I Commissione - Marted́ 9 gennaio 2007

TESTO AGGIORNATO AL 10 GENNAIO 2007


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ALLEGATO 1

Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato (C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato, C. 2070 Scajola e C. 2087 D'Alia).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE

SISTEMA DI INFORMAZIONE E SICUREZZA DELLA REPUBBLICA E NUOVA DISCIPLINA DEL SEGRETO

TITOLO I
STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE E SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Art. 1.
(Sistema di informazione e Sicurezza della Repubblica).

1. Il Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dal Ministro per le informazioni e la sicurezza, dal Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE), dal Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI), dal II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS).
2. Ai fini della presente legge per «servizi di informazione e sicurezza» si intendono l'ISE e l'ISI.

Art. 2.
(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri).

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:
a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;
b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;
c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;
d) l'esercizio dei poteri relativi all'autorizzazione delle condotte che comportano l'applicazione della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 15;
e) la nomina e la revoca del Direttore Generale del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza;
f) la nomina e la revoca dei direttori dei Servizi di Sicurezza.

2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alla lettera b) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri opera come Autorità nazionale per la sicurezza (ANS), determinando i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS).
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche di informazione e di sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il CISR, emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività del Sistema di informazione e sicurezza.


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Art. 3.
(Ministro delle informazioni
per la Sicurezza).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri delega a un Ministro senza portafoglio, denominato Ministro per le informazioni e la sicurezza, che risponde a lui direttamente, lo svolgimento di compiti e l'esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge, ad eccezione di quelle a lui attribuite in via esclusiva dall'articolo
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può revocare una o più delle deleghe conferite al Ministro per le informazioni e la sicurezza.
3. Fermo restando il potere di direttiva di cui all'articolo 2, comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal Ministro per le informazioni e la sicurezza sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate.

Art. 4.
(Dipartimento per le Informazioni
e la Sicurezza).

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo comma 2 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le Informazioni e la Sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per le informazioni e la sicurezza si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione e sicurezza, nonchè nell'analisi e nelle attività operative dei Servizi di sicurezza. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attività di informazione e sicurezza, nonché la politica dei rapporti tra i Servizi di informazione e sicurezza della Repubblica ed i servizi di informazione e sicurezza degli Stati esteri;
b) è costantemente e sinteticamente informato delle operazioni di rispettiva competenza dei Servizi di informazione e sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi pervenute da parte del Sistema di informazione e sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai Servizi di informazione e sicurezza, Forze armate e di polizia, amministrazioni dello Stato ed enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza di ISE e ISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali di ISI, ISE e RIS;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra ISE, ISI, Forze di polizia e RIS, fermo restando che quest'ultimo assolve a compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con ISE, e ISI il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di informazione e sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;


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h) sentiti i Servizi di informazione e sicurezza, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 19, comma 1;
i) esercita il controllo di legittimità ed efficienza sui Servizi di informazione e sicurezza, verificando la rispondenza delle attività di informazione e sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri;
l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;
m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale;
n) provvede agli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 19, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, definisce, con uno o più decreti da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione interna del DIS.
4. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato.
5. Il Direttore Generale del DIS propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di uno o più vice-direttori generali; affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri

Art. 5.
(Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica di informazione per la sicurezza.
2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza, formula proposte sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi Servizi di informazione e sicurezza e delibera sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro per le informazioni e la sicurezza, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della Giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico.
4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta e senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori di ISE e ISI, il Capo dello Stato maggiore della Difesa, nonché gli ulteriori soggetti di cui di volta di volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.

Art. 6.
(Servizio di informazione e sicurezza esterna).

1. È istituito il Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE), al quale è affidato il compito, in collaborazione con il RIS e con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali.


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2. Spettano all'ISE le attività in materia di controproliferazione nonché le attività di informazione di sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell'Italia.
3. È, altresì, compito dell'ISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'ISE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con il Servizio di informazione e sicurezza interna, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso ISE svolge all'estero. A tal fine il Direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento.
5. L'ISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
6. All'ISE è preposto un direttore, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su designazione del CISR. Il direttore può essere revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR.
7. Il direttore dell'ISE riferisce costantemente sull'attività svolta al DIS che informa il Presidente del Consiglio dei ministri; presenta al CISR un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio.
8. Il direttore dell'ISE propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di uno o più vicedirettori; affida gli altri incarichi nell'ambito del Servizio.
9. L'organizzazione e il funzionamento dell'ISE sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.
(Servizio di informazione e sicurezza interna).

1. È istituito il Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano all'ISI le attività di informazione e di sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell'Italia.
3. È, altresì, compito dell'ISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. L'ISI può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con il Servizio di informazione e sicurezza esterna, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso ISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il Direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento.
4. L'ISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
5. All'ISI è preposto un direttore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su designazione del CISR. Il direttore può essere revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR.
6. Il direttore dell'ISI riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri; presenta al CISR un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio.
7. Il direttore dell'ISI propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di uno o più vicedirettori; affida gli altri incarichi nell'ambito del Servizio.
8. L'organizzazione e il funzionamento dell'ISI sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


