V Commissione - Resoconto di marted́ 30 gennaio 2007


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paolo Cento.

La seduta comincia alle 12.20.

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2114-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti, che contiene un'unica novità rispetto al fascicolo n. 3, costituita dall'emendamento 3-bis.600 della Commissione. L'emendamento modifica l'articolo 3-bis del decreto-legge del quale la Commissione bilancio ha richiesto, nel parere reso nella seduta del 24 gennaio 2007, la soppressione con una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione in quanto, come chiarito dal Governo, non risultano più disponibili le risorse stanziate dall'articolo 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003 e utilizzate a copertura della riapertura, prevista dall'articolo 3-bis, dei termini per la presentazione delle domande per il versamento dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi e dei tributi nelle zone colpite dall'alluvione del Piemonte del 1994. Osserva che l'emendamento 3-bis.600 stabilisce che la riapertura del termine operi nel limite di spesa di 1.500.000 euro a decorrere dal 2007, prevedendo che a tale onere si provveda, per l'anno 2007, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente


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del Ministero dell'economia per gli anni 2007 e 2009 e l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero del lavoro per l'anno 2008. Rileva che gli accantonamenti indicati recano le necessarie disponibilità e, pertanto, l'eventuale accoglimento dell'emendamento, sembrerebbe superare i profili problematici evidenziati con riferimento all'articolo 3-bis. Chiede comunque sul punto l'avviso del Governo.
Ricorda inoltre che la Commissione nella seduta del 24 gennaio ha espresso parere contrario anche sull'emendamento 6.44, che differisce ulteriormente la durata del periodo transitorio per quanto concerne la gestione delle reti di erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e sull'articolo aggiuntivo 6.0501, che estende i termini per la presentazione delle domande di concessione di mutuo previsti dalla legge n. 44 del 1999 in materia antiusura, ponendo gli oneri interamente a carico sul fondo unificato di cui all'articolo 18-bis della legge n. 44 del 1999. Rileva in proposito che ad una più approfondita istruttoria tali emendamenti non sembrano presentare profili problematici di carattere finanziario tali da giustificare un parere contrario. Rileva pertanto che, ove il Governo confermi la non onerosità delle proposte emendative, si potrebbe pervenire ad un diverso parere.
Osserva infine che l'emendamento 6.16 su cui è stato dato parere di nulla osta nella seduta del 24 gennaio 2007 risulta di contenuto analogo all'emendamento 6.15, sul quale il parere è invece risultato contrario, sulla base anche della contrarietà espressa in quella seduta dal rappresentante del Governo. Entrambi gli emendamenti, infatti, recano disposizioni agevolative in materia di pesca prevedendo per la copertura finanziaria dei relativi oneri il mantenimento in bilancio in conto residui delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge n. 2 del 2006. Si pone pertanto l'esigenza di rettificare il parere reso sull'emendamento 6.16, esprimendo anche in questo caso un parere contrario. Sul punto risulta comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Paolo CENTO concorda con il relatore in ordine all'idoneità dell'emendamento 3-bis.600 a superare i profili problematici evidenziati con riferimento all'articolo 3-bis. Osserva inoltre che da una più accurata verifica è emerso che il fondo unificato antiusura presenta una disponibilità di circa settantuno milioni di euro, sufficiente pertanto a far fronte alle misure previste dall'articolo aggiuntivo 6.0501. Rileva poi che anche per quanto concerne l'emendamento 6.44 l'ulteriore approfondimento svolto ha consentito di escludere effetti finanziari negativi diretti, fatta salva la compatibilità con la disciplina comunitaria. Concorda infine con le valutazioni del relatore in ordine all'emendamento 6.16.

