I Commissione - Resoconto di mercoledì 20 dicembre 2006


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Luigi Scotti e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Paolo Naccarato.

La seduta comincia alle 9.35.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.
Atto n. 46.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 19 dicembre 2006.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che relatore ha presentato, nel corso della seduta di ieri, una proposta di parere favorevole con osservazioni. Avverte inoltre che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del deputato Volontè e altri (vedi allegato 1).

Isabella BERTOLINI (FI) dichiara preliminarmente di ritenere necessario e urgente lo svolgimento, in sede parlamentare, di un generale confronto tra le diverse forze politiche in materia di immigrazione, sulla quale auspica che il


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Governo informi con chiarezza il Parlamento in ordine ai propri intendimenti.
Con riferimento alla proposta di parere del relatore, pur apprezzando lo sforzo da lui compiuto, osserva che essa non suggerisce modifiche di rilievo e che anzi, in alcuni casi, non prende neppure in considerazione le più significative problematiche recate dallo schema di decreto in esame, con particolare riferimento agli articoli 2 e 3, dei quali dichiara di non condividere il contenuto. Al riguardo osserva che da parte del Governo è in atto un tentativo di modificare surrettiziamente la disciplina vigente in materia di immigrazione mediante il recepimento delle direttive comunitarie. Ritiene in proposito che la mancanza di un progetto organico di riforma stia producendo l'inserimento all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale, mediante l'emanazione di decreti legislativi frammentari, di disposizioni tra loro contrastanti che recano anche problemi di ordine costituzionale.
Dichiara quindi di condividere la proposta alternativa di parere, di cui è firmataria, con la quale si tenta di fornire un apporto costruttivo al dibattito in esame, al fine di apportare le necessarie modifiche al testo dello schema. Al riguardo osserva che, anche sotto il profilo della tecnica legislativa, tale schema presenta profili problematici soprattutto nei punti in cui, riprendendo testualmente la direttiva, fa riferimento allo «Stato membro ospitante», anziché riferirsi direttamente allo Stato italiano, come sarebbe più opportuno trattandosi di una fonte nazionale.
Si sofferma quindi sugli articoli 2 e 3, che a suo avviso consentiranno l'ingresso, nelle vesti di «familiare», anche della persona convivente, dando così riconoscimento giuridico alle unioni di fatto, ancorché sulla base di una attestazione effettuata dal paese di provenienza. In proposito ritiene che la precisazione contenuta nella osservazione del relatore, per cui tale attestazione deve essere certificata dal paese di provenienza, non risolve i rischi che il soggetto a cui viene concesso il permesso di soggiorno sfugga ai necessari controlli di sicurezza, rischiando così di vanificare i meccanismi di controllo previsti dal del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, votato all'unanimità nella scorsa legislatura. A questo proposito fa presente che non sono state recepite dallo schema in esame le disposizioni della direttiva in materia di sicurezza, producendo situazioni di incertezza in ordine all'applicazione di alcuni strumenti, quale ad esempio quello dell'espulsione, come pure non sono state recepite le disposizioni della direttiva in ordine agli aspetti in materia sanitaria.
Conclude dichiarando il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore ed auspicando l'approvazione della proposta alternativa di parere.

Carlo GIOVANARDI (UDC) osserva che il procedimento di recepimento delle direttive comunitarie, che avviene prevalentemente mediante l'adozione di decreti legislativi da parte del Governo, rischia di pregiudicare la centralità, nel procedimento di elaborazione delle norme legislative, del Parlamento, che svolge un ruolo limitato all'espressione di un parere privo di efficacia vincolante.
Tale limitazione assume un rilievo ancora maggiore quando le direttive comunitarie prevedono il recepimento di principi che contrastano con i contenuti di riforme significative nei diversi ambiti dell'ordinamento giuridico, sulle cui elaborazioni il Parlamento ha svolto un ruolo fondamentale.
Fa presente che la proposta alternativa di parere è volta a condizionare il Governo a recepire importanti suggerimenti da parte della Commissione, in qualche modo cercando di recuperare al Parlamento un ruolo meno marginale all'interno del procedimento di recepimento della direttiva in questione.

Luciano VIOLANTE, presidente, pur dichiarando di condividere, in generale, l'opportunità di prevedere un ruolo più significativo del Parlamento all'interno della


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«fase discendente» del diritto comunitario, osserva che lo schema in esame si inserisce nell'ambito di un sistema di recepimento delle direttive in via delegata che non è mai stato significativamente messo in discussione; pertanto reputa inopportuno affrontare tale tematica in questa sede.