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TITOLO II
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 8.
(Controllo sui Servizi di informazione e sicurezza della Repubblica).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, emana disposizioni per l'esercizio dei poteri di controllo sui Servizi di informazione e sicurezza in conformità agli indirizzi previsti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, un Ispettorato per il controllo sui Servizi di informazione e sicurezza; l'Ispettorato è organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia ed obiettività di giudizio.
3. I controlli esercitati sull'attività dei Servizi di informazione e sicurezza non devono interferire nelle operazioni in corso.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare lo svolgimento di ispezioni anche in relazione ad operazioni in corso, qualora ravvisi motivi di urgenza o su specifica richiesta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro degli Affari Esteri, del Ministro per le informazioni e la sicurezza.
5. Il capo dell'Ispettorato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le informazioni e la sicurezza.
6. L'Ispettorato controlla la rispondenza della organizzazione dei Servizi di informazione e sicurezza ai compiti assegnati e alle misure adottate per garantire efficienza e lealtà nei confronti delle istituzioni della Repubblica.
7. Gli ispettori sono scelti sulla base di prove che assicurino una accurata selezione e sono destinati all'attività ispettiva dopo un adeguato addestramento.
8. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, sono definite le modalità di funzionamento dell'Ispettorato, la dotazione numerica degli addetti, le norme sul reclutamento e sull'addestramento, le caratteristiche di specializzazione richieste, il tipo di prove da sostenere e il periodo massimo di permanenza nell'ufficio.
9. Non è consentito il passaggio di personale dall'Ispettorato ai Servizi di informazione e sicurezza e al RIS. Per un periodo iniziale di tre anni gli ispettori possono provenire dai Servizi di informazione e sicurezza, ferma restando l'impossibilità di una loro riassegnazione a questi ultimi.
10. Nella esecuzione dei propri compiti gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e documenti conservati presso i Servizi di informazione e sicurezza e presso altri uffici del DIS; hanno, inoltre, facoltà di acquisire informazioni da altre amministrazioni, da enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione di altri uffici del DIS e delle strutture dei Servizi di informazione e sicurezza.

Art. 9.
(Tutela amministrativa del segreto e Nulla osta di sicurezza).

1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato ed alle classifiche di segretezza.
2. Competono all'UCSe:
a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;
b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di


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segretezza, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale;
c) il rilascio e la revoca dei Nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei Servizi di informazione e sicurezza e, ove necessario, del RIS;
d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS.

3. Il NOS ha la durata di sei anni. A ciascuna delle classifiche di segretezza, indicate nell'articolo 37, corrisponde un distinto livello di NOS.
4. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere, dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonchè di rigoroso rispetto del segreto.
5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSe per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13.
6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSe può revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico della persona.
7. Il regolamento istitutivo dell'UCSe disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da salvaguardare i diritti dei cittadini interessati.
8. I cittadini hanno il diritto ad essere informati della necessità dell'accertamento e il diritto di rifiutarlo, rinunciando così al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.
9. Gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, possono essere affidati esclusivamente a soggetti muniti di NOS.
10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 8, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSe, al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSe trasmette al soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.
11. Il dirigente preposto all'UCSe, è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le informazioni e la sicurezza. Presenta annualmente al direttore generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei ministri, una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione e delle procedure adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è portata a conoscenza del CISR.

Art. 10.
(Archivi del DIS).

1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, l'Ufficio centrale degli archivi (UCA), al quale sono demandate:
a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di informazione e sicurezza;
b) la gestione dell'archivio centrale del DIS;
c) la vigilanza sulla sicurezza, la tenuta e la gestione dei citati archivi;
d) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci dei servizi di informazione e sicurezza,


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nonché la documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 15 e le relative procedure di autorizzazione.

2. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'UCA, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'archivio di Stato.

Art. 11.
(Formazione e addestramento).

1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, l'Ufficio per la formazione e l'addestramento, con il compito di assicurare la formazione di base e l'addestramento del personale di DIS, ISE e ISI.
2. Il Direttore Generale del DIS, i direttori di ISE e ISI e il capo dell'Ufficio definiscono annualmente i programmi in relazione alle esigenze operative di ISE e ISI e all'evoluzione dello scenario nazionale e del quadro strategico internazionale.

Art. 12.
(Collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia).

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di informazione e sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.
2. I Servizi di informazione e sicurezza sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Ministro dell'Interno, nella sua qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza le informazioni e i dati in loro possesso, suscettibili di possibili sviluppi per l'accertamento e la prevenzione di reati ovvero inerenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
3. I Servizi di informazione e sicurezza sono altresì tenuti a trasmettere tempestivamente al ministro della Difesa le informazioni e i dati in loro possesso, suscettibili di interesse per le politiche della difesa.

Art. 13.
(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità).

1. Il DIS, l'ISE e l'ISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e gli enti di ricerca.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa consultazione con le amministrazioni ed i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso di DIS, ISE e ISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori - in regime di concessione o di autorizzazione amministrativa - di servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.

Art. 14.
(Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria e acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri).

1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le


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sedi dei servizi di sicurezza, presso gli uffici del DIS o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti, le cose oggetto della richiesta.
2. L'autorità giudiziaria procede personalmente sul posto all'esame della documentazione degli atti e delle cose e acquisisce quelle strettamente indispensabili ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività, l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibite non siano quelle richieste o siano incomplete, l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna degli ulteriori atti o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o di altre cose.
4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri per le sue determinazioni.
5. Quando devono essere acquisiti documenti, in originale o in copia, per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisca il segreto di Stato, l'esame e la consegna dei documenti sono sospesi; i documenti sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
6. Nelle ipotesi previste nei commi 4 e 5, entro sessanta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato.
7. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 6, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.
8. Il Presidente del Consiglio dei ministri acquisisce dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in particolare, per le esigenze anche ispettive dei servizi di informazione e sicurezza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
9. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata.

TITOLO III
GARANZIE FUNZIONALI, STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E NORME DI CONTABILITÀ

Art. 15.
(Ambito di applicazione
delle garanzie funzionali).

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi di informazione e sicurezza e ai loro collaboratori che pongano condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo 16.
2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma l non si applica se la condotta astrattamente costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita,


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l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità delle persone.
3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 16, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria e non cagionino intenzionalmente uno sviamento degli accertamenti da questa disposti.
4. La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte previste dalla legge come reato:
a) sono poste in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei Servizi di informazione e sicurezza, in attuazione di un'operazione deliberata e documentata ai sensi dell'articolo 16 e secondo le norme organizzative dei Servizi di informazione e sicurezza;
b) sono indispensabili per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risultano proporzionate al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

5. Quando in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nei commi 1 e 2 sono state svolte da persone non addette ai Servizi di informazione e sicurezza, e risulta che il ricorso a tali persone da parte dei Servizi era indispensabile, esse sono equiparate, ai fini della applicazione della causa di giustificazione, agli addetti a tali Servizi.

Art. 16.
(Procedure di autorizzazione delle condotte astrattamente costituenti reato).

