V Commissione - Resoconto di giovedì 18 gennaio 2007


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Giovedì 18 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 9.15.

Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti televisivi.
C. 1496-A Governo ed abb.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Marco CALGARO (Ulivo), relatore, ricorda che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 5 degli emendamenti, che contiene, rispetto al fascicolo n. 4, sul quale la Commissione ha espresso parere, in data 17 gennaio 2006, solo un nuovo emendamento. Si tratta, in particolare, dell'emendamento 1.250 Ciocchetti, il quale modifica uno dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), prevedendo procedure di regolamentazione e vigilanza da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo tale da assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione. Segnala che la proposta emendativa appare di contenuto identico all'emendamento 1.36 Ciocchetti riferito, però, all'articolo 1, comma 3, lettera c), sul quale la Commissione bilancio si era espressa, precedentemente, in senso favorevole. Rileva che la proposta emendativa non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Mario LETTIERI conferma che la proposta emendativa non appare presentare profili problematici di carattere finanziario.


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Marco CALGARO (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea,
esprime

NULLA OSTA

sull'emendamento 1.250.».

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 297/2006: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio.
C. 2112 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, per quanto concerne i profili di carattere finanziario del provvedimento, con riferimento agli articoli 1 e 2, volti a recepire le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, relative all'implementazione del cosiddetto accordo di «Basilea 2» sulla convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei requisiti patrimoniali minimi degli enti creditizi, osserva che non sembrano esservi effetti diretti ed immediati di rilievo sulla finanzia pubblica; rileva tuttavia che si potrebbero manifestare effetti indiretti di minori entrate fiscali, in ragione delle eventuali difficoltà nell'accesso al credito che potrebbero verificarsi per le imprese; si tratta tuttavia di effetti che risulta difficile prendere in considerazione al momento, data la difficoltà di prevedere e valutare il segno e la portata di tali effetti. Con riferimento all'articolo 5, che costituisce l'Agenzia nazionale per i giovani, segnala che la norma dispone il trasferimento alla nuova struttura delle risorse umane, finanziarie e strumentali precedentemente assegnate all'omologo organismo operante presso il Ministero della solidarietà sociale. Poiché, tuttavia, a fronte di tale trasferimento la relazione tecnica quantifica effetti di maggiore spesa per un ammontare di circa 1,2 milioni di euro all'anno, andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo in ordine all'entità delle risorse già disponibili a legislazione vigente per le medesime finalità (cioè sia per il finanziamento dell'Agenzia nazionale italiana gioventù, attiva fino al 2006, sia per gli interventi afferenti alla medesima Agenzia). Infatti nell'esporre le stime di spesa connesse al funzionamento del nuovo organismo, la relazione tecnica non ha fornito il dettaglio delle spese sostenute prima del passaggio delle funzioni. In particolare, quindi, andrebbero acquisiti elementi informativi in ordine ad alcuni degli oneri presumibilmente già sostenuti dalla precedente Agenzia e che vengono ora riproposti per la nuova struttura. Fa riferimento, in particolare, alle spese di personale (organi di vertice e dipendenti) e alle spese per le attività di informazione e di produzione di materiali per fiere o convegni. Con riferimento alle spese di personale, la relazione tecnica chiarisce che delle 6 unità impiegate «in parte» presso la precedente Agenzia solo 2 saranno destinate a tempo pieno alla nuova Agenzia (e quindi inserite nel suo organico). Quanto al numero dei componenti degli organi di vertice e di controllo, la relazione tecnica si limita a riportare una composizione e una corrispondente quantificazione basate sui costi sostenuti «per analoghi organismi collegiali». In ordine alle spese per informazione e di produzione di materiali, la relazione tecnica dà conto di un «aumento rispetto al 2006» senza peraltro fornire il dato relativo a quell'anno. Nell'ambito di tale chiarimento andrebbe altresì precisato quale sia l'ammontare