Lino DUILIO, presidente, ricorda, con riferimento alla problematica affrontata dall'articolo 3-bis, che il decreto del Ministero dell'economia dello scorso 30 novembre, che ha revocato contributi erogati per interventi infrastrutturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici a causa di inadempimenti degli enti locali destinatari, ha interessato anche la regione Piemonte che era destinataria di un contributo per interventi di ricostruzione successivi all'alluvione del 1994. Non può quindi che rilevare come un simile inadempimento da parte della regione non risulti coerente con le richieste che giungono dal territorio di una riapertura di termini per il versamento dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi e dei tributi.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine al fatto che la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 3-bis


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contenuta nell'emendamento 3-bis.600 della Commissione risulta corretta e che le risorse individuate a copertura di tali oneri dal medesimo emendamento risultano disponibili;
esprime

NULLA OSTA

sull'articolo 3-bis con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 3-bis.600 della Commissione
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine al fatto che l'emendamento non è suscettibile di determinare effetti negativi diretti per la finanza pubblica,
esprime

NULLA OSTA

sull'emendamento 6.44;
preso altresì atto degli ulteriori elementi forniti dal Governo in ordine alle disponibilità delle risorse previste a copertura,
esprime

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 6.0501.
esprime infine

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 6.16.

Conseguentemente, si intende revocata la condizione contenuta nel parere espresso in data 24 gennaio 2007 relativa all'articolo 3-bis, nonché il parere contrario, espresso nella medesima data, relativamente all'emendamento 6.44 e all'articolo aggiuntivo 6.0501».

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 297/2006: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio.
C. 2112-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, ricorda che sul provvedimento, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE in materia di accesso alle attività degli enti creditizi e di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento, nonché in materia di assistenza a terra negli aeroporti, di istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani e di prelievo venatorio, la Commissione ha espresso, nella seduta del 18 gennaio 2007, un parere favorevole con due condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, entrambe riferite all'articolo 6, comma 2 del provvedimento, recante la clausola di copertura finanziaria. La prima, volta ad apportare modifiche di carattere formale al fine di rendere la formulazione della clausola di copertura consona ai criteri stabiliti dalla vigente disciplina contabile; la seconda volta ad aggiornare il riferimento della tabella C, ivi contenuto, alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). La Commissione, in data 25 gennaio 2007, ha concluso l'esame del provvedimento senza recepire le condizioni formulate dalla Commissione bilancio e apportando alcune modifiche all'articolo 1, che tuttavia non appaiono


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presentare profili problematici di carattere finanziario.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, osserva che alcune proposte presentano evidenti profili problematici per quanto concerne la quantificazione ovvero la copertura. Ricorda l'emendamento 3.100 Governo che, non corredato tra l'altro di relazione tecnica in contrasto con la normativa contabile vigente, prevede modifiche della disciplina sul rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, prevedendo l'obbligo di rimborso per gli importi corrisposti solo per gli anni dal 1985 al 1992. Rileva peraltro che l'intervento normativo è stato giustificato dal Governo in relazione alle pronunce della Corte di Giustizia intervenute in materia. Ricorda poi gli emendamenti 5.2 e 5.12 che sostituiscono alla copertura finanziaria di cui all'articolo 6 comma 2 una clausola di invarianza inserita all'articolo 5; gli emendamenti 5.4 e 5.5, che prevedono, tra le altre cose, l'istituzione di una Commissione per la valutazione dell'idoneità del personale da trasferire all'Agenzia per i giovani, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria; l'emendamento 6.1, che dispone che anche all'attuazione dell'articolo 5 si provveda senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a tal fine sopprimendo la copertura finanziaria prevista dal comma 2 dell'articolo 6. Al riguardo, ricorda che la relazione tecnica quantifica esplicitamente gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni relative all'istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani sopprime la copertura finanziaria dell'articolo 5.
Chiede poi di acquisire l'avviso del rappresentante del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Ricorda l'emendamento 3.6, che pone a carico dell'ENAC, inclusa nel conto consolidato, l'obbligo di assicurare l'applicazione delle misure di protezione sociale previste dalla normativa vigente; i subemendamenti 0.3.100.71 e 0.3.100.67, che prevedono che il decreto del Ministero dell'interno stabilisca forme particolari di tutela dei minori eventualmente accompagnati dallo straniero dichiarante, ivi compreso l'accertamento di paternità o di maternità; il subemendamento 0.3.100.66, che stabilisce che, nel caso di soggiorni inferiori ai tre mesi, il dichiarante sia sottoposto a rilievi fotodattiloscopici; l'emendamento 3.10, che modifica l'articolo 3 prevedendo la partecipazione dei soggetti sociali che favoriscano il reimpiego del personale in attività analoghe che richiedono il possesso di particolari requisiti professionali e di sicurezza; gli emendamenti 4.1; 4.2; 4.3; 4.13; 4.12; 4.4; 4.5, che sopprimono ovvero modificano l'articolo 4 nel senso di differire la data di decorrenza della sospensione della legge regionale della regione Liguria n. 36 del 2006, sulla disciplina relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, su cui è intervenuta un'ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee. In proposito, chiede l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie dell'emendamento, posto che la sospensione della predetta legge regionale è stata disposta al fine di evitare l'irrogazione di sanzioni all'Italia per violazione del diritto comunitario. Ricorda poi l'emendamento 4.10, che sopprime il comma 1226 dell'articolo 1, che individua alcuni adempimenti per le regioni in relazione alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali al fine di prevenire procedure di infrazione; l'emendamento 4.60, che conferma per il 31 dicembre 2010 la scadenza delle concessioni rilasciate all'Enel SpA ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 e che, inoltre, le concessioni diverse da queste scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione ad eccezione dei diritti di preferenza o di proroga in favore di concessionari precedenti o di altri soggetti; gli emendamenti 5.6, 5.7, 5.10, 5.19, 5.11, che prevedono che il personale, ovvero i dirigenti, dell'Agenzia non debba superare il trentesimo anno di età; gli emendamenti 5.16 e 5.20, che attribuiscono all'Agenzia nazionale per i