1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del Servizio interessato, tempestivamente trasmessa tramite il DIS.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1.
4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentano di acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, il direttore del Servizio autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il DIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento.
6. Nei casi in cui la condotta costituente reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi precedenti, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure ed informa l'autorità giudiziaria.
7. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 15 è conservata in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme organizzative del servizio interessato. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'Ispettorato del DIS.


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Art. 17.
(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria).

1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 15, ed autorizzati ai sensi dell'articolo 16, sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato comunica all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.
3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 15 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste la speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro trenta giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso.
5. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.
6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità, determinate dallo stesso procuratore, che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione.
7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato il conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non si sia risolto.
8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.
9. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di informazione e sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 5, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore.
10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 18.
(Sanzioni penali).

1. Gli appartenenti ai Servizi di informazione e sicurezza e i soggetti di cui all'articolo 15, comma 5, che preordinino illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 16 sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 19.
(Contingente speciale del personale).

1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS ed ai servizi di sicurezza, istituito presso la Presidenza del


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Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.
2. Il regolamento determina:
a) l'istituzione di un ruolo del personale dei servizi, prevedendo le distinzioni nei ruoli amministrativi, operativi e tecnici;
b) la definizione di adeguate modalità selettive - aperte anche a soggetti esterni alla pubblica amministrazione - per la scelta del personale;
c) l'individuazione di un tempo massimo di permanenza per coloro che non vengono assunti tramite concorso;
d) l'individuazione di un'aliquota di personale chiamato a svolgere funzioni fiduciarie per i vertici del DIS e dei Servizi di informazione e sicurezza, la cui permanenza presso i servizi è legata alla permanenza dei medesimi vertici;
e) il divieto di assunzione diretta per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari, consentendola solo per il personale di alta e particolare specializzazione;
f) la possibilità di avvicendamento del personale che non appaia più idoneo allo svolgimento dei compiti istituzionali;
g) le ipotesi di incompatibilità collegate anche alla presenza di rapporti di parentela o di affinità, salvo che l'assunzione avvenga per concorso;
h) le ipotesi di incompatibilità dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
i) la previsione di forme di incentivazione economica;
l) la indicazione dei criteri per la progressione in carriera;
m) la verifica dei risultati conseguiti dalla dirigenza;
n) la possibilità di anticipato collocamento in quiescenza;
o) la determinazione, per ciascun servizio, e per il DIS, di una percentuale minima pari al 60 per cento e massima pari al 75 per cento dei dipendenti del ruolo unico dei servizi di informazione e sicurezza;
p) la previsione di incarichi esterni per materie di particolare complessità.

3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS ed ai servizi di informazione e sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle di diritto, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale di ruolo di CESIS, SISMI e SISDE nel contingente di cui al comma 2, lettera a).
6. ll regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari, nonché da una indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte.
7. Il regolamento determina il compenso per gli incarichi di collaborazione di cui al comma 2, lettera p), sulla base delle tariffe professionali o, in mancanza, con riferimento ai valori correnti per il particolare settore di attività.
8. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento


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economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di informazione e sicurezza.
9. Il regolamento prevede forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti del DIS e dei Servizi di informazione e sicurezza.
10. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
11. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione e sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.
12. In nessun caso il Sistema di informazione e sicurezza può avere alle proprie dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli Organi costituzionali, magistrati, ministri di culto, e giornalisti professionisti.
13. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

Art. 20.
(Ricorsi giurisdizionali).

1. Ai ricorsi al giudice amministrativo aventi ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

Art. 21.
(Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza).

1. Il personale di cui all'articolo 19 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei Servizi di informazione e sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei Servizi di informazione e sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 19, per non oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS.
3. L'attribuzione della qualifica è rinnovabile.
4. L'attribuzione di tale qualifica è comunicata al Ministro dell'interno.
5. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalle comunicazioni scritte.
6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 19 ed il personale del RIS hanno l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai rispettivi vertici, per il tramite dei propri superiori. Se la denuncia è presentata da un appartenente all'ISE e all'ISI, i direttori dei Servizi riferiscono al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 6, comma 5, e dell'articolo 7, comma 5, tramite il direttore generale del DIS.
7. Il comandante del RIS riferisce al Ministro della Difesa tramite il Capo di Stato Maggiore della Difesa. Il ministro della Difesa informa il Presidente del Consiglio dei ministri per le sue determinazioni.
8. I direttori dei Servizi di informazione e sicurezza, il comandante del RIS e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo


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di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.
9. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione e sicurezza.

Art. 22.
(Identità di copertura).

1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può autorizzare l'uso, da parte degli addetti ai Servizi di informazione e sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.
2. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definite le modalità di rilascio e conservazione, nonché la durata della validità del documento o del certificato di copertura. La procedura seguita per il rilascio è annotata in apposito registro riservato, secondo le modalità previste dal predetto regolamento.

Art. 23.
(Attività simulate).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare i dirigenti dei Servizi di informazione e sicurezza ad esercitare attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura.
2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati.
3. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabilite le modalità di attuazione delle attività di cui al comma 1.

Art. 24.
(Trattamento delle notizie personali).

1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni è finalizzata esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali dei servizi.
2. Il DIS, tramite l'Ispettorato, i responsabili dei Servizi di informazione e sicurezza e il comandante del RIS garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3. Il personale addetto al Sistema di informazione e sicurezza che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 25.
(Tutela del personale nel corso del procedimento penale).

1. Quando nel corso di un procedimento si rende necessario assumere le dichiarazioni di addetti al Sistema di informazione e sicurezza, l'autorità giudiziaria adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata o che deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria procede all'esame a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.


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Art. 26.
(Norme di contabilità).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica.
2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, sentiti i responsabili di DIS, ISE e ISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, è adottato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di sicurezza, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti nonché delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il rendiconto delle spese ordinarie, sono unici per DIS, ISE e ISI e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;
b) il bilancio preventivo e il rendiconto di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR;
c) il rendiconto è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso il DIS;
d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria, di cui alla lettera c), sono tenuti al rispetto del segreto;
f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei Servizi di informazione e sicurezza, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri; analogamente si comporta il responsabile del RIS, che riferisce al Capo di Stato Maggiore della Difesa, il quale informa il Ministro della Difesa;
g) il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27, al quale è presentata altresì nella relazione semestrale una informativa sulle linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate è conservata nell'archivio storico di cui all'articolo 10.