Sandro GOZI (Ulivo), rispondendo al deputato Giovanardi, dichiara di condividere l'opportunità di rafforzare il ruolo del Parlamento nell'ambito del procedimento di recepimento delle direttive comunitarie, che in alcuni casi potrebbe anche prescindere dallo strumento della delega prevista con la legge comunitaria annuale in favore di un recepimento diretto in via legislativa.
Con riferimento allo schema in esame, osserva che esso è volto a recepire una direttiva prevista dalla legge comunitaria per il 2004. Al riguardo evidenzia la chiara scelta politica sottesa al suo recepimento, che è quella di favorire la più ampia libertà di circolazione delle persone all'interno dell'Unione e l'unità delle famiglie, comunque entro i limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico nazionale. Sotto il profilo della tecnica legislativa, trattandosi di un provvedimento che reca problematiche complesse anche di ordine costituzionale, dichiara di condividere la scelta, operata dal Governo in sede di elaborazione dello schema, di riprodurre in modo integrale il testo della direttiva per gli aspetti più rilevanti, che da un lato è finalizzata ad evitare che il suo recepimento possa essere considerato il presupposto per il riconoscimento pieno di diritti soggettivi che non siano riconosciuti dall'ordinamento nazionale, ma, al contempo, si pone l'obiettivo di agevolare l'esercizio di alcuni diritti di natura comunitaria nei limiti della loro compatibilità con l'ordinamento nazionale. Al riguardo ricorda che la giurisprudenza comunitaria ha costantemente affermato il principio per cui non è consentito fare uso del diritto comunitario per introdurre in modo surrettizio, all'interno dei singoli ordinamenti giuridici nazionali, il riconoscimento di istituti fondamentali che non sono da essi riconosciuti. Pertanto, essendo lo schema in esame volto prevalentemente a prevedere forme di agevolazione per la libera circolazione dei soggetti e per l'unità delle famiglie, anche alla luce dell'intenzione, manifestata dal Governo, di esaminare entro tempi brevi un progetto di riforma delle unioni di fatto, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Luca VOLONTÈ (UDC) si sofferma preliminarmente su una sentenza recentemente emessa dal tribunale di Firenze, con la quale è stato riconosciuto ad un cittadino neozelandese, unito da un rapporto di convivenza con un cittadino italiano certificato da un attestato rilasciato dalle autorità neozelandesi, il rilascio del permesso di soggiorno in Italia per motivi familiari, anche sulla base della direttiva 2004/38/CE, recepita dallo schema in oggetto. In proposito, pur ritenendo che l'interpretazione di tale direttiva da parte del giudice sia stata forzata, evidenzia come essa dimostri che la sua introduzione nell'ordinamento giuridico italiano mediante lo schema in esame, privo di un'apposita clausola di salvaguardia, possa effettivamente stravolgerne il contenuto, producendo in sostanza il riconoscimento giuridico delle unioni di fatto. Conclude sostenendo che sarebbe stato opportuno che il Governo intervenisse su tale sentenza.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva come in tale materia si sarebbe potuto configurare solo un intervento di natura politica da parte dell'esecutivo.

Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, richiamandosi alle osservazioni svolte dal deputato Gozi. Con riferimento al più generale tema dell'immigrazione, ritiene condivisibile la proposta del deputato Bertolini di affrontarlo nel suo complesso e non solo mediante provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie, che rivestono una portata limitata. Al riguardo,


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infatti, sottolinea come la cosiddetta «legge Bossi-Fini» è stata scritta ed approvata con il contributo di forze politiche che fanno della xenofobia il loro manifesto politico e che pertanto essa affronta le questioni collegate all'immigrazione in un'ottica non condivisibile, soprattutto in quanto condiziona il rilascio del permesso di soggiorno alla titolarità di un contratto di lavoro. Ritiene pertanto che tale normativa deve essere profondamente modificata mediante la predisposizione di un impianto legislativo nuovo, fondato su presupposti diversi. Con riferimento allo schema in esame, ed in particolare problema del riconoscimento delle coppie di fatto, osserva che l'articolo 2 prevede un rinvio alla legislazione nazionale.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) dichiara il voto contrario da parte del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, essendo invece favorevole ad approvare la proposta alternativa di parere, di cui è firmatario. Dichiara di non volere commentare la sentenza citata dal deputato Volonté, della quale ignora i contenuti, osservando come tuttavia essa sembrerebbe in qualche modo presentare profili di arbitrarietà. In proposito ritiene che l'azione della magistratura potrebbe essere influenzata sia dall'attuale clima di confusione politica tra le forze politiche di maggioranza, sia da una generale incertezza normativa originata da una intersecazione di fonti normative senza chiarezza a livello gerarchico. Con riferimento al contenuto dello schema in esame, osserva che esso, agli articoli 2 e 3, equipara surrettiziamente le unioni di fatto al matrimonio, operando una evidente forzatura dell'ordinamento giuridico nazionale.
Dichiara quindi di non condividere l'osservazione del deputato Frias sulla presunta xenofobia delle formazioni politiche di centro-destra. La direttiva in questione, infatti, disciplina la circolazione nel territorio dell'Unione europea di familiari di cittadini comunitari e non disciplina in senso stretto la materia dell'immigrazione. Al riguardo sottolinea l'importanza di tenere presenti gli aspetti collegati alla sicurezza, che non ritiene siano disciplinati opportunamente nello schema in esame e sui quali la proposta di parere del relatore interviene in modo blando.