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giovani ulteriori compiti in ordine all'utilizzo del Fondo per le politiche giovanili e allo stato di attuazione di misure legislative per il sostegno e il recupero dei minori a rischio di devianza e per la promozione dei diritti e delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza; gli emendamenti 5.17 e 5.21, che prevedono il trasferimento all'Agenzia nazionale per i giovani delle dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze; l'emendamento 5.60, che, tra le altre cose, equipara l'incarico di direttore dell'Agenzia nazionale per i giovani a quello di dirigente di ufficio dirigenziale generale; l'articolo aggiuntivo 5.06, che fa salvi, per quanto concerne l'emissione dei certificati verdi, i diritti acquisiti dagli impianti in possesso di determinati requisiti. Ricorda ancora l'emendamento 6.2, che modifica la copertura finanziaria degli oneri relativi all'articolo 5. Infatti, in luogo dell'utilizzo del Fondo per le politiche giovanili e del Fondo per le politiche sociali è previsto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le comunità giovanili. Il suddetto Fondo è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. Le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 5251 del Ministero per la solidarietà sociale. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, il capitolo reca le necessarie risorse. In proposito, chiede di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'utilizzo delle predette risorse, e in particolar modo se questo pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente. Ricorda poi l'emendamento 6.3, che modifica la copertura finanziaria degli oneri relativi all'articolo 5. Infatti, in luogo dell'utilizzo del Fondo per le politiche giovanili e del Fondo per le politiche sociali è previsto l'utilizzo dell'integrazione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili previsto dal comma 1290 della legge finanziaria per l'anno 2007. In proposito, chiede di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'utilizzo delle predette risorse, e in particolar modo se questo pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Il sottosegretario Paolo CENTO concorda con le valutazioni del relatore in ordine al testo del provvedimento. Rileva che, per quanto concerne l'emendamento 3.100, permangono profili problematici con riferimento al previsto rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, che pertanto non può essere al momento accettato nella sua attuale formulazione. Esprime poi la contrarietà del Governo sugli emendamenti 5.2, 5.12 e 6.1 che intendono sopprimere la norma di copertura finanziaria riferita all'Agenzia nazionale per i giovani; sugli emendamenti 5.4 e 5.5; sull'emendamento 3.6 che risulta suscettibile di comportare maggiori oneri. Evidenzia quindi che presentano profili problematici di carattere finanziario gli emendamenti 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.13, 4.4 e 4.5; l'emendamento 4.10, l'emendamento 4.60; gli emendamenti 5.6, 5.7, 5.10, 5.19 e 5.11; gli emendamenti 5.16 e 5.20; gli emendamenti 5.17 e 5.21. Esprime la propria contrarietà anche sull'emendamento 5.60, in quanto la prevista equiparazione del direttore dell'Agenzia nazionale per i giovani ad un dirigente di ufficio dirigenziale generale non risulta coerente con le dimensioni dell"Agenzia, in cui la posizione di vertice andrebbe ricoperta da un dirigente di seconda fascia. Concorda poi sui profili problematici dell'articolo aggiuntivo 5.06. Non presentano invece evidenti profili problematici di carattere finanziario gli emendamenti 6.2 e 6.3. Esprime infine la contrarietà del Governo sui subemendamenti 0.3.100.71, 0.3.100.67 e 0.3.100.66.

