I Commissione - Mercoledì 20 dicembre 2006


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri (Atto n. 46).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI VOLONTÈ, BERTOLINI, BENEDETTI VALENTINI E BOCCHINO

La I Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (atto n. 46),
considerato che lo schema di decreto legislativo in esame appare compilato con una tecnica approssimativa, che non adatta il testo della direttiva al diritto interno, ma si limita, nella gran parte dei casi, a riprodurlo meccanicamente. È pertanto necessario rivedere la stesura perché il recepimento sia formalmente sostenibile, e non si traduca stilisticamente nella semplice materiale copia dell'atto comunitario,
osservato che nel merito, con questo schema di decreto legislativo prosegue il lavoro di modifica delle disposizioni in materia di immigrazione, senza passare dal vaglio di un confronto parlamentare pieno. In svariate circostanze, dall'avvio della legislatura, il Governo ha modificato in modo significativo le disposizioni vigenti in materia di immigrazione con strumenti di carattere amministrativo, ovvero estendendo le norme di decreti legislativi di recepimento di direttive comunitarie, omettendo il necessario approfondimento in Parlamento. Le modifiche riguardano non solo le disposizioni della legge n. 189/2002, ma anche quelle dell'originario testo unico n. 286/1998, e in più talune disposizioni sul terrorismo, contenute in particolare nella legge n. 155/2005, a suo tempo approvate a larghissima maggioranza,
rilevato che problemi esistono anche quanto alla parificazione di forme generiche di convivenza al vincolo familiare fondato sul matrimonio, che viene operata dall' articolo 2, e soprattutto dall' articolo 3 dello schema. In Italia non vi è una legislazione che equipara formalmente l'unione registrata al matrimonio: ciò anche in ossequio al disposto di cui all'articolo 29 della Costituzione. Se e quando ciò dovesse esserci, si interverrà; ma non può essere inserita una norma a futura memoria come quella di cui all'articolo 2, comma 1, n. 2, lettera b) che recita: »qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari...». Una formulazione di questo tipo, alla luce delle norme costituzionali, va rettificata, perché, in assenza di una legge di equiparazione, introduce nella legislazione ordinaria un elemento di forte ambiguità, tale da condizionare negativamente il lavoro dell'interprete,
ritenuto che va certamente soppresso l'articolo 3 comma 2 lettera b), poiché equipara al familiare il »partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata». Il soggetto al


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quale ci si ricongiunge è il «cittadino dell'Unione»; il partner può essere sia un altro cittadino dell'Unione Europea sia un cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea. «Partner» è termine generico; non si comprende a quali norme si debba fare riferimento per capire: a) il significato del termine stesso; b) la natura, la consistenza e la stabilità della relazione; c) il o i soggetti legittimati ad attestarla. Esistono Stati non appartenenti all'Unione europea privi di una anagrafe affidabile. Vi è lo spazio per ogni arbitrio, anche perché non si fa rinvio a una norma futura, ma si introduce una disposizione di immediata applicazione, per attivare la quale è sufficiente un provvedimento del giudice,
rilevato che l'articolo 10 della direttiva va ripreso integralmente, senza scomporlo in più parti, come viene fatto nel decreto di recepimento, anche perché l'esito della scomposizione è la mancata integrale riproduzione di tutti i requisiti per il rilascio della carta di soggiorno previsti dalla direttiva: manca, per esempio, la riproposizione della lettera e) del comma 2 dell'articolo 10,
considerato inoltre che l'articolo 20 del decreto legislativo, che riprende l'articolo 27 della direttiva, non recepisce tutte le disposizioni di quest'ultima; manca, per esempio, il riferimento al potere per lo Stato ospitante di chiedere allo Stato di provenienza informazioni sui precedenti penali del cittadino dell'Unione europea o di un suo familiare. Ciò, peraltro, contrasta con la logica della stretta collaborazione nell'attività di prevenzione fra gli Stati dell'Unione europea. Più in generale, le limitazioni all'ingresso e al soggiorno per motivi di ordine pubblico devono essere armonizzate con quelle già in vigore, in particolare:
a) con riferimento ai poteri del prefetto e a quelli del ministro dell'Interno;
b) tenendo presente che l'articolo 21 riguarda anche i cittadini non appartenenti all'Unione europea: si parla infatti di familiari del cittadino dell'Unione europea, «qualunque sia la loro cittadinanza»;
c) adattando le nuove disposizioni al sistema di espulsione previsto dal testo unico n. 286/1998 e l'espulsione per motivi di sicurezza di cui all'articolo 3 della legge n. 155/2005;
d) tenendo conto che, in base a tali disposizioni, il ricorso contro l'espulsione non ha effetto sospensivo della esecuzione del provvedimento, come invece prevede l'articolo 22 del decreto in esame. Il decreto di recepimento ignora le deroghe alla sospensione della esecutività previste dall' articolo 31, commi 2 e 4 della direttiva.

considerato infine che le disposizioni di cui all'articolo 29 della direttiva non sono recepite nella loro totalità e quelle dell'articolo 33 non sono assolutamente recepite,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1. sia rivista la stesura, perché il recepimento sia formalmente sostenibile, e non si traduca stilisticamente nella semplice materiale riproduzione dell'atto comunitario;
2. sia soppressa all'articolo 2, comma 1, n. 2, la lettera b);
3. siano eliminate all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), le parole «o partner»;
4. sia soppressa all'articolo 3, comma 2, la lettera b);
5. si riproduca per intero il contenuto dell'articolo l0 della direttiva;
6. si riproduca l' articolo 27 della direttiva nella parte della richiesta di informazioni sui pregiudizi penali;


