XI Commissione - Luned́ 18 dicembre 2006


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). C. 1746-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009. C. 1747-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Terza nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 ed al bilancio pluriennale 2007-2009. C. 1749-quater Governo.

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (limitatamente alle parti di competenza).

EMENDAMENTO

ART. 1.

Al comma 749, sostituire la lettera d) con la seguente: d) al comma 3, le parole da «entro il 31 dicembre 2006» fino a «lettera b), n. 1)» sono sostituite dalle seguenti «Entro il 31 marzo 2007»;

Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere la lettera
e);
al medesimo comma, alla lettera g), capoverso «4», sostituire il primo periodo con i seguenti:
«A decorrere dal 1o gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR, fermo restando l'obbligo di procedere agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 entro il termine del 31 marzo 2007. Le forme pensionistiche danno comunicazione alla COVIP dei predetti adeguamenti secondo le istruzioni impartite dalla stessa.» e al secondo periodo sostituire le parole: «a tali adesioni» con le seguenti: «a tali nuove adesioni» e sopprimere le parole: «ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1),».
1746-bis/B/XI/1.1.Baldelli, Giacomoni, Porcu, Galli.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). C. 1746-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009. C. 1747-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Terza nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 ed al bilancio pluriennale 2007-2009. C. 1749-quater Governo.

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminata la tabella 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2007 (limitatamente alle parti di competenza), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis/B), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal Senato,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
si valuti l'opportunità di prevedere che a decorrere dal 1o gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR, fermo restando l'obbligo di procedere agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, entro il termine del 31 marzo 2007.
si dia corso al riconoscimento delle maternità a rischio, così come per le lavoratrici dipendenti, anche per le lavoratrici a progetto.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). C. 1746-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009. C. 1747-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Terza nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 ed al bilancio pluriennale 2007-2009. C. 1749-quater Governo.

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminata la tabella 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2007 (limitatamente alle parti di competenza) e la tabella 18, relativa allo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per il 2007 (limitatamente alle parti di competenza), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,
premesso che:
la condotta del Governo non ha permesso alla XI Commissione di esaminare una parte rilevante delle norme di sua competenza approvate dalla Camera in prima lettura e inserite nel maxiemendamento su cui è stata posta la questione di fiducia;
i tempi previsti dal calendario per l'esame in Commissione, in sede di terza lettura, non sono sufficienti a garantire un esame serio e approfondito delle parti introdotte nel corso della seconda lettura al Senato;
in tema di assunzioni dei lavoratori pubblici a tempo determinato, attraverso l'istituzione del Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici, l'impostazione della manovra sembra essere dettata più da una esigenza di carattere politico ed elettorale che non dalla necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione;
si rileva che, l'assunzione a tempo indeterminato di un numero assai ingente di persone già assunte o utilizzate attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato, oltre a comportare un sensibile aumento di spesa pubblica avviene in parte anche senza il requisito essenziale dell'assunzione mediante procedura selettiva pubblica, a cui la Corte Costituzionale (sentenza n. 34 del 2004) ha sancito che è possibile derogare «solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97, primo comma, della


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Costituzione) ed il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore»;
si procede in maniera indiscriminata ad assumere una grande quantità di personale nella pubblica amministrazione senza prevedere, per contro, neppure l'inserimento di una qualche forma di una scala di merito che premi l'efficienza e leghi in qualche modo le retribuzioni alla produttività;
con tali iniziative, si rilancia come modello sociale dominante quello dell'aspirazione del «posto pubblico a vita», in spregio alle esigenze, ormai quasi unanimemente riconosciute, di stimolare il dinamismo economico la produttività e la competitività del sistema;
si contesta, altresì, l'inquadramento in ruolo dei dipendenti già assunti mediante procedura selettiva pubblica con contratti a tempo determinato nell'ambito della COVIP attraverso un semplice esame-colloquio, senza la previsione di ulteriori requisiti di ammissione che premino la competenza o la specializzazione;
sui fondi pensione, il testo non ha recepito completamente le indicazioni frutto del lavoro svolto dalla XI Commissione, in sede referente, sul disegno di legge di conversione del decreto legge 13 novembre 2006, n. 279 recante «Misure urgenti in materia di previdenza complementare», che il Governo ha scelto di non calendarizzare in Aula alla Camera;
le norme contenute nel testo allontanano l'Italia dagli indirizzi indicati dall'Unione Europea, sia per quanto riguarda l'Agenda di Lisbona e sia in relazione al Libro verde «Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo» (COM(2006)708), in materia di crescita dell'occupazione: sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, investimenti nella conoscenza e nell'innovazione, riduzione dei costi connessi alle formalità burocratiche, liberalizzazioni, maggiore flessibilità;

