VI Commissione - Resoconto di marted́ 16 gennaio 2007


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SEDE REFERENTE

Martedì 16 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi e Massimo Tononi.

La seduta comincia alle 13.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo DEL MESE, presidente, comunica che il deputato Francesco Forgione entra a far parte della Commissione, mentre cessa di farne parte il deputato Luigi Cogodi.
Avverte quindi che, ricoprendo il deputato Cogodi l'incarico di Segretario della Commissione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dovrà fissare la data in cui procedere all'elezione suppletiva di un nuovo Segretario.

DL 297/06: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE in materia di accesso alle attività degli enti creditizi e di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento,


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nonché in materia di assistenza a terra negli aeroporti, di istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani e di prelievo venatorio.
C. 2112 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 2112, di conversione del decreto-legge n. 297 del 2006, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE in materia di accesso alle attività degli enti creditizi e di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento, nonché in materia di assistenza a terra negli aeroporti, di istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani e di prelievo venatorio.
Come evidenziato dallo stesso titolo del decreto-legge, il provvedimento ha carattere piuttosto eterogeneo, recando disposizioni accomunate dall'obiettivo di rispettare obblighi comunitari, relativi al recepimento di direttive comunitarie o all'adempimento di sentenze o ordinanze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
L'articolo 1 del decreto-legge apporta modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), emanato con decreto legislativo n. 385 del 1993, allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2006/48/CE, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle banche, sugli istituti di moneta elettronica e sui gruppi bancari, nonché all'attuazione delle misure derivanti dall'accordo di Basilea sulla convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei requisiti patrimoniali per la vigilanza bancaria (cosiddetto Accordo di Basilea II).
La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, concernente l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, costituisce rifusione della direttiva 2000/12/CE, concernente la medesima materia, che era stata modificata e integrata da successivi interventi del legislatore comunitario.
Nelle premesse della direttiva, al considerando 37, si precisa che le disposizioni della direttiva riguardanti i requisiti patrimoniali minimi degli enti creditizi costituiscono l'equivalente delle disposizioni dell'Accordo quadro del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
Tale Accordo stabilisce nuove modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, basate sul metodo dei rating interni.
L'applicazione della disciplina presuppone un elevato grado di convergenza dei criteri operativi e di cooperazione tra autorità, posto che le regole sui requisiti minimi di capitale (primo pilastro) e sul processo di controllo prudenziale (secondo pilastro) dovranno essere applicate sia su base consolidata, sia alle filiazioni presenti in ciascun paese; sarà inoltre necessario un più stretto coordinamento riguardo all'informazione al pubblico da richiedere alle banche (terzo pilastro).
Per quanto concerne, in particolare, il primo pilastro, l'accordo interviene sul metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito; sul metodo dei rating interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito; sul trattamento prudenziale delle tecniche per la riduzione del rischio di credito e delle cartolarizzazioni; sul calcolo dei requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio operativo.
La direttiva 2006/48 riproduce in gran parte la disciplina preesistente. Tra le principali innovazioni si segnalano:
all'articolo 4, l'inserimento della definizione di alcune fattispecie (tra queste: «ente creditizio impresa madre in uno Stato membro»; «società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro»; «ente creditizio impresa madre nell'UE»; «società di partecipazione finanziaria madre nell'UE»; «enti del settore pubblico»; «banche centrali»; «rischio di diluizione»; «probabilità di inadempimento»; «cartolarizzazione», «segmento»; «società veicolo di cartolarizzazione»);


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all'articolo 22, la più precisa definizione dei requisiti di governo interno che le autorità nazionali competenti devono esigere per gli enti creditizi (chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti; processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi; adeguati meccanismi di controllo interno);
all'articolo 25, paragrafo 3, la previsione della comunicazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante, da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, dell'ammontare dei fondi propri dell'ente finanziario, filiazione di uno o più enti creditizi, che stabilisca una succursale od operi in regime di libera prestazione di servizi in altro Stato dell'Unione, nonché dell'importo dei fondi propri consolidati e dei requisiti patrimoniali consolidati dell'ente creditizio che ne costituisce l'impresa madre;
all'articolo 41, la previsione di un futuro ulteriore coordinamento in materia di vigilanza prudenziale sulla liquidità della succursale dell'ente creditizio;
all'articolo 57, un'ulteriore definizione degli elementi che costituiscono fondi propri non consolidati di un ente creditizio;
all'articolo 62, l'inserimento della previsione di una relazione da trasmettere alla Commissione sui progressi realizzati nella convergenza verso una definizione comune di fondi propri. Si prevede altresì che, entro il 1o gennaio 2009, la Commissione presenti, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica della presente sezione;
all'articolo 63, paragrafo 3, l'esclusione di determinate tipologie di rettifiche di valore e di accantonamenti dai fondi propri;
all'articolo 64, paragrafo 4, l'esclusione dai fondi propri delle riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi finanziari degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato, nonché dei profitti e delle perdite sulle loro passività valutati al valore equo dovuti all'evoluzione del loro proprio merito di credito;
all'articolo 74, la previsione della valutazione delle attività e delle voci fuori bilancio conformemente al regolamento CE n. 1606 del 2002;
all'articolo 75, la previsione dell'obbligo che i fondi propri siano in ogni momento pari o superiori alla somma di determinati requisiti patrimoniali;
all'articolo 78, la determinazione di un metodo standardizzato per la determinazione del valore dell'esposizione di una voce fuori bilancio;
la facoltà, concessa dall'articolo 84 alle autorità competenti di uno Stato membro, di autorizzare gli enti creditizi a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio utilizzando il metodo basato sui rating interni;
l'integrazione delle disposizioni in materia di grandi fidi bancari di cui agli articoli 106-118;
all'articolo 119, la previsione della presentazione di una relazione, da parte della Commissione al Parlamento europeo, sul funzionamento delle disposizioni in materia di grandi fidi.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 31 dicembre 2006; è previsto però che l'applicazione delle disposizioni di attuazione riferite a specifiche previsioni della direttiva in materia di possibilità concessa agli enti creditizi di utilizzare stime interne delle perdite (articolo 87, paragrafo 9) e metodi avanzati di misurazione basati su propri sistemi di misurazione (articolo 105) avvenga a partire dal 1o gennaio 2008.
Ricorda che la delega legislativa per il recepimento della predetta direttiva nell'ordinamento italiano è contenuta nell'allegato B all'articolo 1 del disegno di legge comunitaria 2006 (C. 1042-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).


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Passando al contenuto specifico dell'articolo 1 del decreto-legge, la lettera a) del comma 1 sostituisce il comma 10 dell'articolo 7 del TUB, che disciplina lo scambio d'informazioni fra la Banca d'Italia e le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive comunitarie. Rispetto alla precedente formulazione - che lo configurava come facoltà - il nuovo testo prescrive tale scambio d'informazioni, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite dalle pertinenti norme comunitarie.
La lettera b) del medesimo comma 1 modifica l'articolo 53 del TUB, il quale disciplina i poteri di vigilanza regolamentare della Banca d'Italia.
In particolare, all'autorità di vigilanza è conferito il potere di disciplinare, in conformità alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), l'informativa che le banche debbono rendere al pubblico sugli altri aspetti rilevanti per la vigilanza di stabilità (adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, partecipazioni detenute, organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni) (numero 1).
Per quanto attiene specificamente alla disciplina regolamentare in materia di adeguatezza patrimoniale, viene inserito un nuovo comma 2-bis (numero 2), a tenore del quale le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia debbono prevedere che per la valutazione dei rischi, agli effetti del calcolo dei requisiti patrimoniali prescritti per l'esercizio dell'attività bancaria, le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito (rating) rilasciate da società o enti esterni, i quali siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla stessa Banca d'Italia, che disciplina anche le modalità di accertamento di tali requisiti;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali. Questi sistemi debbono essere previamente autorizzati dalla Banca d'Italia; per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, l'autorizzazione è rilasciata da quest'ultima autorità, congiuntamente alla Banca d'Italia, entro sei mesi dalla presentazione della domanda; decorso questo termine, provvede la sola autorità estera competente.

Viene altresì modificata (numero 3) la disposizione del comma 3 dello stesso articolo 53 del TUB, il quale determina le misure che la Banca d'Italia può adottare nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare. È integrata a questo fine la formulazione della lettera d), riguardante i provvedimenti specifici che possono essere adottati nei confronti di singole banche per assicurare l'osservanza degli obblighi di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, detenzione di partecipazioni e organizzazione interna. Si precisa - in forma evidentemente non esaustiva - che i suddetti provvedimenti possono riguardare anche:
1) la restrizione delle attività o della struttura territoriale;
2) il divieto di effettuare determinate operazioni;
3) il divieto di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.

