V Commissione - Resoconto di marted́ 19 dicembre 2006


Pag. 59

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono il viceministro per l'istruzione Mariangela Bastico e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 9.

Riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.
C. 1955-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti.


Pag. 60

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, ricorda che il provvedimento, recante interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 13 dicembre 2006. In quella occasione la Commissione, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo in relazione ad alcuni rilievi problematici evidenziati dal relatore, ha espresso un parere favorevole nel presupposto che il provvedimento entri in vigore entro il mese di dicembre 2006. Tale presupposto consente di assumere la clausola di copertura nei termini previsti dal testo, posto che, in caso contrario, sarebbe necessario modificare la decorrenza temporale degli oneri del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.
L'VIII Commissione Ambiente, nella medesima data del 13 dicembre, ha concluso l'esame del provvedimento espungendo dal testo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1, relativo a una delle ipotesi di decadenza del conduttore dal beneficio della sospensione della procedura esecutiva di rilascio dell'immobile. Rileva che tale modifica non sembra comportare conseguenze di carattere finanziario.
In data 18 dicembre 2006 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riguardo agli emendamenti la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento 1.15 Bocci, che estende il periodo di sospensione delle procedure esecutive di rilascio da otto a dieci mesi; l'emendamento 1.40 Longhi, che estende il periodo di sospensione da 8 a 18 mesi per i contratti di locazione che non siano stati registrati; gli emendamenti 2.2 Dussin e 2.60 Costa, che rendono obbligatoria, per i comuni, la concessione di benefici fiscali in materia di ICI a favore dei proprietari degli immobili locati; l'articolo aggiuntivo 4.02 Lomaglio, che dispone che, al fine di consentire il completamento dei programmi di recupero urbano cosiddetti «contratti di quartiere», i Comuni sono autorizzati ad utilizzare i ribassi d'asta e eventuali economie per la copertura dei maggiori costi intervenuti; l'articolo aggiuntivo 4.05 Lupi, che prevede che la tassazione dei redditi da locazione derivanti da contratti a canone concordato sia assoggetta all'imposta sostitutiva del 20 per cento, anziché ad aliquota marginale prevedendo inoltre detrazioni fiscali per i conduttori di unità immobiliari; l'articolo aggiuntivo 4.060 Stradella, che interviene sulla disciplina delle operazioni di cartolarizzazione di cui al decreto-legge n. 351 del 2001, escludendo gli immobili di pregio dalla procedura di individuazione degli immobili oggetto di cartolarizzazione.
Con riguardo agli emendamenti per i quali chiede di acquisire l'avviso del Governo, indica l'emendamento 1.27 Dussin, che modifica il requisito reddituale per richiedere la sospensione prevedendo che esso coincida con il reddito previsto per l'accesso ai contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; l'emendamento 1.26 Dussin, che prevede che la sospensione si applichi anche ai conduttori che abbiano figli minori di età ovvero figli iscritti a scuole medie superiori, anziché, come previsto nella norma, figli fiscalmente a carico; l'emendamento 1.29 Dussin, che sopprime il comma 2 dell'articolo 1, concernente la procedura di autocertificazione strumentale all'applicazione della disciplina; l'emendamento 1.68 Buontempo, che allarga l'ambito soggettivo di applicazione della normativa che prevede la sospensione ai soggetti occupanti unità immobiliari residenziali degli enti previdenziali privi del titolo e ai conduttori in base ad assegnazione irregolare di cui all'articolo 7-bis del d.l. n. 203 del 2005 nonchè ai soggetti privi del titolo successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 351 del 2001 e precedentemente al 26 luglio 2005; l'emendamento 1.14 Longhi, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 ai contratti di locazione non registrati; l'emendamento 3.9 Foti, che prevede che il piano straordinario predisposto dai comuni debba indicare le modalità di finanziamento del medesimo; l'emendamento 4.2 Foti, che prevede che il Ministro delle infrastrutture convochi una