Marco BOATO (Verdi) dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, richiamandosi in proposito alle osservazioni svolte dal deputato Gozi. Dichiara inoltre di condividere il contenuto dell'intervento svolto dal deputato Frias, come pure l'auspicio del deputato Bertolini in ordine all'opportunità di esaminare compiutamente le problematiche in materia di immigrazione in un ambito più generale. Analoga considerazione svolge in ordine alla materia delle unioni di fatto.

Italo BOCCHINO (AN) si richiama alle osservazioni svolte dal deputato Benedetti Valentini. Con riferimento allo schema in esame, pur dichiarando di condividere l'obiettivo di favorire la più ampia circolazione di cittadini comunitari all'interno dell'Unione europea nonché quello di garantire l'unità dei nuclei familiari, esprime le proprie perplessità sulle modalità applicative della direttiva, che concernono questioni, quali le unioni di fatto, che devono essere affrontate nelle sedi proprie. Esprime un'analoga considerazione in ordine alle riforme in materia di immigrazione, che devono maturare all'interno di un confronto politico tra le diverse forze politiche presenti in Parlamento e non mediante lo strumento del decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie, con cui il Governo sta surrettiziamente smantellando la vigente disciplina in materia di immigrazione. Al riguardo contesta l'osservazione del deputato Frias secondo cui la legge «Bossi-Fini» si connoterebbe in chiave xenofoba. Osserva in proposito che con tale legge è stato regolarizzato il più alto numero di immigrati rispetto ad ogni altro provvedimento, sottraendo moltissimi immigrati al lavoro nero.
In ordine allo schema in esame, si dichiara contrario alla formulazione dell'articolo 2, comma 2 che, alla lettera b),


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equipara il partner, senza prevederne una definizione, al familiare in senso stretto, lasciando un margine di eccessiva ambiguità ed incertezza interpretativa. Dichiara pertanto il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore, che invita ad un ripensamento in ordine alle questione da lui evidenziate.

Luciano VIOLANTE, presidente, richiama l'attenzione della Commissione sul quinto «considerando» della direttiva che, configurando uno strumento di interpretazione, reca la chiave di lettura della direttiva stessa. Al riguardo fa presente che esso prevede che il diritto di ciascun cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinchè possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza e che, ai fini della direttiva stessa, la definizione di «familiare» dovrebbe altresì includere il partner che ha contratto un'unione registrata qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio. Tale principio è altresì ulteriormente specificato nel «considerando» successivo.

Franco RUSSO (RC-SE) dopo aver dichiarato di condividere l'intervento del deputato Frias, osserva che l'Unione europea si fonda su un principio di integrazione degli ordinamenti degli Stati membri. L'applicazione alla direttiva in questione di questo principio, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, impone agli Stati membri di rispettare le attestazioni ufficiali effettuate negli altri Stati comunitari anche in tema di rapporti familiari ove queste dichiarino l'esistenza certificata di unioni familiari. Al riguardo evidenzia come il recepimento della direttiva secondo lo schema in esame non produca alcuna innovazione nell'ordinamento giuridico italiano in materia di diritto di famiglia, se non il mero riconoscimento dello status di partner effettuata da altri ordinamenti comunitari. Rileva infine che, sulla base dell'articoli 2 e 29 della Costituzione, sono state riconosciute alcune forme di tutela giuridica alle unioni di fatto all'interno dell'ordinamento giuridico.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) fa presente l'opportunità che il rappresentante del Governo intervenga sulle questioni oggetto del dibattito in corso.

Francesco ADENTI (Pop-Udeur), dopo aver evidenziato la complessità della tematica in discussione, si sofferma sui contenuti dello schema in esame, osservando che esso non produce sostanziali modificazioni sulla disciplina del diritto di famiglia, tanto meno alcun tipo di equiparazione delle unioni di fatto al matrimonio, sulla quale ribadisce la netta contrarietà del proprio gruppo.
Dichiara quindi di condividere la premessa della proposta di parere del relatore nella parte in cui afferma che l'Unione europea non ha competenza, in base allo stato attuale del diritto comunitario e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, per introdurre istituti propri del diritto familiare che riguardano principi ritenuti fondamentali dagli ordinamenti nazionali e, nella fattispecie, in quello italiano, non sussistendo in particolare alcun obbligo derivante dal diritto comunitario di equiparare il matrimonio ad una unione registrata. Si sofferma sulle osservazioni critiche svolte dai deputati del gruppo dell'UDC, sottolineando come la direttiva in questione è stata approvata in una fase in cui il del Ministro pro tempore per le politiche comunitarie era il ministro Buttiglione. Conclude preannunciando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Khaled Fouad ALLAM (Ulivo) fa presente che la penetrazione del diritto comunitario all'interno degli ordinamenti degli Stati membri produce inevitabilmente discrasie tra i diversi sistemi giuridici, soprattutto quando vengono messi in discussione valori portanti dei singoli ordinamenti giuridici. In proposito auspica