La lettera c) modifica l'articolo 59 del TUB, il quale reca le definizioni rilevanti per la disciplina della vigilanza su base consolidata.
Il numero 1) modifica la definizione delle «società finanziarie», contenuta nella lettera b).
Secondo la definizione previgente, sono società finanziarie le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, le attività di: assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12, del TUB (attività ammesse al mutuo riconoscimento); altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera.
Con la disposizione di cui alla lettera c), la nozione viene estesa a comprendervi le società che esercitano, in via esclusiva o


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prevalente, le attività indicate all'articolo 1, comma 1, lettera n), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), emanato con il decreto legislativo n. 58 del 1998, ossia il servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, ovvero la gestione del patrimonio di organismi d'investimento collettivo del risparmio (fondi comuni e società d'investimento a capitale variabile), di propria o altrui istituzione, mediante investimento in strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili.
Il numero 2) integra invece la definizione delle «società strumentali», contenuta nella lettera c), con la quale si intendono attualmente le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività di carattere ausiliario all'attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.
La modifica precisa che la gestione di immobili può riferirsi all'esercizio della proprietà e dell'amministrazione degli stessi.
Il numero 3) aggiunge nel medesimo articolo 59 del TUB un nuovo comma 1-bis, il quale stabilisce che le disposizioni relative alle banche, contenute nel Capo II del Titolo III del TUB, concernente la vigilanza su base consolidata, si applicano anche agli istituti di moneta elettronica.
In merito alla formulazione della disposizione segnala l'opportunità di valutare se la previsione della lettera c), numero 3), comporti necessità di coordinamento con il comma 2 dell'articolo 114-quater del TUB, il quale precisa che, ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, del medesimo TUB gli istituti di moneta elettronica sono assimilati alle società finanziarie previste dall'articolo 59, comma 1, lettera b).
La lettera d) modifica l'articolo 60 del TUB, che stabilisce la composizione del gruppo bancario.
Secondo il testo previgente, il gruppo bancario è composto alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
b) dalla società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'ambito del gruppo abbia rilevanza la componente bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR.

La disposizione sostituisce la lettera b) del citato articolo 60, precisando - relativamente ai gruppi aventi come capogruppo una società finanziaria - che, agli effetti della vigilanza esercitabile dall'autorità nazionale, rileva il gruppo bancario composto dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate. Inoltre, il gruppo si qualifica come bancario quando nell'insieme delle società controllate dalla suddetta società finanziaria vi sia almeno una banca, e le società bancarie e finanziarie abbiano in esso rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR.
La nuova formulazione integra quindi nella disposizione che definisce la composizione del gruppo bancario a capo del quale si trovi una società finanziaria il requisito della rilevanza determinante delle società bancarie, finanziarie e strumentali, precedentemente enunziato nel comma 2 dell'articolo 61 del medesimo testo unico bancario, che viene per conseguenza abrogato dalla successiva lettera e).
La lettera f) modifica il comma 1 dell'articolo 65 del TUB, il quale determina i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata.
Secondo la formulazione previgente, si trattava delle:
a) società appartenenti a un gruppo bancario;


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b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20 per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
d) società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 69 (ossia sulla base di accordi di collaborazione fra la Banca d'Italia e le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari);
e) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti indicati alla lettera d);
f) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20 per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere d) ed e);
g) società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate nella lettera d), che controllano almeno una banca;
h) società, diverse da quelle bancarie e finanziarie, che controllano almeno una banca, fermi restando i limiti all'acquisizione di partecipazioni bancarie da parte di soggetti che esercitano attività d'impresa in settori non bancari né finanziari, previsti dall'articolo 19, comma 6, dello stesso TUB;
i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nelle lettere d), e), g) e h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

La disposizione di cui alla lettera f) apporta una serie di variazioni alla predetta disciplina:
1) vengono esclusi dal novero dei soggetti a questo titolo vigilati quelli indicati alle lettere d), e), f) e g), ossia:
le società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da queste, nonché le società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20 per cento, anche congiuntamente, dalle predette società finanziarie ovvero, anche congiuntamente, dalle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate;
le altre società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società finanziarie sopra indicate, che controllano almeno una banca;
2) sono dichiarate per conseguenza soggette a vigilanza consolidata tutte le società che controllano almeno una banca, espungendo dalla lettera h) l'inciso che riferiva la disposizione alle sole società diverse da quelle bancarie e finanziarie;
3) è soppresso il riferimento alle abrogate lettere d), e) e g), già contenuto nella lettera i).

La lettera g) modifica l'articolo 66 del TUB, riguardante i poteri di vigilanza informativa esercitati dalla Banca d'Italia sui soggetti che fanno parte di gruppi bancari.
Il numero 1) apporta al comma 1 modificazioni di coordinamento derivanti dall'abrogazione delle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 65.
Il numero 2) sostituisce il comma 3, il quale, nella previgente formulazione, consentiva alla Banca d'Italia di richiedere la certificazione del bilancio ai soggetti indicati nelle lettere da a) a g) del comma 1 dell'articolo 65.
La nuova formulazione consente invece alla Banca d'Italia di disporre, nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da


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a) a c) del comma 1 dell'articolo 65, l'applicazione delle norme sulla revisione contabile previste, per le società con azioni quotate, dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del TUF.
Pertanto, ai predetti soggetti - ancorché non quotati - potrà venire prescritta la revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB, con l'espressione di apposito giudizio sui bilanci.
Al riguardo si rileva l'opportunità di chiarire se il richiamo della predetta sezione del TUF comporti anche l'applicazione dell'articolo 165, che estende l'obbligo di revisione alle società controllate. In particolare, dovrebbe precisarsi se, qualora la Banca d'Italia prescriva la revisione contabile nei riguardi di alcuno dei soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 del TUB, lo stesso obbligo debba intendersi automaticamente esteso anche alle società da esso eventualmente controllate.
Il numero 3) modifica il comma 4, che impone alle società partecipate di fornire alla capogruppo o alla banca detentrice della partecipazione le informazioni necessarie per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata, sopprimendo l'inciso che riferisce la disposizione alle società partecipate aventi sede legale in Italia.
La lettera h) modifica l'articolo 67 del TUB, che disciplina i poteri di vigilanza regolamentare della Banca d'Italia relativamente ai gruppi bancari.
I numeri 1) e 2) introducono, rispettivamente, gli obblighi d'informativa nei riguardi del pubblico e la possibilità di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni ovvero sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, approvati dalla Banca d'Italia, e specificano la natura dei provvedimenti particolari adottabili dalla medesima autorità a fini di vigilanza consolidata (restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio), in termini corrispondenti a quelli previsti dalla lettera b), con riferimento alla vigilanza sulle banche.
Il numero 3) apporta al comma 3 modificazioni di coordinamento, conseguenti all'abrogazione delle lettere da b) a g) del comma 1 dell'articolo 65, disposta dalla precedente lettera f) del comma.
Il numero 4) aggiunge nello stesso articolo 67 del TUB un nuovo comma 3-bis, in forza del quale è attribuito alla Banca d'Italia il potere di impartire le disposizioni contemplate nei commi precedenti del medesimo articolo anche ai componenti del gruppo bancario, diversi dalla capogruppo.
La lettera i) interviene sull'articolo 68 del TUB, riguardante i poteri di vigilanza ispettiva della Banca d'Italia nei riguardi dei gruppi bancari.
A questo fine, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.
La Banca d'Italia può inoltre richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i medesimi soggetti, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
Su richiesta delle autorità competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.
In tale contesto la lettera i) introduce un nuovo comma 3-bis, a norma del quale la Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati comunitari


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partecipino, per i profili di loro interesse, alle ispezioni presso le capogruppo - come individuate dall'articolo 61 - nel caso in cui queste abbiano società controllate sottoposte alla vigilanza delle medesime autorità.
La lettera l) sostituisce interamente l'articolo 69 del TUB, riguardante la collaborazione della Banca d'Italia con le autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari agli effetti della vigilanza consolidata sui gruppi transnazionali.
Il previgente articolo 69 facoltizzava la Banca d'Italia a concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità per l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi.
La nuova formulazione dell'articolo, ora rubricato: «Collaborazione tra autorità e obblighi informativi», prescrive alla Banca d'Italia di definire, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento, nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi.
Il nuovo comma 1-bis consente alla Banca d'Italia, sulla base dei predetti accordi, di esercitare la vigilanza consolidata anche:
a) sulle società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;
b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti indicati alla lettera a);
c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20 per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

Il nuovo comma 1-ter disciplina, limitatamente all'esercizio della vigilanza consolidata, le informazioni da rendersi qualora venga riscontrata una situazione suscettibile di ledere la stabilità del sistema finanziario. Viene infatti stabilito che, qualora la Banca d'Italia, nell'esercizio della vigilanza consolidata, verifichi l'esistenza di una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, è tenuta ad informarne tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché - ove si tratti di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari - le competenti autorità monetarie.
La disposizione si configura come deroga all'articolo 7, comma 1, del TUB, secondo cui tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. La presente disposizione prescrive una comunicazione al «Ministero dell'economia e delle finanze», non già al Ministro nella predetta qualità di Presidente del CICR.
Il presupposto per l'applicazione della norma è individuato in una «situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario». Il riferimento alla stabilità del sistema finanziario è contenuto anche nell'articolo 5 del TUB, in forza del quale le autorità creditizie, nell'esercitare i poteri di vigilanza, hanno riguardo fra l'altro alla stabilità complessiva del sistema finanziario. Tuttavia, nessuna indicazione è fornita - né appare agevole enuclearla - circa la misura della potenziale lesività, il cui riscontro imporrebbe la segnalazione all'autorità di Governo.
L'àmbito di efficacia della disposizione è limitato alla sola vigilanza consolidata. Il pericolo di una crisi sistemica può verisimilmente prospettarsi in situazioni che coinvolgano gruppi estesi e articolati - ancor più se di carattere polifunzionale -, mentre potrà difficilmente provenire da