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delle risorse comunitarie assegnate alla precedente struttura operante presso il Ministero della solidarietà sociale, al fine di chiarire il carattere aggiuntivo o sostitutivo che andrà ad assumere il nuovo contributo per le spese di funzionamento delle strutture nazionali previsto a partire dal 2007 (e pari a circa 650.000 euro annui). A tale proposito andrebbe peraltro verificata la coerenza fra il testo della norma («sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie ... dell'Agenzia nazionale italiana gioventù»), e le indicazioni contenute nella relazione tecnica (in base alla quale il trasferimento delle risorse finanziarie alla nuova Agenzia è da intendersi riferito alle risorse comunitarie assegnate alla struttura attualmente operante presso il Ministero della solidarietà sociale per l'attuazione dei programmi comunitari rivolti ai giovani). Sembrerebbe quindi che il trasferimento di dotazioni finanziarie previsto dal testo della norma vada riferito esclusivamente ai fondi europei (finalizzati sia all'attuazione dei programmi comunitari sia al funzionamento dell'Agenzia) e non anche alle altre risorse di pertinenza della precedente Agenzia e stanziate sul bilancio del Ministero della solidarietà sociale. Riguardo alla possibilità di impiegare presso la nuova Agenzia ulteriori unità di personale in regime di collaborazione, di comando o a seguito della stipula di convenzioni, ipotesi prevista dalla sola relazione tecnica e non considerata dalla norma, appare opportuno che il Governo confermi che l'eventuale reclutamento di tale ulteriore personale avvenga «nei limiti delle disponibilità finanziarie» come indicato dalla relazione tecnica medesima. L'articolo 6, comma 2, dispone che per l'attuazione dell'articolo 5 è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede, per ciascuno dei predetti anni, quanto ad euro 300.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, relativa al fondo per le politiche giovanili, e quanto a euro 300.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, relativa al fondo per le politiche sociali, come determinata dalla tabella C della legge n. 266 del 2005. Per gli anni successivi all'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, vale a dire mediante la tabella C allegata alla legge finanziaria. In proposito, rileva preliminarmente, richiamando quanto osservato nella parte relativa alla quantificazione degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 5, che la relazione tecnica quantifica l'onere derivante dal predetto articolo in 1.241.000 mila euro annui per il triennio 2007-2009. La relazione tecnica precisa che a tale onere si fa fronte, per una quota parte pari a 650 mila euro annui con fondi comunitari e per la restante quota, pari a 600 mila euro annui, mediante utilizzo delle autorizzazioni di spesa sopra citate. Con riferimento ai fondi di provenienza comunitaria, la relazione tecnica non fornisce ulteriori informazioni al riguardo ma si limita a precisare che il trasferimento delle risorse finanziarie alla nuova Agenzia, previsto dal comma 2 dell'articolo 5, è da intendersi riferito alle risorse comunitarie assegnate alla struttura attualmente operante presso il Ministero della solidarietà sociale da parte della Commissione europea per l'attuazione dei programmi comunitari rivolti ai giovani. La relazione di accompagnamento al provvedimento, con riferimento alle disposizioni citate, indica che l'urgenza di provvedere alla costituzione dell'Agenzia deriva anche dall'esigenza di consentire all'Italia di partecipare sin dall'inizio al programma comunitario, che prevede l'assegnazione di risorse per circa 800 milioni di euro e di non perdere i contributi comunitari, previsti dall'articolo 13 della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, per le spese di funzionamento delle strutture nazionali, pari a circa euro 650.000 annui. A tale proposito, ed al fine di verificare l'idoneità delle risorse di provenienza statale


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utilizzate a copertura a far fronte all'onere indicato dalla relazione tecnica, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine all'effettiva possibilità di disporre di risorse di provenienza comunitaria nell'ammontare necessario e sufficiente a garantire la copertura di parte delle spese di funzionamento della costituenda Agenzia, all'eventualità che tali risorse, nella misura pari a 650 mila euro, rivestano carattere permanente oppure siano correlate all'ambito di operatività del programma d'azione comunitaria «Gioventù in azione» di cui alla decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che si ricorda inizia il 1o gennaio 2007 e si conclude il 31 dicembre 2013 ed all'ammontare delle risorse di provenienza comunitaria attualmente assegnate, come si evince dalla relazione tecnica, alla struttura operante presso il Ministero della solidarietà sociale, che verranno trasferite alla costituenda Agenzia ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Con riferimento all'utilizzo delle risorse del fondo per le politiche sociali, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), segnala la necessità di aggiornare il riferimento alla tabella C, facendo riferimento alla tabella C allegata alla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). Chiede inoltre un chiarimento da parte del Governo in merito sia alla effettiva disponibilità delle risorse del fondo per le politiche sociali e del fondo per le politiche giovanili di cui si prevede l'utilizzo per finalità di copertura sia sulla eventualità che il predetto utilizzo per le finalità del presente provvedimento possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Per quanto concerne la modalità di copertura riferita agli anni successivi al triennio in corso, la quale prevede il rinvio alla tabella C, allegata alla legge finanziaria, ricorda che, in base alle previsioni della legge n. 468 del 1978, a tale tabella è affidato il compito di stabilire gli stanziamenti da destinare alla copertura degli oneri derivanti da leggi di spesa permanente, sia di natura corrente che in conto capitale, la cui quantificazione va determinata nell'ambito della legge finanziaria. Si deve in sostanza trattare di oneri di natura permanente, la cui entità deve risultare tuttavia «modulabile» nel tempo, al fine di evitare di introdurre elementi di rigidità nella tabella. In proposito, appare opportuno che il Governo confermi se gli interventi previsti dall'articolo 5 sono riconducibili alle tipologie di spesa per le quali è consentito il ricorso alla tabella C, tenuto conto del fatto che si tratta, nel caso specifico, anche di spese di personale.