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

Fabbri, Compagnon, Lo Presti, Bodega.


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ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). C. 1746-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009. C. 1747-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Terza nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 ed al bilancio pluriennale 2007-2009. C. 1749-quater Governo.

Tabella n. 18: Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminata la tabella 18, relativa allo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per il 2007 (limitatamente alle parti di competenza), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis/B), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal Senato,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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ALLEGATO 5

Schema decreto legislativo su attività enti pensionistici aziendali o professionali (Atto n. 42).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo che, in attuazione della delega di cui all'articolo 29-bis della legge n. 62/2005 (legge comunitaria 2004), è volto a recepire la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) appare opportuno integrare la disciplina di cui all'articolo 1, comma 2, capoverso 5-ter, dello schema con il recepimento dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/41/CE oggetto di recepimento, il quale prevede che il documento illustrante i princìpi della politica d'investimento sia «messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari dello schema pensionistico e/o, se dei caso, dei loro rappresentanti che lo richiedano»;
b) all'articolo 3, comma 2, il richiamo «all'articolo 15-ter» sembra doversi intendere riferito all'articolo 15-ter («Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie») inserito nei D.Lgs. n. 124/1993 e n. 252/2005 dal successivo articolo 5 dello schema di decreto. Sarebbe quindi opportuno formulare anche tale comma in forma di novella da inserirsi nel corpo dei predetti decreti legislativi;
c) all'articolo 4, la formulazione del capoverso 1 dell'articolo 7-bis - che novella i decreti legislativi n. 124/1993 e n. 252/2005 - risulta eccessivamente generica rispetto a quanto previsto dalla direttiva oggetto di recepimento, in tema di copertura degli impegni assunti richiesta agli enti pensionistici che coprono rischi biometrici o garantiscono un determinato livello di rendimento o un determinato livello di prestazioni; occorrerebbe pertanto adeguare il testo del decreto con un richiamo esplicito alle disposizioni contenute all'articolo 15, paragrafi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 16 e all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva che, ricorrendo la fattispecie sopra richiamata, fanno obbligo all'ente pensionistico di costituire riserve tecniche sufficienti, calcolate con periodicità almeno triennale, secondo metodi attuariali sufficientemente prudenti; di disporre in ogni momento di attività sufficienti a garantire la copertura delle predette riserve e di detenere, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche che servano da margine di sicurezza;
d) all'articolo 5, comma 1, capoverso «articolo 15-bis», comma 1, sarebbe opportuno utilizzare l'espressione «con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori autonomi» in luogo di «a favore di datori di lavoro o di lavoratori autonomi»;
e) all'articolo 5, comma 1, capoverso «articolo 15-bis», comma 3, sarebbe opportuno utilizzare l'espressione «con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti» in luogo di «a favore di datori di lavoro o di lavoratori residenti»;


