VII Commissione - Resoconto di mercoledì 31 gennaio 2007

TESTO AGGIORNATO AL 7 FEBBRAIO 2007


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INTERROGAZIONI

Mercoledì 31 gennaio 2007. - Presidenza del vicepresidente Alba SASSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive, Giovanni Lolli.

La seduta comincia alle 13.50.

5-00478 Ciocchetti: Problemi inerenti la gestione dell'Istituto per il credito sportivo.

Il sottosegretario Giovanni LOLLI ringrazia innanzitutto il presentatore dell'interrogazione in discussione perché consente di focalizzare un problema serio che può essere in prospettiva di particolare rilevanza per le tematiche connesse al


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settore sportivo e culturale, a condizione di un ripensamento profondo del tipo di strumento finora utilizzato. Ricorda che nell'ultimo periodo l'istituto per il credito sportivo ha subito una contrazione della propria attività determinata innanzitutto da una riduzione degli investimenti da parte degli enti locali, da un esaurimento delle risorse previste dalla legge n. 65 del 1987, che riusciva ad assicurare una spinta sino al 2005; dalla restituzione allo Stato di 450 milioni di euro dal Fondo previsto dalla legge n. 50 del 1983, che ha determinato un esautoramento delle riserve pubbliche dell'istituto. Aggiunge che vi è stata sicuramente una difficoltà più ampia dell'istituto, in riferimento alla situazione interna. Ricorda in particolare, peraltro, che non risulta sia stato mai notificato alcun atto giudiziario, anche se esiste un contenzioso nei confronti di un responsabile funzionario della vigilanza, il quale ha presentato un ricorso per il reintegro del posto di lavoro, a cui ha fatto opposizione l'istituto di credito. A questo proposito ricorda che il 14 dicembre 2006 il tribunale di Roma ha accolto il reclamo proposto dall'istituto, respingendo il ricorso in sospensiva presentato dal funzionario. Aggiunge che è stata disposta un'ispezione da parte della Banca d'Italia sulla quale peraltro si stanno svolgendo gli accertamenti e in riferimento alla quale il Governo attende gli esiti finali. Precisa quindi che nel corso dell'ultima finanziaria l'articolo 1, comma 1294, ha previsto l'assegnazione all'istituto per il credito sportivo di un contributo annuo di 20 milioni di euro per il triennio 2007-2009, allo scopo di agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi. Nel medesimo provvedimento è stata altresì disposta la modifica della composizione degli organi dell'istituto, al fine di prevedere nel consiglio di amministrazione la presenza di un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di uno dal ministro dell'economia e delle finanze, di un membro designato dal Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di un membro in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali. Aggiunge infine che il direttore dell'istituto è scaduto dall'incarico per raggiunti limiti di età e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio, insieme agli altri organi ai quali è demandata la realizzazione di attività di ordinaria amministrazione.

Luciano CIOCCHETTI (UDC) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, prendendo atto degli interventi previsti dalla legge finanziaria per il 2007. Ricorda peraltro che il consiglio di amministrazione scadrà il prossimo 15 febbraio per cui appare opportuna una sua sostituzione. Sottolinea peraltro che risulta siano state svolte attività di sequestro di beni dell'istituto proprio in riferimento ad attività giudiziarie in corso. Ritiene inoltre significativo che il funzionario sia stato licenziato dopo novanta giorni dalla sua assunzione, con una coincidenza significativa con una sua denuncia di irregolarità in riferimento allo svolgimento di affidamento di incarichi in via diretta e senza espletamento di una gara. Auspica quindi che venga monitorata la situazione da parte del Governo anche attraverso un ulteriore approfondimento acquisito da parte degli organi competenti.

Alba SASSO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 31 gennaio 2007 - Presidenza del vicepresidente Alba SASSO, indi del presidente Pietro FOLENA.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse alla riforma del secondo ciclo del sistema educativo nazionale di istruzione e di quello di istruzione e formazione professionale.

Audizione di rappresentanti delle regioni e delle province.
(Svolgimento e conclusione).

Alba SASSO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre


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che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Roberto ANTONAZ, assessore all'istruzione, cultura, sport, politiche della pace della regione Friuli Venezia Giulia.

Intervengono, per formulare domande e osservazioni, i deputati Valentina APREA (FI), Emerenzio BARBIERI (UDC), Antonio RUSCONI (Ulivo), Paola GOISIS (LNP) e Alba SASSO (Ulivo).