Pag. 61

commissione, anziché il tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative; l'emendamento 4.11 Dussin, che prevede che le proposte normative emerse nel tavolo di concertazione possano riguardare anche incentivi fiscali finalizzati alla normalizzazione del mercato immobiliare; gli emendamenti 4.62, 4.61 e 4.3 Bocci, che dispongono che il programma nazionale di edilizia residenziale pubblica debba prevedere la quantificazione del fabbisogno finanziario necessario alla programmazione regionale dei suddetti interventi, ovvero i finanziamenti, per i medesimi scopi, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; l'articolo aggiuntivo 4.04 Lupi, che prevede che il Governo individui gli ambiti territoriali e urbani di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale ove attuare un piano di interventi per potenziarne la competitività, procedendo secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale; l'articolo aggiuntivo 4.06 Dussin, che prevede un sistema di aliquote differenziate per la tassazione dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo e che prevede che al relativo onere, quantificato in 1 milione di euro a decorrere dal 2007, si provvede a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, chiede di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla quantificazione dell'onere recato dall'articolo aggiuntivo e alla necessità di configurare l'onere stesso in termini di previsione di spesa anziché come limite massimo di spesa, trattandosi di minori entrate, prevedendo in tale caso una apposita clausola di salvaguardia delle spese che dovessero eccedere le previsioni. Con riguardo agli emendamenti sui quali chiede di acquisire l'avviso del Governo indica infine l'articolo aggiuntivo 4.03 Chianale, che proroga al 31 maggio 2007 il termine di inizio dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale in locazione ricompresi nel «Programma 20.000 alloggi in affitto» di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2001, e successive modificazioni e integrazioni.

Il sottosegretario Mario LETTIERI esprime sulle proposte emendative segnalate i pareri indicati nel documento allegato (vedi allegato 1).

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La Commissione bilancio ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
preso atto dei chiarimenti del Governo per cui:
è da escludere la possibilità che il provvedimento sia approvato in via definitiva in tempo utile affinché lo stesso entri in vigore e produca i suoi effetti già nell'anno in corso;
conseguentemente, è necessario aggiornare la clausola di copertura di cui all'articolo 6, stabilendo che gli oneri decorrano a partire dall'anno 2008;

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 6, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in 63 milioni di euro nell'anno 2008, si provvede ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto- legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l'importo di 63 milioni di euro relativo all'anno 2006 è conservato nel conto dei residui e versato ad apposita


Pag. 62

contabilità speciale di tesoreria per essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2008.»;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.15, 1.40, 2.2, 2.60, 1.27, 1.26, 1.29, 1.68, 1.14, 3.9, 4.2, 4.11, 4.62, 4.61 e 4.3 e sugli articoli aggiuntivi 4.02, 4.05, 4.060, 4.01, 4.04 e 4.06, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università italiane.
C. 1961-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti.

Adriano MUSI (Ulivo), relatore, comunica che in data 18 dicembre l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti all'A.C. 1961. Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione bilancio, segnala le seguenti proposte emendative sulle quali chiede di acquisire l'avviso del Governo: l'emendamento 1.43 Frassinetti, che prevede che la Commissione d'esame sia composta da un presidente, commissari esterni per i due terzi delle discipline d'esame e da commissari interni per le restanti discipline e l'emendamento 1.41 Frassinetti, che prevede che le nomine dei presidenti e dei commissari esterni siano effettuate avuto riguardo all'ambito regionale ed interregionale anziché all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale ed interregionale. Ai maggiori oneri derivanti da tale modifica, quantificati in 97.116.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo1, comma 6 della l. n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005). Su tale ultimo emendamento chiede di acquisire un chiarimento da parte del Governo sulla idoneità della copertura utilizzata a far fronte ai maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla modifica proposta.

Il sottosegretario Mario LETTIERI esprime parere contrario sulle proposte emendative segnalate dal relatore.

Il viceministro Mariangela BASTICO esprime parere contrario sulle proposte emendative segnalate dal relatore, depositando inoltre apposita nota di chiarimenti (vedi allegato 2).

Adriano MUSI (Ulivo), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La Commissione bilancio ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
nel presupposto che:
gli oneri di cui all'articolo 2, comma 5, decorrano dall'anno 2007, come si evince dalla clausola di copertura prevista dall'articolo 3, comma 4;
le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, della legge n. 448 del 2001, all'articolo 3, comma 92, della legge n. 350 del 2003 e all'articolo 1, comma 130, della legge n. 311 del 2004, delle quali si prevede l'utilizzo per finalità di copertura, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del disegno di legge, rechino le necessarie disponibilità;


Pag. 63

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.43 e 1.41, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Nicola Sartor e Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 9.25.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007).
C. 1746-bis-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009.
C. 1747-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Terza nota di variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.
C. 1747-quater.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta di ieri.