Il sottosegretario Mario LETTIERI rileva che il fondo per le politiche giovanili e quello per le politiche sociali presentano le risorse necessarie a far fronte all'onere previsto dal provvedimento, senza pregiudicare gli altri interventi previsti a legislazione vigente. Con riferimento all'utilizzo di risorse comunitarie segnala che la decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio reca uno stanziamento complessivo di 885 milioni di euro per il periodo 2007-2013. Pur non essendo stato ancora compiuto il riparto di tale stanziamento tra gli Stati membri, ritiene che l'importo di 650.000 euro imputato alle risorse comunitarie dovrebbe risultare congruo, ammontando la percentuale di cofinanziamento comunitario è stabilito in linea generale intorno al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti, quantificati in 1.241.000 euro. Rileva infine che le caratteristiche dell'onere risultano coerenti con i requisiti previsti dalla legislazione contabile per l'utilizzo a finalità di copertura della tabella C.

Lino DUILIO, presidente, avverte che stanno per avere inizio le votazioni in Assemblea, sospende pertanto la seduta, che riprenderà al termine delle votazioni antimeridiane in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 9.35, è ripresa alle 12.40.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, ad integrazione degli elementi di chiarimento


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forniti prima della sospensione dei lavori, precisa che l'utilizzo di personale in regime di collaborazione da parte dell'Agenzia non potrà che avvenire nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'Agenzia medesima.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
risultano disponibili le risorse di provenienza comunitaria di cui si prevede, come indicato nella relazione tecnica, il parziale utilizzo per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5;
la riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006 e all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, previste dall'articolo 6, comma 2, non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente;
gli interventi di cui all'articolo 5 rispondono ai requisiti richiesti dalla vigente disciplina contabile per essere finanziati nell'ambito della tabella C allegata alla legge finanziaria, come previsto dall'articolo 6, comma 2;
considerato che in seguito all'approvazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), appare opportuno aggiornare il riferimento della tabella C previsto dall'articolo 6, comma 2;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 6, al comma 2, sopprimere la parola: "annui" e, dopo la parola: "mediante" inserire la seguente: "corrispondente";
All'articolo 6, al comma 2, sostituire le parole: "legge 23 dicembre 2005, n. 266" con le seguenti: "legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

La Commissione approva la proposta di parere.

Riqualificazione e recupero dei centri storici.
Testo unificato C. 550 ed abbinate.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, segnala che l'articolo 2 pone l'onere derivante dall'istituzione del Fondo per il recupero e la tutela dei centri storici, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 a carico dell'accantonamento di parte capitale del Fondo speciale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2007-2009. A decorrere dall'anno 2010, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, vale a dire mediante il finanziamento nella tabella D allegata alla legge finanziaria. Al riguardo, con riferimento all'utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, osserva che questo, sebbene non sia prevista un'apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. In proposito, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine al carattere di spesa in conto capitale di tutti gli interventi previsti dal provvedimento, al fine di evitare una dequalificazione della spesa. Per quanto concerne il rinvio alla tabella D allegata alla legge finanziaria, a decorrere dall'anno 2010 chiede al rappresentante del Governo di confermare che la tipologia di interventi contenuti nella proposta di legge


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presentino le caratteristiche per essere rifinanziati mediante ricorso alla tabella D. Ricorda infatti che tale tabella può recare il rifinanziamento per un anno degli stanziamenti di spesa relativi a norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale.

Il sottosegretario Mario LETTIERI conferma che gli interventi recati dal provvedimento sono di conto capitale e rispondono ai requisiti previsti dalla vigente disciplina contabile per essere rifinanziati mediante il ricorso, a decorrere dal 2010, alla tabella D. Esprime poi apprezzamento per il contenuto della proposta di legge che interviene su un problema importante come quello della tutela ed il recupero dei centri storici, problema che, a dire il vero, non riguarda unicamente i piccoli comuni.