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione, l'assessore Roberto ANTONAZ.

Pietro FOLENA, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA, indi del vicepresidente Alba SASSO.

La seduta comincia alle 15.

Sui lavori della Commissione.

Guglielmo ROSITANI (AN) chiede che la Commissione cultura proceda all'avvio dell'esame della proposta di legge da lui presentata in materia di spettacolo dal vivo, anche in considerazione dell'impegno assunto dal Ministro per i beni e le attività culturali Francesco Rutelli a procedere alla riforma del settore al termine dell'esame della manovra finanziaria.

Pietro FOLENA, presidente, avverte che la proposta del deputato Rositani sarà esaminata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Avverte che sono state presentate peraltro analoghe proposte di legge e che risulta che il Governo stia verificando la possibilità di presentare un disegno di legge in materia.

Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.
Nuovo testo unificato C. 455 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto POLETTI (Verdi), relatore, ricorda che il provvedimento in esame reca la disciplina del sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e del segreto, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sui profili di competenza.
Ricorda quindi che l'articolo 1 reca, in particolare, la disciplina relativa alle competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia, attribuendo, in via esclusiva in particolare l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento; l'apposizione e la tutela del segreto di Stato; la conferma dell'opposizione del segreto di Stato; la nomina e la revoca del Direttore Generale e di uno o più vice-direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza; la nomina e la revoca dei direttori e dei vice-direttori dei servizi di sicurezza;la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di sicurezza di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Il successivo articolo 2 definisce invece il sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica,


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come composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata di cui al successivo articolo 3, ove istituita, nonché dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE) e dal Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN). In particolare, l'articolo 3 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri ove lo ritenga opportuno può delegare quelle funzioni che non gli sono attribuite in via esclusiva soltanto ad un ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario, definiti appunto «Autorità delegata». L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle delegatele dal Presidente del Consiglio dei ministri a norma della presente legge.
Ai sensi dell'articolo 4 per lo svolgimento dei compiti di coordinamento dei servizi e di acquisizione di informazioni dai medesimi è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS). Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nell'analisi e nelle attività operative dei Servizi di sicurezza. Il DIS svolge in specie i seguenti compiti: a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte da SIE e SIN, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri; b) è costantemente informato delle operazioni di rispettiva competenza dei servizi di sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza; c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di sicurezza, Forze armate e di polizia, amministrazioni dello Stato ed enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza di SIE e SIN per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali di SIN e SIE; d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra SIE e SIN; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche; f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza; g) elabora, d'intesa con SIE e SIN il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; h) sentiti i servizi di sicurezza, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1; i) esercita il controllo di legittimità sui servizi di sicurezza, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il decreto di cui al comma 6; l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto; m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione


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istituzionale; n) provvede agli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Aggiunge che il successivo articolo 5 disciplina invece il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica di informazione per la sicurezza. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa. L'articolo 6 disciplina quindi il servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero. Spettano al SIE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione di sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici, industriali dell'Italia. È, altresì, compito del SIE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. L'articolo 7 disciplina invece il Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. Spettano al SIN le attività di informazione e di sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici, industriali dell'Italia. È, altresì, compito del SIN individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali. Il successivo articolo 8 ricorda poi che le funzioni attribuite dalla legge a SIE e SIN non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio.
Sulla base del titolo II, recante disposizioni organizzative, l'articolo 9 istituisce nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato ed alle classifiche di segretezza. Competono in particolare all'UCSe gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato; lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale; il rilascio e la revoca dei Nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei servizi di sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno; la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS. L'articolo 10 istituisce invece nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, l'Ufficio centrale degli archivi (UCA), al quale sono demandate l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di sicurezza; la gestione dell'archivio centrale del DIS; la vigilanza sulla sicurezza, la tenuta e la gestione dei citati archivi; la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci dei servizi di informazione per la sicurezza, nonché la


