VII Commissione - Giovedì 18 gennaio 2007


Pag. 28

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi dei corsi di laurea triennale (Atto n. 48).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Cultura,
esaminato lo schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi dei corsi di laurea triennale (atto n. 48);
considerato che il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 sull'autonomia degli atenei ha definito il titolo di studio di primo livello «laurea», la cui durata normale è determinata, ai sensi del successivo articolo 6, in tre anni;
considerata la necessità che ogni intervento legislativo in ambito di riforma universitaria o di revisione degli ordinamenti degli studi sia ispirato dalla consapevolezza della straordinaria trasformazione culturale in atto per quanto attiene ai concetti epistemologici, ai principi etici, alle regole di comportamento;
ribadita la funzione pubblica dell'istruzione universitaria assicurata così dalle università statali come dalle università non statali;
ricordata la necessità che le forme dell'istruzione universitaria sappiano coniugare l'esigenza dell'accresciuta quantità della richiesta di formazione e la qualità dell'offerta universitaria e ciò anche in relazione alla spendibilità dei titoli conseguiti nel mondo del lavoro;
considerata, infine, l'opportunità di coordinare le norme concernenti il conseguimento del titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università di cui al comma 3 dell'articolo 5 con le prescrizioni sulla durata del corso di studi previste dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
rilevata la necessità che sia fatta chiarezza in ordine alla possibile confusione determinata dal sovrapporsi di norme regolamentari non sempre convergenti;
considerata altresì l'opportunità di alcune revisioni circa le attività formative di alcune classi di laurea;
ferma la consapevolezza che i decreti sulle classi di laurea sono strumenti transitori, a loro volta da verificare, per cui è auspicabile che il Governo voglia promuovere un'articolata discussione - a cui la Commissione cultura si dichiara disponibile - volta a trarre un bilancio dei processi di riforma avviati dal 1999, individuando con precisione che cosa ha funzionato e quali sono, al contrario, i correttivi necessari sia a livello nazionale sia a livello locale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario prevedere un percorso di studi annuale per i laureati in scienze motorie, con il riconoscimento dei crediti formativi realizzati al fine di poter conseguire la laurea in fisioterapia, con la possibilità di svolgere la specifica attività professionale, in base all'espletamento del


Pag. 29

necessario tirocinio, che il Governo valuterà in quale forme e modi rendere omogeneo sul territorio nazionale;
2) risulta altresì necessario rinviare l'attivazione delle nuove classi di laurea all'anno accademico 2008-2009;
3) si precisi, inoltre, al comma 8 dell'articolo 3, le modalità di riconoscimento dei crediti in caso di trasferimento di studenti provenienti da università telematiche;
4) si ritiene necessario precisare, in sede regolamentare con separato provvedimento, il significato positivo dell'autonomia universitaria, con l'ovvia distinzione e il necessario coordinamento tra «autonomia del sistema» (spettante al Ministero e alla costituenda Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) e «autonomia delle parti» (attribuita agli atenei);
5) appare necessario adottare provvedimenti rivolti, più decisamente, a:
a) favorire il coordinamento dei programmi tra insegnamenti tematicamente e metodologicamente omogenei;
b) ridurre ulteriormente il numero degli esami di profitto;
c) favorire la sostituzione delle prove tradizionali di esame con prove individuali con Commissioni collegiali, di scansione semestrale, ai fini della verifica dei risultati degli studi;
6) siano escluse dal conteggio del numero minimo di esami necessari per il conseguimento del titolo di laurea le prove che non danno luogo a valutazione;
7) è necessario inoltre chiarire se il conteggio dei docenti, al fine di prevedere un congruo numero di personale strutturato nei corsi di laurea di nuova istituzione, vada effettuato in forma cumulativa tra i corsi di laurea e di laurea magistrale ovvero distintamente per ciascuno di essi;
8) sia ripristinata la differenziazione tra mediatori linguistici (laurea triennale), traduttori (104 S) e interpreti di Conferenza (39 S);
9) risulta altresì necessario espungere il riferimento alla «Traduzione letteraria» e alla «traduzione di testi aventi rilevanza culturale e letteraria» dalle declaratorie delle classi triennali L11 e L12 al fine di rendere il percorso di studi conforme a quelli europei, in considerazione del fatto che le competenze traduttive sono riservate alle lauree di secondo livello, nonché per gli stessi motivi il riferimento a «Traduzioni» nell'ambito formativo «Lingue e Traduzioni», nella tabella della Classe L11;
10) sia sostituita la classe LM24 con una classe di laurea a ciclo unico modificando conseguentemente lo schema di decreto ministeriale sulla disciplina dei corsi di laurea magistrale, ovvero in subordine di rivedere la declaratoria della classe di laurea L24, laddove sono ravvisabili sovrapposizioni con quanto previsto dalla classe LM51 ed incongruenze con la normativa vigente;
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di espungere la parola «triennale» dal titolo del decreto in esame, coordinando la denominazione della laurea con quella prevista all'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
b) appare opportuno coordinare le norme concernenti il conseguimento del titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università di cui al comma 3 dell'articolo 5 con le prescrizioni sulla durata del corso di studi previste dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 8, comma 2 del DM 22 ottobre 2004, n. 270;
c) consideri il Governo la possibilità che nel caso di corsi interlaurea l'opzione della classe di appartenenza sia effettuata dallo studente all'inizio del secondo anno di corso, cioè dopo avere conseguito una approfondita cognizione dell'ordinamento degli studi;