4. Un apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Sono altresì individuati i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.
5. È abrogato il comma 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.


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TITOLO IV
CONTROLLO PARLAMENTARE

Art. 27.
(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. In caso di scioglimento delle Camere, i componenti restano in carica fino alla nomina del nuovo Comitato.
2. Possono far parte del Comitato solo deputati e senatori che abbiano rivestito con prestigio e competenza significative responsabilità parlamentari o di governo.
3. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione e sicurezza nazionale si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il Presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
5. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.
6. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
7. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 6.

Art. 28.
(Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS, dei direttori di ISE, ISI, del Capo di Stato maggiore della Difesa e del comandante del RIS.
2. Il Comitato ha altresì facoltà, previa intesa con i Presidenti delle Camere, di chiedere che il Presidente del consiglio dei ministri disponga l'intervento di dipendenti del Sistema di informazione e sicurezza.
3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona in grado di fornire elementi di informazione o valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare.
4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato.
5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando le ragioni del differimento vengano meno, l'autorità giudiziaria


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provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari.
7. Il Comitato può ottenere, da parte del Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica, degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.
8. Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato.
9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i reati di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale.
10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce ai Presidenti delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.
13. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché, se si tratta di uffici del RIS, al ministro della Difesa.
14. Nei casi previsti nel comma precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della Difesa possono differire l'accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.

Art. 29.
(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere:
a) sugli schemi dei decreti e dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 19;
b) sulla proposta di nomina del direttore generale del DIS, dei direttori di ISE e ISI.

2. I pareri di cui al comma 1, lettere a) e b), hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante.
3. Il parere sugli schemi di cui alla lettera a) del comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di 30 giorni dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di 15 giorni. Il parere sulle proposte di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso dal Comitato nella prima seduta successiva alla ricezione della proposta di nomina e comunque non oltre 10 giorni dalla ricezione della proposta; tale termine è prorogabile per una sola volta e per non più di 5 giorni.


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Art. 30.
(Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione sull'attività dei servizi di sicurezza, contenente una analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza.
2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le informazioni e la sicurezza che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 19.
3. Il Ministro della difesa trasmette al Comitato i regolamenti emanati con riferimento alle attività del RIS.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai Servizi di informazione e sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte astrattamente costituenti reato, autorizzate ai sensi dell'articolo 16. Le informazioni sono inviate al Comitato entro sei mesi dalla data di conclusione dell'operazione.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri nella relazione concernente ciascun semestre informa il Comitato, sull'andamento della gestione finanziaria dei Servizi di informazione e sicurezza della Repubblica relativa allo stesso semestre.
6. Nella informativa sono riepilogate, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio di DIS, ISE e ISI, ed i relativi stati di utilizzo.
7. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione relativa al primo semestre dell'anno corrente; entro il 31 marzo il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione relativa al secondo semestre dell'anno precedente.
8. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette nella seconda relazione semestrale al Comitato un'informazione sulle linee essenziali delle attività di cui all'articolo 22, comma 1, svolte nell'anno precedente.
9. La relazione semestrale informa anche sui casi di chiamata diretta nominativa con indicazione dei criteri adottati e le prove selettive sostenute.

Art. 31.
(Accertamento di condotte illegittime o irregolari).

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attività di informazione e sicurezza, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Art. 32.
(Relazioni del Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica).

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.

Art. 33.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti del Comitato, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività


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del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico.
2. Quando risulti evidente che la violazione del segreto possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari della maggioranza e dell'opposizione.
3. La violazione del segreto, accertata dalla commissione di indagine, salva la responsabilità penale, costituisce per il parlamentare causa di revoca dal Comitato ed è causa ostativa all'assunzione di altri incarichi parlamentari per la legislatura in corso.

Art. 34.
(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti.
3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato dal soggetto che li ha trasmessi.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L'archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
5. In caso di assoluta necessità, e per singoli compiti limitati nel tempo, il Comitato, previa autorizzazione dei Presidenti delle Camere, può avvalersi dell'opera di consulenti esterni al Parlamento.

TITOLO V
DISCIPLINA DEL SEGRETO

Art. 35.
(Segreto di Stato).

1. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali. Esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto ad altri Stati, alla tutela degli interessi economico-finanziari della collettività, ovunque localizzati, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa delle istituzioni e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali.
2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose ed i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
3. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, i luoghi o le cose la cui conoscenza al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate sia tale da pregiudicare le finalità di cui al comma 1.
4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla


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presente legge e sentito il CISR, disciplina con regolamento emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i criteri per la individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
6. Con il regolamento emanato a norma del comma precedente il Presidente del Consiglio dei ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle ASL e dai Vigili del Fuoco.
7. Decorsi quindici anni dalla apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose coperte dal segreto di Stato.
8. Entro 60 giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, dispone una o più proroghe del vincolo per una durata complessivamente non superiore a quindici anni.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, può disporre la cessazione del vincolo quando ritenga siano venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.
10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.
11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relative a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale.

Art. 36.
(Tutela del segreto di Stato).

1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Lo stesso decreto si applica a tutti coloro che nel corso del loro lavoro sono venuti a conoscenza di informazioni coperte dal segreto di Stato.
2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.
6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi del tutto autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto.
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il conflitto è


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accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto».

2. All'articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale».
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti, cose relative a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione e sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.
1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono sostituiti dal seguente:
«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato».

5. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27 della presente legge. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

Art. 37.
(Classifiche di segretezza).

1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano perciò abilitati, in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato, di vietata divulgazione.Le classifiche sono effettuate sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.
4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate


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e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.
5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica
6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con regolamento adottato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per la individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38.
(Procedura per l'adozione dei regolamenti).

1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica.
2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.

Art. 39.
(Abrogazioni).