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documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 17 e le relative procedure di autorizzazione.
Precisa quindi che, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione cultura, norme sulla formazione e addestramento sono dettate dall'articolo 11. Il comma 1 dell'articolo in esame istituisce infatti nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4 comma 6, la Scuola di formazione con il compito di assicurare l'addestramento e la formazione di base e continuativa del personale del DIS e dei servizi di sicurezza. Si prevede che la Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei ministeri interessati , esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di interesse; il Direttore Generale del DIS, i direttori dei servizi di sicurezza, e il direttore della Scuola definiscono quindi annualmente i programmi in relazione alle esigenze operative dei servizi di sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e all'evoluzione del quadro strategico internazionale.
L'articolo 12 stabilisce quindi la collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia all'attività dei Servizi, l'articolo 13 quella richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità. Si rinvia invece al disposto dell'articolo 14 che introduce il nuovo articolo 118-bis del codice di procedura penale sulla richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del consiglio dei ministri, il successivo articolo 15 introduce invece dopo l'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito l'articolo 256-bis sull'acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di sicurezza, mentre l'articolo 16 introduce l'articolo 256-ter sull'acquisizione di atti, documenti o altra cosa per i quali viene eccepito il segreto di Stato.
Rinvia quindi al Titolo III sulla disciplina di garanzie funzionali, stato giuridico del personale e norme di contabilità (articoli 17-29), mentre il successivo titolo IV disciplina il controllo parlamentare sulla materia, istituendo il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato. In caso di scioglimento delle Camere, i componenti restano in carica fino alla nomina del nuovo Comitato (articolo 30). L'articolo 31 assegna in particolare al Comitato funzioni di controllo con il periodico svolgimento di audizioni; l'articolo 32 funzioni consultive con l'espressione di pareri sugli schemi dei decreti e dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21, peraltro a carattere obbligatorio non vincolante. Il parere sugli indicati schemi sono espressi dal Comitato nel termine di 30 giorni dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di 15 giorni. Si prevede inoltre che il Comitato riceva dal Presidente del Consiglio dei ministri, ogni sei mesi, una relazione sull'attività dei servizi di sicurezza, contenente una analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza. Sono altresì comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione relativa al primo semestre dell'anno corrente; entro il 31 marzo il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione relativa al secondo semestre dell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette nella seconda relazione semestrale al Comitato un'informazione sulle linee essenziali delle attività di cui all'articolo 24, comma 1, svolte nell'anno precedente. Ricorda quindi che la relazione semestrale


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informa anche sulla consistenza dell'organico e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento, nonché sui casi di chiamata diretta nominativa con indicazione dei criteri adottati e le prove selettive sostenute. Si prevede inoltre che, ai sensi dell'articolo 34 il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attività di informazione per la sicurezza, informi il Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Il successivo articolo 35 stabilisce poi che il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Norme sull'obbligo del segreto a carico dei suoi componenti sono poi dettate dall'articolo 36, mentre l'articolo 37 disciplina la organizzazione interna.
Evidenzia quindi che il titolo V reca infine la disciplina del segreto, con gli articoli da 38 a 40, mentre il successivo titolo VI, le disposizioni transitorie e finali. In questo ultimo senso si prevede all'articolo 43 che entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e il Comitato parlamentare è integrato nella sua composizione ai sensi dell'articolo 30, comma 1. A decorrere dallo stesso termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza di cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. L'entrata in vigore della legge è fissata dall'articolo 44 al sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Alla luce delle considerazioni esposte, propone di esprimere parere favorevole.

Nicola BONO (AN) esprime perplessità circa i profili di competenza della Commissione rilevando che le disposizioni relative all'articolo 11 riguardano più profili di materia lavoristica, che di istruzione e formazione.

Fabio GARAGNANI (FI) concorda con il collega Bono rilevando l'opportunità di non esprimere il parere sul provvedimento in esame, non essendovi materia di competenza della Commissione.

Paola GOISIS (LNP) rileva l'opportunità di prevedere una scuola di formazione nel provvedimento in esame, sulla quale previsione considera necessario che la Commissione esprima il proprio parere per i profili di competenza.

Fulvio TESSITORE (Ulivo) evidenzia la opportunità di non cedere alla tentazione di liberarsi di un provvedimento, per quanto delicato. È convinto infatti che in un momento come quello attuale di profonda incidenza dei fenomeni terroristici nelle attività di sicurezza, vi sia l'esigenza di prevedere una scuola di formazione nell'ambito della quale siano insegnate materie che possano consentire agli allievi di quell'istituto una migliore conoscenza delle problematiche connesse al fenomeno terroristico, tra cui, per esempio, quelle linguistiche. Condivide quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Pietro FOLENA, presidente, ricorda che i provvedimenti sono assegnati all'esame delle Commissioni in sede consultiva, sulla base delle competenze anche di proposte originarie da cui è scaturito successivamente il testo unificato. In ogni caso, ove la Commissione lo ritenesse, l'alternativa è la pronuncia di un parere favorevole, come proposto dal relatore, o un nulla osta nel caso in cui si rilevi che non vi sono materie di competenza della Commissione.

