XIV Commissione - Marted́ 19 dicembre 2006


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (C. 1746-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009. (C. 1747-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Terza nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 ed al bilancio pluriennale 2007-2009. (C. 1747-quater Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminati il disegno di legge finanziaria per l'anno 2007 (C. 1746-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato), il disegno di legge di bilancio per l'anno 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relativa nota di variazioni (C. 1747-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato) e la Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, limitatamente alle parti di competenza;
rilevato che il comma 1343, introdotto dal Senato, novella l'articolo 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, che disciplina l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, modificando i termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, che di fatto risultano in tal modo abbreviati;
osservato come la norma potrebbe avere l'effetto di far prescrivere anticipatamente anche l'azione per il danno erariale cagionato dalla erogazione ovvero dalla mancata ripetizione, da parte dei pubblici ufficiali competenti, di aiuti di stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;
ricordato che l'articolo 15 del regolamento di procedura del Consiglio n. 659 del 1999 stabilisce che i poteri della Commissione europea in merito al recupero degli aiuti illegittimamente prestati sono soggetti al periodo limite di 10 anni, che decorre dal giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso e che la procedura di recupero - avviata con la c.d. decisione di recupero adottata dalla Commissione - deve avvenire con la cooperazione dello Stato membro interessato, che è tenuto a provvedere senza indugio secondo le procedure da esso stesso previste, «a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione», secondo quanto prescrive l'articolo 14 del medesimo regolamento,


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delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare l'effettiva compatibilità del richiamato comma 1343 con la disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, in particolare, con l'obiettivo di assicurare il recupero effettivo degli aiuti illegalmente erogati, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio n. 659 del 1999.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura. (Atto n. 43).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura (atto n. 43);
rilevato che all'articolo 5, comma 3, non è espressamente indicata la sanzione da applicarsi nel caso di violazione dell'obbligo ivi previsto - se trattasi cioè, di violazione penale o amministrativa - non risultando altresì agevole individuare il soggetto attivo della violazione prevista in quanto non è chiaro se la norma si riferisca a chiunque entri in possesso dello strumento di misura, ovvero solamente ai soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 5, ovvero il fabbricante o la persona da lui delegata;
rilevato inoltre che all'articolo 20, comma 1, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, considerata la rilevanza della disposizione riguardante l'applicazione di sanzioni amministrative, appare opportuno individuare specificatamente i soggetti possibili autori della violazione in esame. Occorre, quindi, specificare se la norma intende riferirsi a chiunque commercializza o mette in servizio strumenti di misura, privi di idonea marcatura CE, ovvero solamente soggetti qualificati. Tale identificazione del soggetto attivo è essenziale anche in considerazione del fatto che il medesimo comma 1 fa salve le norme penali vigenti in materia;
rilevata la compatibilità del provvedimento in esame per quanto attiene i profili comunitari,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/122/EURATOM del Consiglio del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane. (Atto n. 47).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIV Commissione,
sottolineata la compatibilità con la normativa comunitaria dello schema di decreto legislativo n. 47 in esame;
rilevato, con riferimento all'articolo 13, disciplinante l'emersione delle sorgenti orfane, che il detentore che decida di regolarizzare la propria posizione e di utilizzare la sorgente orfana è tenuto ad adeguarsi a tutte le norme di settore e ad effettuare il versamento di 100 euro che affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato;
considerato che il versamento di tale somma, come evidenziato nella relazione illustrativa, è finalizzato ad introdurre «per tale sanatoria una partecipazione economica dei detentori in modo che contribuiscano al recupero delle sorgenti orfane»;
rilevato altresì con riferimento all'articolo 22, l'opportunità che nell'applicazione della pena il giudice possa comminare la sola sanzione pecuniaria per i reati meno gravi, laddove nei casi più gravi, la sanzione pecuniaria si aggiunga, e non sia alternativa, alla detenzione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
con riferimento all'articolo 13, valuti il Governo l'opportunità di riformulare le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), verificando la congruità del prescritto versamento in rapporto sia ai rischi per la salute e per l'ambiente sia agli oneri di recupero e di intervento relativi alle sorgenti orfane;
con riferimento all'articolo 22, valuti il Governo l'opportunità di riformulare le disposizioni di cui al comma 1 nel senso di prevedere che, nell'applicazione della pena, il giudice possa comminare la sola sanzione pecuniaria per i reati meno gravi, laddove nei casi più gravi, la sanzione pecuniaria si aggiunga, e non sia alternativa, alla detenzione.


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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/122/EURATOM del Consiglio del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane. (Atto n. 47).