1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata.

Art. 40.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


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ALLEGATO 2

Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato (C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato, C. 2070 Scajola e C. 2087 D'Alia).

TESTO UNIFICATO DEL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

SISTEMA DI INFORMAZIONE E SICUREZZA DELLA REPUBBLICA E NUOVA DISCIPLINA DEL SEGRETO

TITOLO I
STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE E SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Art. 1.
(Sistema di informazione e Sicurezza della Repubblica).

1. Il Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, dal Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE), dal Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI), dal II Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS).
2. Ai fini della presente legge per «servizi di informazione e sicurezza» si intendono l'ISE e l'ISI.

Art. 2.
(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri).

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:
a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;
b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;
c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;
d) l'esercizio dei poteri relativi all'autorizzazione delle condotte che comportano l'applicazione della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 15;
e) la nomina e la revoca del Direttore Generale del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza;
f) la nomina e la revoca dei direttori dei Servizi di Sicurezza.

2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alla lettera b) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri opera come Autorità nazionale per la


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sicurezza (ANS), determinando i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS).
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche di informazione e di sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il CISR, emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività del Sistema di informazione e sicurezza.

Art. 3.
(Ministro delle informazioni
per la Sicurezza).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri delega a un Ministro senza portafoglio, denominato Ministro delle informazioni per la sicurezza, che risponde a lui direttamente, lo svolgimento di compiti e l'esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge, ad eccezione di quelle a lui attribuite in via esclusiva dall'articolo 2.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può revocare una o più delle deleghe conferite al Ministro delle informazioni per la sicurezza.
3. Fermo restando il potere di direttiva di cui all'articolo 2, comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate.

Art. 4.
(Dipartimento per le Informazioni
e la Sicurezza).

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo comma 2 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le Informazioni e la Sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle informazioni per la sicurezza si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione e sicurezza, nonchè nell'analisi e nelle attività operative dei Servizi di sicurezza. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attività di informazione e sicurezza, nonché la politica dei rapporti tra i Servizi di informazione e sicurezza della Repubblica ed i servizi di informazione e sicurezza degli Stati esteri;
b) è costantemente e sinteticamente informato delle operazioni di rispettiva competenza dei Servizi di informazione e sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi pervenute da parte del Sistema di informazione e sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai Servizi di informazione e sicurezza, Forze armate e di polizia, amministrazioni dello Stato ed enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza di ISE e ISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali di ISI, ISE e RIS;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra ISE, ISI, Forze di polizia e RIS, fermo restando che quest'ultimo assolve a compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;


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f) trasmette, su disposizione adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con ISE, e ISI il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di informazione e sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
h) sentiti i Servizi di informazione e sicurezza, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 19, comma 1;
i) esercita il controllo di legittimità ed efficienza sui Servizi di informazione e sicurezza, verificando la rispondenza delle attività di informazione e sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri;
l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;
m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale;
n) provvede agli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 19, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, definisce, con uno o più decreti da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione interna del DIS.
4. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato.
5. Il Direttore Generale del DIS propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di uno o più vice-direttori generali; affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri

Art. 5.
(Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica di informazione per la sicurezza.
2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza, formula proposte sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi Servizi di informazione e sicurezza e delibera sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della Giustizia, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico.
4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta e senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori di ISE e ISI, il Capo dello Stato maggiore della Difesa, nonché gli ulteriori soggetti di cui di volta di volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.


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Art. 6.
(Servizio di informazione e sicurezza esterna).

1. È istituito il Servizio di informazione e sicurezza esterna (ISE), al quale è affidato il compito, in collaborazione con il RIS e con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali.
2. Spettano all'ISE le attività in materia di controproliferazione nonché le attività di informazione di sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell'Italia.
3. È, altresì, compito dell'ISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'ISE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con il Servizio di informazione e sicurezza interna, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso ISE svolge all'estero. A tal fine il Direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento.
5. L'ISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
6. All'ISE è preposto un direttore, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su designazione del CISR. Il direttore può essere revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR.
7. Il direttore dell'ISE riferisce costantemente sull'attività svolta al DIS che informa il Presidente del Consiglio dei ministri; presenta al CISR un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio.
8. Il direttore dell'ISE propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di uno o più vicedirettori e dei capi di reparto; affida gli altri incarichi nell'ambito del Servizio.
9. L'organizzazione e il funzionamento dell'ISE sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.
(Servizio di informazione e sicurezza interna).

1. È istituito il Servizio di informazione e sicurezza interna (ISI), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano all'ISI le attività di informazione e di sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell'Italia.
3. È, altresì, compito dell'ISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. L'ISI può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con il Servizio di informazione e sicurezza esterna, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso ISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il Direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento.
4. L'ISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
5. All'ISI è preposto un direttore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su designazione del CISR. Il direttore può essere revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR.


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6. Il direttore dell'ISI riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri; presenta al CISR un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio.
7. Il direttore dell'ISI propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di uno o più vicedirettori e dei capi di reparto; affida gli altri incarichi nell'ambito del Servizio.
8. L'organizzazione e il funzionamento dell'ISI sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 8.
(Controllo sui Servizi di informazione e sicurezza della Repubblica).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, emana disposizioni per l'esercizio dei poteri di controllo sui Servizi di informazione e sicurezza in conformità agli indirizzi previsti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, un Ispettorato per il controllo sui Servizi di informazione e sicurezza; l'Ispettorato è organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia ed obiettività di giudizio.
3. I controlli esercitati sull'attività dei Servizi di informazione e sicurezza non devono interferire nelle operazioni in corso.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare lo svolgimento di ispezioni anche in relazione ad operazioni in corso, qualora ravvisi motivi di urgenza o su specifica richiesta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro degli Affari Esteri, del Ministro delle informazioni per la sicurezza.
5. Il capo dell'Ispettorato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle informazioni per la sicurezza.
6. L'Ispettorato controlla la rispondenza della organizzazione dei Servizi di informazione e sicurezza ai compiti assegnati e alle misure adottate per garantire efficienza e lealtà nei confronti delle istituzioni della Repubblica.
7. Gli ispettori sono scelti sulla base di prove che assicurino una accurata selezione e sono destinati all'attività ispettiva dopo un adeguato addestramento.
8. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, sono definite le modalità di funzionamento dell'Ispettorato, la dotazione numerica degli addetti, le norme sul reclutamento e sull'addestramento, le caratteristiche di specializzazione richieste, il tipo di prove da sostenere e il periodo massimo di permanenza nell'ufficio.
9. Non è consentito il passaggio di personale dall'Ispettorato ai Servizi di informazione e sicurezza e al RIS. Per un periodo iniziale di tre anni gli ispettori possono provenire dai Servizi di informazione e sicurezza, ferma restando l'impossibilità di una loro riassegnazione a questi ultimi.
10. Nella esecuzione dei propri compiti gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e documenti conservati presso i Servizi di informazione e sicurezza e presso altri uffici del DIS; hanno, inoltre, facoltà di acquisire informazioni da altre amministrazioni, da enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione di altri uffici del DIS e delle strutture dei Servizi di informazione e sicurezza.