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eventi che interessino singolarmente un solo soggetto che esercita l'attività bancaria.
Lo specifico obbligo informativo imposto - al di là dell'adozione dei provvedimenti di vigilanza propri dell'autorità - consiste nella tempestiva comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e - in caso di gruppi con operatività in altri Stati dell'Unione europea, all'autorità monetaria competente. La disposizione sembra presentare una qualche dissimmetria, in quanto prevede che, per l'interno, venga informata l'autorità di Governo, laddove per gli Stati comunitari è fatto riferimento all'autorità monetaria, ossia in genere all'istituto di emissione (il quale - per gli Stati che hanno adottato l'euro - non è più un'autorità nazionale, bensì la Banca centrale europea). Inoltre, l'informazione nei riguardi delle autorità estere, secondo il letterale tenore della disposizione, non è subordinata a una preventiva valutazione circa la pericolosità della situazione riscontrata nei riguardi dei rispettivi sistemi finanziari nazionali, talché l'obbligo dovrebbe essere comunque adempiuto anche nel caso di limitata operatività del gruppo all'estero.
La lettera m) modifica l'articolo 107 del TUB, riguardante gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
Tra gli aspetti disciplinati in via regolamentare dalla Banca d'Italia vengono introdotti gli obblighi d'informativa nei riguardi del pubblico e la possibilità di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni ovvero sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, approvati dalla Banca d'Italia, ed è specificata la natura dei provvedimenti particolari adottabili dalla medesima autorità a fini di vigilanza sugli intermediari (riduzione delle attività; divieto di intraprendere nuove operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio), in termini simili a quelli già esposti, nell'illustrazione delle lettere b) e h) del presente comma, con riferimento alla vigilanza sulle banche e alla vigilanza consolidata sui gruppi bancari.
La lettera n) inserisce nel TUB un nuovo articolo 116-bis, il quale disciplina l'illustrazione dei fattori considerati per la valutazione del merito di credito (rating) delle imprese che richiedono finanziamenti.
A tal fine, è conferita alla Banca d'Italia la facoltà di disporre che le banche e gli intermediari finanziari da essa autorizzati a utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali illustrino alle imprese che domandano finanziamenti i principali fattori posti a base dei rating interni che le riguardano.
La comunicazione è resa su richiesta dell'impresa interessata. Gli oneri connessi, a carico dell'impresa medesima, sono commisurati all'entità del finanziamento richiesto.
L'articolo 2 apporta modificazioni al TUF, allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2006/48/CE nonché alla direttiva 2006/49/CE.
La direttiva 2006/49/CE intende disciplinare aspetti rilevanti della vigilanza regolamentare sulle imprese d'investimento, integrando sotto questo riguardo le misure della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, la quale agevola l'esercizio dei diritti di stabilimento e di libera prestazione di servizi nell'àmbito dell'Unione europea da parte delle suddette imprese, autorizzate e vigilate dallo Stato membro d'origine.
A questo fine, la direttiva 2006/49/CE rifonde in un testo coordinato la direttiva 93/6/CEE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e le sue successive modificazioni. Pertanto, essa direttiva contiene disposizioni nuove insieme con le norme precedentemente comprese nella direttiva 93/6/CEE e già vigenti.
In particolare, vengono adottate misure di coordinamento per quanto riguarda la definizione e il livello minimo dei fondi propri delle imprese di investimento, la fissazione dell'entità del loro capitale iniziale


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e la determinazione di un quadro comune per l'osservazione dei rischi di mercato cui sono soggette. La direttiva regola altresì i controlli sul patrimonio di negoziazione e stabilisce norme comuni per la vigilanza sui rischi di mercato.
Relativamente ai negoziatori di derivati su merci per conto proprio, attualmente esenti dall'applicazione della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, è disposto il riesame dei requisiti patrimoniali nell'ambito della revisione di tale esenzione. Contestualmente dovrà essere valutata la possibilità di stabilire apposita disciplina per le imprese d'investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi d'investimento od operazioni collegate agli strumenti finanziari relativi a forniture energetiche (inclusi elettricità, carbone, gas naturale e petrolio).
A garanzia della solvibilità degli enti creditizi e delle imprese d'investimento facenti parte di un gruppo, è prevista l'applicazione dei requisiti patrimoniali minimi ai singoli enti sulla base della situazione finanziaria consolidata del gruppo. In tale contesto, sono anche determinate le deroghe che le competenti autorità di vigilanza possono autorizzare. Viene inoltre disciplinata la vigilanza su base consolidata delle imprese d'investimento appartenenti a gruppi che non comprendono enti creditizi.
Agli enti creditizi e alle imprese d'investimento è prescritto di adottare strategie e processi per valutare e mantenere l'adeguatezza del capitale interno e di rendere appropriata informativa al pubblico circa il controllo dei rischi e l'organizzazione interna.
Relativamente ai fondi propri di enti creditizi e imprese d'investimento, la valutazione dell'adeguatezza deve essere eseguita dalle autorità competenti avendo riguardo ai rischi cui tali enti sono esposti.
In generale, si richiede il rafforzamento della cooperazione fra le autorità di vigilanza e del ruolo dell'autorità responsabile della vigilanza consolidata.
Il procedimento per l'adozione di misure di attuazione da parte della Commissione dell'Unione europea è disciplinato con la previsione dell'esame da parte del Parlamento europeo, che può richiedere la pronunzia del Consiglio; è inoltre integrato dell'elenco delle materie rimesse alla competenza attuativa della Commissione, assistita dal Comitato bancario europeo.
La direttiva è integrata con un complesso di disposizioni transitorie per il passaggio al nuovo regime di vigilanza e di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale.
Gli allegati tecnici sono integrati con disposizioni ulteriori relative, in particolare, al trattamento dei derivati su crediti e delle quote di organismi d'investimento collettivo. Un nuovo allegato VII contiene le regole in materia di negoziazione, i relativi controlli e la determinazione e gestione del portafoglio di negoziazione.
Il termine per l'adozione delle norme di recepimento delle nuove disposizioni (secondo quanto indicato nell'articolo 49 della direttiva) da parte degli Stati membri è stabilito nel 31 dicembre 2006; dette norme sono comunicate alla Commissione ed entrano in vigore dal 1o gennaio 2007.
Ricorda che la delega legislativa per il recepimento della predetta direttiva nell'ordinamento italiano è contenuta nell'allegato B all'articolo 1 del disegno di legge comunitaria 2006 (C. 1042-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).
Passando al contenuto specifico dell'articolo 2 del decreto-legge, la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 6 del TUF, riguardante la vigilanza regolamentare sui soggetti abilitati (imprese d'investimento, società di gestione del risparmio, società di gestione armonizzate, società d'investimento a capitale variabile, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia e banche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento).
Fra le materie soggette alla disciplina regolamentare emanata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), viene aggiunta l'informativa da rendere al pubblico sull'adeguatezza patrimoniale dell'intermediario,


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sul contenimento del rischio, sulle partecipazioni da esso detenute e sulla sua organizzazione interna.
Viene altresì inserito un nuovo comma 1-bis, in forza del quale con le stesse disposizioni regolamentari dovrà essere prevista per i soggetti abilitati la possibilità di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, subordinati alla previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonché di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni.
La lettera b) modifica il comma 2 dell'articolo 7 del TUF, il quale disciplina i poteri d'intervento delle autorità di vigilanza sui soggetti abilitati.
Il testo previgente conferiva alla Banca d'Italia il potere di emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, partecipazioni detenibili, organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni, nonché (a seguito della modificazione all'articolo 6 appena illustrata) l'informativa al pubblico su queste materie.
Viene aggiunta a questo riguardo la previsione secondo cui la Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio.
Le modificazioni apportate dalle lettere a) e b), relativamente alla vigilanza regolamentare sui soggetti abilitati all'intermediazione finanziaria, corrispondono sostanzialmente a quelle recate alle disposizioni del TUB, in materia di vigilanza sulle banche, sui gruppi bancari e sugli intermediari iscritti nell'elenco speciale, dalle lettere b), h) e m) del comma 1 dell'articolo 1.
Osserva a questo proposito come non sia espressamente riprodotta nella disposizione la condizione, inserita invece nel novellato articolo 53 del TUB, secondo cui l'autorità di vigilanza disciplina i requisiti che debbono possedere le società o enti che rilasciano valutazioni del rischio di credito utilizzabili dagli intermediari.
La lettera c) modifica l'articolo 11 del TUF, il quale enunzia i criteri per la daterminazione della nozione di gruppo, rilevante agli effetti della vigilanza sulle attività di intermediazione finanziaria.
Secondo l'articolo 11, nella previgente formulazione, la Banca d'Italia, sentita la CONSOB:
a) determina la nozione di gruppo rilevante per la verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f), relativamente alla struttura dei gruppi cui appartengono le società di intermediazione mobiliare (SIM) e le società di gestione del risparmio (SGR);
b) può emanare disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza sul gruppo tra quelli esercenti servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b), del testo unico bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non essendo sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del testo unico bancario:
1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una società di gestione del risparmio;
2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una società di gestione del risparmio;
3) sono controllati, direttamente o indirettamente, dagli stessi soggetti che controllano la SIM o la società di gestione del risparmio;
4) sono partecipati almeno per il 20 per cento da uno dei soggetti indicati nei numeri 1), 2) e 3), dalla SIM o dalla società di gestione del risparmio.