Pag. 30


d) sia valutata inoltre la possibilità di inserire nella classe di laurea L16 «Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione» il settore di Filosofia politica (SPS/01) in quanto affine al settore (SPS/02) Storia delle dottrine politiche già previsto;
e) appare inoltre opportuno che nelle attività formative caratterizzanti la classe L27 non siano allocati CFU specificati secondo i vari ambiti disciplinari (come peraltro previsto per la classe L30);
f) valuti altresì il Governo l'opportunità che nelle classi di laurea attinenti alle facoltà di economia sia garantita la presenza di entrambi i settori di maggiore incidenza in materia (quali economia politica ed economia aziendale), rimettendo alle strutture collegiali delle facoltà la determinazione della misura dei crediti in coerenza con le finalità delle classi di laurea;
g) sia considerata infine la possibilità di esercitare ogni intervento utile a rimuovere le ragioni di confusione determinate dal sovrapporsi di norme non sempre convergenti sul piano organizzativo oltre che sulla determinazione delle finalità delle varie classi laurea.


Pag. 31

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea magistrale (Atto n. 49).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Cultura,
esaminato lo schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea magistrale (atto n. 49);
considerata la necessità che ogni intervento legislativo in ambito di riforma universitaria o di revisione degli ordinamenti degli studi sia ispirato dalla consapevolezza della straordinaria trasformazione culturale in atto per quanto attiene ai concetti epistemologici, ai principi etici, alle regole di comportamento;
ribadita la funzione pubblica dell'istruzione universitaria assicurata così dalle università statali come dalle università non statali;
ricordata la necessità che le forme dell'istruzione universitaria sappiano coniugare l'esigenza dell'accresciuta quantità della richiesta di formazione e la qualità dell'offerta universitaria e ciò anche in relazione alla spendibilità dei titoli conseguiti nel mondo del lavoro;
considerata l'opportunità di coordinare le norme concernenti il conseguimento del titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università di cui al comma 3 dell'articolo 6 con le prescrizioni sulla durata del corso di studi previste dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
rilevata la necessità che sia fatta chiarezza in ordine alla possibile confusione determinata dal sovrapporsi di norme regolamentari non sempre convergenti;
considerata altresì l'opportunità di alcune revisioni circa le attività formative di alcune classi di laurea;
ferma la consapevolezza che i decreti sulle classi di laurea sono strumenti transitori, a loro volta da verificare, per cui è auspicabile che il Governo voglia promuovere un'articolata discussione - a cui la Commissione cultura si dichiara disponibile - volta a trarre un bilancio dei processi di riforma avviati dal 1999, individuando con precisione che cosa ha funzionato e quali sono, al contrario, i correttivi necessari sia a livello nazionale sia a livello locale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) risulta necessario rinviare l'attivazione delle nuove classi di laurea magistrale all'anno accademico 2008-2009;
2) si precisino, inoltre, all'articolo 3, comma 8, le modalità di riconoscimento dei crediti in caso di trasferimento di studenti provenienti da università telematiche;
3) appare necessario adottare provvedimenti rivolti, più decisamente, a:
a) favorire il coordinamento dei programmi tra insegnamenti tematicamente e metodologicamente omogenei;
b) ridurre ulteriormente il numero degli esami di profitto;