Gaspare GIUDICE (FI) chiede di chiarire per quale motivo la Commissione di merito non abbia recepito le condizioni poste sul testo del decreto ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Lino DUILIO, presidente, precisa che non vi è stata da parte della Commissione


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finanze una volontà di non adempiere alle condizioni poste dalla Commissione bilancio in quanto l'andamento dell'esame da parte della Commissione finanze ha fatto sì che in quella sede venissero votati solo pochi emendamenti all'articolo 1 e non venisse affrontato l'articolo 6, al quale erano riferite le condizioni contenute nel parere.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo:
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 6, al comma 2, sostituire le parole: «legge 23 dicembre 2005, n. 266» con le seguenti: «legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
e con la seguente ulteriore condizione:
All'articolo 6, al comma 2, sopprimere la parola: «annui» e, dopo la parola: «mediante» inserire la seguente: «corrispondente»;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea,
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.100, 3.6, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.13, 4.12, 4.4, 4.5, 4.10, 4.60, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.10, 5.19, 5.11, 5.12, 5.16, 5.20, 5.17, 5.21, 5.60, 6.1, sui subemendamenti 0.3.100.71, 0.3.100.67 e 0.3.100.66 e sull'articolo aggiuntivo 5.06, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche
C. 1638 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, con riferimento ai profili di carattere finanziario osserva che la relazione tecnica pone alla base della previsione di spesa contenuta nel testo (820.000 euro per il solo 2007 per spese di investimento) l'ipotesi secondo cui l'entrata in vigore della nuova disciplina genererà effetti di risparmio connessi all'introduzione di una serie di misure volte a concentrare e a limitare i centri di raccolta e di ascolto delle informazioni che formano oggetto delle indagini giudiziarie. Sul punto rileva che la relazione tecnica, pur fornendo indicazioni di massima in ordine ai fattori che dovrebbero determinare tali effetti di risparmio, da una parte non ne quantifica l'entità, dall'altra li considera tuttavia idonei a finanziare - mediante compensazione - gli oneri di parte corrente connessi all'attuazione delle misure in esame (quantificati dalla stessa relazione tecnica in 19,3 milioni di euro nel primo anno e in 14,8 milioni di euro a regime). Segnala pertanto la necessità di acquisire i dati posti alla base della previsione di risparmio prospettata dalla relazione tecnica, al fine di verificare l'effettiva idoneità di tali risorse a compensare i predetti oneri. In ordine alle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, andrebbe inoltre chiarito quale procedimento sia stato adottato per il calcolo dell'onere corrente a decorrere dal 2008, individuato in 14,8 milioni di euro a fronte di un totale (risultante dalla