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che sul tema delle unioni di fatto possa darsi luogo ad un confronto sereno tra le diverse forze politiche.

Felice BELISARIO (IdV) annuncia il voto favorevole da parte del proprio gruppo. Fa quindi presente l'opportunità di modificare in maniera sostanziale, ancorché non in modo complessivo, la materia dell'immigrazione.

Il sottosegretario Luigi SCOTTI si sofferma su alcuni punti di particolare rilievo dello schema in esame. Dopo aver ricordato che l'attuazione di questa direttiva è prevista dalla legge comunitaria del 2004, dichiara di comprendere le perplessità espresse nel corso del dibattito in ordine alla procedura di recepimento delle direttive comunitarie, che prevedono per il Parlamento solo un ruolo consultivo, privo di effetti vincolanti. Con riferimento allo schema in esame, dichiara di condividere l'opportunità di riformulare il testo di talune disposizioni, che potrebbero essere oggetto di interpretazione non univoca. Al riguardo fa presente tuttavia che, in alcuni casi, dubbi interpretativi possono essere risolti mediante la lettura dei «considerando» della direttiva in questione. Si sofferma quindi sulle perplessità sollevate da alcuni deputati in ordine alla eventualità che dal recepimento della direttiva potrebbe conseguire l'introduzione surrettizia di istituti non presenti nell'ordinamento giuridico nazionale, quale il riconoscimento delle unioni di fatto. Al riguardo fa presente che non è previsto un recepimento automatico della disciplina vigente in altri ordinamenti e che il recepimento di tale direttiva è fatto alla luce dei principi presenti nell'ordinamento giuridico italiano. Al riguardo rileva come già alcune norme italiane prevedano una equiparazione delle unioni di fatto al matrimonio, seppur non in modo assoluto, soprattutto in ordine ad alcune forme di tutela giuridica.
Fa quindi presente che talune disposizioni della direttiva sono state riformulate nello schema di decreto solo al fine di renderne più chiara la portata.
Osserva poi che, nei casi di sovrapposizione di fonti, la loro risoluzione avviene secondo i criteri comunemente utilizzati della successione delle leggi nel tempo.
Per quanto concerne poi le presunte mancanze di garanzia di sicurezza relativamente ai soggetti che entrano nel territorio italiano, fa presente che l'articolo 3 dello schema prevede l'obbligo di verificare la situazione personale del soggetto, stabilendo al contempo la possibilità di rifiutarne motivatamente l'ingresso. Osserva infine che il mancato recepimento delle disposizioni della direttiva in materia sanitaria è giustificato in quanto è comunque applicabile la legislazione nazionale, che già disciplina la materia. Esprime infine un apprezzamento sulla proposta di parere del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, avvertendo che se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa presentata dal deputato Volonté ed altri, mentre, se risulterà respinta, sarà messa in votazione la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (vedi allegato 2) risultando così preclusa la proposta alternativa.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Atto n. 62.
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), relatore, illustra il contenuto dello schema in esame. L'articolo 1 effettua una ricognizione delle strutture trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio in attuazione dell'articolo


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1, comma 2, del decreto-legge n. 181 del 2006; in particolare il trasferimento concerne gli uffici, già incardinati presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, quali la segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le cui strutture sono indicate dall'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 8 giugno 1999, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), l'Unità tecnica-finanza di progetto (UTFP) di cui all'articolo 7 della legge n. 144 del 1999 e la Segreteria tecnica della Cabina di Regia nazionale. L'articolo 2 dispone in ordine al trasferimento del personale - dirigente e non dirigente - in servizio presso le strutture di cui all'articolo 1; l'articolo 3 disciplina il trasferimento delle risorse finanziarie, mentre gli articoli 4 e 5 disciplinano il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei beni mobili afferenti alle strutture trasferite e dispongono in ordine all'utilizzo dei servizi informatici e dei beni immobili. Infine, l'articolo 6 dispone la successione della Presidenza del Consiglio nei rapporti giuridici concernenti le funzioni trasferite, mentre l'articolo 7 reca disposizioni particolari concernenti il personale non dirigente e l'articolo 8 contiene disposizioni transitorie di varia natura. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore sia alla luce della contrarietà rispetto alla politica di frammentazione dei ministeri, intrapresa dal Governo a partire dall'emanazione del decreto-legge n. 181 del 2006, che per la scarsa fiducia nella clausola di invarianza della spesa prevista nello schema, che ritiene resterà disattesa. Fa inoltre presente che la propria contrarietà sullo schema in esame si giustifica alla luce delle eccessive risorse di cui esso prevede il trasferimento e che non trovano una reale giustificazione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 3).