Fabio GARAGNANI (FI) riterrebbe opportuno pronunciare un nulla osata sul provvedimento in esame.

Roberto POLETTI (Verdi) ribadisce la proposta di parere favorevole da lui preannunciata, rilevando che l'articolo 11


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attiene a materie di competenza della Commissione.

Nicola BONO (AN) riterrebbe opportuno procedere ad un ulteriore approfondimento dei profili di competenza della Commissione, ribadendo che la struttura di cui all'articolo 11 solo impropriamente può essere considerata come una scuola di formazione. Ribadisce quindi l'opportunità di esprimere un nulla osta sul provvedimento in esame.

Pietro FOLENA, presidente, concorda sull'esigenza di procedere ad un ulteriore approfondimento sul contenuto del comma 2 dell'articolo in esame, rilevando l'esigenza di individuare se tra i rappresentanti dei ministeri interessati vi siano quelli responsabili nelle materie di competenza della Commissione.

Roberto POLETTI (Verdi), relatore, si riserva di acquisire anche dal Governo i chiarimenti richiesti.

Pietro FOLENA, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riqualificazione e recupero dei centri storici.
Nuovo testo unificato C. 550 e abbinate
(Parere all'VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, il 24 gennaio 2007.

Nicola BONO (AN) esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, pur rilevando l'esigenza di considerare la possibilità che vi sia un'assegnazione dello stesso all'esame della Commissione non in sede consultiva ma in sede referente congiunta alla Commissione ambiente. Quando infatti si parla di gestione dei centri storici non è possibile prescindere da una competenza primaria della Commissione cultura.

Pietro FOLENA, presidente, precisa che sul provvedimento in esame la materia prevalente è stata considerata quella degli interventi urbanistici, evidenziando inoltre che l'iter dell'esame è in Commissione di merito giunto ormai alla conclusione.

Nicola BONO (AN), prendendo atto delle indicazioni del presidente della Commissione, riterrebbe comunque opportuno che nella proposta di parere del relatore fosse inserito il riferimento esplicito al fatto che i programmi di intervento, pubblici e privati siano finalizzati alla realizzazione dell'ordinario assetto urbanistico dei centri storici.

Manuela GHIZZONI (Ulivo) condivide le perplessità rappresentate dal deputato Bono, rilevando l'esigenza di considerare adeguatamente i profili di competenza della Commissione cultura sul provvedimento in esame, in cui peraltro riconosce che vi è una materia prevalente di intervento urbanistico. Rappresenta quindi alcune perplessità sull'utilizzo del termine «marchio» nel provvedimento in esame, che non appare appropriato alla materia cui viene riferito nel testo.

Antonio RUSCONI (Ulivo), relatore, ribadisce, come già evidenziato nella relazione svolta, che il provvedimento in esame recepisce puntualmente i rilievi espressi dalla Commissione cultura nel corso della XIV legislatura su un analogo provvedimento. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame che tenga conto dei rilevi emersi.

Alba SASSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 gennaio 2007. - Presidenza del vicepresidente Alba SASSO. -


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Intervengono i sottosegretari di Stato per l'università e la ricerca Nando Dalla Chiesa e Luciano Modica.

La seduta comincia alle 15.35.

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.
C. 28 Boato, C. 522 De Simone e C. 1620 Evangelisti.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione di un testo base)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, il 26 luglio 2006.

Vito LI CAUSI (Pop-Udeur), relatore, illustra un testo unificato delle proposte di legge C. 28, C. 522 e C. 1620 elaborato dal Comitato ristretto che propone sia adottato come testo base per il prosieguo dell'esame. Rileva che l'ampia convergenza di tutte le forze politiche anche in sede di Comitato ristretto lo induce a rappresentare la propria disponibilità anche al trasferimento in sede legislativa dell'esame del provvedimento indicato.