Lino DUILIO, presidente, comunica che sono state presentate complessivamente 251 proposte emendative, di cui 42 irriferibili in quanto riguardanti parti del provvedimento che non risultano modificate dal Senato nel corso dell'esame in seconda lettura (vedi allegato 3).
Delle restanti proposte emendative risultano inammissibili per carenza ovvero per inidoneità della compensazione i seguenti emendamenti: 1.33 Garavaglia, 1.219 Zorzato, 1.220 Leone, 1.221 Leone, 1.9 Catanoso, 1.38 Garavaglia, 1.88 Proietti Cosimi e 1.233 Costa (vedi allegato 4).
Per quanto concerne le proposte emendative che prevedano, a copertura dei relativi oneri, la soppressione delle voci incluse nella tabella B, le stesse devono considerarsi ammissibili se riferite alle voci modificate dal Senato e comunque alla condizione che il taglio previsto sia congruo rispetto alla misura dell'onere.
Quanto alle proposte emendative che prevedano a copertura il taglio lineare della tabella C, sia pure con riferimento ai soli stanziamenti di parte corrente, segnala che tali proposte possono intendersi ammissibili soltanto ove riferite ad autorizzazioni di spesa che non sia state ridotte esclusivamente in conseguenza del taglio lineare di cui al comma 509, non modificato dal Senato. Sul punto, si riserva di pronunciarsi al riguardo, nel prosieguo dei lavori, anche acquisito l'avviso del Governo, fermo restando che la misura della riduzione dovrebbe comunque risultare congrua rispetto all'entità dell'onere. Ove non si rendessero disponibili tali elementi, la valutazione sarà rimessa alla Presidenza della Camera, nel caso di eventuale ripresentazione degli stessi in occasione della discussione in Assemblea. Le stesse considerazioni valgono con riferimento alle proposte emendative riferite a singole autorizzazioni di spesa iscritte in tabella C. Anche in questo caso, infatti, rileva che le stesse sono state oggetto, al Senato, di


Pag. 64

modifiche ulteriori rispetto a quelle derivanti dal taglio lineare di cui al comma 509.
Comunica infine che sono invece da considerarsi inammissibili le proposte emendative che rechino per la copertura norme sostanziali non riconducibili a parti modificate dal Senato, volte ad assicurare effetti finanziari positivi in termini di maggiori entrate ovvero di riduzioni di spese. Sospende quindi brevemente la seduta per consentire di acquisire i restanti pareri delle Commissioni di merito.

La seduta, sospesa alle 9.35, riprende alle 10.10.

Gaspare GIUDICE (FI) ricorda l'impegno del Governo a rimediare agli errori compiuti inserendo nel disegno di legge finanziaria disposizioni come quelle recate dal comma 1343, recante la prescrizione del diritto al risarcimento del danno contabile, ovvero come quelle disposizioni che erano state stralciate in prima lettura dal Presidente della Camera e che sono state riproposte nel maxiemendamento approvato al Senato. Ricorda al riguardo come in tempi anche recenti per rimediare a simili errori si effettuò una quarta lettura del disegno di legge finanziaria, che quindi nell'occasione attuale non sarebbe preclusa, a ben considerare, neanche dai tempi di esame a disposizione del Parlamento. Chiede pertanto che vengano posti in votazione gli emendamenti soppressivi del comma 1343 e delle altre disposizioni che erano già state stralciate dal Presidente della Camera nel corso della prima lettura.

Maurizio FUGATTI (LNP) si associa alla richiesta dell'onorevole Giudice in merito alla votazione dell'emendamento soppressivo del comma 1343 e, considerato che non è intenzione del Governo sopprimere la disposizione nel corso dell'attuale esame ma intervenire successivamente con un decreto-legge abrogativo della stessa disposizione, manifesta perplessità e chiede chiarimenti sul rapporto temporale tra fonti normative i cui effetti si sovrapporrebbero in tempi ravvicinati.

Lino DUILIO, presidente, chiede quindi agli onorevoli Giudice e Fugatti di individuare le proposte emendative di cui si è richiesta la votazione.

Gaspare GIUDICE (FI) raccomanda la votazione degli emendamenti 1.169 e 1.208.

Maurizio FUGATTI (LNP) raccomanda la votazione dell'emendamento 1.68.

Il sottosegretario Nicola SARTOR ricorda che il ricorso ad un decreto-legge per rimediare all'erroneo inserimento di disposizioni nel disegno di legge finanziaria è stato adottato anche altre volte, ad esempio con il decreto-legge 29 dicembre 2003, n. 356, che ha abrogato il comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

Marino ZORZATO (FI) auspica che le correzioni di cui si tratta vengono apportate nel corso dell'esame parlamentare e non invece con un decreto-legge che costituisce pur sempre uno strumento di carattere eccezionale, anche se è stato utilizzato nel passato a tali fini.

Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, concorda con le perplessità manifestate in ordine all'inserimento nel corso dell'esame presso il Senato di disposizioni già stralciate in prima lettura dal Presidente della Camera, ciò che rafforza ancora di più la necessità di una riforma della procedura di esame dei documenti di bilancio anche nel senso di assicurare maggiore omogeneità fra Camera e Senato. Tuttavia esprime parere contrario sulle proposte emendative in esame in quanto ritiene che la questione vada affrontata in modo più organico e generale. In ordine alla proposta emendativa 1.68, che prevede la soppressione del comma 1343, esprime parere contrario.


Pag. 65

Gaspare GIUDICE (FI) non insiste per la votazione dell'emendamento 1.208.

Lino DUILIO, presidente, pone in votazione gli identici emendamenti 1.68, 1.6, 1.93 e 1.169.

La Commissione respinge le proposte emendative.

Lino DUILIO, presidente, avverte che gli ulteriori emendamenti ammissibili devono considerarsi respinti ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.

Marino ZORZATO (FI) a nome del gruppo di Forza Italia dichiara di abbandonare la seduta per manifestare il proprio dissenso sul contenuto del disegno di legge finanziaria.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) a nome del gruppo Lega Nord Padania si associa alle considerazioni del collega Zorzato per cui abbandona la seduta. auspicando che l'anno venturo si possa tornare a lavorare in modo più normale.

Salvatore RAITI (IdV), con riguardo al comma 1015 del disegno di legge finanziaria, rileva che la disposizione si è resa necessaria in quanto le varie proroghe susseguitesi nel tempo hanno generato nei soggetti destinatari dei provvedimenti agevolativi legittime incertezze sia sull' «an» che sul «quantum» rafforzate, tra l'altro, da una totale assenza di istruzioni da parte dell'Agenzia delle entrate. Infatti, con riferimento ai tributi, i contribuenti destinatari della norma sono stati individuati con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002 che ha consentito a tali soggetti di sospendere i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari fino al 15 dicembre 2005, così come prorogato da ultimo dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2005. Tale decreto ha previsto inoltre che i soggetti destinatari della sospensione provvedessero al pagamento dei tributi sospesi a partire dal 16 dicembre 2005, alternativamente in unica soluzione oppure in 8 volte il periodo di sospensione equivalente a 304 rate mensili. Purtroppo, l'Agenzia delle entrate non ha mai chiarito con quali modalità occorreva restituire le somme oggetto di sospensione e quali dovevano essere i codici tributo da utilizzare. Solo dopo varie interrogazioni parlamentari si è avuta conoscenza a seguito di risposta da parte del Sottosegretario all'economia, che andavano utilizzati gli stessi codici tributo relativi ai tributi sospesi, ma questo è avvenuto abbondantemente dopo il 16 dicembre 2005. La disposizione si propone pertanto, di rimettere nei termini tutti i soggetti che essendosi legittimamente avvalsi della sospensione non hanno provveduto per causa di forza maggiore al tempestivo pagamento della prima rata entro il termine del 16 dicembre 2005, consentendogli così, di poter definire la propria posizione entro il 30 giugno 2007 in unico versamento o proseguendo la rateazione già iniziata previa rideterminazione delle rate ancora a scadere, diminuite del 50 per cento. Viene inoltre precisato che i tardivi versamenti potranno essere oggetto di ravvedimento operoso ai sensidell' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ancorché siano già state notificate le relative cartelle esattoriali di pagamento, in quanto tale istituto è stato previsto per agevolare chiunque spontaneamente adempie ai propri obblighi tributari nel rispetto di predeterminati limiti di tempo e comunque prima che siano iniziate ispezioni, verifiche e/o controlli. Analogamente si è cercato di venire incontro a coloro che versavano nelle stesse condizioni con gli Istituti previdenziali e assicurativi prevedendo la stessa possibilità di rimessione nei termini entro il 30 giugno 2007 e rideterminazione del residuo dovuto al 50 per cento.