La lettera c) modifica le disposizioni appena richiamate, rendendo obbligatorio l'esercizio della potestà regolamentare per


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l'individuazione dei soggetti da sottoporre a vigilanza (ora definita «vigilanza su base consolidata», invece che «vigilanza sul gruppo»); estende il novero dei soggetti che possono essere a tal fine considerati anche a quelli esercenti attività bancaria; sopprime i numeri 3) e 4), escludendo la possibilità di comprendere nell'àmbito dei soggetti da sottoporre a vigilanza quelli sottoposti a comune controllo o partecipati per almeno il 20 per cento, indicati nei predetti numeri.
Nei riguardi di questi ultimi soggetti, in base alla nuova formulazione dei commi 3 e 5 dell'articolo 12, potranno comunque venire esercitati i seguenti poteri:
1) richiesta di trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni;
2) compimento di ispezioni al fine esclusivo di verificare l'esattezza di tali dati e informazioni.

Viene aggiunto, inoltre, un nuovo comma 1-bis, secondo cui il gruppo così individuato è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
Alla società capogruppo è imposto l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione, provvedendo ai necessari aggiornamenti. La Banca d'Italia trasmette copia della comunicazione alla CONSOB.
La lettera d) apporta numerose modificazioni all'articolo 12 del TUF, che disciplina i poteri relativi alla vigilanza sul gruppo.
A questo riguardo, osserva come, per omogeneità rispetto alla dizione adottata nell'articolo 4, comma 9, nell'articolo 11, comma 1, lettera b) (come modificato dalla lettera c), e nel nuovo comma 5-bis dell'articolo 12 del TUF, la dizione: «vigilanza su base consolidata» potrebbe essere opportunamente adottata sia nella rubrica del medesimo articolo 12, qui novellato, sia nel comma 2 di esso (sostituito dal numero 3 della lettera d), ove rispettivamente è riferimento alla «vigilanza sul gruppo» e alla «vigilanza consolidata».
Il nuovo comma 1 dell'articolo 12 trasforma in obbligo la facoltà, attribuita alla Banca d'Italia dalla norma previgente, di impartire al soggetto posto al vertice del gruppo disposizioni, riferite al complesso dei soggetti vigilati, in materia di stabilità e organizzazione interna. La determinazione dell'oggetto di queste disposizioni è integrata per comprendervi l'impiego dei sistemi interni di misurazione dei rischi e delle valutazioni del rischio di credito (rating) espresse da società ed enti esterni, previste dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 6. Il soggetto destinatario delle disposizioni è individuato genericamente nella società posta al vertice del gruppo (invece che mediante il riferimento ai diversi tipi di intermediario finanziario - SIM, SGR e società finanziaria - come nella precedente formulazione).
Il nuovo comma 1-bis attribuisce alla Banca d'Italia il compito di individuare, in armonia con la disciplina comunitaria, le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle suddette disposizioni.
Anche nella nuova formulazione del comma 2, il soggetto tenuto a curare l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia da parte delle componenti del gruppo è individuato genericamente nella società capogruppo. L'obbligo di fornire informazioni e di prestare la necessaria collaborazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata è riferito agli organi amministrativi delle società del gruppo (invece che agli «amministratori»).
La disciplina contenuta nel nuovo comma 3, relativamente alla richiesta di trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni a fini di vigilanza, è integrata comprendendovi i soggetti che controllano le società capogruppo, le SIM o le società di gestione del risparmio, nonché i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il 20 per cento da uno dei componenti del gruppo individuati, per essere sottoposti a vigilanza, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).


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Il nuovo comma 3-bis consente alla Banca d'Italia di impartire disposizioni, nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, a tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).
Viene pertanto esteso nei confronti delle singole componenti del gruppo sottoposte a vigilanza il potere conferito all'autorità vigilante dal comma 1 nei riguardi della sola società capogruppo.
La riformulazione del comma 5 mantiene il potere d'ispezione della Banca d'Italia e della CONSOB, per le materie di rispettiva competenza, nei riguardi dei componenti del gruppo individuati, per essere sottoposti a vigilanza, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b). Viene inoltre previsto che, al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti sulla base del precetto impartito a norma del precedente comma 3, le stesse autorità possano effettuare ispezioni presso i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il 20 per cento da uno dei predetti componenti del gruppo.
Per quanto riguarda i poteri di vigilanza ispettiva esercitabili nei riguardi dei componenti del gruppo (soggetti controllati da una SIM o SGR e soggetti che la controllano), la nuova formulazione del comma 5 appare restrittiva rispetto alle disposizioni previgenti, in quanto consente l'esercizio di tali poteri soltanto nei riguardi dei soggetti individuati a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del TUF, ossia dei soggetti che esercitano attività bancaria e servizi d'investimento o di gestione collettiva del risparmio nonché attività connesse o strumentali, laddove la precedente formulazione contemplava i soggetti che, pur non svolgendo servizi di investimento, servizi di gestione collettiva del risparmio nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, fossero legati alla SIM o alla società di gestione del risparmio dai rapporti partecipativi indicati nell'articolo 11, comma 1, lettera b).
Infine, il nuovo comma 5-bis facoltizza la Banca d'Italia, nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 2, nei confronti dei componenti del gruppo individuati, per essere sottoposti a vigilanza, a norme dell'articolo 11, comma 1, lettera b).
Tali provvedimenti consistono in disposizioni di carattere particolare aventi fini di stabilità e riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni nonché l'informativa al pubblico su queste materie; inoltre, ove necessario, possono venire adottati provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale, nonché il divieto di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.
L'articolo 3 sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 1999, di attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità europea.
Secondo quanto segnalato nella relazione illustrativa, la disposizione è finalizzata a consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 1999/4472, avviata nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, ed a dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 dicembre 2004, avviata per inesatto recepimento della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.
Occorre ricordare che l'originaria formulazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 era stata censurata dalla Corte di giustizia, in quanto prevedeva, non recependo correttamente la direttiva 96/67/CE, in caso di trasferimento delle attività concernenti i servizi di assistenza a terra negli aeroporti, l'obbligo del nuovo gestore di assumere il personale operante alle dipendenze del precedente.
Il predetto articolo 14 era stato pertanto riformulato, eliminando l'obbligo del nuovo gestore di riassumere il personale,


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prevedendosi invece che l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in caso di trasferimento delle attività concernenti servizi di assistenza a terra, assicuri l'applicazione delle misure di protezione sociale, «privilegiando» il reimpiego del personale in possesso di determinati requisiti.
Anche tale riformulazione dell'articolo 14 è stata tuttavia valutata negativamente dalla Commissione europea, la quale ha affermato, nel parere motivato espresso in data 4 aprile 2006, che anch'essa non garantisce il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra, in quanto «privilegiare» il reimpiego del personale del precedente gestore equivarrebbe di fatto ad obbligare il nuovo gestore a riassumere tale personale.
Alla luce di tale presa di posizione degli organismi europei, l'articolo 3 del decreto- legge sostituisce integralmente il predetto articolo 14 del decreto legislativo n. 18, eliminando gli elementi confliggenti con la disciplina comunitaria concernente la liberalizzazione dei servizi aeroportuali; in particolare si prevede che, nel caso di trasferimento delle attività di assistenza a terra negli aeroporti, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, , in quanto prevede che, in caso di trasferimento delle attività di assistenza a terra, il Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di «opportune forme di concertazione», al fine di «governare» gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione del settore.
Ricorda che una identica disposizione è già contenuta nell'articolo 23 del disegno di legge comunitaria 2006 (C. 1042-B), approvato dal Senato della Repubblica lo scorso. La relazione illustrativa al disegno di legge tiene conto di tale circostanza, rilevando come l'inserimento della disposizione nel corpo del decreto-legge sia stata resa necessaria dall'esigenza di garantirne l'entrata in vigore entro il termine del 15 gennaio 2007, scaduto il quale la Commissione europea avrebbe provveduto ad adire la Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, con richiesta di pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato italiano.
Dal momento che la disposizione dell'articolo 23 del disegno di legge comunitaria è già stata oggetto di una doppia deliberazione conforme da parte della Camera e del Senato, e che essa non è pertanto più modificabile nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge C. 1042, segnala l'esigenza di chiarire i rapporti tra tali due disposizioni di identico tenore: a tale proposito si potrebbe ritenere che, sulla base dei principi relativi alla successione delle norme nel tempo, l'entrata in vigore della legge comunitaria assorbirebbe il contenuto dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, il quale risulterebbe pertanto tacitamente abrogato; diversamente, potrebbe inserirsi nel corpo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 297 una clausola di soppressione del medesimo articolo 3, condizionata all'entrata in vigore dell'articolo 23 della legge comunitaria, al fine di evitare ogni rischio di soluzione della continuità normativa in materia.
L'articolo 4 sospende l'applicazione della legge della Regione Liguria n. 36 del 2006, in materia di prelievo venatorio, in esecuzione dell'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 dicembre 2006, assunta nell'ambito della causa C-503/06.
Ricorda che la Commissione europea ha presentato, il 13 dicembre 2006, un ricorso per inadempimento avverso la Repubblica italiana, sostenendo che la norma in materia di prelievo venatorio adottata dalla Regione con la sovra citata legge n. 36, con la quale si autorizzano deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici, non rispetti le condizioni fissate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
In particolare, il predetto articolo 9 della direttiva consente agli Stati membri di derogare ai divieti di caccia delle specie selvatici fissati dalla stessa direttiva, e qualora ricorrano alcune condizioni, le