Nicola BONO (AN) dà atto al relatore dell'impegno per giungere ad un testo condiviso, su cui si dichiara d'accordo, pur preannunciando la possibilità di considerare ulteriori interventi correttivi. Si raggiungono in realtà due obiettivi importanti, l'abrogazione dell'equipollenza fra i due corsi di laurea nonché il riconoscimento di un percorso, come richiesto peraltro nel corso delle audizioni informali, per garantire ai laureati in scienze motorie il passaggio al corso di fisioterapia. Si tratta d'altro canto di un percorso coerente anche con il parere approvato dalla Commissione sullo schema di decreto relativo alle classi di laurea triennali. Condivide quindi la proposta di un trasferimento in sede legislativa dell'esame del provvedimento in titolo, auspicando in particolare che questo possa favorire una sua rapida approvazione.

Valentina APREA (FI) condivide il testo elaborato dal Comitato ristretto, rappresentando la disponibilità ad un trasferimento in sede legislativa del suo esame. Si tratta di un testo snello, di cui auspica si possa giungere in tempi brevi all'approvazione.

Manuela GHIZZONI (Ulivo) concorda con la proposta del relatore per il trasferimento in sede legislativa del testo elaborato dal Comitato ristretto, auspicandone un'approvazione definitiva in tempi brevi. È opportuno in questo senso conciliare l'esigenze di tutela degli studenti con quelle dei pazienti, pur ribadendo la necessità di pervenire ad un provvedimento di riforma sistematica del percorso di laurea in scienze motorie.

Titti DE SIMONE (RC-SE) si dichiara favorevole al trasferimento in sede legislativa dell'esame del provvedimento, rilevando che il testo elaborato dal Comitato ristretto è comunque suscettibile di ulteriori miglioramenti. Ribadisce infatti la convinzione che i percorsi professionali indicati presentano elementi di differenza. Ritiene che nel prosieguo dell'esame sarà possibile superare ogni ulteriore dubbio al riguardo.

Paola GOISIS (LNP) esprime soddisfazione per l'elaborazione di un testo in sede di Comitato ristretto che coglie nei tratti essenziali le esigenze rappresentate dagli operatori del settore. Rappresenta quindi la disponibilità all'eventuale trasferimento in sede legislativa dell'esame dei provvedimenti in titolo.

Carlo COSTANTINI (IdV), confermando la propria disponibilità al trasferimento in sede legislativa dell'esame del testo elaborato dal Comitato ristretto, concorda con la possibilità di perfezionare ulteriormente, anche in quella sede, i profili indicati dal comma 2 dell'articolo unico del provvedimento.

Il sottosegretario Nando DALLA CHIESA evidenzia che il testo elaborato dal Comitato ristretto riflette il lavoro


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realizzato dalle diverse forze politiche in quella sede per giungere ad un testo condiviso. Ritiene che il trasferimento del suo esame in sede legislativa possa rispondere ad esigenze di urgenza per la sua approvazione.

Alba SASSO, presidente, constata l'auspicio di quasi tutte le forze politiche a giungere in tempi brevi all'approvazione definitiva di un provvedimento largamente atteso, sul quale si verificherà la disponibilità di tutti i gruppi al trasferimento in sede legislativa.
Propone, quindi, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge C. 28, C. 522 e C. 1620 (vedi allegato).

La Commissione delibera quindi di adottare come testo base per il prosieguo dell’esame il testo unificato delle proposte di legge C. 28, C. 522 e C. 1620 (vedi allegato).

Alba SASSO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme a tutela dei diritti costituzionali dei professori incaricati esterni.
C. 1743 Adenti.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Domenico VOLPINI (Ulivo), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame dispone l'inquadramento dei professori universitari incaricati esterni nel ruolo ad esaurimento dei professori incaricati, equiparandoli ai professori associati e ne disciplina il trattamento economico, il cui onere viene posto a carico delle università. In proposito ricorda che la figura del professore incaricato a tempo indeterminato stabilizzato è stata istituita dall'articolo 4 del decreto-legge n. 580/1973 che prevedeva la stabilizzazione a seguito di superamento per tre di un regolare concorso. Successivamente il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, nel prevedere l'inquadramento dei professori di ruolo in due fasce di carattere funzionale (professori straordinari e ordinari; professori associati), ha consentito ai professori incaricati stabilizzati di partecipare alle prime tornate di giudizi di idoneità per professore associato disponendo la cessazione dall'incarico o il passaggio ad altra amministrazione in caso di mancato superamento o di mancata partecipazione alla prova. Alcuni anni dopo la legge n. 204/1992, che ha riordinato la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e l'Università per stranieri di Perugia trasformandole in istituti superiori ad ordinamento speciale, ha previsto che i professori incaricati ivi operanti rimanessero in servizio come figure ad esaurimento, conservando stato giuridico e trattamento economico.
Rileva quindi che la legge n. 230/2005 - che ha dettato nuove disposizioni su professori e ricercatori universitari ed ha delegato il Governo al riordino del reclutamento dei professori universitari - reca due disposizioni relative ai professori incaricati: la prima, nel ridefinire le modalità di reclutamento prevede una riserva di posti nei (futuri) concorsi per professore associato ad alcune categorie tra le quali figura quella degli incaricati stabilizzati [articolo 1 comma 5, lettera c)]. La seconda disposizione prevede che ai professori incaricati stabilizzati siano affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica dagli organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa: a tale categoria è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Premesso che i professori incaricati esterni sono rimasti in servizio presso le università anche nel caso di mancato superamento delle prove per professore associato e di mancato passaggio ad altra amministrazione, ricorda altresì che essi, inizialmente, sono stati inclusi nell'ambito della contrattazione periodica relativa al personale non docente delle


