acqua usata come carburante di cui al capoverso a) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame ai livelli minimi fissati dalla direttiva 2003/96/CE;

e le seguenti osservazioni:
si valuti l'opportunità di adeguare la formulazione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1549/2006, allegato I;
valuti, altresì, il Governo l'opportunità di subordinare espressamente l'efficacia dell'agevolazione di cui al comma 2 dell'articolo 6 del provvedimento in esame, in favore degli esercenti di attività di trasporto merci, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, par. 3, TCE.