La seduta termina alle 11.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 dicembre 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Paolo Naccarato.

La seduta comincia alle 11.05.

Conflitto di interessi.
C. 1318 Franceschini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 19 dicembre 2006.

Gabriele BOSCETTO (FI) ricorda che la posizione politica del proprio gruppo sulla proposta di legge in esame è stata già illustrata dai deputati La Loggia e Santelli. Al riguardo ritiene che la vigente legge in materia, essendo stata approvata nel 2004, abbia avuto una sperimentazione, in sede attuativa, ancora troppo limitata per pervenire a valutazioni complessive che possano indurre a ritenere necessaria una riforma della disciplina da essa recata. In proposito ritiene pertanto che una revisione radicale della normativa vigente, come prospettato dalla proposta di legge in esame, debba considerarsi ispirata esclusivamente da logiche persecutorie nei confronti del leader dell'opposizione.
Ribadito, pertanto, che la posizione del proprio gruppo è contrario ad una revisione della normativa vigente, si riserva comunque di valutare quali siano gli intendimenti della maggioranza alla luce della proposta di testo base che sarà presentata dal presidente.
Il suo intervento, pertanto, è finalizzato ad individuare le principali criticità presenti


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nelle prospettive di riforma, anche sulla base della relazione svolta dal presidente Violante. In proposito dichiara di condividere la parte della relazione nella quale si evidenzia che lo spirito con cui sarebbe proficuo affrontare il tema in esame dovrebbe essere quello dell'integrazione e del perfezionamento della legge vigente, sulla base dell'esperienza applicativa e dei suggerimenti formulati dall'Autorità antitrust e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nelle loro relazioni periodiche alle Camere. Non ritiene invece condivisibile assumere quale criterio informatore di un eventuale nuovo intervento legislativo l'esperienza di altri paesi, ovvero le indicazioni provenienti da organismi internazionali, quali l'OCSE. Al riguardo fa presente, ad esempio, che gli Stati Uniti dispongono di una disciplina con caratteristiche peculiari coerenti con il sistema complessivo di quel paese, mentre in altri ordinamenti, quale ad esempio la Francia, vigono disposizioni assai meno incidenti rispetto a quelle di cui si propone l'approvazione. Ritiene poi poco utile guardare all'esperienza della Spagna, alla luce della breve esperienza applicativa della relativa disciplina.
Giudica quindi condivisibile la linea proposta dal presidente Violante di addivenire ad una definizione del conflitto capace di coglierne gli aspetti potenziali. Reputa in proposito utile e significativo il patrimonio di esperienza che si può trarre dall'attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e ringrazia il presidente Violante per aver offerto alla Commissione una sintetica casistica delle decisioni adottate da tali Autorità: ritiene che l'analisi di tali precedenti sia utile al fine di individuare possibili correttivi della disciplina vigente in materia di conflitto di interessi, qualora si ritenga che di interventi migliorativi vi sia bisogno. L'impostazione della proposta di legge C. 1318 è invece improntata a uno spirito di radicale stravolgimento della normativa vigente che il suo gruppo, ritiene da respingere in toto. Si sofferma quindi sull'ipotesi, prospettata nella relazione introduttiva del presidente, di porre al centro di un aggiornamento della disciplina sul conflitto di interessi la nozione di danno potenziale, anziché quella di danno reale e rileva come in tal senso sia necessario riflettere anche sulla nozione di incidenza, ovvero di idoneità di un atto ad alterare il corretto funzionamento del mercato. Analoghe considerazioni svolge in riferimento all'eventuale passaggio dalla nozione di danno per l'interesse pubblico a quella, più ampia, di lesione dell'interesse pubblico. Ricorda altresì come, nella sostanza, dagli interventi svolti in Commissione dai presidenti delle Autorità testé citate sia emerso un giudizio complessivamente positivo della disciplina vigente in materia.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) osserva che, in realtà, i presidenti delle Autorità cui fa riferimento il deputato Boscetto hanno mosso numerosi rilievi critici alla legge n. 215 del 2004.