Art. 9.
(Tutela amministrativa del segreto e Nulla osta di sicurezza).

1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che


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svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato ed alle classifiche di segretezza.
2. Competono all'UCSe:
a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;
b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale;
c) il rilascio e la revoca dei Nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei Servizi di informazione e sicurezza e, ove necessario, del RIS;
d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS.

3. Il NOS ha la durata di sei anni. A ciascuna delle classifiche di segretezza, indicate nell'articolo 37, corrisponde un distinto livello di NOS.
4. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere, dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonchè di rigoroso rispetto del segreto.
5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSe per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13.
6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSe può revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico della persona.
7. Il regolamento istitutivo dell'UCSe disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da salvaguardare i diritti dei cittadini interessati.
8. I cittadini hanno il diritto ad essere informati della necessità dell'accertamento e il diritto di rifiutarlo, rinunciando così al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.
9. Gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, possono essere affidati esclusivamente a soggetti muniti di NOS.
10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSe, al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSe trasmette al soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.
11. Il dirigente preposto all'UCSe, è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle informazioni per la sicurezza. Presenta annualmente al direttore generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei ministri, una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione e delle procedure adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è portata a conoscenza del CISR.

Art. 10.
(Archivi del DIS).

1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, l'Ufficio


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centrale degli archivi (UCA), al quale sono demandate:
a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di informazione e sicurezza;
b) la gestione dell'archivio centrale del DIS;
c) la vigilanza sulla sicurezza, la tenuta e la gestione dei citati archivi;
d) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci dei servizi di informazione e sicurezza, nonché la documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 15 e le relative procedure di autorizzazione.

2. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'UCA, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'archivio di Stato.

Art. 11.
(Formazione e addestramento).

1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, l'Ufficio per la formazione e l'addestramento, con il compito di assicurare la formazione di base e l'addestramento del personale di DIS, ISE e ISI.
2. Il Direttore Generale del DIS, i direttori di ISE e ISI e il capo dell'Ufficio definiscono annualmente i programmi in relazione alle esigenze operative di ISE e ISI e all'evoluzione dello scenario nazionale e del quadro strategico internazionale.

Art. 12.
(Collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia).

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di informazione e sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.
2. I Servizi di informazione e sicurezza sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Ministro dell'Interno, nella sua qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza le informazioni e i dati in loro possesso, suscettibili di possibili sviluppi per l'accertamento e la prevenzione di reati ovvero inerenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
3. I Servizi di informazione e sicurezza sono altresì tenuti a trasmettere tempestivamente al ministro della Difesa le informazioni e i dati in loro possesso, suscettibili di interesse per le politiche della difesa.

Art. 13.
(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità).

1. Il DIS, l'ISE e l'ISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e gli enti di ricerca.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa consultazione con le amministrazioni ed i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso di DIS, ISE e ISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori - in regime di concessione o di autorizzazione amministrativa - di servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni


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caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.

Art. 14.
(Acquisizione di documenti, atti o altra cosada parte dell'autorità giudiziaria e acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri).

1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi dei servizi di sicurezza, presso gli uffici del DIS o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti, le cose oggetto della richiesta.
2. L'autorità giudiziaria procede personalmente sul posto all'esame della documentazione degli atti e delle cose e acquisisce quelle strettamente indispensabili ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività, l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibite non siano quelle richieste o siano incomplete, l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna degli ulteriori atti o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o di altre cose.
4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri per le sue determinazioni.
5. Quando devono essere acquisiti documenti, in originale o in copia, per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisca il segreto di Stato, l'esame e la consegna dei documenti sono sospesi; i documenti sono sigillati in appositi contenitori e trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
6. Nelle ipotesi previste nei commi 4 e 5, entro sessanta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato.
7. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 6, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.
8. Il Presidente del Consiglio dei ministri acquisisce dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in particolare, per le esigenze anche ispettive dei servizi di informazione e sicurezza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
9. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata.

TITOLO III
GARANZIE FUNZIONALI, STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E NORME DI CONTABILITÀ

Art. 15.
(Ambito di applicazione delle garanzie funzionali).

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei


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Servizi di informazione e sicurezza e ai loro collaboratori che pongano condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo 16.
2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma l non si applica se la condotta astrattamente costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità delle persone.
3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 16, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria e non cagionino intenzionalmente uno sviamento degli accertamenti da questa disposti.
4. La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte previste dalla legge come reato:
a) sono poste in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei Servizi di informazione e sicurezza, in attuazione di un'operazione deliberata e documentata ai sensi dell'articolo 16 e secondo le norme organizzative dei Servizi di informazione e sicurezza;
b) sono indispensabili per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risultano proporzionate al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

5. Quando in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nei commi 1 e 2 sono state svolte da persone non addette ai Servizi di informazione e sicurezza, e risulta che il ricorso a tali persone da parte dei Servizi era indispensabile, esse sono equiparate, ai fini della applicazione della causa di giustificazione, agli addetti a tali Servizi.

