I Commissione - Resoconto di marted́ 19 dicembre 2006


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SEDE REFERENTE

Martedì 19 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Luigi Manconi e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Paolo Naccarato.

La seduta comincia alle 9.10.


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Conflitto di interessi.
C. 1318 Franceschini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 13 dicembre 2006.

Gabriele BOSCETTO (FI) chiede di poter rinviare alla giornata di domani l'intervento di un rappresentante del proprio gruppo.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa presente che gli interventi nell'ambito della discussione di carattere generale sul provvedimento in titolo dovranno avere luogo entro la seduta di domani, mercoledì 20 dicembre 2007, riservandosi successivamente di presentare alla Commissione una proposta di testo base. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Garante dei detenuti e delle persone private della libertà personale.
C. 626 Mazzoni, C. 1090 Mascia e C. 1441 Boato.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 dicembre 2006.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che il relatore ha predisposto una nuova proposta di testo unificato, che invita ad illustrare.

Graziella MASCIA (RC-SE), relatore, illustra la nuova proposta di testo unificato che si pone l'obiettivo di risolvere positivamente una serie di questioni problematiche che erano state evidenziate nella seduta dello scorso 14 dicembre. In proposito, osserva che il nuovo testo è volto a definire rigorosamente le funzioni attribuite alla Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, tenendo presente al riguardo le competenze assegnate ad analoghi organismi in ordinamenti stranieri. Per quanto concerne la possibilità, conferita alla Commissione dall'articolo 3 della nuova proposta di testo unificato, di irrogare sanzioni amministrative a carico dei soggetti che rifiutano od omettono ingiustificatamente di fornire informazioni e di esibire documenti, ritiene che questa sia l'unica possibilità di conferire efficacia all'azione della Commissione. Al riguardo fa presente che analoghe competenze sono assegnate dall'ordinamento vigente ad altre autorità indipendenti, quali ad esempio il Garante per la protezione dei dati personali o l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Si sofferma infine sulla opportunità, fatta presente dal deputato Zaccaria nel corso della seduta dello scorso 14 dicembre, di individuare un sistema di selezione dei componenti del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale che assicuri il rispetto di idonee forme di pluralismo. Al riguardo fa presente la difficoltà di prevedere una idonea formulazione normativa, anche se la soluzione individuata presenta elementi di miglioramento rispetto a quella contenuta nella proposta di testo unificato presentata nella seduta dello scorso 14 dicembre, dichiarandosi tuttavia disponibile ad esaminare eventuali proposte emendative in proposito.

Gabriele BOSCETTO (FI) ritiene che debba chiarirsi se i poteri di accertamento, di controllo e di denuncia della Commissione, disciplinati all'articolo 3 della nuova proposta di testo unificato, debbano ritenersi estesi anche all'attività del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Graziella MASCIA (RC-SE), relatore, osserva che le competenze del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale sono state definite limitatamente all'ambito previsto e comunque nel rispetto delle competenze che l'ordinamento giuridico attribuisce ad altri


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soggetti, in primo luogo alla magistratura. Pur ritenendo pertanto che le attribuzioni del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale siano solo quelle disciplinate al Capo II del testo, si dichiara disponibile ad esaminare eventuali proposte emendative che chiariscano i termini della questione.

Gabriele BOSCETTO (FI) ritiene che si potrebbe escludere espressamente l'applicazione dell'articolo 3 alle attività del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Il Sottosegretario Luigi MANCONI osserva che un'altra soluzione potrebbe essere quella di indicare rigorosamente le attribuzioni del Garante dei diritti.

La Commissione delibera di adottare come testo base il nuovo testo unificato predisposto dal relatore (vedi allegato 1).

Luciano VIOLANTE, presidente, preso atto delle esigenze rappresentate dai gruppi di poter disporre di un termine ampio per la presentazione degli emendamenti, avverte che il relativo termine è fissato alle ore 10 di lunedì 8 gennaio 2007. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Marcella Lucidi e per il commercio internazionale Mauro Agostini.

La seduta comincia alle 9.30.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Atto n. 46.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 14 dicembre 2006.

Alessandro NACCARATO (Ulivo) presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2) con osservazioni, di cui illustra i contenuti.

Gabriele BOSCETTO (FI) chiede di rinviare l'esame alla seduta già convocata al termine della odierna seduta antimeridiana dell'Assemblea, al fine di consentire lo svolgimento dell'intervento già preannunciato da parte del deputato Bertolini.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ricognizione delle strutture e funzioni dei Ministeri del commercio internazionale e sviluppo economico.
Atto n. 60.

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che dispone in ordine al riparto, per l'anno 2006, dello stanziamento relativo ai contributi alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate, e presenta una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 3).


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Schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno per l'anno 2006.
Atto n. 61.

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che reca disposizioni in materia di ricognizione delle strutture e delle funzioni dei Ministeri del commercio internazionale e dello sviluppo economico, a seguito della riforma operata nel settore dal decreto-legge n. 181 del 2006 e presenta una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 4).

La seduta termina alle 9.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 19 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 10.10.

Riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.
C. 1955 Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Riccardo MARONE, presidente e relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici quanto al rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni e formula una proposta di parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.
C. 1961 Governo, approvato dal Senato e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Riccardo MARONE, presidente, sostituendo il relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici quanto al rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni e formula una proposta di parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.

La seduta comincia alle 14.10.

Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato.
C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato e C. 2070 Scajola.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, il 12 dicembre 2006.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, comunica che sono state assegnate


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alla I Commissione le proposte di legge n. 1976 Deiana recante «Nuovo ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza», n. 1991 Fiano recante «Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato», n. 2038 Boato recante «Norme in materia di tutela del segreto di Stato nel processo penale», n. 2039 Boato recante «Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti», n. 2040 Boato recante «Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato» n. 2070 Scajola ed altri recante «Sistema di informazione e sicurezza nazionale e nuova disciplina del segreto». Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverto che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
Tenuto conto che dopo lo svolgimento della sua relazione introduttiva, in data 28 novembre 2006, sono state assegnate alla Commissione e abbinate ulteriori dieci proposte, ritiene opportuno integrare tale relazione, al fine di illustrare i contenuti delle proposte successivamente abbinate e in particolare di quella n. 2070, presentata in identico testo sia alla Camera sia al Senato rispettivamente dai deputati e dai senatori che compongono il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato. Si sofferma prioritariamente su quest'ultima proposta in quanto proviene da parlamentari che hanno acquisito una particolare esperienza nel settore della politica della sicurezza ed anche perché, essendo stata sottoscritta da parlamentari sia della maggioranza sia dell'opposizione, ha un peso politico particolare. Naturalmente si tratta di un testo che non vincola la Commissione che potrebbe ben ritenere di procedere in modo del tutto difforme. Peraltro, fa presente, che il testo della proposta riprende molti degli indirizzi che sono stati esposti e discussi in Commissione. Venendo ad indicare i caratteri essenziali della proposta rileva, in primo luogo, che essa attribuisce la responsabilità della politica della sicurezza al presidente del Consiglio dei ministri; si prevede l'istituzione del «Ministro delle Informazioni per la Sicurezza»: in proposito propone di sostituire tale denominazione con quella di «Ministro dell'Informazione e della Sicurezza». L'attuale CESIS è trasformato in Dipartimento, è rafforzato nelle sue competenze ed ha effettivi poteri di coordinamento e di indirizzo. Al Comitato Interministeriale per la Sicurezza nazionale è attribuito il compito di elaborare gli indirizzi generali e di individuare gli obiettivi fondamentali. La proposta prevede poi il mantenimento di una struttura binaria, articolata due servizi, uno con competenza esterna, l'altro con competenza interna, che rispondono direttamente al presidente del Consiglio dei Ministri. All'interno del Dipartimento dell'informazione per la sicurezza sono istituiti un Ispettorato per il Controllo, che esercita i poteri di controllo sui servizi e risponde direttamente al presidente del Consiglio dei Ministri, un Ufficio centrale per la sicurezza (UCSe), abilitato a rilasciare i NOS, un Ufficio centrale degli Archivi e l'Istituto Superiore della Sicurezza nazionale, che si occupa della formazione. La proposta prevede le ormai note garanzie funzionali, con i limiti che già si conoscono e che sono stati indicati in molte delle proposte già illustrate e nella precedente relazione. Èprevista in modo assai dettagliato la composizione del contingente speciale del personale; in particolare è previsto che il personale del ruolo unico non può eccedere una quota pari al 70 per cento dell'intero contingente; sono poi previste le identità di copertura, la possibilità di simulare lo svolgimento di attività economiche e sono introdotte severe norme di contabilità. Il Comitato di controllo parlamentare è composto da quattro deputati e quattro senatori; è previsto che il presidente debba appartenere ad un gruppo parlamentare di