Gabriele BOSCETTO (FI) ribadisce che i presidenti delle Autorità competenti si sono limitati, a suo avviso, ad ipotizzare alcune modifiche della normativa vigente, peraltro da loro stessi giudicate di non semplice realizzazione. Ritiene inoltre che l'esperienza delle due Autorità debba essere mantenuta e valorizzata, ed esprime pertanto contrarietà alla proposta di istituzione di una nuova Autorità amministrativa indipendente. Ricorda quindi che i presidenti delle Autorità competenti hanno espresso alcuni dubbi sull'istituto della diffida, previsto dalla legge n. 215 del 2004, che giudica invece assai ragionevole, dichiarandosi tuttavia disponibile a valutare meccanismi più rapidi e incisivi. Osserva comunque che il ragionare di una modificazione dell'istituto della diffida, come pure il passare dalla nozione di danno reale a quella di danno potenziale ovvero dalla nozione di danno per l'interesse pubblico a quella di lesione dell'interesse pubblico, è cosa ben diversa dall'abrogare la legge n. 215 del 2004 e dall'istituire una nuova Autorità. Dopo aver ricordato che gli interventi in Commissione


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dei presidenti delle due Autorità competenti contenevano anche altri spunti critici, sui quali tuttavia non intende soffermarsi, poichè sono già stati ricordati dal presidente Violante, esprime la contrarietà del suo gruppo ad ogni previsione di provvedimenti ablatori, ed in particolare all'ipotesi di un obbligo di vendita. Al riguardo, osserva che anche la soluzione adottata in Canada appare più consona ai sistemi di diritto anglosassone e considera interessante ma poco felice anche il riferimento alle disposizioni in corso di esame presso la regione Sardegna. Dichiara quindi che, per il suo gruppo, ha valore pregiudiziale la scelta di non consegnare un patrimonio a chi non ne abbia la piena responsabilità e ritiene che nessuna ipotesi di spoliazione possa essere presa in considerazione, anche per i problemi di ordine costituzionale evidenziati dal professor Caianiello nel corso di una audizione svolta nella precedente legislatura. Ribadisce per tali motivi di giudicare del tutto non condivisibile la proposta di legge C. 1318, mentre ritiene si possa discutere di parziali modificazioni della legge n. 215 del 2004, da realizzare soprattutto mediante una valorizzazione del ruolo delle Autorità competenti. Dichiara quindi di considerare interessante l'accenno contenuto nella relazione alla materia dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità; in proposito, osserva che anche nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo è emerso con chiarezza come l'istituto dell'ineleggibilità sia comunemente ritenuto un mezzo di contrasto del conflitto di interessi scarsamente efficace e poco idoneo. Ritiene altresì che l'ipotesi di attribuire, con legge costituzionale, una competenza in materia di verifica delle cause di ineleggibilità alla Corte costituzionale possa certamente costituire motivo di riflessione; peraltro, ritiene preferibile che un simile intervento non si innesti sull'esame del provvedimento in titolo.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, precisa che l'ipotesi avanzata nella sua relazione si limitava a contemplare l'eventualità che la Corte costituzionale fosse chiamata a decidere sui ricorsi in materia di ineleggibilità.

Gabriele BOSCETTO (FI), alla luce delle precisazioni fornite dal presidente Violante, osserva che il tema può certamente essere approfondito, ma al di fuori dell'esame del provvedimento in titolo. Dichiara quindi di condividere l'affermazione per cui la normativa in materia di conflitto di interessi, per essere efficace, deve avere carattere oggettivo, mentre considera assai complesso stabilire come essa possa avere anche carattere preventivo. Concorda altresì sull'opportunità che la disciplina contenga una definizione del conflitto di interessi, ma osserva che la definizione recata dalla legge n. 215 del 2004 è certamente apprezzabile, come confermato anche dagli interventi dei presidenti delle due Autorità competenti. Giudica inoltre importante il riferimento all'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso di ufficio, in quanto ciò dimostra che la disciplina del conflitto di interessi non esclude la possibilità che siano comminate sanzioni di natura penale; del resto, non sarebbe possibile sottrarre al giudice penale la competenza a conoscere del reato di abuso di ufficio. Dichiara quindi di non condividere l'opportunità di affidare all'Autorità competente, presente o istituenda, una funzione di consulenza preventiva, tanto più che l'eventuale certificazione rilasciata da detta Autorità non impedirebbe l'azione penale da parte della magistratura. Reputa inoltre interessante il riferimento, contenuto nella relazione, alla decisione assunta dalla Autorità competente in riferimento alla vicenda che aveva portato il Governo, nel corso della passata legislatura, a porre la questione di fiducia sull'approvazione del cosiddetto «maxiemendamento» al disegno di legge finanziaria per il 2005, il quale conteneva anche una disposizione volta a rifinanziare il contributo per l'acquisto di decoder per il digitale terrestre, rispetto alla quale si era prospettata l'esistenza di un possibile conflitto di interessi: tale riferimento offre, infatti, un esempio paradigmatico di efficace