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gate alla tutela di interessi di rilievo preminente, e qualora non sussistano altre soluzioni soddisfacenti, diverse dal prelievo, per la realizzazione dei medesimi interessi. Nello specifico, il comma 1, lettera a), terzo alinea, del medesimo articolo 9 consente il ricorso al prelievo per la prevenzione dei danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque. Facendo appunto riferimento a tale previsione della direttiva, la legge regionale n. 36 autorizza, per la stagione venatoria 2006/2007, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alla specie «Storno», al fine di prevenire gravi danni alle colture olivicole presenti nella Regione Liguria.
A tale riguardo la Commissione europea ritiene che la deroga al divieto di caccia disposta dalla legge n. 36 non sarebbe giustificata alla luce delle previsioni dell'articolo 9 della direttiva 79/409, in quanto il legislatore regionale non avrebbe verificato la sussistenza di altre soluzioni alternative al prelievo venatorio ai fini della tutela delle colture, in quanto mancherebbe una adeguata motivazione dell'esigenza di autorizzare il prelievo di una specifica specie, ed in quanto la deroga non avrebbe natura eccezionale e specifica.
Inoltre, sempre a giudizio della Commissione europea, la legge n. 36 del 2006 rimetterebbe sostanzialmente in vigore la disciplina recata dalla legge della Regione Liguria n. 34 del 2001, la quale, a seguito dell'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, era stata abrogata e sostituita dalla legge n. 35 del 2006 per la sua contrarietà, riconosciuta dalle stesse autorità italiane, alla direttiva 79/409.
In tale contesto il Presidente della Corte di giustizia, con la predetta ordinanza, pur senza entrare specificamente nel merito della questione, ha ingiunto allo Stato italiano di sospendere l'applicazione della citata legge regionale, fino alla pronuncia dell'ordinanza di chiusura del relativo procedimento sommario, al fine di evitare che la deroga autorizzata dalla legge n. 36, la quale ha effetti immediati dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, possa nel frattempo determinare danni irreparabili alla fauna selvatica.
L'articolo 5 istituisce, al comma 1, l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma, alla quale è affidata l'attuazione del programma di azione comunitaria «Gioventù in azione», istituito per il periodo 2007-2013 dalla decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006. Il programma si pone molteplici obiettivi: promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, sviluppare tra loro la solidarietà, la tolleranza, e la comprensione reciproca, contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno alle attività giovanili, favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù.
La disposizione specifica che le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia saranno esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato per le politiche giovanili, e dal Ministro della solidarietà sociale, che provvederanno in via transitoria anche alla gestione fino all'assunzione delle funzioni da parte degli organi statutari.
L'istituzione dell'Agenzia è posta esplicitamente in connessione con l'attuazione della citata decisione n. 1719/2006/CE, la quale, nell'istituire il programma «Gioventù in azione», stabilisce che i Paesi partecipanti costituiscano agenzie nazionali per l'attuazione a livello nazionale delle azioni del programma stesso.
In particolare, secondo la relazione illustrativa, l'istituzione dell'Agenzia nazionale è resa obbligatoria dalle previsioni dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), della citata decisione n. 1719/2006/CE, le quali richiedono che le agenzie nazionali abbiano personalità giuridica autonoma: da ciò l'impossibilità di designare come Agenzia nazionale l'attuale struttura incardinata operante in materia presso il Ministero della solidarietà sociale, la quale opera in assenza di un formale atto istitutivo, costituendo una semplice articolazione funzionale all'interno di una direzione generale, e che, non avendo personalità


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giuridica, non risponde ai requisiti di autonomia funzionale e giuridica previsti dalla normativa comunitaria.
La relazione illustrativa indica inoltre come la costituzione di un'Agenzia di diritto pubblico assicuri una garanzia di maggiore solidità e stabilità, corrispondendo meglio ai requisiti di capacità di gestione richiesti alle singole agenzia nazionali dal citato articolo 8 della decisione 1719/2006/CE. Quanto ai requisiti di necessità ed urgenza che giustificano il ricorso al decreto-legge, la relazione illustrativa sottolinea come l'entrata in vigore, a gennaio 2007, del programma «Gioventù in azione» abbia reso necessario adeguarsi entro la fine del 2006 agli obblighi comunitari in materia, costituendo entro tale termine l'Agenzia nazionale, al fine di consentire all'Italia di partecipare sin dall'inizio al programma comunitario, che prevede l'assegnazione di risorse per circa 800 milioni di euro, e di non perdere i contributi comunitari previsti dall'articolo 13 della predetta decisione per le spese di funzionamento delle strutture nazionali (pari a circa euro 650.000 annui).
Il comma 2 prevede il trasferimento alla nuova Agenzia delle dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della struttura esistente presso il Ministero della solidarietà sociale.
L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie relative alle norme introdotte dal decreto-legge, specificando che dall'attuazione degli articoli da 1 a 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che agli oneri determinati dall'articolo 5, quantificati in 600.000 euro annui per ciascuno degli anni 2007-2009, si fa fronte mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto- legge n. 223 del 2006, che ha istituito il Fondo per le politiche giovanili, dotato di 3 milioni di euro per il 2006 e di 10 milioni a decorrere dal 2007, e di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, relativo al Fondo per le politiche sociali.
Trattandosi di spesa di natura permanente, per l'individuazione delle risorse finalizzate a coprire tali oneri oltre il triennio 2007-2009 si rinvia alla legge finanziaria.
L'articolo 7 dispone infine in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Gianfranco CONTE (FI) sottolinea innanzitutto l'esigenza di definire l'organizzazione dei lavori sul provvedimento, chiedendo inoltre se il Governo intenda apportare modifiche al decreto-legge.

Paolo DEL MESE, presidente, in riferimento alle considerazioni del deputato Conte, ricorda come il calendario dei lavori dell'Assemblea preveda che la discussione in Assemblea del disegno di legge potrà aver luogo a partire dalla settimana compresa tra il 22 ed il 26 gennaio prossimi, e come pertanto, in tale ipotesi, la Commissione dovrebbe concludere l'esame in sede referente entro la settimana in corso. Ritiene pertanto che l'organizzazione del lavori della Commissione sul disegno di legge dovrà essere precisato alla luce delle decisioni definitive che saranno assunte in merito all'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, riservandosi di fissare conseguentemente il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il Sottosegretario Massimo TONONI rispondendo al quesito posto dal deputato Conte, ritiene che non sussista l'intenzione del Governo di modificare il testo del decreto-legge.

Paolo DEL MESE, presidente, rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 13.35.


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DL 300/06: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2114 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola CRISCI (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 2112, di conversione del decreto-legge n. 300 del 2006, recante proroga di termini legislativi.
Il decreto-legge si compone di 7 articoli, i quali recano la proroga di numerosi termini in scadenza previsti da disposizioni legislative, relative ad un ambito piuttosto ampio e diversificato di materie.
L'articolo 1, comma 1, proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007, la disposizione secondo cui le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo dell'università, che non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, sono ridotte di un terzo, ai fini del computo del predetto limite del 90 per cento, relativamente ai costi del personale docente e non docente che svolge funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
Il comma 2 proroga di 5 mesi, dal 31 dicembre 2006 al 31 maggio 2007, le misure previste dal decreto-legge n. 402 del 2001, finalizzate a fronteggiare la carenza di infermieri e di tecnici sanitari di radiologia medica, consistenti sostanzialmente nella riammissione in servizio di pensionati, contratti a tempo determinato, prestazioni aggiuntive presso aziende sanitarie, residenze assistenziali, case di riposo e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Il comma 3 proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2006 al 30 aprile 2007, il termine entro il quale il Ministero degli Affari esteri può procedere all'assunzione di personale. La disposizione è volta ad assicurare al Ministero degli Affari esteri la possibilità di portare a conclusione le procedure concorsuali per l'assunzione di dirigenti di seconda fascia, già avviate sulla base di una precedente autorizzazione, tramite l'utilizzo delle somme stanziate per l'anno 2006.
Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 la validità delle graduatorie di un concorso pubblico per l'assunzione di vigili del fuoco svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il comma 5 prevede, fino al riordino del Consiglio nazionale delle ricerche, il mantenimento in carica dei direttori degli istituti del medesimo CNR, e la sospensione delle procedure concorsuali per il rinnovo dei predetti incarichi.
Il comma 6 proroga dal 2006 al 2007 il termine entro il quale coloro che hanno conseguito la laurea di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università n. 509 del 1999, possono svolgere le prove dei relativi esami di Stato secondo l'ordinamento previgente.
Il comma 1 dell'articolo 2 proroga, dal 30 giugno 2006 al 31 dicembre 2007, il termine per la denuncia dei pozzi, mentre il comma 2 proroga al 30 giugno 2007 il termine, già fissato all'11 febbraio 2005, per l'iscrizione nella banca dati degli operatori che prendono parte alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi.
Il comma 4 prevede la proroga e l'estensione dei compiti del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).
Il comma 5 proroga dal 5 gennaio al 31 luglio 2007 il termine per l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti e dei fabbricanti di fertilizzanti.