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opposizione. Il Comitato esercita poteri di controllo e istruttori, e svolge funzioni consultive per il presidente del Consiglio dei Ministri; in caso di violazione del segreto, il componente del Comitato responsabile è revocato dall'incarico ed è ineleggibile per la legislatura successiva. Per quanto concerne in fine la disciplina del segreto di Stato, si prevede che sia temporaneo e che abbia una durata massima di quindici anni, prorogabili per un tempo non superiore ad altri quindici.
Prima di passare all'esposizione dei caratteri principali delle altre proposte di legge, segnala alcuni questioni problematiche in ordine alla proposta di legge n. 2070, chiedendo alla cortesia dei deputati che l'hanno redatta di fornire alla Commissione i chiarimenti che riterranno utili.
In primo luogo, come già accennato, propone di valutare l'opportunità di definire l'attività e gli organi «di informazione e sicurezza», invece che «di informazione per la sicurezza», espressione quest'ultima che sembra non comprendere le attività operative. Con riferimento al Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale rappresenta l'utilità di prevedere che ad esso partecipi anche il Ministro della Giustizia, oltre che quelli dell'Interno, Esteri, Difesa, Economia, Sviluppo e Informazione e Sicurezza; potrebbe essere utile, inoltre, che il direttore del dipartimento funga da segretario del Comitato interministeriale.
Nelle proposte di legge si prevede che i direttori dei due servizi riferiscano direttamente al presidente del Consiglio dei ministri; in proposito rileva che potrebbe essere più opportuno prevedere che essi riferiscano al Ministro per l'informazione e la sicurezza, che poi a sua volta informerebbe il presidente del Consiglio dei Ministri, venendosi altrimenti a creare un collegamento diretto tra i capi dei servizi e il presidente del Consiglio dei Ministri, capace di superare i livelli gerarchici rappresentati dal Ministro dell'informazione e della sicurezza e dal direttore del Dipartimento, creando doppie linee di dipendenza, che possono portare confusione e deresponsabilizzazione.
Con riferimento alle attività del Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE) ed al Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI) ritiene che essi non possono limitarsi a raccogliere informazioni, ma devono anche potere svolgere attività operativa.
Si sofferma quindi sul ruolo del capo dell'Ispettorato che, pur essendo inquadrato nel Dipartimento dell'informazione per la sicurezza (DIS), risponderebbe direttamente al presidente del Consiglio dei Ministri; in questo modo si rischierebbe di produrre, all'interno dello stesso organo, diversi livelli di dipendenza che sono assai rischiosi per la trasparenza dell'attività e la chiarezza delle relazioni gerarchiche; al riguardo propone di riflettere sulla possibilità che esso risponda al Ministro dell'Informazione e della Sicurezza, come gli altri; per le stesse ragioni ritiene che le relazioni dei vari uffici del Dipartimento dell'informazione e della sicurezza (DIS) devono essere trasmesse al Ministro dell'Informazione e della Sicurezza e non direttamente al presidente del Consiglio dei Ministri, che sarà informato dal Ministro.
Si sofferma quindi sulle garanzie funzionali, dalle quali sembrano esclusi i funzionari dei Reparti informazioni e sicurezza (RIS); al riguardo propone che tali garanzie valgano anche per loro. Per quanto concerne poi i presupposti per la concessione della autorizzazione che rende operativa la causa di giustificazione, ritiene che essi dovrebbero essere previsti nell'articolo 16, che reca la disciplina della procedura, e non già nell'articolo 15, che disciplina i presupposti, perché altrimenti sarebbero sottoposti necessariamente al vaglio dell'autorità giudiziaria vanificando, almeno in parte, il senso stesso della causa di giustificazione.
Ritiene inoltre che, nello stabilire la percentuale dei dipendenti del ruolo unico rispetto all'intero contingente, sarebbe più opportuno fissare la quota minima, per evitare che prevalgano le assunzioni «anomale»,


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anziché la quota massima, che tale proposta di legge fissa nel 70 per cento.
Si sofferma sul comma 19 dell'articolo 19, che prevede che persone che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione non possono svolgere «in qualsiasi forma» attività in favore dei servizi; al riguardo dubita che la norma possa valere per i «confidenti», ritenendo in ogni caso che andrebbe estesa ai Reparti informazioni e sicurezza (RIS), ritenendo opportuno comunque non menzionare questa specifica categoria di collaboratori.
Ritiene inoltre che il Direttore del Dipartimento dell'informazione e della sicurezza (DIS) debba rispondere al Ministro dell'Informazione e della Sicurezza non al presidente del Consiglio dei Ministri per evitare che tale Ministro sia costantemente scavalcato, come nei casi previsti dagli articoli 21 e 22, in materia di identità di copertura e attività simulate.
Reputa poi che anche il direttore dei Reparti informazioni e sicurezza (RIS) debba potere essere ascoltato dal Comitato parlamentare. Al riguardo osserva che l'articolo 27 limita tale prerogativa ai capi dei servizi e al direttore del Dipartimento dell'informazione e della sicurezza (DIS); ritiene inoltre che il Comitato debba poter acquisire informazioni e notizie anche dai Reparti informazioni e sicurezza (RIS), anche se tale previsione non sembra contenuta nel quarto comma dello stesso articolo 27. Ritiene inoltre che debba chiarirsi se il Comitato interviene anche sulla nomina del capo dei Reparti informazioni e sicurezza (RIS), in quanto l'articolo 28 sembrerebbe escluderlo.
Inoltre, con riferimento all'articolo 29, ritiene che debba prevedersi che la relazione ivi disposta debba riferirsi anche al secondo semestre di ogni anno.
Rileva quindi la dubbia costituzionalità della disposizione che prevede la perdita dell'elettorato passivo da parte del componente il Comitato parlamentare di controllo che ha violato l'obbligo di segreto sulla base delle decisioni di un organo di natura parlamentare, tanto più che tale parlamentare non sarebbe dichiarato decaduto per la legislatura in corso.
Per quanto concerne il regime di pubblicità dei lavori del Comitato, fa presente quindi l'opportunità di chiarire quali dovrebbero essere le sedute pubbliche del Comitato.
Osserva inoltre che l'articolo 5, comma 2, lettera g), attribuisce al Dipartimento Informazioni e Sicurezza la responsabilità dei sistemi informatici dei due servizi, che attualmente sono del tutto diversi; in proposito ritiene che tale previsione rischia di far perdere flessibilità e capacità di adattamento. Al riguardo sottopone all'attenzione della Commissione l'opportunità che i sistemi restino ai servizi di appartenenza, fermo restando il controllo di legittimità e di efficienza a norma della lettera l) dello stesso comma dell'articolo 5.
Ritiene infine opportuno prevedere una norma transitoria per il personale attualmente in servizio.
Ricorda che il deputato Fiano ha presentato tempo fa una propria proposta di legge in materia. Tuttavia, essendo cofirmatario della proposta di legge C. 2070 Scajola ed avendo collaborato alla stesura del relativo testo, ritiene che egli la consideri come propria proposta.
Passa quindi ad indicare i punti salienti nei quali la proposta di legge C. 2016, presentata dal deputato Mascia, si caratterizza per alcuni aspetti di novità rispetto a quella sottoscritta dai deputati componenti il Comitato parlamentare di controllo (C. 2070). In proposito osserva che essa prevede l'istituzione di un servizio centrale dal quale dipendono un'Area per la sicurezza estera e un'Area per le sicurezza interna. Viene quindi stabilito che il direttore generale del servizio centrale è «responsabile dell'attuazione della politica informativa per la sicurezza» o, più opportunamente,«e della sicurezza». La proposta di legge in questione, inoltre, prevede un Centro di analisi integrata strategica pressi la struttura centrale. Molte disposizioni sono dedicate allo status dei dipendenti dei servizi; in particolare si prevede che, nei casi di ricorsi


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giurisdizionali relativi allo status dei dipendenti, il tribunale amministrativo regionale non può applicare la misura cautelare della sospensione dell'atto amministrativo. Sono poi previste quattro nuove norme penali in materia di segreto che sostituiscono gli articoli da 255 a 259 ed è altresì prevista, all'articolo 59, una speciale causa di non punibilità per coloro che fino alla data del 31 dicembre 1993 risultano implicati in delitti che possono essere stati oggetto di segreto di Stato qualora abbiano fornito piena e soddisfacente collaborazione con una Commissione per l'emersione dei fatti illeciti che l'articolo 64 della stessa proposta di legge istituisce presso il Dipartimento. Osserva infine la presenza di una importante previsione all'articolo 61 per cui il presidente del Consiglio dei Ministri, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, trasmette al Comitato parlamentare il testo degli accordi internazionali stipulati in forma segreta o con la clausola di non divulgazione; il Comitato, a maggioranza, può deliberare la rinegoziazione di quegli accordi o la loro denunzia. In caso di rifiuto da parte del Governo, è previsto che il Comitato possa disporre la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo degli accordi con clausola di segretezza o di non divulgazione. In ogni caso gli accordi non sostituiti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della legge.
Si sofferma quindi sui contenuti della proposta di legge C. 1996, del deputato Gasparri, che ha come elemento caratterizzante la presenza di un unico servizio con tre agenzie, che ne costituiscono altrettante articolazioni, i cui compiti sono distinti per materia e non per territorio: l'Agenzia per le informazioni sul terrorismo e l'eversione (AITE), l'Agenzia per le informazioni sulla criminalità organizzata (AICO), l'Agenzia per la ricerca e la controingerenza (ARC), che agisce con funzioni di spionaggio e controspionaggio. Ritiene che sia positivo il fatto che anche questa proposta contiene la clausola di esclusione della misura cautelare della sospensione dell'atto amministrativo in caso di ricorso dei dipendenti contro decisioni dell'amministrazione. Rileva poi che un'altra caratteristica di questa proposta di legge è la istituzione di un Comitato di consulenza per il presidente del Consiglio dei Ministri o per il Ministro dell'Informazione e della Sicurezza, quando l'autorità politica deve autorizzare una delle condotte coperta dalla causa di giustificazione speciale. Si tratterebbe di un Comitato composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati dal presidente del Consiglio dei Ministri. La proposta in questione prevede infine che le disposizioni regolamentari siano emanate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con il parere del Comitato Interministeriale, ma senza una deliberazione del Consiglio dei ministri e senza il parere del Consiglio di Stato.
Si sofferma sui contenuti della proposta di legge del deputato Deiana, che si discosta dai contenuti delle proposte di legge testé illustrate per alcuni aspetti non secondari. In primo luogo essa attribuisce al Comitato parlamentare un potere d'inchiesta a norma dell'articolo 82 della Costituzione, dubitando tuttavia della compatibilità costituzionale di tale disposizione. È poi prevista l'istituzione, nell'ambito del Dipartimento, di un Centro di analisi integrata strategica; al riguardo ritiene utile tale previsione anche perché essa sembra rifarsi ad una struttura attualmente già funzionante presso il CESIS. La proposta in questione prevede poi che i due servizi continuano a dipendere dai Ministri di settore. In proposito fa presente che l'orientamento prevalente sia diverso, ritenendo tuttavia importante che nell'articolo 15 di questa proposta di legge si faccia riferimento alla intercettazione di segnali, comunicazioni e immagini satellitari. Dopo aver osservato che attualmente questa funzione è svolta da un reparto del SISMI, il SIGINT, fa presente l'opportunità di riflettere se non sia il caso di trasformarlo in un servizio autonomo alle dipendenze del Dipartimento dell'informazione e della sicurezza, secondo la terminologia di cui alla proposta di legge C. 2070, cui attribuire anche compiti di tutela delle