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intervento da parte dell'Autorità competente. Desidera quindi ringraziare il presidente Violante per l'utile e ampia relazione svolta e si rammarica di non poter offrire un contributo di analoga portata; confida, peraltro, che le indicazioni fornite dai gruppi dell'opposizione saranno tenute in considerazione e anche sviluppate dal presidente Violante quando si accingerà alla predisposizione di un nuovo testo. Dichiara altresì di non volersi soffermare sul tema del conflitto di interessi a livello di regioni ed enti locali, avendo deciso di muoversi in un'ottica di mero miglioramento della legge n. 215 del 2004; dichiara peraltro di concordare sulla spettanza allo Stato della competenza in materia di conflitto di interessi a livello regionale. Con riferimento quindi alla nozione di sostegno privilegiato, riconosce l'esistenza di un problema legato alla limitazione temporale dell'istituto, ma ricorda come la giurisprudenza amministrativa abbia di fatto provveduto ad estendere tale limite. Ricorda altresì le posizioni espresse dai colleghi Adenti e Angelo Piazza, che hanno detto di non considerare prioritario un intervento in materia di conflitto di interessi, nonché le interessanti osservazioni formulate dal deputato Franco Russo, che ha espresso dubbi sull'opportunità di istituire una nuova Autorità. Richiama infine l'esigenza di non colpire la ricchezza facendone un limite nell'accesso al potere politico.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ringrazia il deputato Boscetto per l'ampio intervento e assicura che terrà in debita considerazione le osservazioni formulate. Prima di dare la parola al deputato Ronconi, desidera precisare di comprendere bene le difficoltà evidenziate rispetto all'ipotesi di istituzione di una nuova Autorità; peraltro, fa notare che l'Autorità antitrust ha attualmente compiti di regolazione del mercato: si interroga pertanto sull'opportunità che ad essa sia attribuita anche una funzione di regolazione nei confronti della politica, essendo l'obiettivo di una disciplina sul conflitto di interessi proprio quello di definire una netta demarcazione tra mercato e politica.

Maurizio RONCONI (UDC) premette di ritenere che la proposta di legge in esame risponda più a un'esigenza di tipo politico, che non alla volontà di giungere a una nuova disciplina del conflitto di interessi. Osserva infatti che tale proposta risulta essere assai squilibrata e che gli stessi presentatori hanno dichiarato di perseguire l'obiettivo di avviare un ampio dibattito parlamentare, piuttosto che di configurare idonee soluzioni normative. Nel merito, ritiene che tale proposta sia mossa da un intento contra personam e, in particolare, osserva che gli articoli 3 e 8 investono questioni assai delicate e necessitano di approfondimento; in particolare l'articolo 8 presenta a suo avviso aspetti problematici anche sotto il profilo costituzionale. Dichiara quindi che il suo gruppo attende la presentazione di un nuovo testo da parte del presidente e relatore, sottolineando così la disponibilità a discutere di una revisione della disciplina sul conflitto di interessi, che rappresenta senz'altro un problema significativo e meritevole di attenzione. Conclusivamente, ribadisce che il provvedimento in titolo non può certo costituire il punto di arrivo di un confronto parlamentare, che auspica quanto più possibile aperto e ampio.

Luciano VIOLANTE presidente e relatore, si riserva di presentare, nel prossimo mese di gennaio, un nuovo testo in materia di conflitto di interessi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
C. 519 cost. d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli - Venezia Giulia, C. 840 cost. Zeller, C. 1166 cost. Lenna e C. 1816 cost. Stucchi.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.