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L'articolo 3, comma 1, proroga ulteriormente, fino all'emanazione del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, e comunque non oltre il 31 maggio 2007, il termine, precedentemente fissato al 1o gennaio 2007, a partire dal quale avranno effetto le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti per la sicurezza all'interno degli edifici, di cui al Capo V della Parte II del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
Il comma 2 modifica la disciplina relativa alla fruibilità dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 452, della legge n. 311 del 2004, concernente il finanziamento delle opere infrastrutturali di attuazione della Convenzione Italia-Francia, relativa alla realizzazione della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, prorogando dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 il termine entro il quale la progettazione preliminare delle relative opere stradali deve essere perfezionata, per poter godere di priorità nei finanziamenti.
Il comma 3 stabilisce che gli accordi già perfezionatisi in ordine alle indennità da corrispondere ai soggetti coinvolti dai procedimenti di espropriazione operati in relazione alla ricostruzione dei territori della Campania e Basilicata colpiti dal terremoto del 1980, mantengono la loro efficacia.
La norma è finalizzata a risolvere il contenzioso, ed i potenziali, rilevanti oneri per la pubblica amministrazione, derivanti dall'indirizzo giurisprudenziale recentemente assunto in materia dalla Corte di cassazione, secondo la quale le norme di legge che hanno prorogato l'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza non avrebbero effetto nei casi in cui la scadenza degli originari termini di occupazione avesse già determinato la cosiddetta accessione invertita, vale a dire l'acquisizione della proprietà del fondo su cui un immobile è stato costruito da parte del costruttore del medesimo.
Il comma 4 proroga ulteriormente, 31 dicembre 2005 al 30 aprile 2007, il termine per il completamento degli investimenti per la messa a norma delle strutture ricettive esistenti, nei confronti delle imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili di fuoco entro il 30 giugno 2005.
L'articolo 4, comma 1, proroga ulteriormente, fino al 15 maggio 2007, il termine, previsto dal comma 4 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, entro il quale le commissioni, comitati ed altri organismi collegiali, che non siano oggetto dei provvedimenti di riordino previsti dal medesimo articolo 29, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 223, sono soppressi.
Il comma 2 dispone che, nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, non venga richiesto il parere obbligatorio del predetto Consiglio sui contratti di servizio e di programma, previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2005.
La norma è volta a tenere conto dei problemi insorti nell'emanazione del regolamento ministeriale di riordino del Consiglio a seguito del parere negativo espresso dal Consiglio di Stato, che avrebbero impedito l'espressione dei relativi pareri e, quindi, l'approvazione del contratto di servizio con la RAI Spa 2006-2008, già scaduto, e del contratto di programma con Poste italiane Spa per il prossimo triennio, anch'esso scaduto.
Il comma 3 consente fino alla scadenza del prodotto, e non più solo fino al 31 dicembre 2006, la vendita delle confezioni di prodotti farmaceutici prodotti prima del 31 dicembre 2005, anche se prive dell'indicazione in carattere Braille del nome commerciale del prodotto, resa obbligatoria dal comma 5 dell'articolo 1-quater del decreto-legge n. 87 del 2005.
Il comma 4 proroga ulteriormente, anche per il 2007, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 18, comma 4, lettera d), della legge n. 580 del 1993, secondo cui l'ammontare del diritto annuale delle camere di commercio, come determinato dal medesimo articolo 18, non può comunque essere superiore al 20


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per cento dell'ammontare del diritto, come determinato sulla base della disciplina previgente in materia.
L'articolo 5, comma 1, proroga, fino all'emanazione dei decreti attuativi previsti dagli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005, e comunque non oltre il 30 giugno 2007, il termine fissato dall'articolo 20, comma 5, dello stesso decreto n. 151, per l'avvio del nuovo sistema di raccolta e stoccaggio dei rifiuti prevista dal medesimo decreto.
Il comma 2 proroga ulteriormente, dal 31 gennaio al 31 luglio 2007, il termine di applicazione della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale.
L'articolo 6, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2006 al 28 febbraio 2007 il termine per l'adozione degli atti di natura regolamentare relativi al trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, previsti dagli articoli 20 e 21 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
Il comma 2 autorizza il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze a rinnovare fino al 31 maggio 2007 la convenzione stipulata con l'INPS per l'effettuazione delle procedure di liquidazione delle 11.600 domande di indennizzo, presentate dai profughi dalmati e istriani (ai sensi della legge n. 137 del 2001) per la perdita dei propri beni.
Il comma 3 proroga dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 il termine a partire dal quale si applicherà il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kJ/kg, recato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2003, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
Il comma 4 consente anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea di partecipare ai programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'articolo 18 del Testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. La norma appare connessa con il recente ingresso nell'UE di Bulgaria e Romania, paesi da cui provengono molte delle persone interessate ai predetti programmi di assistenza, che si rivolgono alle vittime dei fenomeni di violenza o di grave sfruttamento.
Il comma 5 consente l'utilizzo, in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero, delle risorse finanziarie allocate nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale non impegnate entro il 31 dicembre 2006.
Il comma 6 consente all'Ente nazionale per l'aviazione civile di utilizzare nel 2007, per spese di conto capitale, le disponibilità, riportate nell'avanzo di amministrazione, derivanti da trasferimenti relativi all'anno 2006 ed originariamente destinate a spese correnti.
Il comma 8 stabilisce al 30 marzo 2007 il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge n. 266 del 2005, che disciplina le modalità di utilizzo del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica. In caso di mancata emanazione del regolamento entro il 30 marzo 2007, la norma prevede che previsto che il predetto Fondo sia interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge n. 296 del 2006, concernenti la riduzione dei premi INAIL per l'autotrasporto.
L'articolo 7 dispone infine in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3 dell'articolo 2, il quale modifica la disciplina relativa ai debiti contributivi e tributari degli operatori del settore avicolo, recentemente colpiti dalla crisi dell'influenza aviaria.
La disposizione interviene in primo luogo sul pagamento dei debiti contribuitivi di tali soggetti, che erano stati differiti sino al 31 ottobre 2006 dal decreto-legge n. 2 del 2006, e rateizzati in quattro mensilità, comprese nel periodo dal 16 novembre 2006 al 16 febbraio 2007, dal decreto-legge n. 262 del 2006. A tale riguardo si prevede la possibilità di versare la prima e seconda rata entro il 29 dicembre


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2006, sempre con il pagamento degli interessi legali, nonché il semplice differimento al 30 giugno 2007 delle rate in scadenza a gennaio e a febbraio 2007.
In secondo luogo, ed è ciò che attiene direttamente alla competenza della Commissione Finanze, la disposizione differisce ulteriormente, fino al 16 gennaio 2007, la ripresa della riscossione dei tributi dovuti dalle imprese in crisi a seguito dell'influenza aviaria, prevedendo la possibilità di pagare tali somme in quattro rate trimestrali, e stabilendo altresì al 31 gennaio 2007 il termine entro cui vanno effettuati gli adempimenti tributari sospesi diversi dai versamenti.
Si ricorda a tale proposito che l'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005, ha disposto, in favore delle imprese in crisi del settore, la sospensione dal 1o gennaio al 31 ottobre 2006 degli adempimenti e versamenti tributari, nonché dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, i quali dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il 16 novembre 2006.
Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, si segnala il comma 7 dell'articolo 6, il quale fissa al 1o febbraio 2007 la decorrenza degli effetti conseguenti alla pubblicazione del regolamento ISVAP del 16 ottobre 2006, n. 5, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.
In particolare la disposizione si riferisce all'articolo 4 del predetto regolamento ISVAP, che istituisce presso l'Istituto il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi aventi residenza o sede legale in Italia.
Il differimento si applica alle disposizioni del regolamento ed a quelle ad esso connesse, che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore.
Secondo la relazione illustrativa, la previsione è giustificata dalla particolare complessità delle conseguenze operative connesse all'immediata entrata in vigore del regolamento in parola, che rende necessario posticiparne brevemente gli effetti.
In merito alla formulazione della disposizione, rileva come essa non risulti particolarmente chiara, in specie per quanto riguarda il riferimento alle disposizioni «immediatamente connesse che ne presuppongono l'avvenuta entrata in vigore».
Sottolinea quindi l'esigenza di affrontare, nell'ambito del provvedimento, la problematica concernente le modalità di fruizione dei crediti d'imposta previsti dalla legge n. 388 del 2000 per gli investimenti nelle aree in ritardo di sviluppo, che erano stati oggetto di alcuni emendamenti da lui stesso presentati al disegno di legge finanziaria per il 2007, suggerendo alla Commissione di merito l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 2008, subodinatamente alla preventiva approvazione di tale misura da parte della Commissione europea, il termine entro il quale è possibile completare gli investimenti nelle aree svantaggiate, ai fini della fruizione del credito d'imposta previsto in favore dei predetti investimenti dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000.
Formula quindi una proposta di parere con osservazioni (vedi allegato 1).

