VIII Commissione - Mercoledì 20 dicembre 2006


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ALLEGATO 1

7-00087 Mariani: Sostenibilità ambientale delle derivazioni idriche in Valtellina.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
premesso che:
lo scorso 20 ottobre una delegazione della 13a Commissione permanente del Senato si è recata in Valtellina per verificare sul posto le condizioni di prelievo idroelettrico a cui è sottoposto il territorio e per audire tutti i soggetti interessati;
nel corso delle audizioni è stata riscontrata una condivisione unanime e senza riserve da parte delle istituzioni locali, Prefettura, provincia di Sondrio - che ha approvato un apposito ordine del giorno - Comunità montane, circa la necessità di una moratoria sulle nuove concessioni e sui nuovi prelievi, finalizzata a realizzare un'approfondita verifica sulla situazione idrica in Valtellina;
queste posizioni sono condivise anche dalle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL che hanno consegnato un loro documento, agli atti;
dall'Unione Pesca Sportiva, che rappresenta oltre 5.000 pescasportivi che pure ha consegnato un proprio documento, agli atti;
dall'Intergruppo Acque, che riunisce 13 comitati locali costituitisi sul territorio per opporsi a nuove derivazioni e che hanno con loro specifiche iniziative raccolto l'adesione di oltre 40.000 cittadini. L'Intergruppo ha fornito un documento illustrativo, corredato di cartine e schede riportanti in ogni dettaglio i dati dello sfruttamento idroelettrico, attuale e previsto;
dai rappresentanti delle Associazioni di agricoltori e allevatori, che successivamente hanno fatto pervenire alla Commissione ambiente un loro documento;
dalle associazioni ambientaliste (Legambiente, WWF e Italia Nostra);
la sola regione Lombardia, tra le istituzioni, ha espresso un parere discorde, adducendo la congruità ed adeguatezza delle attuali normative per la disciplina del regime e dell'uso delle acque e, tra le associazioni di categoria, l'Associazione degli industriali si è analogamente espressa contro la moratoria, pur ricordando che in alcune realtà territoriali potrebbe non essere opportuno autorizzare nuove derivazioni;
occorre, anche a tal fine, porre in essere ogni possibile iniziativa per il coordinamento delle attività statali con quelle della regione competente, anche sulla base della pianificazione regionale in materia;
da un primo esame della copiosa documentazione raccolta dalla Commissione è emerso come corrispondente al vero che le risorse idriche della provincia risultano già sfruttate in misura prossima al 90 per cento del loro totale, con pesanti pregiudizi a carico dell'ambiente e del paesaggio e che l'ulteriore sfruttamento di quanto residua potrebbe provocare un aggravamento del rischio ambientale, con serie conseguenze anche di carattere idrogeologico a carico di un territorio già di per sé fragile e delicato, già teatro di devastanti episodi (alluvione del 1987) di dissesto, influendo in misura gravemente


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negativa anche sullo sviluppo socio economico e sull'economia della provincia, che vede nel turismo legato alla qualità ambientale la sua primaria voce d'entrata;
il Governo ha confermato - anche in via normativa - il ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rilascio di nuove concessioni per derivazioni idriche per la provincia di Sondrio;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza, nel rispetto delle prerogative degli enti territoriali, affinché la valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente accerti in modo rigoroso la sostenibilità di eventuali nuove derivazioni, valutando anche gli effetti estremamente positivi, in termini ambientali e di carattere idrogeologico, che deriverebbero da una moratoria delle nuove concessioni e dei nuovi prelievi idrici finalizzati alla produzione di energia elettrica.
(8-00025)
«Mariani, Gianni Farina, Acerbo, Cacciari, Bandoli, Codurelli, Locatelli, Benvenuto, Bocci, Chianale, Fasciani, Galeazzi, Gentili, Iannuzzi, Lomaglio, Longhi, Marantelli, Margiotta, Pedulli, Realacci, Viola, Francescato, Camillo Piazza, Stradella, Lupi, Uggè, Di Centa».