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f) all'articolo 5, comma 1, capoverso «articolo 15-bis», comma 12, sarebbe opportuno chiarire se la separata evidenza contabile degli attivi e passivi patrimoniali riguardi il complesso dell'attività transfrontaliera o, al contrario, vadano indicati separatamente gli elementi patrimoniali corrispondenti all'attività svolta all'estero in ciascuno Stato membro ospitante. Si ritiene preferibile la seconda ipotesi, in base alla considerazione - espressa nel medesimo comma - di eventuali diversi limiti agli investimenti previsti nello Stato membro ospitante;
g) all'articolo 5, comma 1, capoverso «articolo 15-ter», comma 2, sarebbe preferibile utilizzare l'espressione «la denominazione dell'impresa e le caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto» anziché «il nome del datore di lavoro e le caratteristiche principali del fondo pensionistico offerto»;
h) all'articolo 5, comma 1, capoverso «articolo 15-quinquies», al fine di rispettare più compiutamente sia le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva sia i princìpi e criteri direttivi di delega, sarebbe opportuno precisare che i fondi pensione con meno di cento aderenti possono comunque scegliere di applicare su base volontaria anche le disposizioni in materia di previdenza complementare contenute nei D.Lgs. n. 124/1993 e n. 252/2005 che, secondo il summenzionato regolamento della Covip, non dovrebbero applicarsi a tali fondi. Per le medesime ragioni sarebbe opportuno prevedere espressamente: che trovano comunque applicazione, anche nei confronti di tali fondi pensione, le disposizioni relative alla scelta di un soggetto gestore o di un soggetto depositario avente sede in un altro Stato membro; che le disposizioni relative all'attività transfrontaliera possono essere applicate solo se si applicano tutte le altre disposizioni in materia di previdenza complementare;
i) all'articolo 6, comma 1, capoverso «articolo 19-quater», comma 1 la disposizione secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista sia irrogata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (sentita la Covip) non sembrerebbe conforme alla norma di delega (articolo 29-bis, comma 3 lettera a) numero 2) della legge n. 62/205) secondo cui le sanzioni amministrative di carattere pecuniario dovrebbero essere irrogate direttamente dalla Covip;
j) all'articolo 6, comma 1, capoverso «articolo 19-quater», il comma 3 - al contrario di quanto attualmente previsto dall'articolo 5, comma 9, del D.Lgs. n. 252/2005 - non prevede espressamente la possibilità di sospensione dei componenti degli organi collegiali e del responsabile del fondo pensione allorché commettono le previste violazioni, limitandosi a prevedere la dichiarazione di decadenza dall'incarico nei casi di maggiore gravità. Si valuti invece l'opportunità di prevedere anche nella disposizione in esame la possibilità di sospensione degli organi collegiali e del responsabile del fondo pensione;
k) non sembrerebbe attuato nello schema il principio di delega di cui all'articolo 29-bis, comma 3, lettera c) della legge n. 62/2005, che prevede l'introduzione di una disciplina specifica riguardante le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni tra la Covip, le altre autorità di vigilanza, il Ministero del lavoro e il Ministero dell'economia.

La XI Commissione, inoltre, formula la seguente raccomandazione:
la parziale apertura al mercato che viene attuata con lo schema di decreto all'esame richiede, in prospettiva, un particolare impegno per adeguare la disciplina fiscale alla quale sono assoggettati i fondi pensione in Italia a quella degli altri paesi membri dell'Unione, in particolare rimuovendo tutti gli elementi che possono determinare una penalizzazione dei fondi pensione italiani, soprattutto sul versante dell'offerta.


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ALLEGATO 6

Schema decreto legislativo su statuto della società cooperativa europea per il coinvolgimento dei lavoratori (Atto n. 44).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione (lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo che, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), è volto a recepire la direttiva 2003/72/CE che completa lo statuto della società cooperativa europea (SCE) per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 3, comma 4, andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare che anche in fase di prima applicazione, nell'elezione o designazione dei membri «nazionali» della delegazione speciale di negoziazione, dovrebbe essere rispettata la previsione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/72/CE, secondo cui gli Stati membri, nello stabilire le modalità di elezione o designazione, debbano prendere «le misure necessarie affinché, nella misura del possibile, tali membri ne comprendano almeno uno che rappresenti ciascuna entità giuridica partecipante che ha lavoratori nello Stato membro interessato»;
b) all'articolo 7 sarebbe opportuno prevedere espressamente una disciplina specifica per il caso in cui presso diverse società partecipanti esista più di una delle forme di partecipazione e la delegazione speciale di negoziazione non prenda decisioni in merito a quale di esse debba essere introdotta nella SCE, eventualmente esplicitando che in tal caso si applica la previsione della parte terza dell'Allegato, secondo cui i lavoratori della SCE o l'organo di rappresentanza dei lavoratori sono autorizzati ad eleggere, designare, indicare i nominativi o ad opporsi alla designazione di un numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza pari alla più alta quota applicabile nelle società partecipanti;
c) all'articolo 7, l'ultimo periodo del comma 3 prevede un obbligo di comunicazione da parte della DSN solamente con riferimento alla decisione di cui al primo periodo del medesimo comma 3; sarebbe invece opportuno prevedere tale obbligo anche con riferimento alle decisioni che la DSN può assumere ai sensi del comma 2. A tal fine, al comma 3, sarebbe opportuno sostituire le parole: «del presente comma» con le seguenti: «del presente comma e del comma precedente»;
d) all'articolo 8, nella rubrica, al fine di garantire una maggiore uniformità nella formulazione del testo, si valuti l'opportunità di sostituire le parole «persona giuridica» con le seguenti: «entità giuridica»;
e) all'articolo 10 andrebbe valutata l'opportunità di prevedere apposite sanzioni amministrative nel caso in cui gli organi di vigilanza o di amministrazione della SCE violino, senza idonea giustificazione, gli obblighi relativi all'informazione e alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori. Andrebbe altresì valutata l'opportunità