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comunicazioni. Inoltre, l'articolo 30 prende in esame i ricorsi giurisdizionali in materia di status e sembra stabilire che a questi procedimenti non si applica la misura cautelare della sospensione della decisione amministrativa. Osserva infine che l'articolo 63 prevede una speciale causa di non punibilità per coloro che fino alla data del 31 dicembre 1993 risultano implicati in delitti che possono essere stati oggetto di segreto di Stato qualora abbiano fornito piena e soddisfacente collaborazione con una Commissione per l'emersione dei fatti illeciti che l'articolo 64 della stessa proposta istituisce presso il Dipartimento.
La proposta di legge C. 1974 Galante e la proposta di legge C. 982 Zanotti disciplinano soltanto il segreto di Stato. La prima fissa in venticinque anni la durata massima del segreto di Stato e ne esclude l'opponibilità ai delitti di strage, di terrorismo e al delitto di associazione mafiosa. La proposta Zanotti esclude l'opponibilità del segreto di Stato ai delitti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico nonchè ai delitti di strage.
Passa quindi ad illustrare le tre proposte di legge del deputato Boato (C. 2038, C. 2039 e C. 2040).
La proposta C. 2038 pone come termine massimo per la durata del segreto di Stato il decorso di quindici anni dalla sua apposizione e dalla sua opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. Il termine può essere prorogato con atto motivato del presidente del Consiglio dei ministri. Tuttavia, quando l'autorità giudiziaria ordinaria non condivide l'opposizione del segreto di Stato, in base a questa proposta, spetta al presidente del Consiglio dei ministri sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.
La proposta C. 2039 fissa il principio della non segretabilità di fatti, notizie e documenti concernenti reati di terrorismo, eversione e strage e concede all'autorità giudiziaria ordinaria il potere di definire la natura del reato per cui procede. In base all'articolo 2 di tale proposta, il presidente del Consiglio dei ministri ha sessanta giorni di tempo per opporre all'autorità giudiziaria ordinaria il segreto di Stato. Decorso tale termine, il segreto si intende revocato.
La proposta C. 2040 riconosce a chiunque il diritto di conoscere qualsiasi documento quando dalla sua redazione siano trascorsi venticinque anni. Fa presente che il deputato Boato ha cortesemente chiarito che si tratta di un termine presente in una proposta presentata dai senatori del Gruppo Verde al Senato e da lui ripresentata tal quale alla Camera, per ragioni di correttezza politica. Rimangono peraltro coperte da segreti le notizie che possono ancora recare danno alla sicurezza nazionale o alla riservatezza delle persone. L'articolo 2 riveste particolare interesse perché istituisce una Commissione per la desegretazione degli atti coperti da segreto di Stato, che esprime il proprio parere al presidente del Consiglio dei ministri, quando ci sia stata la richiesta di accedere ad un atto coperto da tale tipo di segreto, entro trenta giorni dalla richiesta. La Commissione pubblica una relazione semestrale sull'attività svolta.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) fa presente preliminarmente di ritenere condivisibili molte delle osservazioni svolte dal presidente Violante nel merito della proposta di legge n. 2070, di cui è firmatario. In particolare si dichiara favorevole alla proposta di sostituire la denominazione del «Ministro dell'informazione per la sicurezza» con quella di «Ministro dell'informazione e della sicurezza». Concorda, quindi, con l'opportunità di prevedere la partecipazione del Ministro della giustizia al Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale. Condivide inoltre l'esigenza, rappresentata dal presidente, di evitare quanto più possibile il verificarsi di doppie linee di dipendenza nel rapporto tra i direttori dei servizi e i responsabili politici: sotto questo profilo concorda, in particolare, con la proposta di prevedere che i direttori riferiscano direttamente al Ministro dell'informazione e della sicurezza, anziché al Presidente del Consiglio dei Ministri. Ritiene inoltre condivisibile la proposta, formulata dal presidente, in ordine


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alla collocazione nell'ambito dell'articolo 16 delle disposizioni concernenti i presupposti per la concessione dell'autorizzazione che rende operativa la causa di giustificazione. Per quanto concerne la determinazione della percentuale dei dipendenti di ruolo rispetto al contingente di personale dei servizi complessivamente previsto, si dichiara disponibile a valutare una diversa formulazione della norma, purchè sia salvaguardato il principio ad essa sotteso.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa presente in proposito la possibilità di fissare un limite percentuale minimo e massimo.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) con riferimento alla disposizione recata dal comma 19 dell'articolo 19 della proposta di legge n. 2070, concorda con il presidente in ordine alla eccessiva drasticità della norma, e ritiene possibile pervenire ad una soluzione più flessibile, ferma restando l'esigenza di mantenerne il valore di principio in riferimento alla dirigenza dei servizi e a coloro che espletano funzioni istituzionali. Per quanto concerne il RIS (Reparto informazioni e sicurezza dello stato maggiore della difesa) concorda con l'opportunità di prevedere che il responsabile del reparto possa essere chiamato in audizione dal Comitato parlamentare di controllo; quanto alla sua nomina si dichiara disponibile a valutare una ipotesi di equiparazione del relativo procedimento a quello previsto per la nomina dei direttori dei servizi. Con riferimento alla questione delle conseguenze sanzionatorie dell'eventuale violazione del segreto da parte di un componente del Comitato, condivide le perplessità espresse dal presidente, pur ribadendo l'esigenza che, a fronte di un ampliamento del ruolo e delle funzioni del Comitato di controllo, la violazione del segreto da parte di uno dei suoi componenti sia efficacemente sanzionata. Con riferimento alla proposta di prevedere che il Comitato possa decidere, a maggioranza qualificata, di svolgere in seduta pubblica le audizioni che non riguardano soggetti appartenenti al sistema di informazione e sicurezza, fa presente che tale previsione è volta a consentire una più ampia fruizione in sede parlamentare degli elementi conoscitivi che possono emergere da tali audizioni. Concludendo concorda con l'opportunità di inserire nel testo norme di carattere transitorio, con specifico riferimento alla disciplina del personale attualmente in servizio.