Art. 16.
(Procedure di autorizzazione delle condotte astrattamente costituenti reato).

1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del Servizio interessato, tempestivamente trasmessa tramite il DIS.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1.
4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentano di acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, il direttore del Servizio autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il DIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento.
6. Nei casi in cui la condotta costituente reato sia stata posta in essere in


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assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi precedenti, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure ed informa l'autorità giudiziaria.
7. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 15 è conservata in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme organizzative del servizio interessato. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'Ispettorato del DIS.

Art. 17.
(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria).

1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 15, ed autorizzati ai sensi dell'articolo 16, sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato comunica all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.
3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 15 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste la speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro trenta giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso.
5. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.
6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della speciale causa di giustificazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità, determinate dallo stesso procuratore, che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione.
7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato il conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non si sia risolto.
8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.
9. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di informazione e sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 5, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore.
10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 18.
(Sanzioni penali).

1. Gli appartenenti ai Servizi di informazione e sicurezza e i soggetti di cui all'articolo 15, comma 5, che preordinino illegittimamente le condizioni per il rilascio


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dell'autorizzazione di cui all'articolo 16 sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 19.
(Contingente speciale del personale).

1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS ed ai servizi di sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.
2. Il regolamento determina:
a) l'istituzione di un ruolo del personale dei servizi, prevedendo le distinzioni nei ruoli amministrativi, operativi e tecnici;
b) la definizione di adeguate modalità selettive - aperte anche a soggetti esterni alla pubblica amministrazione - per la scelta del personale;
c) l'individuazione di un tempo massimo di permanenza per coloro che non vengono assunti tramite concorso;
d) l'individuazione di un'aliquota di personale chiamato a svolgere funzioni fiduciarie per i vertici del DIS e dei Servizi di informazione e sicurezza, la cui permanenza presso i servizi è legata alla permanenza dei medesimi vertici;
e) il divieto di assunzione diretta per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari, consentendola solo per il personale di alta e particolare specializzazione;
f) la possibilità di avvicendamento del personale che non appaia più idoneo allo svolgimento dei compiti istituzionali;
g) le ipotesi di incompatibilità collegate anche alla presenza di rapporti di parentela o di affinità, salvo che l'assunzione avvenga per concorso;
h) le ipotesi di incompatibilità dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
i) la previsione di forme di incentivazione economica;
l) la indicazione dei criteri per la progressione in carriera;
m) la verifica dei risultati conseguiti dalla dirigenza;
n) la possibilità di anticipato collocamento in quiescenza;
o) la determinazione, per ciascun servizio, e per il DIS, di una percentuale minima pari al 60 per cento e massima pari al 75 per cento dei dipendenti del ruolo unico dei servizi di informazione e sicurezza;
p) la previsione di incarichi esterni per materie di particolare complessità.

3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS ed ai servizi di informazione e sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle di diritto, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale di ruolo di CESIS, SISMI e SISDE nel contingente di cui al comma 2, lettera a).
6. Il regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa


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speciale e dagli assegni familiari, nonché da una indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte.
7. Il regolamento determina il compenso per gli incarichi di collaborazione di cui al comma 2, lettera p), sulla base delle tariffe professionali o, in mancanza, con riferimento ai valori correnti per il particolare settore di attività.
8. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di informazione e sicurezza.
9. Il regolamento prevede forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti del DIS e dei Servizi di informazione e sicurezza.
10. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
11. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione e sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.
12. In nessun caso il Sistema di informazione e sicurezza può avere alle proprie dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli Organi costituzionali, magistrati, ministri di culto, e giornalisti professionisti.
13. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

Art. 20.
(Ricorsi giurisdizionali).

1. Ai ricorsi al giudice amministrativo aventi ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

Art. 21.
(Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza).

1. Il personale di cui all'articolo 19 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei Servizi di informazione e sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei Servizi di informazione e sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 19, per non oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS.
3. L'attribuzione della qualifica è rinnovabile.
4. L'attribuzione di tale qualifica è comunicata al Ministro dell'interno.
5. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalle comunicazioni scritte.
6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 19 ed il personale del RIS hanno l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai rispettivi vertici, per il tramite


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dei propri superiori. Se la denuncia è presentata da un appartenente all'ISE e all'ISI, i direttori dei Servizi riferiscono al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 6, comma 5, e dell'articolo 7, comma 5, tramite il direttore generale del DIS.
7. Il comandante del RIS riferisce al Ministro della Difesa tramite il Capo di Stato Maggiore della Difesa. Il ministro della Difesa informa il Presidente del Consiglio dei ministri per le sue determinazioni.
8. I direttori dei Servizi di informazione e sicurezza, il comandante del RIS e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.
9. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione e sicurezza.

Art. 22.
(Identità di copertura).

1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può autorizzare l'uso, da parte degli addetti ai Servizi di informazione e sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.
2. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definite le modalità di rilascio e conservazione, nonché la durata della validità del documento o del certificato di copertura. La procedura seguita per il rilascio è annotata in apposito registro riservato, secondo le modalità previste dal predetto regolamento.

Art. 23.
(Attività simulate).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare i dirigenti dei Servizi di informazione e sicurezza ad esercitare attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura.
2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati.
3. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabilite le modalità di attuazione delle attività di cui al comma 1.

Art. 24.
(Trattamento delle notizie personali).

1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni è finalizzata esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali dei servizi.
2. Il DIS, tramite l'Ispettorato, i responsabili dei Servizi di informazione e sicurezza e il comandante del RIS garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3. Il personale addetto al Sistema di informazione e sicurezza che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 25.
(Tutela del personale nel corso del procedimento penale).

1. Quando nel corso di un procedimento si rende necessario assumere le


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dichiarazioni di addetti al Sistema di informazione e sicurezza, l'autorità giudiziaria adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata o che deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria procede all'esame a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.

