XIV Commissione - Mercoledì 20 dicembre 2006


Pag. 94

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00507 Franco Russo e Falomi: Iniziative sul cinquantesimo anniversario del Trattato di Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

a) La decisione di adottare a Berlino in data 25 marzo 2007 una Dichiarazione politica è stata assunta dal Consiglio Europeo del 14 e 15 giugno 2006. La Germania, che ricoprirà il turno di Presidenza dell'Unione Europea nel primo semestre dell'anno venturo, non ha finora fornito indicazioni formali circa le modalità procedurali attraverso cui provvederà a raccogliere i contributi dei vari Paesi membri. Tra i firmatari della Dichiarazione di Berlino, oltre ai Capi di Stato e di Governo degli Stati Membri e al Presidente della Commissione Europea, figurerà comunque anche il Presidente del Parlamento Europeo.
Per quanto concerne il contributo di merito del nostro Paese, il Presidente del Consiglio ha nominato l'Amb. Ruggiero quale proprio Consigliere per concorrere alla definizione dei contenuti della Dichiarazione relativa alle celebrazioni del cinquantennio della firma dei Trattati di Roma. A tal fine l'Amb. Ruggiero collaborerà con la Presidenza tedesca, in stretto coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con le altre Amministrazioni nazionali interessate.
Del resto anche il Parlamento italiano è impegnato nella preparazione di eventi celebrativi dello storico anniversario, in particolare attraverso l'iniziativa parlamentare che si svolgerà a Firenze e Roma nelle giornate del 22 e 23 marzo 2007, in merito alla quale i Presidenti di Camera e Senato hanno già trasmesso una lettera di invito ai propri omologhi degli Stati membri dell'Unione Europea, al Presidente dell'Europarlamento e ad altre personalità.
b) Il Parlamento italiano, al pari delle altre Assemblee degli Stati membri, è stato associato ai lavori della Convenzione che sono stati alla base del testo del Trattato Costituzionale adottato dalla Conferenza Intergovernativa e firmato a Roma il 29 novembre 2004, al termine di un processo estremamente innovativo in termini di partecipazione e democraticità. Tale testo è stato ratificato con ampia maggioranza della Camera dei Deputati il 25 gennaio 2005 e dal Senato il 6 aprile 2005. Il Trattato costituzionale sarà approvato da 18 Paesi membri su 27, rappresentativi della maggioranza della popolazione europea, alla data del 1o gennaio 2007.
Occorre altresì ricordare che il Ministro degli esteri On. D'Alema, nel suo recente intervento all'Istituto Universitario Europeo (25 ottobre 2006), ha espresso la posizione italiana in merito al futuro dell'Europa, ben chiarendo che qualsiasi formula volta a superare la situazione determinatasi dopo le consultazioni referendarie in Francia e nei Paesi Bassi dovrà partire dal testo firmato a Roma, in quanto espressione di un equilibrio complessivo tra Paesi membri ed Istituzioni dell'UE e di una visione ambiziosa dell'avvenire dell'Unione ampliata.
Prossimo obiettivo è di concordare nel giugno 2007, sotto Presidenza tedesca, quale percorso intraprendere per rilanciare il processo costituzionale, onde permettere ai cittadini europei di eleggere i propri rappresentanti nel 2009, nell'ambito di un quadro istituzionale certo e definito. Nel corso di tutte queste fasi il Governo riferirà al Parlamento italiano sullo stato dei negoziati.


Pag. 95

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 96/365/CEE e 93/96/CEE (Atto n. 46).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 96/365/CEE e 93/96/CEE (atto n. 46);
sottolineata la necessità di favorire la libera circolazione e preservare l'unità familiare in senso ampio per rafforzare la cittadinanza europea e la piena attuazione dei diritti fondamentali della persona così come riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
rilevato che l'Unione europea non ha competenza, allo stato attuale del diritto comunitario e alla luce della giurisprudenza della Corta di Giustizia, per introdurre istituti propri del diritto familiare che riguardano principi fondamentali degli ordinamenti nazionali e nella fattispecie italiano;
sottolineato come anche questo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio evidenzi l'urgenza, anche per il nostro Paese, di affrontare sul piano legislativo il tema della famiglia, dei nuclei familiari e delle forme di stabile convivenza, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 7, 9 e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
considerata altresì l'opportunità di precisare all'articolo 3, comma 2, lettera b), che il relativo attestato sia rilasciato dal paese di provenienza del soggetto interessato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
con riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera b), si rileva l'opportunità di precisare che il relativo attestato sia rilasciato dal paese di provenienza del soggetto interessato;
in relazione all'articolo 8, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole «in cui risiede lo straniero» con le seguenti «ove dimora il richiedente».


Pag. 96

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 96/365/CEE e 93/96/CEE (Atto n. 46).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 96/365/CEE e 93/96/CEE (atto n. 46);
sottolineata la necessità di favorire la libera circolazione e preservare l'unità familiare in senso ampio per rafforzare la cittadinanza europea e la piena attuazione dei diritti fondamentali della persona così come riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
rilevato che l'Unione europea non ha competenza, allo stato attuale del diritto comunitario e alla luce della giurisprudenza della Corta di Giustizia, per introdurre istituti propri del diritto familiare che riguardano principi fondamentali degli ordinamenti nazionali e nella fattispecie italiano;
sottolineato come anche questo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio evidenzi l'urgenza, anche per il nostro Paese, di affrontare sul piano legislativo il tema della famiglia, dei nuclei familiari e delle forme di stabile convivenza, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 7, 9 e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
considerata altresì l'opportunità di precisare all'articolo 3, comma 2, lettera b), che il relativo attestato sia rilasciato dal paese dove si è verificata una relazione stabile,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
con riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera b), si rileva l'opportunità di precisare che il relativo attestato sia rilasciato dal paese dove si è verificata una relazione stabile;
in relazione all'articolo 8, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole «in cui risiede lo straniero» con le seguenti «ove dimora il richiedente».