Olga D'ANTONA (Ulivo), con riferimento al contenuto della proposta di legge C. 2070, chiede di sapere quali siano le motivazioni sottese alla scelta di individuare in un Ministro senza portafoglio il soggetto delegato dal Presidente del Consiglio allo svolgimento dei compiti ed all'esercizio delle funzioni in materia di informazione e di sicurezza, previste dalla stessa proposta di legge.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo), rispondendo alla richiesta di chiarimento formulata dal deputato D'Antona, fa presente che la responsabilità delle politiche sulla sicurezza è attribuita al Presidente del Consiglio, il quale tuttavia deve poter delegare le funzioni che ritiene opportuno ad un soggetto che abbia rango di ministro, al fine di consentirgli di prendere parte al Consiglio dei ministri interloquendo paritariamente con gli altri ministri.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, condivide l'opportunità che il soggetto delegato dal Presidente del Consiglio allo svolgimento di compiti in materia di sicurezza possa prendere parte al Consiglio dei ministri al fine di interloquire con gli altri ministri in una posizione di parità.

Gianpiero D'ALIA (UDC), dopo aver dichiarato di condividere il contenuto dell'intervento svolto dal deputato Bressa, sottolinea l'opportunità di varare una idonea riforma della disciplina in esame, che risale al 1977 e che pertanto necessita di un sostanziale adeguamento. Osserva che la proposta di legge C. 2070, da lui presentata insieme agli altri deputati componenti


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il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, rappresenta la sintesi delle diverse posizioni politiche manifestate in seno ai relativi gruppi. Al riguardo fa presente che in materia è in corso di presentazione una proposta di legge da parte del proprio gruppo.
Si sofferma sulla disposizione che prevede la perdita dell'elettorato passivo per il componente del Comitato di controllo parlamentare che abbia divulgato notizie segrete, osservando che tale disposizione, pur presentando profili problematici sotto il profilo della compatibilità costituzionale, assume carattere programmatico in quanto volta a stabilire il principio per cui deve essere prevista una sanzione efficace al fine di tutelare le esigenze di segretezza delle attività dello stesso Comitato. In proposito ritiene che si potrebbe anche prevedere l'introduzione di una sanzione penale con la pena accessoria della decadenza dai pubblici uffici.
Fa quindi presente l'opportunità di configurare una interazione attiva tra le funzioni del RIS e quelle dell'attuale SISMI, evitando ogni tipo di duplicazione. Al riguardo osserva che il RIS rappresenta un prezioso strumento di natura tecnico-operativa, indispensabile soprattutto per lo svolgimento delle missioni militari all'estero, e che per questa ragione la sua attività deve essere coordinata con il sistema dei servizi di sicurezza.
Per quanto concerne la selezione del personale, ritiene opportuno stabilire criteri predeterminati che consentano non solo il reclutamento di soggetti provenienti dalle amministrazioni dello Stato, ma anche dall'esterno, al fine di consentire la costituzione di un efficiente nucleo di personale specializzato nel settore.
Si sofferma quindi sull'attribuzione di poteri di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, al Comitato parlamentare di controllo. In proposito ritiene che tali poteri, a suo avviso necessari per conferire effettiva autorevolezza alle funzioni svolte dal Comitato, potrebbero essere ad esso attribuiti anche mediante una deliberazione dei presidenti di Assemblea ai fini dello svolgimento di singole inchieste. A questa prerogativa sarebbe speculare la presenza di un Ministro con competenze in materia di sicurezza, che risponderebbe direttamente al Parlamento, titolare del potere di sfiduciarlo. Conclude auspicando che il lavoro che sarà svolto presso questa Commissione possa consentire l'approvazione di un nuovo sistema di regole in materia sul quale si riscontri una diffusa condivisione.

