XII Commissione - Giovedì 25 gennaio 2007


Pag. 113


ALLEGATO 1

5-00610 Di Virgilio, Gardini e Bocciardo: Attuazione della legge n. 149 del 2001 sulla chiusura degli orfanotrofi.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione di cui all'oggetto, si trasmettono i seguenti elementi di conoscenza.
Con riferimento all'articolo 2 della legge n. 149 del 2001 il percorso di chiusura degli istituti è stato completato in quasi tutte le Regioni d'Italia.
Un costante monitoraggio sui minori fuori dalla famiglia, che permette di verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi previsti in materia di tutela dei diritti dei minori alla famiglia e il completamento del processo di deistituzionalizzazione, viene realizzato dal Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'infanzia e l'adolescenza con il fattivo riconoscimento delle Regioni e delle Province Autonome.
L'indagine, proseguita per tutto il 2006, è finalizzata sia alla quantificazione dei bambini e degli adolescenti accolti nei servizi residenziali presenti sul territorio delle singole regioni, sia al monitoraggio relativo ai percorsi di deistituzionalizzazione.
Al 30 novembre 2006 risultano ancora attivi 55 istituti su tutto il territorio italiano di cui 32 sono in attesa di trasformazione.
Comparando i dati forniti dal Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'infanzia e l'adolescenza, in collaborazione con le Regioni, con quelli forniti in sede di Conferenza degli Assessori alle Politiche Sociali sono emersi elementi di criticità e divergenze dei dati forniti nelle diverse rilevazioni, per i quali si realizzerà un ulteriore momento di verifica tra i soggetti competenti in materia.
L'impegno del Governo per il monitoraggio del processo di chiusura effettiva degli istituti per minori sarà costante, anche tramite il Centro di Documentazione e Analisi per l'infanzia e l'adolescenza in raccordo con le Regioni e le Province Autonome.
Con riferimento alle false riconversioni degli istituti, premesso l'impegno del Governo di cui sopra, sono le Regioni a verificare periodicamente il rispetto degli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle comunità e da altri istituti così come indicato nell'articolo 2, comma 5, della legge n. 149 del 2001: «le regioni nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza, che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi».
Proprio al fine di garantire l'effettività del processo di riconversione, il Governo promuove con cadenza mensile incontri con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
Relativamente alla disomogeneità sul territorio nazionale di interventi assistenziali e sostegni economici per il mantenimento nella propria famiglia del bambino bisognoso la riforma del Titolo V della Costituzione ha attribuito competenza esclusiva alle Regioni in materia di politiche sociali. Allo Stato compete la fissazione


Pag. 114

dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e la ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.
Il Governo sta provvedendo ad avviare il processo di definizione dei livelli anche al fine di rendere operativi tutti gli strumenti perequativi previsti dalla Carta costituzionale.
Con riferimento all'affidamento di minori si riportano gli ultimi dati della ricerca quantitativa su bambini e adolescenti in affidamento realizzata dal Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'infanzia e l'adolescenza in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome.
Al 31 dicembre 2005 risultano 12.804 minori in affidamento.
Come si evince dalla Prima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 149 del 2001 i Tribunali per i Minorenni segnalano la scarsa disponibilità ad ospitare un minore in affidamento da parte delle famiglie, soprattutto in alcune zone d'Italia. Inoltre, l'affidamento familiare che è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno spesso viene confuso con l'istituto dell'affidamento preadottivo.
La legge n. 149 del 2001 si applica a tutti i minori, cittadini italiani e non che si trovano sul territorio dello Stato. In relazione al numero dei minori stranieri bisognevoli di aiuti, i dati rilevati dal Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'infanzia e l'adolescenza al 31 dicembre 2005 mettono in evidenza la presenza di 1.983 minori di cittadinanza straniera in affidamento familiare.


Pag. 115


ALLEGATO 2

Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (Nuovo testo C. 528 Buemi).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 528recante «Disposizioni per la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
considerato che la necessità di tutelare il rapporto tra detenute madri e figli minori sia valutata anche alla luce delle esigenze di socialità e di relazione con l'esterno del minore;
ritenuto che la concreta attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 necessiti di adeguate risorse finanziarie;
ritenuto, infine, che il decreto del ministro della giustizia previsto dall'articolo 5, comma 2, capoverso Art. 67-bis, debba preferibilmente essere adottato, anziché sentiti i Ministri della solidarietà sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, d'intesa con questi,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a)
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al comma 3 dell'articolo 1 del testo, che la possibilità per il giudice di disporre la custodia cautelare presso le case-famiglia protette anziché in carcere si configuri nel caso in cui la persona da sottoporre a custodia cautelare sia una madre con prole di età inferiore a sei anni anziché a dieci e che, al compimento del sesto anno di età, siano di competenza del giudice le valutazioni, nell'interesse del minore, in merito alla sua ulteriore permanenza con la madre presso le case-famiglia;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel testo disposizioni volte allo stanziamento di risorse finanziarie adeguate ai fini dell'attuazione del provvedimento;

c)
all'articolo 5, comma 2, capoverso Art. 67-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire la parola «sentiti» con le seguenti «d'intesa con».


Pag. 116


ALLEGATO 3

Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (Nuovo testo C. 528 Buemi).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge (C. 528 Buemi) come risultante dagli emendamenti approvati;
considerato che:
nella salvaguardia dell'esigenza di sicurezza dei cittadini nei confronti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, il legislatore tiene conto dell'interesse del minore ad un rapporto continuativo con il genitore;
la proposta in discussione tende a privilegiare le rilevanze dell'interesse a tale rapporto, senza, però, bilanciare le esigenze di sicurezza dei cittadini;
le esigenze di socialità e di relazione con l'esterno del minore devono essere più attentamente valutate;
l'attuazione di quanto disposto agli articoli 5 e 6 necessitano di risorse finanziarie,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
relativamente all'articolo 2,comma 1, la custodia cautelare presso case-famiglia protette possa essere disposta anche quando, pur non sussistendo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non sia possibile procedere alla custodia cautelare presso il domicilio;
relativamente all'articolo 3, si prevedano esplicite misure di controllo della madre detenuta nel caso questa sia autorizzata ad accompagnare il figlio al pronto soccorso o a soggiornare presso la struttura ospedaliera in cui lo stesso sia ricoverato;
relativamente agli articoli 5 e 6, siano specificati con maggiore precisione i criteri per la realizzazione, il funzionamento e l'organizzazione delle case-famiglia protette, nonché per la relativa individuazione;
si preveda altresì che il giudice, in presenza di casi eccezionali, abbia la facoltà di disporre anche la custodia cautelare e l'espiazione della pena in carcere della madre, affidando i minori ad enti terzi, pubblici o privati;
la presente norma sia applicata in presenza di minori fino all'ingresso nella scuola primaria e non fino al compimento del decimo anno di età;
per rendere concretamente attuabile quanto disposto dagli articoli 5 e 6 vengano individuate le risorse finanziarie adeguate.
Di Virgilio, Gardini.