PROPOSTA DI PARERE RIFORMULATA

La XIV Commissione,
sottolineata la compatibilità con la normativa comunitaria dello schema di decreto legislativo n. 47 in esame;
rilevato con riferimento all'articolo 22, l'opportunità che nell'applicazione della pena il giudice possa comminare la sola sanzione pecuniaria per i reati meno gravi, laddove nei casi più gravi, la sanzione pecuniaria si aggiunga, e non sia alternativa, alla detenzione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 22, valuti il Governo l'opportunità di riformulare le disposizioni di cui al comma 1 nel senso di prevedere che, nell'applicazione della pena, il giudice possa comminare la sola sanzione pecuniaria per i reati meno gravi, laddove nei casi più gravi, la sanzione pecuniaria si aggiunga, e non sia alternativa, alla detenzione.


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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003 in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. (Atto n. 42).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali e professionali (atto n. 42);
rilevato che all'articolo 5, capoverso «articolo 15-ter», al comma 8, non sembra corretto il riferimento alle violazioni «delle disposizioni di cui ai commi precedenti», in quanto in base alla direttiva 2003/41/CE e a quanto si desume testualmente dal secondo periodo del comma 9, la disposizione in esame dovrebbe riguardare esclusivamente la violazione delle norme in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale di cui ai commi 4 e 5, su cui è competente a vigilare la COVIP;
rilevato che all'articolo 5, capoverso «articolo 15-quinquies», al fine di rispettare più compiutamente sia le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 2003/41/CE sia i principi e criteri direttivi di delega, sarebbe opportuno precisare che i fondi pensione con meno di cento aderenti possono comunque scegliere di applicare su base volontaria anche le disposizioni in materia di previdenza complementare contenute nei decreti legislativi 124/1993 e 252/2005 che secondo il regolamento della COVIP non dovrebbero applicarsi a tali fondi. Per le medesime ragioni sarebbe opportuno prevedere espressamente che trovano comunque applicazione, anche nei confronti di tali fondi pensione, le disposizioni relative alla scelta di un soggetto gestore o di un soggetto depositario aventi sede in un altro Stato membro; nel caso di disapplicazione, anche parziale, della disciplina in materia di previdenza complementare, ai medesimi fondi non si applicano le disposizioni in materia di attività transfontaliera di cui ai nuovi articoli15-bis, 15-ter e 15-quater (che recepiscono le prescrizioni dell'articolo 20 della direttiva),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
con riferimento all'articolo 5, capoverso «articolo 15-ter», comma 8, valuti il Governo l'opportunità di fare riferimento esclusivamente alla violazione delle norme in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale di cui ai precedenti commi 4 e 5;
con riferimento all'articolo 5, capoverso «articolo 15-quinquies», valuti il Governo l'opportunità di precisare che i fondi pensione con meno di cento aderenti possono comunque scegliere di applicare su base volontaria anche le disposizioni in materia di previdenza complementare


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contenute nei decreti legislativi 124/1993 e 252/2005; che trovano comunque applicazione, anche nei confronti di tali fondi pensione, le disposizioni relative alla scelta di un soggetto gestore o di un soggetto depositario aventi sede in un altro Stato membro; che nel caso di disapplicazione, anche parziale, della disciplina in materia di previdenza complementare, ai medesimi fondi non si applicano le disposizioni in materia di attività transfontaliera di cui ai nuovi articoli 15-bis, 15-ter e 15-quater.


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ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia. (Atto n. 28).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione della Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;
premesso che il provvedimento integra e corregge il testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 sulla base dei risultati emersi nel primo periodo, anche al fine di renderlo maggiormente aderente alle disposizioni della direttiva 2002/917CE;
considerato che esso contiene una serie di misure volte allo sviluppo della politica energetica nazionale e regionale del settore civile;
valutato in particolare che le disposizioni dell'articolo 2 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, estendono gradualmente la certificazione energetica a tutti gli edifici preesistenti alla data di entrata in vigore dello stesso, legando la necessità della certificazione all'immissione dell'edificio nel mercato immobiliare, rendono più aderente il decreto legislativo n. 192 del 2005 alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2002/191/CE, il quale stabilisce che in fase di costruzione, trasferimento a titolo oneroso e locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione dell'acquirente o del conduttore;
ritenuto che la possibilità introdotta dall'articolo 2 dello schema di decreto di far predisporre da parte di un professionista già a conoscenza delle caratteristiche di un edificio un attestato di qualificazione energetica è volta a semplificare la procedura il rilascio della certificazione energetica e renderla meno onerosa per i cittadini;
rilevato altresì che in attesa dell'emanazione delle «Linee guida nazionali» previste al comma 9 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, l'articolo 5 dello schema di decreto consente di sostituire l'attestato di certificazione energetica con l'attestato di qualificazione, rinunciando provvisoriamente alla terzietà del certificatore,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
appare necessario che il Governo provveda quanto prima all'emanazione delle Linee guida nazionali, anche in considerazione del fatto che lo strumento di certificazione provvisorio - in vigore fino all'emanazione delle citate Linee guida - è privo della necessaria terzietà del soggetto certificatore richiesta dalla direttiva comunitaria 2002/91/CE.