Fabrizio CICCHITTO (FI) ritiene che il testo elaborato dai componenti del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, così come del resto la relazione svolta dal Presidente Violante, affrontino organicamente i principali nodi problematici della materia in esame, rappresentando una base positiva per il successivo dibattito.
Si dichiara personalmente favorevole alla scelta di un sistema «binario», caratterizzato dalla presenza di due distinti servizi di sicurezza, soprattutto al fine di evitare pericolose concentrazioni di potere in unico servizio.
Con riferimento ai contenuti della proposta di legge C. 2070, ritiene condivisibile la previsione dello sviluppo del ruolo di coordinamento attualmente ricoperto dal CESIS, che giudica eccessivamente ridotto e l'introduzione delle garanzie funzionali. Ritiene opportuna la previsione di forme di selezione efficiente del personale, anche al di fuori delle amministrazioni dello Stato, al fine di assicurare la costituzione di idonee strutture operative nonché, al contempo, di restituire alle amministrazioni di appartenenza parte del personale attualmente assegnato ai servizi di sicurezza.
Si dichiara perplesso sulla opportunità di prevedere l'istituzione di un Ministro competente in materia di informazione e sicurezza, in quanto l'attribuzione di principio in capo al Presidente del Consiglio delle politiche della sicurezza potrebbe creare un problematico sistema di raccordo tra i due soggetti istituzionali, anche in considerazione della tendenza dei direttori


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dei servizi di sicurezza ad interloquire direttamente con il Presidente del Consiglio. In proposito, invita quindi a riflettere sull'opportunità di mantenere la figura di un Sottosegretario. Rileva poi l'opportunità di chiarire il ruolo conferito all'ispettorato di controllo istituito nell'ambito del Dipartimento.
Con riferimento alla questione delle garanzie funzionali, che ritiene un aspetto centrale della nuova disciplina della materia, ricorda che nel corso della passata legislatura era stata prevista, con una scelta che giudica discutibile, l'istituzione di un apposito Comitato di garanzia. Al riguardo fa presente la opportunità di definire un sistema di rapporti tra la magistratura ed i servizi di sicurezza che consenta agli agenti di svolgere i propri compiti nei modi più opportuni assistiti da idonee garanzie di copertura, nonché di verificare se possano configurarsi forme di interlocuzione diretta in materia di garanzie funzionali tra il Presidente e il Vice presidente del Comitato parlamentare di controllo, il Presidente del Consiglio dei Ministri e i direttori dei servizi di sicurezza.
Si dichiara infine contrario alla unificazione dei sistemi informatici dei due servizi, non solo per ragioni operative, in quanto si potrebbero produrre diseconomie e malfunzionamenti, ma anche in quanto ritiene che tale unificazione sarebbe, di fatto, in contraddizione con la scelta di un sistema binario. Ulteriori approfondimenti sono a suo avviso da svolgere in riferimento alle materie disciplinate dagli articoli 14 e 17.
Nel concludere ribadisce un giudizio sostanzialmente favorevole sulle linee guida della proposta di legge n. 2070, ritenendo che debba svolgersi un proficuo approfondimento in ordine alle questioni relative ai rapporti tra il Presidente del consiglio, il Ministro per l'informazione e la sicurezza, i servizi e la magistratura sia per ciò che attiene alle attività ordinarie dei servizi stessi, sia per quanto riguarda il tema delle garanzie funzionali.

Maurizio GASPARRI (AN) auspica preliminarmente che il confronto tra i gruppi parlamentari possa consentire di raggiungere un'ampia condivisione su un testo di riforma che rappresenti un punto di equilibrio tra le diverse posizioni politiche.
Si dichiara personalmente favorevole a prevedere un'unica struttura di sicurezza, alla luce della difficoltà di individuare aree distinte di competenza per fronteggiare fenomeni che sono difficilmente riconducibili a settori di attribuzione predeterminata, pur essendo disponibile a valutare l'ipotesi prospettata nelle altre proposte di legge.
Condivide la proposta di prevedere l'istituzione di Ministro competente in materia di informazione e di sicurezza, non ritenendo che si possa dare corso ad ipotesi di contrasto con le attività svolte in materia dal Ministro dell'interno. Al riguardo osserva che, sia nel corso della XIV legislatura che in quella attuale, i rapporti tra i due soggetti politici responsabili della sicurezza sono stati sempre improntati da reciproca correttezza.
Conclude affermando la disponibilità del proprio gruppo a partecipare ad un sereno confronto sulla materia in esame, che auspica possa concludersi senza eccessivi indugi ancorché senza ingiustificata fretta.

Roberto COTA (LNP) fa preliminarmente presente che la proposta di legge C. 2070, essendo stata firmata solo dai quattro deputati componenti il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, non assume carattere impegnativo nei confronti delle forze politiche che non sono rappresentate al suo interno. In proposito fa presente che il proprio gruppo, pur dichiarandosi disponibile ad un confronto costruttivo sulla materia in esame, si riserva di presentare in tempi rapidi una proposta di legge. Si sofferma quindi sulla composizione del Comitato parlamentare di controllo che, alla luce del prospettato aumento delle competenze ad esso attribuite e del rigoroso vincolo alla segretezza previsto per i suoi componenti, deve poter


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rappresentare il più elevato numero di gruppi parlamentari. Ritiene poi eccessivo che la sanzione prevista per i suoi componenti che violino l'obbligo di segretezza sia costituita dalla ineleggibilità relativa al mandato parlamentare, essendo più condivisibile riferirla esclusivamente alla possibilità di essere nominati componenti dello stesso Comitato.
Dichiara quindi di non condividere l'istituzione di un Ministro competente in materia di informazione e sicurezza, la cui attività confliggerebbe con quella svolta in materia dal Ministro dell'interno, ritenendo al riguardo preferibile la scelta di un sottosegretario.

