XI Commissione - Marted́ 19 dicembre 2006


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ALLEGATO

Schema decreto legislativo su attività enti pensionistici aziendali o professionali (Atto n. 42).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo che, in attuazione della delega di cui all'articolo 29-bis della legge n. 62/2005 (legge comunitaria 2004), è volto a recepire la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) appare opportuno integrare la disciplina di cui all'articolo 1, comma 2, capoverso 5-ter, dello schema con il recepimento dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/41/CE oggetto di recepimento, il quale prevede che il documento illustrante i princìpi della politica d'investimento sia «messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari dello schema pensionistico e/o, se dei caso, dei loro rappresentanti che lo richiedano»;
b) all'articolo 3, comma 2, il richiamo «all'articolo 15-ter» sembra doversi intendere riferito all'articolo 15-ter (»Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie») inserito nei decreti legislativi n. 124/1993 e n. 252/2005 dal successivo articolo 5 dello schema di decreto. Sarebbe quindi opportuno formulare anche tale comma in forma di novella da inserirsi nel corpo dei predetti decreti legislativi;
c) all'articolo 4, la formulazione del capoverso 1 dell'articolo 7-bis - che novella i decreti legislativi n. 124/1993 e n. 252/2005 - risulta eccessivamente generica rispetto a quanto previsto dalla direttiva oggetto di recepimento, in tema di copertura degli impegni assunti richiesta agli enti pensionistici che coprono rischi biometrici o garantiscono un determinato livello di rendimento o un determinato livello di prestazioni; occorrerebbe pertanto adeguare il testo del decreto con un richiamo esplicito alle disposizioni contenute all'articolo 15, paragrafi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 16 e all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva che, ricorrendo la fattispecie sopra richiamata, fanno obbligo all'ente pensionistico di costituire riserve tecniche sufficienti, calcolate con periodicità almeno triennale, secondo metodi attuariali sufficientemente prudenti; di disporre in ogni momento di attività sufficienti a garantire la copertura delle predette riserve e di detenere, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche che servano da margine di sicurezza;
d) all'articolo 5, comma 1, capoverso «articolo 15-bis», comma 1, sarebbe opportuno utilizzare l'espressione «con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori autonomi» in luogo di «a favore di datori di lavoro o di lavoratori autonomi»;
e) all'articolo 5, comma 1, capoverso «articolo 15-bis», comma 3, sarebbe opportuno utilizzare l'espressione «con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti» in luogo di «a favore di datori di lavoro o di lavoratori residenti»;


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f) all'articolo 5, comma 1, capoverso «articolo 15-bis», comma 12, sarebbe opportuno chiarire se la separata evidenza contabile degli attivi e passivi patrimoniali riguardi il complesso dell'attività transfrontaliera o, al contrario, vadano indicati separatamente gli elementi patrimoniali corrispondenti all'attività svolta all'estero in ciascuno Stato membro ospitante. Si ritiene preferibile la seconda ipotesi, in base alla considerazione - espressa nel medesimo comma - di eventuali diversi limiti agli investimenti previsti nello Stato membro ospitante;
g) all'articolo 5, comma 1, capoverso «articolo 15-ter», comma 2, sarebbe preferibile utilizzare l'espressione «la denominazione dell'impresa e le caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto» anziché «il nome del datore di lavoro e le caratteristiche principali del fondo pensionistico offerto»;
h) all'articolo 5, comma 1, capoverso «articolo 15-quinquies», al fine di rispettare più compiutamente sia le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva sia i princìpi e criteri direttivi di delega, sarebbe opportuno precisare che i fondi pensione con meno di cento aderenti possono comunque scegliere di applicare su base volontaria anche le disposizioni in materia di previdenza complementare contenute nei decreti legislativi n. 124/1993 e n. 252/2005 che, secondo il summenzionato regolamento della Covip, non dovrebbero applicarsi a tali fondi. Per le medesime ragioni sarebbe opportuno prevedere espressamente: che trovano comunque applicazione, anche nei confronti di tali fondi pensione, le disposizioni relative alla scelta di un soggetto gestore o di un soggetto depositario avente sede in un altro Stato membro; che le disposizioni relative all'attività transfrontaliera possono essere applicate solo se si applicano tutte le altre disposizioni in materia di previdenza complementare;
i) all'articolo 6, comma 1, capoverso «articolo 19-quater», comma 1, la disposizione secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista sia irrogata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (sentita la Covip) non sembrerebbe conforme alla norma di delega (articolo 29-bis, comma 3 lettera a) numero 2) della legge n. 62/2005) secondo cui le sanzioni amministrative di carattere pecuniario dovrebbero essere irrogate direttamente dalla Covip;
j) all'articolo 6, comma 1, capoverso «articolo 19-quater», il comma 3 - al contrario di quanto attualmente previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 252/2005 - non prevede espressamente la possibilità di sospensione dei componenti degli organi collegiali e del responsabile del fondo pensione allorché commettono le previste violazioni, limitandosi a prevedere la dichiarazione di decadenza dall'incarico nei casi di maggiore gravità. Si valuti invece l'opportunità di prevedere anche nella disposizione in esame la possibilità di sospensione degli organi collegiali e del responsabile del fondo pensione;
k) non sembrerebbe attuato nello schema il principio di delega di cui all'articolo 29-bis, comma 3, lettera c) della legge n. 62/2005, che prevede l'introduzione di una disciplina specifica riguardante le forme di collaborazione e lo scambio di informazioni tra la Covip, le altre autorità di vigilanza, il Ministero del lavoro e il Ministero dell'economia;
l) la parziale apertura al mercato che viene attuata con lo schema di decreto all'esame richiede, in prospettiva, un particolare impegno per adeguare la disciplina fiscale alla quale sono assoggettati i fondi pensione in Italia a quella degli altri paesi membri dell'Unione europea, in particolare rimuovendo tutti gli elementi che possono determinare una penalizzazione dei fondi pensione italiani, soprattutto sul versante dell'offerta.