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7. siano armonizzate le norme sull'allontanamento a quelle, già in vigore, di cui al testo unico n. 286/1998 e alla legge n. 155/2005, secondo quanto sopra indicato, precisando che, ove la legislazione italiana preveda l'immediata esecutività della espulsione del cittadino non appartenente all'Unione europea, questa non possa essere sospesa;
8. siano recepite le disposizioni di cui agli articoli 29 e 33 della direttiva.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri (Atto n. 46).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (atto n. 46),
considerato che l'Unione europea non ha competenza, in base allo stato attuale del diritto comunitario e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, per introdurre istituti propri del diritto familiare che riguardano principi ritenuti fondamentali dagli ordinamenti nazionali e, nella fattispecie, in quello italiano. In particolare non sussiste obbligo derivante dal diritto comunitario di equiparare il matrimonio ad una unione registrata. Sono comunque fatte salve le prerogative del legislatore italiano di assumere iniziative volte a modificare la disciplina vigente, come altri Paesi europei hanno di recente previsto nei rispettivi ordinamenti,
considerata la necessità di precisare, all'articolo 3, comma 2, lettera b), che il relativo attestato sia rilasciato dal paese di provenienza del soggetto interessato;
valutata l'opportunità di prevedere, all'articolo 5, comma 5, un termine più ampio rispetto alle ventiquattro ore stabilite nello schema in esame per consentire al soggetto interessato di integrare la documentazione attestante la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione, atteso che in proposito la direttiva invita a prevedere un termine «ragionevole»,
valutata la necessità di prevedere ulteriori modifiche di ordine formale allo schema in esame;
visti i rilievi espressi dalla V Commissione bilancio,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 3, al comma 2, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di precisare che l'attestato debba essere rilasciato dal paese di provenienza del soggetto interessato;
b) all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento di identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in altro Stato dell'Unione»;


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c) all'articolo 5:
1. valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento di identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, e i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.»;
2. valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 3 con il seguente: «3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste»
3. valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto di documenti di viaggio o del visto di ingresso, non è disposto se l'interessato, entro quarantotto ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione secondo la legge nazionale la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione»;
d) all'articolo 7:
1. al comma 1, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le parole: «per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno»;
2. al comma 1, lettera c) valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «a titolo principale» con le seguenti: «come attività principale» e di sopprimere le parole: «per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno»;
3. al comma 3, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «l'immediata» con le seguenti: «la piena»;
4. al comma 3, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera d) con la seguente: «d) segue un corso di formazione professionale che, salvo il caso di disoccupazione involontaria, sia corrispondente all'attività professionale precedentemente svolta; l'assenza di tale rapporto determina la perdita della qualità di lavoratore subordinato»;
e) all'articolo 9:
1. al comma 2, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la parola: «restando» nonché l'opportunità, al medesimo comma 2, di sostituire la parola: «è» con le seguenti: «può essere»;
2. al comma 5, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «qualora richiesto» con le seguenti: «se necessario»;
f) all'articolo 10:
1. al comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole da: «I familiari» fino a: «richiedono alla questura» con le seguenti: «Trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 2, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, possono richiedere alla questura»;
2. al comma 5, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità» con le seguenti: «, gravidanza e maternità» nonché, al medesimo comma 5, di aggiungere, in fine, le parole: «; è onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità»;
g) all'articolo 11:
1. al comma 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «che hanno» con le seguenti: «sempre che essi abbiano»; nonché di sostituire le parole: «a condizione che» con la seguente: «ed»; valuti inoltre il Governo l'opportunità di sopprimere, al medesimo comma 2, le


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parole: «affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno» ;
2. al comma 4, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «indipendentemente dalla» con le seguenti: «indipendentemente dal requisito della», nonché l'opportunità di sostituire le parole: «finché non terminano gli» con le seguenti: «e fino al termine degli»;
h) all'articolo 12:
1. al comma 2, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «in corso o»;
2. al comma 4 valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le parole: «affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno»;
i) all'articolo 13:
1. al comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le parole: «che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante»;
2. al comma 3, all'alinea, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la parola: «restando»;
3. al comma 3, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di sostituire la parola «immediata» con la seguente: «piena»;
l) all'articolo 14, al comma 3, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le parole: «motivi rilevanti, quali la» nonché di sostituire le parole: «la maternità» con la seguente: «maternità»;
m) all'articolo 15:
1. al comma 6, all'alinea, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «a condizione che:» con le seguenti: «se si verifica una delle seguenti condizioni:»
2. al comma 6, lettera a) e lettera b), valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la parola «, o»;
n) all'articolo 19:
1. al comma 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «dal diritto derivato» con le seguenti: «dalle norme statali di esecuzione»;
2. al comma 3, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le parole: «e se non attribuito autonomamente in virtù dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge» nonché di aggiungere, in fine, le parole: «, salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge.»;
o) all'articolo 20, al comma 8, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «con l'ammenda di» con le seguenti: «con l'ammenda da euro 500 ad».


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ALLEGATO 3

Schema di decreto del presidente del consiglio dei ministri recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri (Atto n. 62).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Atto n. 62)

esprime

PARERE FAVOREVOLE.