Alberto GIORGETTI (AN) esprime rammarico per le modalità di esame del disegno di legge finanziaria nonché per la mole dello stesso che è cresciuta a dismisura fino a diventare difficilmente leggibile con l'inserimento anche di parti che erano


Pag. 66

state stralciate in prima lettura dal Presidente della Camera. Rileva come il decreto-legge correttivo che il Governo ha in animo di adottare si innesta difficilmente nella struttura di esame parlamentare dei documenti di bilancio. Ritiene poco trasparente che le maggiori entrate non siano state calcolate nei saldi e che il Governo abbia preferito trattenerle come sua propria riserva. Auspica quindi un maggior ruolo del Parlamento in ordine alla verifica dei documenti di bilancio, considerato il peso ormai preponderante del Governo, nonché l'istituzione di un apposito Comitato all'interno della Commissione bilancio per la verifica ex post degli effetti finanziari delle disposizioni del disegno di legge finanziaria.

Lino DUILIO, presidente, pone quindi in votazione la proposta di conferire il mandato al relatore, onorevole Piro, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per il 2007 e il bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009, nel testo modificato dal Senato.

La Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per il 2007 e il bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009, nel testo modificato dal Senato.

Lino DUILIO, presidente, pone quindi in votazione, mediante appello nominale, la proposta di conferire il mandato al relatore, onorevole Ventura, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge finanziaria per il 2007, nel testo modificato dal Senato.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge finanziaria per il 2007, nel testo modificato dal Senato.

Lino DUILIO, presidente, si riserva infine di procedere alla nomina del Comitato dei nove sulla base della designazione dei gruppi.

La seduta termina alle 10.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 10.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
Atto n. 43.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Maino MARCHI (Ulivo), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione della delega di cui alla legge comunitaria 2004, recepisce la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato, nella quale si afferma che il recepimento della direttiva non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica. La relazione sottolinea che sono previste soltanto misure di armonizzazione tecnica suscettibili di incidere positivamente sul mercato comunitario degli strumenti di misura grazie all'uniformità sia delle procedure di accertamento di conformità, sia dei requisiti di prestazione di tali strumenti.
Con riguardo alle disposizioni che appaiono suscettibili di comportare effetti finanziari, gli articoli da 9 a 11, recanti i criteri per la notifica degli organismi, richiesta di notifica e vigilanza sugli organismi,


Pag. 67

affidano a un provvedimento del Ministero dello sviluppo economico il riconoscimento degli organismi nazionali abilitati ad espletare i compiti previsti dai moduli di valutazione della conformità dei dispositivi e dei sistemi con funzioni di misura ai requisiti necessari alla loro commercializzazione (articolo 9, comma 1); individuano i criteri che gli organismi riconosciuti sono tenuti a rispettare (articolo 9, comma 2); stabiliscono che tali organismi vengono notificati agli altri Stati membri dell'Unione europea (articolo 9, comma 3); dispongono in ordine alle modalità che gli organismi interessati alla notifica debbono seguire in vista dell'ottenimento della notifica medesima (articolo 10); stabiliscono, con riferimento alla vigilanza sugli organismi notificati, che il Ministero per lo sviluppo economico: verifichi il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 9; controlli periodicamente, anche per mezzo di organismi pubblici specificamente autorizzati, che l'organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato; ritiri la notifica in caso di cessata rispondenza ai requisiti (articolo 11).
Rileva che la relazione tecnica non considera le norme. L'analisi dell'impatto sulla regolamentazione, premesso che le misure comportano essenzialmente variazioni di attività amministrative che non richiedono l'istituzione di nuovi organi o competenze, evidenzia che, a seguito del recepimento della direttiva 2004/22/CE in questione, il Ministero dello sviluppo economico non dovrà più rilasciare le approvazioni di modello previste dalla precedente normativa, ma dovrà solo provvedere a notificare agli altri Stati membri e alla Commissione UE quali sono gli organismi preposti ad accertare la conformità, attività peraltro già svolta con riferimento ad una singola tipologia di strumenti. Con riferimento ai compiti di notifica, evidenzia che tale attività rientra nelle ordinarie competenze dell'amministrazione, che vi farà pertanto fronte con le ordinarie dotazioni organiche e strumentali.
Al riguardo, pur tenuto conto delle precisazioni fornite dall'analisi dell'impatto sulla regolamentazione, chiede di acquisire dal Governo una conferma in ordine all'idoneità delle dotazioni umane e strumentali già nelle disponibilità degli organismi pubblici di valutazione già esistenti a soddisfare i criteri necessari per la richiesta di notifica, individuati dalla lettera d) dell'articolo 9.
L'articolo 14, recante norme in tema di vigilanza sul mercato, rimette a un decreto ministeriale l'individuazione dei soggetti - diversi dagli organismi notificati - che devono svolgere attività di vigilanza sul mercato. La relazione tecnica precisa che i soggetti in questione sono soggetti pubblici che già svolgono, a legislazione vigente, attività ispettive nella materia.
L'articolo 15 dispone che alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi e a quelle di vigilanza sugli organismi si applicano le disposizioni recate dall'articolo 47 della legge 5 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994). Tale articolo dispone che le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, sono a carico del fabbricante (comma 1); le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, sono a carico dei richiedenti; le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia di prodotti (comma 2); i proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti (comma 3); con decreti ministeriali sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi,