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somma delle voci di spesa) ammontante a circa 19,3 milioni. Tale differenza sembra da attribuire al mancato conteggio - nell'onere permanente a decorrere dal 2008 - della spesa per l'acquisto dei pacchetti software da installare nelle postazioni informatizzate per l'ascolto delle intercettazioni (4,5 milioni). Osserva che non è chiaro, tuttavia, se le voci di spesa riguardanti il funzionamento dei centri di ascolto (acquisto delle postazioni informatiche; acquisto dei pacchetti software) includano anche i costi di aggiornamento e di manutenzione (che in quanto tali dovrebbero avere uno sviluppo protratto nel tempo e quindi non sembrano compatibili con un'appostazione di spesa una tantum). Segnala, peraltro, che mentre da una parte la relazione tecnica ha definito la spesa per l'acquisto dei pacchetti software come onere complessivo (ossia come onere da sostenere in un'unica soluzione nell'anno di riferimento), dall'altra la stessa RT ha incluso tale spesa fra quelle ripartite in dodicesimi per il calcolo dell'onere corrente, assegnandone 10/12 all'esercizio 2007. Tale procedimento di calcolo richiede, tuttavia, che i restanti 2/12 siano computati a valere sull'esercizio successivo (2008). Dal momento che ciò non è stato fatto, nella quantificazione delle «spese correnti a regime» effettuata dalla relazione tecnica (per 14,8 milioni) constata una sottostima dell'onere per circa 750.000 euro (equivalente ai 2/12 della spesa complessiva per pacchetti software). Con riferimento all'articolo 25 del testo in esame (in base al quale la presente disciplina si applica decorsi tre mesi dall'emanazione del decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica), andrebbe chiarito se nella fase transitoria dal vecchio al nuovo regime organizzativo possano verificarsi sovrapposizioni di spese suscettibili di vanificare l'effetto compensativo previsto dalla relazione tecnica. Nella fase preliminare all'attuazione della disciplina in esame - con la precedente organizzazione ancora operativa - potrebbe infatti rendersi necessario anticipare alcune delle spese richieste per l'approntamento delle nuove strutture prima dell'effettiva entrata in vigore del rinnovato assetto organizzativo. Con riferimento alle ulteriori disposizioni contenute nel testo in esame e non considerate dalla relazione tecnica, andrebbe chiarito se siano da ascrivere effetti onerosi - connessi alla necessità di approntare le necessarie strutture - alla disposizione che prevede la custodia dei verbali e delle registrazioni in appositi archivi riservati presso ciascuna procura della Repubblica, tenuto conto che le norme in esame sembrerebbero ampliare, rispetto all'attuale situazione, le esigenze di deposito e di custodia della documentazione oggetto della presente disciplina. Chiede infine al rappresentante del Governo di chiarire se dall'introduzione della figura del funzionario responsabile del servizio di intercettazione presso ogni procura della Repubblica (articolo 19) possano derivare maggiori oneri connessi all'attribuzione di indennità o di emolumenti a qualunque titolo collegati al conferimento del predetto incarico.
Ricorda poi che l'articolo 26 prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 10 del disegno di legge, pari a 820.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativa al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, rileva preliminarmente che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze presenta le necessarie disponibilità ed un'apposita finalizzazione, sia pure per un importo pari a 713.000 euro per l'anno 2007 e quindi inferiore alla quantificazione recata dall'articolo. Ciò premesso, chiede al rappresentante del Governo di confermare l'effettiva natura di spese in conto capitale degli interventi previsti dall'articolo 10 del provvedimento, ciò al fine di evitare una dequalificazione della spesa, che si verificherebbe in caso di utilizzo di risorse in conto capitale a copertura di oneri correnti. Segnala inoltre che, dal punto di vista formale, potrebbe risultare


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opportuno fare riferimento agli oneri derivanti dall'articolo 10 anziché agli oneri derivanti dall'articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 10 del disegno di legge. Con riferimento all'efficacia della clausola di copertura, rileva che la medesima appare correttamente formulata nel presupposto che le disposizioni del provvedimento, per quanto concerne specificamente gli interventi che comportino spese di conto capitale, trovino attuazione entro l'esercizio finanziario 2007. In caso contrario, infatti, potrebbe prospettarsi un disallineamento temporale tra l'emersione degli oneri e la corrispondente copertura finanziaria.

Il sottosegretario Paolo CENTO chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Lino DUILIO, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
C. 626-A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta del 25 gennaio 2007.

Salvatore RAITI (IdV) avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che contiene alcune nuove proposte emendative rispetto al fascicolo n. 2 sul quale la Commissione ha espresso il proprio parere nella seduta del 25 gennaio 2007. In proposito chiede di acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dagli emendamenti 3.70 e 13.61, che consentono la promozione da parte del Garante di procedure di conciliazione. Al riguardo, chiede di acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie dell'emendamento, in particolare per quanto concerne l'eventualità che dalla procedura di conciliazione possa derivare un obbligo al risarcimento da parte dell'Amministrazione interessata. Rileva poi che le altre proposte emendative non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Paolo CENTO, pur rilevando che, a suo giudizio, gli emendamenti 3.70 e 13.61 non appaiono avere dirette conseguenze negative per la finanza pubblica, ritiene opportuno procedere ai necessari approfondimenti in materia.

Lino DUILIO, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 12.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.15.