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di prevedere apposite sanzioni amministrative nel caso di violazione dell'obbligo di non rivelare notizie riservate di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, considerato che dopo la cessazione del rapporto di lavoro non sono più applicabili le sanzioni disciplinari e che queste ultime non sono comunque applicabili agli esperti;
f) all'articolo 10, comma 1, sarebbe opportuno esplicitare che l'obbligo di segreto e riservatezza sussiste a prescindere dal luogo in cui i soggetti obbligati si trovano, secondo quanto previsto dalla direttiva 2003/72/CE;
g) all'articolo 10, comma 2, sul piano formale sarebbe opportuno sostituire la parola «situato» con «situata»;
h) all'articolo 13 - che prevede la necessità di porre in essere un nuovo negoziato nel caso in cui dopo la registrazione della SCE intervengano modifiche sostanziali che possano ledere i diritti di coinvolgimento dei lavoratori - nel comma 2 sarebbe opportuno chiarire il rinvio alla situazione esistente precedentemente all'avvio dei negoziati relativi alle procedure per l'istituzione della DSN;
i) all'articolo 14, comma 2, in considerazione della natura regolamentare del provvedimento da emanare, sarebbe opportuno sostituire le parole «Ministero» e «Dipartimento», ovunque ricorrano, con la parola «Ministro», prevedendo quindi che il regolamento sia adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri interessati;
j) all'articolo 15, comma 1, sul piano formale, sembrerebbe preferibile far riferimento, anziché ai commi da 7 a 10 dell'articolo 3, esclusivamente al comma 9 del medesimo articolo. Si consideri infatti che solamente il comma 9 disciplina il caso in cui la delegazione speciale di negoziazione decida di non aprire i negoziati o di porre termine ai negoziati in corso;
k) all'allegato, parte terza, si osserva, sul piano della redazione formale, che alla lettera f) sarebbe opportuno sostituire le parole: «i membri della cooperativa» con le seguenti: «i soci della cooperativa».
Il Relatore.


