IX Commissione - Marted́ 16 gennaio 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006 (C. 1042-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1042-B, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006»; approvato dalla Camera e modificato dal Senato;
considerato, in primo luogo, che l'articolo 27, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, è volto a novellare l'articolo 181, terzo comma, del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, al fine di escludere che il pagamento dei diritti consolari costituisca adempimento necessario ai fini del rilascio delle spedizioni;
rilevato che tale novella è resa necessaria dall'avvio della procedura di infrazione n. 2003/4349, concernente la previsione della gratuità dei diritti consolari per spedizioni relative ai trasporti marittimi internazionali, in linea con il regolamento CEE n. 4055/1986;
considerato, in secondo luogo, che l'articolo 23, introdotto dalla Camera dei deputati in occasione della prima lettura del provvedimento, è volto a novellare l'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 1999, al fine di dare esecuzione alla sentenza del 9 dicembre 2004, con la quale la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto lo Stato italiano inadempiente per inesatto recepimento della direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996, relativa al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;
rilevato, tuttavia, che il Governo, al fine di ottemperare ad una specifica diffida rivoltagli dalla Commissione europea, ha inserito una disposizione di identico tenore anche all'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, in modo da consentirne l'immediata entrata in vigore, come risulta dalla relazione di accompagnamento al citato provvedimento di urgenza;
preso atto, quindi, che l'articolo 23 del disegno di legge in oggetto è volto ad introdurre nell'ordinamento una disposizione che già ne fa parte, in quanto recata dal decreto-legge n. 297 del 2006;
tenuto conto, in proposito, che un eventuale intervento di coordinamento normativo potrebbe essere adottato, anche con riferimento al già richiamato articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, il cui disegno di legge di conversione (C. 2112) è già stato presentato alla Camera dei deputati;
quanto, comunque, alla novella che l'articolo 23 apporta all'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 1999, deve segnalarsi che, in occasione della prima lettura del provvedimento, la IX Commissione, all'unanimità, aveva espresso parere contrario su un articolo aggiuntivo presentato


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presso la XIV Commissione avente il medesimo contenuto normativo, proprio in quanto non appare congruo, neppure con riferimento al parere motivato emesso dalla Commissione europea il 4 aprile 2006, l'aver sottratto all'ENAC l'applicazione delle misure sociali previste dalla normativa vigente, tenuto conto che si tratta dell'ente che è preposto alla certificazione degli operatori aeroportuali,
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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ALLEGATO 2

Ratifica della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali (C. 2081, Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato il disegno di legge C. 2081, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005», approvato dal Senato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.