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ALLEGATO 2

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, di istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici. (Atto n. 58).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni, di istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici (atto n. 58);
considerato che lo schema di regolamento, costituito da un unico articolo, è diretto a novellare il decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e che, in particolare, la lettera a) del comma 1 espunge dal testo del citato decreto le norme contenute nel quinto e sesto periodo dell'articolo 18, comma 8, mentre la successiva lettera b) reca le consequenziali modifiche all'allegato A;
rilevato che le richiamate disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 8 (introdotte dal recente decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 2004) contemplano un requisito di ordine speciale dell'adeguata dotazione tecnica necessario per acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria di opere OS 12 (barriere e protezioni stradali);
osservato che un possibile effetto anticoncorrenziale della citata norma, che il provvedimento mira ora ad eliminare, era stato segnalato in sede di esame del decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 2004, anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché da parte del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata;
preso atto che nelle premesse dello schema di regolamento si afferma che questo è adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 109 del 1994 e dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006, laddove la prima delle disposizioni citate - che attribuisce potestà regolamentare al Governo per l'istituzione di un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro - è stata abrogata dal cosiddetto «codice dei contratti pubblici», il quale, all'articolo 253, comma 3, ha a sua volta sancito in via transitoria l'applicabilità del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 5 dello stesso codice;
osservato che l'abrogazione del citato articolo 8 della legge n. 109 sembrerebbe privare il Governo della potestà regolamentare in materia e che, in considerazione dell'attribuzione allo stesso Governo di un così ampio potere regolamentare, l'intervento normativo recato dallo schema di regolamento in esame avrebbe trovato più congrua collocazione nell'ambito dell'emanando regolamento di cui all'articolo 5;
rilevato, peraltro, che appare problematico configurare lo schema di regolamento in esame come un primo provvedimento attuativo del citato articolo 5, posto che la potestà regolamentare attribuita al Governo da tale disposizione, da un lato, è connotata da un contenuto ben più ampio rispetto alla definizione del sistema di qualificazione


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degli esecutori di opere pubbliche, dall'altro si esercita attraverso l'emanazione di un unico regolamento;
considerato, altresì, che l'alinea del comma 1 dell'articolo unico dello schema di regolamento riporta erroneamente il riferimento all'abrogazione, anziché alla modificazione, delle relative disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
rilevato che, nel sistema ad oggi vigente, l'aspetto di garanzia nel regime di qualificazione per le categorie di opere contemplate dal provvedimento si esplica richiedendo: per gli appalti superiori alla III classifica, che il soggetto produttore ed il soggetto esecutore siano coincidenti (articolo 18 comma 8, quinto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000); per i lavori inferiori alla III classifica con una verifica operata in sede di collaudo, tramite la dichiarazione del produttore attestante il corretto montaggio delle barriere (articolo 18, comma 8, sesto periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000);
rilevato che la totale eliminazione dei due meccanismi di verifica e, quindi, il ripristino della situazione antecedente il decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 2004 comporterebbe indubbiamente una correzione alla rilevata limitazione alla concorrenza, ma anche la mancanza di qualsiasi forma di verifica, se non quella ordinaria condotta dalla direzione lavori e dal collaudatore al termine dei lavori; pertanto, potrebbe anche valutarsi l'ipotesi che, anziché abrogare i due periodi, siano estese le previsioni dell'articolo 18, comma 8, sesto periodo, ai lavori di importo superiore alla III classifica, ottenendo comunque l'effetto di allargare la platea degli operatori del settore;
preso atto del parere espresso in sede di Conferenza unificata e del parere espresso dal Consiglio di Stato;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 1, alinea, le parole: «sono abrogate» siano sostituite dalle seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni»;
e con le seguenti osservazioni:
1) si raccomanda al Governo - alla luce del contenuto e della finalità del nuovo regolamento attuativo di cui all'articolo 5, cui rinvia l'articolo 40 del cosiddetto «codice dei contratti pubblici», nonché in considerazione dell'intervenuta abrogazione dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 109 del 1994 - di valutare con particolare attenzione la base giuridica dello schema di regolamento in esame;
2) valuti, inoltre, il Governo l'opportunità che, in sede di predisposizione del preannunziato decreto correttivo del codice, si svolga una attenta riflessione circa la necessità di esplicitare chiaramente nel testo il potere regolamentare del Governo finalizzato a porre in essere interventi manutentivi dei regolamenti transitoriamente in vigore ai sensi dell'articolo 253 del codice;
3) infine, premesso che, se si intende semplicemente abrogare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 interessate dall'intervento normativo proposto, sarà rimesso all'ordinaria diligenza del direttore lavori e del collaudatore svolgere le relative verifiche, valuti comunque il Governo la possibilità di procedere - in alternativa all'abrogazione delle norme - alla modifica dell'articolo 18, comma 8, quinto e sesto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34, prevedendo esplicitamente che, a prescindere dall'importo, per l'esecuzione di tutti i lavori ricadenti nella categoria OS12, aggiudicati o subappaltati a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, le imprese debbano presentare, ai fini del collaudo, una dichiarazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi.