I Commissione - Giovedì 25 gennaio 2007


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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche. (C. 1638 Governo ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1638 Governo, adottato come testo base, recante disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione nella seduta del 24 gennaio 2007;
considerato che, in particolare, le disposizioni del disegno di legge in esame, che reca la disciplina processual-penalistica delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, possono essere riconducibili all'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale);
considerato inoltre che il tema delle intercettazioni telefoniche coinvolge una pluralità di interessi di rilevanza costituzionale;
rilevato in particolare che all'interesse dell'amministrazione della giustizia di acquisire mezzi processuali di prova si accompagna l'esigenza di fornire informazione pubblica delle vicende giudiziarie di pubblico interesse e si contrappone il diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza;
valutato pertanto positivamente l'assetto complessivo del provvedimento in esame sotto il profilo delle garanzie costituzionali assicurate ai soggetti interessati;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto. (C. 445 Ascierto, C. 982 Zanotti, C. 1401 Naccarato, C. 1566 Mattarella, C. 1822 Ascierto, C. 1974 Galante, C. 1976 Deiana, C. 1991 Fiano, C. 1996 Gasparri, C. 2016 Mascia, C. 2038 Boato, C. 2039 Boato, C. 2040 Boato, C. 2070 Scajola, C. 2087 D'Alia, C. 2105 Maroni, C. 2124 Cossiga e C. 2125 Cossiga).

ULTERIORI EMENDAMENTI

ART. 4.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 5-bis, istituisce l'Ufficio ispettivo di cui al comma 2, lettera i), attuando i seguenti criteri:
a) agli ispettori è garantita piena autonomia ed obbiettività di giudizio nelle funzioni di controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove costituita, i controlli non devono interferire nelle operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive ed un adeguato addestramento;
d) non è consentito il passaggio di personale dall'Ufficio ispettivo ai Servizi di sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove costituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i Servizi di sicurezza e presso il DIS; Possono altresì acquisire, tramite il Direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati
4. 50.Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 5-bis, istituisce l'Ufficio ispettivo di cui al comma 2, lettera i), attuando i seguenti criteri:
a) agli ispettori è garantita piena autonomia ed indipendenza di giudizio nelle funzioni di controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire nelle operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive ed un adeguato addestramento;
d) non è consentito il passaggio di personale dall'Ufficio ispettivo ai Servizi di sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i Servizi di sicurezza e presso il DIS; Possono altresì acquisire, tramite il Direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati
4. 50.(nuova formulazione).Il Relatore.


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ART. 9.

Al comma 7 sostituire le parole: dei cittadini con le seguenti: degli.
9. 100.Il Relatore.

Al comma 8 sostituire le parole da: I cittadini fino a: diritto di con le seguenti: I soggetti interessati devono essere informati della necessità dell'accertamento nei loro confronti e possono.
9. 2.(nuova formulazione).Il Governo.

Al comma 11, sostituire le parole da: dal Presidente fino a: . Presenta con le seguenti: e revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità delegata, ove istituita, sentito il Direttore generale del DIS. Il dirigente presenta.
9. 4.(nuova formulazione). Il Governo.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.

Dopo l'articolo 118 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 118-bis.
(Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del consiglio dei ministri).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento per le Informazioni e la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in particolare, per le esigenze anche ispettive dei servizi di informazione e sicurezza.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
3. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal Direttore generale del DIS al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata.
14. 011.(nuova formulazione). Il Relatore.

ART. 22.

Al comma 1 dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: o all'Autorità delegata, ove istituita.
22. 10.Il Relatore.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti:
Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine del-

l'operazione,


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il documento o il certificato è conservato in apposito archivio istituito presso il DIS.
22. 2.(nuova formulazione). D'Alia.

ART. 23.

Al comma 1, sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente o all'Autorità delegata, ove istituita.
23. 1.(nuova formulazione). Scajola, Bressa, D'Alia, Fiano.

Al comma 1, sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Il Direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità delegata, ove istituita.
23. 2. (nuova formulazione). D'Alia.