Pag. 68

nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 4). In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 è emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
La relazione tecnica afferma che la disposizione produrrà nuove entrate correlate sia alle tariffe corrisposte dagli organismi che richiederanno la notifica, sia alle tariffe che gli organismi notificati dovranno corrispondere a seguito dell'esecuzione dei controlli successivi, finalizzati ad accertarne la perdurante adeguatezza.
L'articolo 23 reca la clausola di invarianza disponendo, al comma 1, che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al comma 2, si precisa che le pubbliche amministrazioni provvederanno alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, chiede al Governo di valutare la possibilità di modificare il comma 1 del presente articolo, prevedendo, come in casi analoghi in base ad una prassi consolidata, che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA in merito alle osservazioni formulate dal relatore in relazione all'articolo 9 lettera d), ritiene che le maggiori entrate derivanti dalla disposizione recata dall'articolo 15 appaiono idonee a compensare eventuali ulteriori oneri e condivide la proposta di modifica della clausola di invarianza nel senso indicato dal relatore.

Maino MARCHI (Ulivo) formula quindi la seguente proposta di parere:

«La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura (atto n. 43), esprime

PARERE FAVOREVOLE

e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
al comma 1 dell'articolo 23 sostituire le parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare"».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Lino DUILIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervenie il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento e Riforme istituzionali Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 12.20.

Riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.
C. 1955-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Riesame di emendamenti).


Pag. 69

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, comunica che nell'odierna seduta dell'Assemblea è stato chiesto il riesame del parere contrario espresso dalla Commissione su due proposte emendative riferite al disegno di legge n. 1955-A. Si tratta, in particolare, dell'emendamento 4.62 Bocci ed altri e dell'articolo aggiuntivo 4.01 De Corato ed altri.
Ricorda che l'emendamento 4.62 stabilisce, tra le altre cose, che nell'ambito del programma nazionale di edilizia residenziale e pubblica di cui all'articolo 4 si debba provvedere anche all'indicazione della quantificazione delle risorse finanziarie da destinare al medesimo programma.
Su tale emendamento il rappresentante del Governo aveva espresso parere contrario in considerazione del fatto che lo stesso fa riferimento a risorse senza indicare la relativa copertura. Pur trattandosi di un documento programmatorio, l'esplicito richiamo alla quantificazione delle risorse appare suscettibile di precostituire le condizioni per un impegno finanziario a carico del bilancio dello Stato ovvero degli enti territoriali, senza tuttavia individuare le disponibilità necessarie per farvi fronte.
Quanto all'articolo aggiuntivo 4.01, segnala che lo stesso estende anche agli immobili adibiti all'esercizio di attività teatrali gli articoli 27 e 28 della legge n. 392 del 1978 in materia di durata delle locazioni. Anche su tale articolo aggiuntivo il rappresentante del Governo aveva espresso un parere contrario. Fa presente che dopo aver proceduto ad un'attenta considerazione del contenuto delle proposte emendative e dei relativi effetti finanziari, si può desumere che dall'articolo aggiuntivo 4.01 non derivino nuovi oneri per il bilancio dello Stato. In merito invece all'emendamento 4.62 ritiene che si potrebbe addivenire ad una riformulazione del testo, nel senso di sostituire la lettera d) nel modo seguente: «la stima delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma nell'ambito dei finanziamenti già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, facendosi portavoce anche del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, segnala che dopo aver proceduto ad un'attenta riconsiderazione delle proposte emendative 4.62 e 4.01 condivide la proposta del relatore in ordine alle stesse, riconsiderando quindi il parere espresso in precedenza.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La Commissione bilancio da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
sugli emendamenti in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4.62, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Sostituire la lettera d) con la seguente:
d) la stima delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma nell'ambito dei finanziamenti già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 4.01.

Conseguentemente, si intende revocato il parere già espresso in data odierna, con riferimento alle proposte emendative in oggetto».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Lino DUILIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 12.30.