Gaspare GIUDICE (FI), pur giudicando lodevole l'intento che la proposta di legge si pone, esprime il dubbio che si tratti di un'iniziativa dal carattere demagogico, considerato che la platea dei comuni interessati risulta tale da rendere esiguo lo stanziamento previsto. Rileva inoltre la necessità di precisare meglio le modalità con le quali si dovrà dare attuazione al provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, osserva che i profili evidenziati dall'onorevole Giudice, pur meritevoli di attenzione, attengono al merito del provvedimento. Formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui gli interventi previsti dal provvedimento hanno natura di spesa in conto capitale e presentano i requisiti richiesti dalla vigente disciplina contabile ai fini del rifinanziamento mediante il ricorso alla tabella D allegata alla legge finanziaria;
esprime

NULLA OSTA».

La Commissione approva la proposta di parere.

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività.
Ulteriore nuovo testo C. 1428.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), relatore, ricorda che il provvedimento, recante modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nelle sedute dell'11 e del 30 novembre, e del 6 dicembre 2006. Con riferimento ai profili di carattere finanziario, la Commissione aveva richiesto l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla previsione, sulla base dei criteri previsti nell'articolo 1 del provvedimento, di una significativa contrazione dei termini entro cui le amministrazioni competenti sono tenute a pronunciarsi ai fini del perfezionamento dei procedimenti connessi all'autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione degli impianti produttivi. Infatti, qualora, le amministrazioni risultassero inadempienti, sarebbe loro precluso, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'avvio delle attività istruttorie, a disposizione delle amministrazioni. Ricorda che nel corso della seduta del 6 dicembre 2006, il Governo ha confermato la sua contrarietà sui contenuti


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del provvedimento, e ha prospettato l'eventualità di richiedere al Ministero competente la predisposizione di una relazione tecnica. La Commissione non avendo ritenuto sufficienti gli elementi forniti dal Governo, a giustificare l'espressione di un parere contrario sul provvedimento, né tanto meno per procedere alla richiesta di relazione tecnica, aveva proposto di formulare, in luogo del parere, una lettera interlocutoria alla X Commissione affinché questa valutasse l'ipotesi di inserire nel testo disposizioni volte ad evitare il verificarsi di minori entrate a carico delle amministrazioni interessate. Avverte che in data 19 dicembre 2006, la X Commissione ha approvato alcuni emendamenti al testo del provvedimento, che non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario. Tra le modifiche apportate dalla Commissione segnala all'articolo 1, comma 1, l'introduzione della lettera q), la quale prevede che, in relazione agli introiti derivanti dal pagamento delle spese da parte degli interessati di cui all'articolo 10 del regolamento n. 447 del 1998, dalla riduzione dei termini relativi all'articolo 6 del medesimo regolamento di cui alla presente legge, non derivino riduzioni di entrate per i comuni e le amministrazioni interessate. Segnala che l'inserimento di tale disposizione appare finalizzato a rispondere alle preoccupazioni emerse nel corso dell'esame da parte della Commissione bilancio. Il provvedimento non appare pertanto presentare profili problematici di carattere finanziario.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
rilevato che le previsioni di cui alla lettera q) dell'articolo 1 appaiono idonee ad evitare che si verifichino minori entrate a carico delle pubbliche amministrazioni e a rafforzare l'effettività della clausola di invarianza di cui all'articolo 4;
esprime

NULLA OSTA».

Il sottosegretario Mario LETTIERI concorda con la proposta di parere.

Lino DUILIO, presidente, nell'esprimere apprezzamento per la proposta di parere formulata dal relatore, stigmatizza il fatto che dell'esame del provvedimento compiuto dalla Commissione siano state fornite da alcuni organi di stampa ricostruzioni fantasiose, volte ad accreditare, anche attraverso accuse personali al relatore ed al sottosegretario Lettieri, una volontà di «insabbiare» il provvedimento. Precisa al riguardo che la Commissione, per questo come per tutti gli altri provvedimenti al suo esame, ha inteso unicamente svolgere la propria attività di verifica dei profili finanziari. Nel caso specifico, inoltre, il fatto che le perplessità emerse nel corso dell'esame del testo del provvedimento iniziale fossero fondate è stato confermato dalla stessa Commissione di merito che ha provveduto ad introdurre nel testo modifiche volte a superare i profili problematici evidenziati.

Il sottosegretario Mario LETTIERI ringrazia il presidente e si associa alle sue considerazioni.

Lino DUILIO, presidente, pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.20.