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ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori. (Atto n. 45).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (atto n. 45),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 3, le parole: «che abbiano più di 50 lavoratori» siano sostituite dalle seguenti: «che abbiano almeno 50 lavoratori».


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ALLEGATO 8

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile (COM(2006) 319 def.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminata la Comunicazione della Commissione europea: «Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile», presentata lo scorso 22 giugno 2006;
considerato che una riforma profonda ed incisiva del settore vitivinicolo si rendeva necessaria e che la proposta della Commissione presenta degli elementi certamente apprezzabili come: la previsione di «envelope» nazionali, che forniscono ai singoli Stati membri dotazioni finanziarie utili a gestire i rispettivi Piani di filiera; la liberalizzazione dei diritti di impianto dopo il 2013, che appare un tempo sufficiente affinché le imprese ammortizzino gli investimenti fatti sino ad oggi; l'eliminazione delle misure di stoccaggio, che non hanno più una loro utilità; la limitazione dell'impiego del saccarosio e la modifica del regime dei mosti concentrati;
tenuto conto altresì che vi sono anche dei limiti come il fatto che le proposte della Commissione sono soprattutto orientate alla riduzione della produzione e della superficie coltivata a vite, piuttosto che a misure di riorganizzazione dell'offerta e sostegno dei consumi;
considerato, inoltre, che la comunicazione prospetta anche misure poco condivisibili, come l'espianto indiscriminato di 400.000 ettari, l'eliminazione della distillazione di sottoprodotti e della distillazione di crisi e la modifica delle modalità di classificazione dei vini nonché delle norme in materia di etichettatura;
considerato che tali misure potrebbero essere di grave pregiudizio alla viticoltura italiana e mediterranea in genere,

invita la Commissione di merito
a valutare l'opportunità di rappresentare al Governo l'esigenza di sostenere, nelle sedi comunitarie competenti, le seguenti posizioni:
procedere verso un moderato programma di espianto invece che verso un espianto indiscriminato di 400.000 ettari, che comporta anche costi notevoli pari a 2,4 miliardi di euro in 5 anni. Passare da un espianto volontario ad uno concordato con le regioni, che vanno necessariamente coinvolte nella definizione di questi programmi, al fine di evitare lo smantellamento di sistemi viticoli ritenuti strategici dal punto di vista socio-economico e ambientale;
mantenere la distillazione dei sottoprodotti, al fine di rispondere a obiettivi di qualità e di tutela dell'ambiente, studiando parallelamente le soluzioni alternative per il ritiro dei sottoprodotti dalla vinificazione. Se la misura venisse smantellata si creerebbe il grosso problema dello smaltimento dei sottoprodotti (vinaccia e feccia), che dovrebbero essere trattati come rifiuti speciali, con costi molto elevati per le imprese. Allo stesso modo deve essere mantenuta la pratica della distillazione di crisi come misura straordinaria, che va superata gradualmente spostando le risorse verso altre finalità di promozione e ristrutturazione aziendale al fine di incrementare quote di mercato;


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mantenere le attuali norme di classificazione dei vini, in termini di indicazione geografica e di qualità: DOC, DOCG e IGT e VQPRD. Allineare tali norme a quelle degli accordi TRIPS in ambito OMC, vorrebbe dire passare da un criterio di qualità ad uno soltanto geografico ed abbandonare la pratica dell'identificazione e della protezione delle indicazioni geografiche dei vini, elementi essenziali della strutturazione delle regioni viticole europee;
opporsi all'indicazione del vitigno e dell'annata nell'etichetta dei vini da tavola, in quanto sarebbe controproducente per il sistema dei vini di indicazione geografica che hanno legato in modo rilevante il nome del vitigno alla zona di produzione;
appoggiare il divieto previsto dalla Commissione circa dell'utilizzo del saccarosio per l'aumento della gradazione alcolometrica del vino, e comunque, fino a quando tale pratica non verrà soppressa, mantenere l'aiuto ai mosti per l'arricchimento.