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ALLEGATO 7

Schema decreto legislativo su informazione e consultazione dei lavoratori (Atto n. 45).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione (lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo che, in attuazione dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004), è volto a recepire la direttiva 2002/14/CE dell'11 marzo 2002 che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o negli stabilimenti situati nell'Unione europea,
preso atto che il 27 novembre è stato siglato tra le parti sociali un Avviso comune per il recepimento della direttiva 2002/14/CE,
rilevato che l'attribuzione alla contrattazione collettiva del compito di stabilire le modalità dell'informazione e consultazione, nel rispetto dei principi fissati della legge, è in linea con la disciplina comunitaria, poiché l'articolo 5 della direttiva attribuisce agli Stati membri la facoltà di affidare alle parti sociali, anche a livello d'impresa, il compito di definire mediante apposito «accordo negoziato» le modalità di informazione e consultazione dei lavoratori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) poiché la previsione di cui all'articolo 3 non appare perfettamente rispondente all'articolo 3 della direttiva 2002/14/CE - che dispone che la relativa disciplina si applica, a seconda della scelta fatta dagli Stati membri, e tutte le imprese che impiegano in uno Stato membro almeno 50 addetti o a tutti gli stabilimenti che impiegano, sempre in uno Stato membro, almeno 20 addetti - al medesimo articolo le parole: «che abbiano più di 50 lavoratori» dovrebbero essere sostituite con le seguenti: «che impiegano almeno 50 lavoratori»;
2) al medesimo articolo 3, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva 2002/14/CE, andrebbero definite le modalità di calcolo del numero di lavoratori impiegati con riferimento alla soglia dei 50 dipendenti, eventualmente recependo le indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del menzionato Avviso comune siglato tra le parti sociali il 27 novembre 2006,
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 8, valuti il Governo la possibilità di configurare come condotta antisindacale, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, la violazione degli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori, con le conseguenze previste da detta norma sul piano sanzionatorio;
b) al medesimo articolo valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti degli esperti estranei all'organizzazione produttiva che possono assistere i rappresentanti dei lavoratori, nel caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 6, comma 1;


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c) all'articolo 9, che disciplina il rapporto tra il provvedimento in esame e le disposizioni già vigenti nell'ordinamento interno in materia di informazione e consultazione, nel comma 1 sarebbe opportuno far riferimento, oltre che all'articolo 2112 del codice civile, anche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990), che disciplina gli obblighi di informazione e consultazione nel caso di trasferimento d'azienda.
Il Relatore.


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ALLEGATO 8

Schema decreto legislativo su informazione e consultazione dei lavoratori (Atto n. 45).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

La Commissione Lavoro
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/14/CE dell'11 marzo 2002 che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o negli stabilimenti situati nell'Unione europea;
ritenuto che l'annuncio da parte del Governo della predisposizione in corso di una seconda bozza del testo dello schema di decreto legislativo in esame volto a recepire le modifiche apportate in sede di sigla - lo scorso 27 novembre - di un Avviso comune delle parti sociali, rischia di pregiudicare la chiarezza e l'efficacia del dibattito dal momento che la Commissione è chiamata a pronunciarsi su di un testo ormai superato;
considerato, altresì, che le modifiche prefigurate appaiono di non poco conto dal momento che riguardano le modalità di svolgimento dell'informazione e della consultazione dei lavoratori, e l'esigenza - evidenziata dallo stesso Ministero della giustizia - di una correzione nel sistema sanzionatorio in tema di informazioni riservate;
ritenuto che il Governo è tenuto al rispetto del ruolo costituzionale e legislativo che le Commissioni per il proprio ambito di competenza sono chiamate a svolgere, e che tale ruolo, che dovrebbe essere patrimonio condiviso tra i rappresentanti di tutti i gruppi politici, non dovrebbe essere considerato secondario rispetto a quello delle parti sociali;
ritenuto che 1a procedura di infrazione di cui l'Italia è oggetto a seguito della scadenza nel marzo 2005 del termine per il recepimento della direttiva 2002/14/CE dell'11 marzo 2002, non può giustificare il fatto che la Commissione si pronunci su una versione superata di schema di decreto legislativo;
atteso che fra qualche giorno in sede di terza lettura del disegno di legge finanziaria 2007 si dovranno affrontare tematiche di grande rilievo in relazione alle materie di competenza della Commissione, sulle quali la Commissione stessa, in sede di prima lettura, ha potuto pronunciarsi in modo assolutamente marginale, visto che gran parte delle norme sono state modificate o aggiunte successivamente al passaggio in Commissione;
a questo proposito, si rileva che - con riferimento al decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279 in materia di previdenza complementare, esaminato dalla Commissione ma non calendarizzato in Aula per scelta dello stesso Governo - il testo inserito con maxiemendamento nel disegno di legge finanziaria 2007 - nel corso della seconda lettura al Senato - non tiene conto ancora una volta delle indicazioni provenienti dalla Commissione così come espresse nell'emendamento approvato in sede referente da tutti i gruppi;
esprime

PARERE CONTRARIO

Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.