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Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, nell'avviare l'esame dei provvedimenti in titolo, ritiene necessario svolgere alcune riflessioni di metodo, che concernono le modalità complessive con le quali, a suo avviso, è opportuno svolgere un confronto parlamentare nella materia da essi trattata.
In primo luogo ricorda che, in materia di procedimento di revisione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, sono all'esame della Commissione alcune proposte di legge costituzionale volte ad introdurre l'istituto dell'intesa; in proposito osserva come, da parte delle stesse regioni ad autonomia speciale, tale istituto sia considerato come espressione di un rapporto di tipo confederale e di natura sostanzialmente pattizia che intercorrerebbe tra lo Stato e le regioni medesime. Al riguardo, rileva che tale interpretazione sembra fondarsi su una lettura del dettato costituzionale che si basa piuttosto sull'articolo 114, da cui si fa derivare la equiordinazione tra lo Stato e le regioni, che non sull'articolo 5, che sancisce il principio di unità della Repubblica o sulla stessa definizione di autonomia speciale di cui all'articolo 116 della Costituzione.
Quanto alle modalità di esame del provvedimento, ritiene necessario tener conto del fatto che sono in fase di presentazione analoghe iniziative anche da parte di altre regioni ad autonomia speciale: è evidente che le scelte che la Commissione potrebbe adottare con riferimento allo statuto della regione Friuli- Venezia Giulia dovrebbero essere confermate anche per le altre autonomie speciali. Attesa, inoltre, la rilevanza politico-costituzionale della materia, ritiene che sarebbe opportuno verificare, in via informale, quali siano gli orientamenti in materia anche della omologa Commissione del Senato, al fine di evitare che nel corso del procedimento legislativo possano emergere orientamenti potenzialmente divergenti: al riguardo si potrebbe valutare l'opportunità di procedere a una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, della I Commissione della Camera e della 1a Commissione del Senato, al fine di individuare un metodo condiviso per procedere nell'esame di questioni così delicate.
Ricorda inoltre come in sede di programmazione dei lavori della Commissione si fosse inizialmente ritenuto opportuno soprassedere sull'esame delle proposte di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, in attesa che fosse definita la nuova procedura per la modifica degli stessi; la decisione di inserire all'ordine del giorno della Commissione l'esame dei provvedimenti in titolo dipende tuttavia dal fatto che sia il presidente della regione Friuli Venezia Giulia sia il presidente del Consiglio regionale della regione medesima hanno chiesto che si proceda all'esame della proposta di legge presentata dal consiglio regionale sulla base della procedura vigente.
Venendo al merito del provvedimenti in titolo, e limitandosi agli aspetti costituzionalmente più rilevanti, osserva che alcune disposizioni della proposta di legge di iniziativa del consiglio regionale recano l'enunciazione di principi fondamentali già contenuti nella Carta costituzionale, secondo un meccanismo di sostanziale ripetizione: si riferisce, ad esempio, all'articolo 4, che al comma 1 stabilisce che è «compito della Regione, delle Province e dei Comuni rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che impedisca il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza nel godimento dei diritti»; mentre al comma 4 prevede, tra l'altro, che il Friuli Venezia Giulia «ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». In secondo luogo segnala che le proposte C. 519, C. 1816 e C. 1166 contengono disposizioni in materia di riparto di competenze legislative tra Stato e regione e sul federalismo fiscale: la proposta C. 519, ad esempio, riproduce, all'articolo 56, comma 3, le materie di competenza esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, scelta che appare ispirata a una concezione paritaria e negoziale del rapporto tra Stato e regioni ad autonomia speciale. Analogamente, fa osservare come


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l'articolo 70 della stessa proposta di legge rechi di fatto norme di attuazione del federalismo fiscale con riferimento a tale regione, in assenza di una corinzie generale.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) fa osservare che le regioni ad autonomia speciale godono già di un particolare grado di federalismo fiscale, più avanzato rispetto a quello delle altre regioni; peraltro, ritiene che sarebbe necessario valutare tali interventi nell'ambito di una cornice comune.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, fa rilevare la delicatezza della questione, in quanto potrebbe risultare problematico l'assetto derivante da una definizione per via pattizia e regione per regione delle questioni esposte. Ricorda inoltre che le proposte in titolo contengono alcune disposizioni in materia di sistema delle fonti regionali e degli enti locali, in materia di qualità della legislazione regionale nonché in materia di commissione paritetica tra Stato e regione.
Conclusivamente, fa presente l'opportunità che la Commissione svolga una prima riflessione sulla materia, al fine di acquisire l'orientamento di tutti i gruppi sulle principali questioni problematiche da lui evidenziate. Successivamente potrebbero essere avviata, in via informale, una sede di confronto comune con la 1a Commissione del Senato sui profili di metodo; questa fase di confronto preliminare potrebbe quindi includere anche una audizione dei rappresentanti della regione interessata ed eventualmente delle altre regioni ad autonomia speciale.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritiene che, alla luce del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, sarebbe utile individuare una cornice comune in cui inserire le modificazioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale. Si chiede altresì se l'eventuale riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni possa concludersi con l'adozione di un atto di indirizzo per il seguito dei lavori in materia.

Luciano VIOLANTE, presidente e relatore, ritiene che occorra soprattutto pervenire alla definizione di una posizione di natura prettamente politica. Osserva comunque che questi profili saranno valutati nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, già prevista per la giornata di domani; in tale sede. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 98 del 5 dicembre 2006, a pagina 27, seconda colonna, seconda riga, deve leggersi «1.11, 1.10, 1.12, e 1.13 di cui è firmatario.» in luogo di «1.11, 1.101.12, e 1.13 di cui è firmatario.»

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 103 del 13 dicembre 2006, a pagina 49, prima colonna, ventiquattresima riga, deve leggersi «la giustizia Luigi Scotti» in luogo di «la giustizia Scotti».