Gioacchino ALFANO (FI) sottolinea come il provvedimento in esame perpetui la pratica, ormai costante, di disporre, ogni anno, la proroga di numerosi termini fissati da disposizioni legislative; a tale riguardo ritiene indispensabile che il Governo compia uno sforzo per distinguere tra le proroghe che risultano davvero indispensabili e quelle che potrebbero invece essere evitate attraverso una più puntuale azione legislativa o amministrativa. Ritiene infatti che il ricorso indiscriminato allo strumento della proroga comporti numerose conseguenze negative, in particolare abituando le pubbliche amministrazioni ed i cittadini chiamati a rispettare determinati termini a fidare in ricorrenti spostamenti dei termini stessi.
Per quanto riguarda l'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere


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formulata dal relatore, relativa al termine entro il quale devono essere completati gli investimenti che possono fluire del credito d'imposta previsto dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, ricorda che, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 262 del 2006, è stato approvato un emendamento, da lui stesso presentato, che affronta una tematica analoga, condizionando tuttavia la proroga del termine per la fruizione delle agevolazioni al raggiungimento di una determinata percentuale di realizzazione dell'investimento; a tale riguardo suggerisce l'opportunità di modificare la formulazione dell'osservazione, prevedendo analogamente che la dilazione del termine di completamento degli investimenti sia subordinata al fatto che gli investimenti stessi abbiano raggiunto un determinato stato di avanzamento, ovvero siano stati almeno avviati.

Nicola CRISCI (Ulivo), relatore, comprende il senso delle considerazioni svolte dal deputato Alfano in merito all'osservazione di cui alla lettera a), sottolineando tuttavia come il problema che occorre risolvere riguardi anche il fatto che molti investimenti, recenti i requisiti per godere del credito d'imposta previsto dalla legge n. 388, risultano essere stati approvati negli ultimi mesi del 2006, laddove il termine per il completamento degli stessi è attualmente stabilito al 31 dicembre 2006: pertanto, in tali condizioni, è evidente come molti imprenditori abbiano rinunciato ad avviare investimenti che, per fruire della predetta agevolazione, avrebbero dovuto essere completati nel giro di pochissimi mesi.

Gianfranco CONTE (FI) ritiene che la questione sollevata dal deputato Alfano potrebbe essere opportunamente risolta modificando l'osservazione di cui alla lettera a), nel senso di prevedere che il completamento dell'investimento agevolato debba realizzarsi entro tre anni dalla data di accettazione della relativa domanda.

Francesco TOLOTTI (Ulivo) sottopone al relatore l'opportunità di inserire nella proposta di parere due ulteriori osservazioni, relative a questioni oggetto di suoi emendamenti al decreto-legge.
In primo luogo occorre correggere la formulazione del comma 224 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, chiarendo che il contributo per la rottamazione di autoveicoli immatricolati come euro 0 o euro 1 si riferisce a tutti gli autoveicoli e non solo a quelli per il trasporto promiscuo: appare infatti evidente come l'attuale formulazione della norma sia frutto di un mero errore materiale, che rischia tuttavia di pregiudicare le finalità della disposizione, circoscrivendo al misura agevolativa ad un ambito assai ristretto dia autoveicoli, mancando in tal modo l'obiettivo di facilitare l'innovazione del parco circolante.
Sotto un secondo profilo ritiene opportuno prospettare alla Commissione di merito l'opportunità di finalizzare le maggiori entrate, pari a circa 27 milioni di euro, derivanti dalla disposizione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge, che ha differito al 13 gennaio 2007 il termine entro il quale le imprese colpite dalla crisi provocata dall'influenza aviaria potranno effettuare i versamenti tributari già sospesi in loro favore. In particolare, 7 milioni di euro di tali maggiori entrate potrebbero essere destinati ad incrementare il Fondo per l'erogazione di contributi per l'acquisto di personal computer da parte di collaboratori coordinati e continuativi, mentre 20 milioni di euro potrebbero essere destinati ad incrementare gli stanziamenti per le attività connesse al trasferimento ai comuni delle funzioni catastali.

Antonio BORGHESI (IdV) in riferimento alla considerazioni del deputato Tolotti, chiede maggiori chiarimenti in merito alla proposta di incrementare i fondi per il conferimento delle funzioni catastali ai comuni, ritenendo che le disposizioni recate in merito dalla legge finanziaria del 2007 non debbano comportare una duplicazione, a livello comunale, delle strutture dell'Agenzia del


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territorio competenti in materia di catasto.
Passando quindi ad ulteriori considerazioni in merito al decreto-legge, esprime talune perplessità circa la previsione all'articolo 2, comma 3, primo periodo, la quale stabilisce il differimento al 29 dicembre 2006 dell'effettuazione della prima e della seconda rata dei versamenti contributivi sospesi in favore delle imprese colpite dalla crisi dell'influenza aviaria, rilevando come, essendo il decreto-legge entrato in vigore il 28 dicembre del 2006, difficilmente tale norma possa aver sortito effetti concreti nei confronti di tali soggetti.
Con riferimento all'articolo 6, comma 7, che differisce al 1o febbraio 2007 gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'articolo 4 del regolamento ISVAP relativo alla disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa, ritiene che una proroga così breve non sia in grado di risolvere i problemi applicativi di tale disciplina, segnalati nella relazione illustrativa per motivare lo slittamento dei relativi effetti.

Gianfranco CONTE (FI) in riferimento alla considerazioni svolte dal deputato Borghesi, ritiene che il posticipo al 29 dicembre 2006 dei versamenti contributivi delle imprese colpite dalla crisi dell'influenza aviaria sia motivato dall'esigenza di evitare che l'agevolazione in favore di tali soggetti comporti uno slittamento dei termini di versamento al 2007, il quale avrebbe determinato l'obbligo contabile di individuare una forma di copertura per le minori entrate finanziarie registratesi nel 2006.
Per quanto riguarda le proposte di integrazione alla proposta di parere avanzate dal deputato Tolotti, ritiene innanzitutto necessario verificare gli effetti finanziari derivanti dall'estensione a tutti gli autoveicoli delle agevolazioni per la rottamazione, ponendoli a confronto con la quantificazione operata dal Governo di tale disposizione in occasione della discussione delle legge finanziaria. Per quanto attiene invece al finanziamento del trasferimento ai comuni delle funzioni catastali, non ritiene utile, in questa fase, incrementare gli stanziamenti previsti allo scopo, sottolineando come la fase di avvio di tale trasferimento comporterà tempi relativamente lunghi, nel corso dei quali non appare necessario prevedere oneri finanziari particolarmente rilevanti.
Relativamente all'osservazione di cui alla lettera b) della proposta di parere, ritiene che la formulazione dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge risulti sufficientemente chiara, essendo evidentemente finalizzata ad assicurare ai soggetti interessati dall'istituzione del registro degli intermediari assicurativi disciplinato dall'articolo 4 del citato regolamento ISVAP il tempo necessario per compiere le necessarie, connesse formalità.

Francesco TOLOTTI (Ulivo), in relazione alle considerazioni svolte dal deputato Conte in merito all'estensione a tutti gli autoveicoli dei contributi per la rottamazione previsti dalla legge finanziaria per il 2007, rileva come tale ampliamento determinerà un onere complessivo pari a circa 7 milioni di euro, che appare sostanzialmente analogo alla quantificazione operata dalla relazione tecnica predisposta dal Governo sull'attuale formulazione della norma contenuta nella legge finanziaria.
Per quanto riguarda invece il finanziamento del trasferimento delle funzioni catastali ai comuni, sottolinea come esso non costituisca una mera operazione cosmetica, ma comporti la necessità, per i comuni, di dotarsi, anche in forma associata, di adeguate strutture organizzative, necessarie per esercitare compiutamente tali nuove funzioni.

Antonio BORGHESI (IdV) prende atto delle osservazioni testé svolte dal deputato Tolotti in merito agli adeguamenti strutturali necessari per realizzare il trasferimento delle funzioni catastali, ritenendo in tale contesto opportuno precisare che le maggiori risorse finanziarie riconosciute a tal fine ai comuni siano prioritariamente


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finalizzate a consentire il trasferimento di personale dell'Agenzia del territorio a tali enti locali, in un'ottica di maggiore mobilità dei dipendenti pubblici che appare sotto molti versi auspicabile.

Nicola CRISCI (Ulivo), relatore, ritiene che le proposte avanzate dal deputato Tolotti siano meritevoli di attenzione, e possano certamente essere segnalate nel parere che la Commissione esprimerà alla Commissione affari costituzionali, la quale potrà ulteriormente valutarle nel corso dell'esame in sede referente.
Per quanto riguarda le considerazioni del deputato Conte in merito all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge, sottolinea come l'osservazione in merito contenuta nella lettera b) della proposta di parere sia finalizzata a suggerire una formulazione più chiara di tale disposizione, i cui obiettivi sono, peraltro, certamente comprensibili.

Gianfranco CONTE (FI) condivide il suggerimento, avanzato dal deputato Borghesi, di finalizzare le maggiori risorse in favore dei comuni al trasferimento di personale dell'Agenzia del territorio presso tali enti.