Art. 26.
(Norme di contabilità).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica.
2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, sentiti i responsabili di DIS, ISE e ISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, è adottato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di sicurezza, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti nonché delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il rendiconto delle spese ordinarie, sono unici per DIS, ISE e ISI e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;
b) il bilancio preventivo e il rendiconto di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR;
c) il rendiconto è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso il DIS;
d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria, di cui alle lettere c) e d), sono tenuti al rispetto del segreto;
f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei Servizi di informazione e sicurezza, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri; analogamente si comporta il responsabile del RIS, che riferisce al Capo di Stato Maggiore della Difesa, il quale informa il Ministro della Difesa;
g) il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27, al quale è presentata altresì nella relazione semestrale una informativa sulle linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate è conservata nell'archivio storico di cui all'articolo 10.

4. Un apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure per la stipula


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di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Sono altresì individuati i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.
5. È abrogato il comma 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

TITOLO IV
CONTROLLO PARLAMENTARE

Art. 27.
(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. In caso di scioglimento delle Camere, i componenti restano in carica fino alla nomina del nuovo Comitato.
2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione e sicurezza nazionale si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il Presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.
5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.

Art. 28.
(Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS, dei direttori di ISE, ISI, del Capo di Stato maggiore della Difesa e del comandante del RIS.
2. Il Comitato ha altresì facoltà, previa intesa con i Presidenti delle Camere, di disporre l'audizione di dipendenti del Sistema di informazione e sicurezza.
3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona in grado di fornire elementi di informazione o valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare.
4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato.
5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato


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per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando le ragioni del differimento vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari.
7. Il Comitato può ottenere, da parte del Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica, degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.
8. Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato.
9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i reati di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale.
10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce ai Presidenti delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.
13. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale.
14. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché, se si tratta di uffici del RIS, al ministro della Difesa.
15. Nei casi previsti nel comma precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della Difesa possono differire l'accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.

Art. 29.
(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere:
a) sugli schemi dei decreti e dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 19;
b) sulla proposta di nomina del direttore generale del DIS, dei direttori di ISE e ISI.

2. I pareri di cui al comma 1, lettere a) e b), hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante.
3. Il parere sugli schemi di cui alla lettera a) del comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di 30 giorni dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di 15 giorni. Il parere sulle proposte di cui alla lettera b)


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del comma 1 è espresso dal Comitato nella prima seduta successiva alla ricezione della proposta di nomina e comunque non oltre 10 giorni dalla ricezione della proposta; tale termine è prorogabile per una sola volta e per non più di 5 giorni.

Art. 30.
(Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione sull'attività dei servizi di sicurezza, contenente una analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza.
2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle informazioni per la sicurezza che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 19.
3. Il Ministro della difesa trasmette al Comitato i regolamenti emanati con riferimento alle attività del RIS.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai Servizi di informazione e sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte astrattamente costituenti reato, autorizzate ai sensi dell'articolo 16. Le informazioni sono inviate al Comitato entro sei mesi dalla data di conclusione dell'operazione.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri nella relazione concernente ciascun semestre informa il Comitato, sull'andamento della gestione finanziaria dei Servizi di informazione e sicurezza della Repubblica relativa allo stesso semestre.
6. Nella informativa sono riepilogate, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio di DIS, ISE e ISI, ed i relativi stati di utilizzo.
7. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione relativa al primo semestre dell'anno corrente; entro il 31 marzo il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione relativa al secondo semestre dell'anno precedente.
8. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette nella seconda relazione semestrale al Comitato un'informazione sulle linee essenziali delle attività di cui all'articolo 22, comma 1, svolte nell'anno precedente.
9. La relazione semestrale informa anche sui casi di chiamata diretta nominativa con indicazione dei criteri adottati e le prove selettive sostenute.

Art. 31.
(Accertamento di condotte illegittime o irregolari).

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attività di informazione e sicurezza, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Art. 32.
(Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.

Art. 33.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti del Comitato, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e


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grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico.
2. Quando risulti evidente che la violazione del segreto possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari della maggioranza e dell'opposizione.
3. La violazione del segreto, accertata dalla commissione di indagine, salva la responsabilità penale, costituisce per il parlamentare causa di revoca dal Comitato.

Art. 34.
(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti.
3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato dal soggetto che li ha trasmessi.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L'archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
5. In caso di assoluta necessità, e per singoli compiti limitati nel tempo, il Comitato, previa autorizzazione dei Presidenti delle Camere, può avvalersi dell'opera di consulenti esterni al Parlamento.

TITOLO V
DISCIPLINA DEL SEGRETO

Art. 35.
(Segreto di Stato).

1. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali. Esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto ad altri Stati, alla tutela degli interessi economico-finanziari della collettività, ovunque localizzati, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa delle istituzioni e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali.
2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose ed i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
3. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, i luoghi o le cose la cui conoscenza al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate sia tale da pregiudicare le finalità di cui al comma 1.
4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge e sentito il CISR, disciplina


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con regolamento emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i criteri per la individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
6. Con il regolamento emanato a norma del comma precedente il Presidente del Consiglio dei ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle ASL e dai Vigili del Fuoco.
7. Decorsi quindici anni dalla apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose coperte dal segreto di Stato.
8. Entro 60 giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, dispone una o più proroghe del vincolo per una durata complessivamente non superiore a quindici anni.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, può disporre la cessazione del vincolo quando ritenga siano venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.
10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.
11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relative a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale.

Art. 36.
(Tutela del segreto di Stato).

1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Lo stesso divieto si applica a tutti coloro che nel corso del loro lavoro sono venuti a conoscenza di informazioni coperte dal segreto di Stato.
2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.
6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi del tutto autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto.
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il conflitto è


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accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto».

2. All'articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale».
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti, cose relative a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione e sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.
1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

4. I commi 2 e 3 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono sostituiti dal seguente:
«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato».

5. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27 della presente legge. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

Art. 37.
(Classifiche di segretezza).

1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano perciò abilitati, in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato, di vietata divulgazione.Le classifiche sono effettuate sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.
4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate


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e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.
5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica
6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con regolamento adottato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per la individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38.
(Procedura per l'adozione dei regolamenti).

1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica.
2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.

Art. 39.
(Abrogazioni).

1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata.

Art. 40.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.