Emanuele FIANO (Ulivo) osserva che il testo della proposta di legge C. 2070, di cui è firmatario, rappresenta il punto di equilibrio tra le diverse posizioni rappresentate dai presentatori. Dopo aver dichiarato di condividere i contenuti delle osservazioni svolte dal Presidente Violante nel corso della integrazione della relazione, si dichiara favorevole alla previsione di due distinti servizi di sicurezza la cui responsabilità politica possa essere ricondotta ad un Ministro senza portafoglio che abbia la medesima autorevolezza degli altri ministri in seno al Consiglio dei ministri. Ritiene inoltre condivisibile l'ampliamento dei poteri del Comitato parlamentare di controllo sulle attività dei servizi di sicurezza, come pure la predisposizione di un efficace sistema di garanzie funzionali per lo svolgimento delle relative attività. Infine, con riferimento alla composizione del Comitato parlamentare di controllo, fa presente le difficoltà di garantire una ampia rappresentatività alla luce dell'elevato numero di gruppi presenti in Parlamento. Dopo aver dichiarato di condividere l'osservazione svolta dal presidente Violante in ordine all'inopportunità di prevedere la perdita dell'elettorato passivo a seguito della divulgazione di informazioni riservate da parte di componenti il Comitato parlamentare di controllo, conclude auspicando il raggiungimento di una intesa condivisa su un progetto di riforma.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) sottolinea l'importanza di prevedere strutture e modalità di raccordo ben definite tra i soggetti politici ed i responsabili dei servizi di sicurezza, al fine di evitare ogni possibile forma di autoreferenzialità.
Con riferimento al problema delle garanzie professionali, che rappresenta il nodo centrale della materia, ritiene che rimettere all'organo di vertice politico la sua applicazione rappresenti una scelta dovuta, ancorché delicata, reputando necessario prevedere un idoneo sistema di copertura dell'attività degli agenti dei servizi.

Emanuele FIANO (Ulivo), ad integrazione dell'intervento svolto, prospetta l'opportunità di definire anche un efficace sistema di sicurezza della trasmissione delle comunicazioni, che potrebbe essere assegnato ad un'unica agenzia.

Gianpiero D'ALIA (UDC) si sofferma su i rapporti tra il Presidente del Consiglio ed il Ministro da lui delegato in materia di sicurezza, osservando che tale delega di funzioni non dovrebbe comunque avere ad oggetto l'autorizzazione all'esercizio di condotte che astrattamente configurano ipotesi di reato, nonché all'apposizione del segreto di Stato. Al riguardo fa presente inoltre che la previsione di un apposito ministro, deve essere bilanciata dal rafforzamento delle funzioni di controllo attribuite al Comitato parlamentare.
Si sofferma quindi sul rapporto tra i servizi di sicurezza e l'Autorità giudiziaria, ritenendo necessario approfondire innanzitutto se l'apposizione del segreto di Stato debba riguardare anche l'indagato o l'imputato, oltre che il testimone e la persona informata dei fatti. Sottolinea infine la necessità che l'azione della magistratura, quando ha ad oggetto procedimenti che riguardano agenti dei servizi, si svolga con la massima cautela al fine di evitare la diffusione di ogni tipo di notizia in relazione alla loro identità personale.

Jole SANTELLI (FI) si dichiara perplessa in ordine all'ampliamento delle funzioni


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attribuite dalla proposta di legge C. 2070 al Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale.

Emanuele FIANO (Ulivo), rispondendo al deputato Santelli, fa presente che l'estensione delle competenze del Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale si giustifica alla luce della ampiezza e della rilevanza delle questioni da esso trattate. In proposito dichiara di condividere l'osservazione svolta dal presidente Violante diretta a prevedere la partecipazione, in seno a tale Comitato, anche del Ministro della giustizia.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, osserva che le competenze del Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale investono diversi settori delicati che attengono alla competenza di vari ministeri. In particolare ritiene condivisibile la partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze in considerazione della rilevanza dell'aspetto economico nelle materie trattate dallo stesso Comitato.

Jole SANTELLI (FI) ritiene che il Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale dovrebbe svolgere anche compiti di coordinamento tra i servizi di sicurezza e le forze di polizia, che mantengono l'attribuzione di compiti di prevenzione, evitando così il sorgere di conflitti tra tali soggetti.

Gianclaudio BRESSA (Ulivo) osserva che il Comitato interministeriale per la sicurezza nazionale, nella composizione integrata con il Ministro della giustizia, svolgerebbe compiti assimilabili ad un Consiglio di sicurezza nazionale. In tale contesto ritiene pertanto condivisibile la presenza del Ministro dell'economia e delle finanze.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, intervenendo sul tema delle garanzie funzionali, ritiene inevitabile che la loro decisione, che assume carattere politico, venga rimessa in capo al Presidente del Consiglio dei ministri. Con riferimento all'organizzazione del seguito dell'esame del provvedimento in titolo, si riserva di presentare una proposta di testo unificato, sulla cui adozione quale testo base la Commissione potrà delibererà nella seduta del 9 gennaio 2007; il termine per la presentazione dei relativi emendamenti sarà quindi fissato per le ore 14 di lunedì 15 gennaio 2007. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.