Nicola CRISCI (Ulivo), relatore, alla luce delle risultanze del dibattito, riformula la propria proposta di parere (vedi allegato 2), eliminando l'osservazione relativa alla formulazione dell'articolo 6, comma 7, ed inserendo due ulteriori osservazioni che riprendono il contenuto dei rilievi espressi dal deputato Tolotti, tenendo anche conto delle considerazioni in merito del deputato Borghesi.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI valuta positivamente l'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere, suggerendo a tale proposito l'opportunità di specificare che la proroga al 31 dicembre 2008 del termine per il completamento degli investimenti agevolati ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, si applica solo agli investimenti già avviati, ritenendo che l'introduzione di tale Commissione possa essere utile ad escludere ogni rilievo da parte dei competenti organismi dell'Unione europea.
Condivide inoltre le proposte avanzate dal deputato Tolotti, sottolineando, in proposito, come l'attuale formulazione del comma 298 della legge finanziaria per il 2007, relativo agli incentivi per la rottamazione degli autoveicoli, sia certamente il frutto di un errore materiale, che occorre pertanto correggere. Per quanto concerne altresì l'incremento dei finanziamenti per il trasferimento delle funzioni catastali ai comuni, rileva come tale processo determinerà certamente oneri a carico di tali enti, a fronte dei quali i finanziamenti attualmente previsti non appaiono sufficienti, nonostante la previsione, di cui al comma 197 della legge finanziaria per il 2007, che destina agli stessi comuni uno quota parte dei tributi speciali catastali, e quella, di cui al comma 199 del medesimo provvedimento, che contempla la possibilità di distaccare presso questi ultimi proprio personale.

Nicola CRISCI (Ulivo), relatore, in riferimento alle considerazioni espresse dal sottosegretario, rileva come l'esigenza da questi segnalata sia già tutelata dall'inciso, contenuto nel testo dell'osservazione, secondo cui l'efficacia della predetta proroga è condizionata dall'approvazione di tale misura da parte della Commissione europea; ritiene inoltre che, in taluni casi, alcuni imprenditori, in considerazione dell'estrema brevità dei tempi previsti per il completamento degli investimenti agevolati abbiano rinunciato ad avviarli, in considerazione della conseguente possibilità a godere del credito d'imposta: in tal caso non sarebbe tanto opportuno vincolare la proroga all'avvio degli investimenti stessi.

Gianfranco CONTE (FI) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.


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Ratifica della Convenzione consolare Italia-Cuba.
C. 1874 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elias VACCA (Com.It), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 1874, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001.
La Convenzione definisce e regola nel dettaglio l'esercizio delle funzioni consolari nella Repubblica italiana ed a Cuba. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa al disegno di legge, lo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi, che ha determinato negli ultimi anni un notevole incremento del movimento delle persone tra i due Stati, pone l'esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e di protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico.
Ricorda che il disegno di legge di ratifica della Convenzione era già stato presentato al Parlamento nella scorsa legislatura, ed era stato approvato dal Senato della Repubblica; tuttavia, a seguito delle polemiche insorte riguardo al regime politico cubano, l'esame parlamentare del predetto provvedimento subì un arresto; il nuovo Governo ha pertanto ritenuto di presentare un ulteriore disegno di legge in materia nella presente legislatura.
Per quanto attiene ai contenuti della Convenzione, che riprende lo schema-tipo delle convenzioni consolari concluse dal nostro Paese, essa si articola in 78 articoli, suddivisi in 6 capitoli: il I Capitolo reca le definizioni normative utilizzate nel testo, il II contiene le norme relative all'istituzione degli uffici consolari, alla nomina dei funzionari ed impiegati ed all'esercizio delle funzioni consolari, il III Capitolo disciplina le agevolazioni i privilegi e le immunità relativi ai locali, ai documenti, agli uffici consolari ed al relativo personale, il IV regola l'esercizio delle funzioni consolari, il V detta il regime applicabile ai funzionari consolari onorari ed ai relativi uffici, mentre il VI Capitolo contiene le disposizioni di carattere generale.
Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Finanze segnala, in particolare, l'articolo 9, il quale dispone che lo Stato d'invio è esentato, nello Stato di residenza (vale a dire quello dove ha luogo la sede consolare), da ogni tassa ed imposta, statale, regionale o comunale, per ciò che riguarda la proprietà, il possesso, la detenzione e il godimento, nonché l'acquisizione di tali situazioni giuridiche, relative ai beni mobili ed immobili necessari all'esercizio dell'attività della sede consolare o destinati alla residenza del capo dell'Ufficio consolare. Tale esenzione non si applica alle imposte o tasse accertate o percepite in remunerazione di specifici servizi resi, né alle imposte o tasse poste a carico della persona che stipuli contratti con lo Stato d'invio.
L'articolo 16 prevede che i funzionari consolari possano percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previste dalla normativa dello Stato d'invio per gli atti consolari, e stabilisce che le somme percepite a tale titolo siano esenti da ogni imposta o tassa nello Stato di residenza.
L'articolo 27 reca, al comma 1, l'esenzione fiscale in favore dei funzionari consolari e dei loro familiari, da tutte le tasse ed imposte personali e reali, statali, regionali o comunali, ad eccezione delle imposte indirette incorporate nel prezzo di merci e servizi (quale l'IVA), delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati nel territorio dello Stato di residenza, delle imposte e tasse di successione, delle imposte e tasse sui redditi privati che hanno la loro fonte nello Stato di residenza, di quelle connesse ai corrispettivi di servizi specifici resi, nonché delle imposte di registro, giudiziarie, di ipoteca e di bollo.
Tale previsione deve essere letta in connessione con quella dell'articolo 34, il quale stabilisce che i funzionari consolari, nonché i membri delle loro famiglie che esercitano un'attività privata di carattere lucrativo, o


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che sono cittadini dello Stato di residenza, oppure di uno Stato terzo, non godono dei privilegi e delle immunità previste dal capitolo III della Convenzione per gli atti non inerenti all'esercizio delle funzioni.
I commi 2 e 3 dell'articolo 27 stabiliscono inoltre che i membri del personale di servizio sono esenti da imposte e tasse sul salario percepito dallo Stato d'invio per i servizi resi all'Ufficio consolare, e che, nel caso di impiego di persone il cui salario non sia esente da imposizione nello Stato di residenza, i membri dell'Ufficio devono rispettare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dallo Stato di residenza in materia di percezione dell'imposta sul reddito.
L'articolo 28 reca l'esenzione dai dazi doganali, tasse ed altri diritti connessi, nonché dal controllo doganale, relativamente ai beni destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare e all'uso personale dei funzionari consolari e dei loro familiari. Gli impiegati consolari beneficiano invece dell'esenzione solo relativamente ai beni importati per uso personale o della loro famiglia al momento della loro prima sistemazione. I bagagli personali al seguito dei funzionari doganali e dei loro familiari sono altresì esenti dal controllo doganale. L'ispezione doganale può essere effettuata solo nel caso in cui sussistano seri motivi per ritenere che contengano oggetti diversi da quelli sopra indicati ovvero oggetti la cui importazione o esportazione è vietata nello Stato di residenza.
L'articolo 29 dispone che, in caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un componente della sua famiglia, lo Stato di residenza deve permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza per i quali viga un divieto di esportazione, e non può esigere il pagamento dei diritti di successione per i beni mobili la cui presenza in tale Stato era legata alla presenza del membro dell'Ufficio o della sua famiglia.
L'articolo 33 stabilisce che i membri dell'Ufficio consolare devono conformarsi agli obblighi di legge in materia di assicurazione per i danni causati a terzi per l'utilizzo di mezzi di trasporto.
L'articolo 55, nello stabilire le esenzioni al divieto, per le autorità giudiziarie dello Stato di residenza, di esercitare la propria giurisdizione a bordo di una nave dello Stato d'invio, enumera, tra gli altri, i reati doganali puniti dalla legislazione doganale dello Stato di residenza.
Sempre in materia marittima, l'articolo 57 stabilisce, tra l'altro, che le autorità competenti dello Stato di residenza non possono percepire alcuna tassa o imposta di importazione sugli oggetti trasportati da una nave dello Stato d'invio naufragata, incagliata o in avaria, a meno che tali beni siano sbarcati per l'uso o il consumo nello Stato di residenza. In forza dell'articolo 59, tale previsione si applica, come tutte quelle contenute negli articoli da 53 a 57, anche agli aeromobili dello Stato d'invio.
L'articolo 66 dispone l'esenzione da ogni imposta e tassa, nazionale, regionale o comunale, dei locali di un Ufficio consolare diretto da un funzionario onorario, dei quali lo Stato d'invio è proprietario o affittuario, ad eccezione delle tasse percepite a titolo di remunerazione per servizi resi. Tale esenzione non si applica, peraltro, a tali imposte e tasse, qualora esse siano pagabili dalla persona che ha stipulato un contratto con lo Stato d'invio.
L'articolo 68 stabilisce l'esenzione dai prelievi doganali su prodotti destinati esclusivamente all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, quali stemmi, bandiere, insegne, timbri, sigilli, libri, materiale stampato ed attrezzature d'ufficio.
Infine, l'articolo 72 prevede l'esenzione da ogni imposta sulle remunerazioni ed emolumenti percepiti dal funzionario consolare onorario, in relazione all'esercizio delle funzioni consolari.
Considerato che non sussistono profili problematici di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.


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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 gennaio 2007.

Audizioni dei rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e dei rappresentanti dell'Associazione delle Casse di risparmio italiane e delle fondazioni di origine bancaria (ACRI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1762, recante delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 14.35 alle 16.