Pag. 32


c) favorire la sostituzione delle prove tradizionali di esame con prove collegiali, di scansione semestrale, ai fini della verifica dei risultati degli studi;
4) si preveda che nel caso di corsi interlaurea l'opzione della classe di appartenenza sia effettuata dallo studente all'inizio del secondo anno di corso, cioè dopo avere conseguito una approfondita cognizione dell'ordinamento degli studi;
5) è necessario inoltre escludere dal conteggio del numero minimo di esami necessari per il conseguimento dei titoli di laurea le prove che non danno luogo a valutazione;
6) sia inserito nella declaratoria della LM 94 un riferimento all'interpretazione di trattativa, alla luce di quanto indicato nella declaratoria della Classe L12, che prevede «l'addestramento di base per lo sviluppo delle competenze necessarie all'interpretazione di trattativa» e di ripristinare, tra gli ambiti disciplinari caratterizzanti questa classe di laurea, quelli afferenti alla Traduzione e Interpretazione, per cui il relativo elenco dei settori scientifico-disciplinari riguarderà, come nelle tabelle delle vigenti classi di Laurea specialistica relative alla Traduzione (LS 104) e Interpretazione (LS 39), esclusivamente i settori: L-LIN/01, L-LIN/02, L-LIN/04, L-LIN/06, L-LIN/07, L-LIN/09, L-LIN/12, L-LIN/14, L-LIN/15, L-LIN/16, L-LIN/17, L-LIN/18, L-LIN/19, L-LIN/20, L-LIN/21, L-OR/07, L-OR/08, L-OR/09, L-OR/12, L-OR/13, L-OR/15, L-OR/19, L-OR/21 ed L-OR/22, limitatamente agli aspetti precipui della traduzione e della interpretazione linguistica;
7) si apportino, infine, le modifiche necessarie allo schema di decreto in premessa, al fine di sostituire la classe LM51 con una classe di laurea a ciclo unico, in modo coerente con le modifiche proposte ai medesimi fini nello schema di decreto ministeriale concernente la disciplina dei corsi di laurea;
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di precisare, in sede regolamentare con separato provvedimento, il significato positivo dell'autonomia universitaria, con l'ovvia distinzione e il necessario coordinamento tra «autonomia del sistema» (spettante al Ministero e alla costituenda Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) e «autonomia delle parti» (attribuita agli atenei);
b) consideri, inoltre, l'Esecutivo l'opportunità di coordinare le norme concernenti il conseguimento del titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università di cui al comma 3 dell'articolo 6 con le prescrizioni sulla durata del corso di studi previste dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 8, comma 2 del DM 22 ottobre 2004, n. 270;
c) appare opportuno chiarire se il conteggio dei docenti, al fine di prevedere un congruo numero di personale strutturato nei corsi di laurea di nuova istituzione, vada effettuato in forma cumulativa tra i corsi di laurea e di laurea magistrale ovvero distintamente per ciascuno di essi;
d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nelle attività formative indispensabili della classe L13M, la specificazione dei CFU minimi tra gli insegnamenti caratterizzanti e precisamente crediti 72 per le discipline chimiche, farmaceutiche e tecnologiche e crediti 45 per le discipline biologiche e farmacologiche;
e) appare opportuno, infine, evitare sperequazioni di titoli e contenuti formativi tra i percorsi attualmente vigenti e quelli istituendi: gli atenei dovrebbero poter rilasciare titoli con chiare denominazioni corrispondenti agli effettivi percorsi seguiti e relativi sbocchi professionali anche nell'ambito della medesima classe.