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università (con la IX qualifica funzionale). A partire dalla privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, disposta dal decreto legislativo n. 29/1993, i docenti incaricati non sono stati più menzionati nel contratto di comparto, in quanto contratto relativo a tutto il personale dipendente dalle università, ad eccezione dei professori e dei ricercatori. Tale impostazione è stata mantenuta fino alla stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per tutto il personale delle università, fatta eccezione per i professori e i ricercatori, del 27 gennaio 2005, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, dove i professori incaricati figurano all'articolo 31.
Circa il trattamento economico dei professori incaricati esterni, sottolinea che diverse pronunce del giudice amministrativo (TAR Calabria, sentenze n. 847 del 2000 e n. 392 del 2003; TAR Lazio, sentenza n. 4710 del 2004), partendo dalla considerazione che la giurisprudenza amministrativa ha pacificamente escluso l'esistenza di un principio di proporzionalità tra il trattamento retributivo degli incaricati esterni e quello dei professori di ruolo, anche sulla base delle disposizioni legislative che hanno svincolato le due tipologie di trattamento economico, hanno, non di meno, riconosciuto ai medesimi incaricati esterni il diritto all'adeguamento della retribuzione in base alle nuove previsioni contrattuali del personale di IX qualifica. In particolare, segnala che la sentenza del TAR Lazio n. 4710 del 2004 precisa come le previsioni contrattuali successive al decreto legislativo n. 29 del 1993, a decorrere dal 1o gennaio 1994, non hanno più contemplato i professori incaricati, e pertanto la retribuzione di tali soggetti è avvenuta sulla base delle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1990, comportando di fatto un congelamento della progressione economica dei professori incaricati, ritenuta in contrasto con i principi costituzionali di parità di trattamento e giusta retribuzione di cui all'articolo 49 dello stesso decreto legislativo n. 29 del 1993, che dispone la parità di trattamento contrattuale dei dipendenti e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi. In relazione a ciò, la sentenza del TAR del Lazio ha disposto, dal momento che gli articoli 15 e 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 319 parametravano gli aumenti economici dei professori incaricati al personale della IX qualifica funzionale, «che la mancata previsione, da parte dei nuovi accordi di comparto, della figura del professore incaricato stabilizzato, implichi la volontà di consolidare l'aggancio tra tale categoria professionale ed il personale della IX qualifica funzionale, talché gli aumenti riconosciuti a tale ultimo personale devono intendersi estesi anche alla categoria di docenti sopra indicati».
Passa quindi alla descrizione del contenuto della proposta di legge, precisando che il comma 1 dell'articolo unico del provvedimento in esame dispone l'inquadramento dei professori incaricati esterni attualmente in servizio presso le università nel ruolo ad esaurimento dei professori incaricati fino al pensionamento previsto al settantesimo anno di età: si istituisce così un nuovo ruolo (ad esaurimento) in aggiunta a quelli previsti per i professori ordinari, i professori associati, i ricercatori. Il comma 2 un conferisce ai professori incaricati esterni il medesimo status dei professori associati e dispone che - in caso di partecipazione a concorsi per posti di professore universitario - i professori incaricati siano esonerati dalle prove didattiche. Il comma 3 prevede l'equiparazione, nella percentuale del 90 per cento, del trattamento economico dei professori incaricati esterni al trattamento economico spettante ai professori associati di ruolo con pari anzianità nell'incarico, compreso l'assegno aggiuntivo per coloro che optano per il regime a tempo pieno. Viene altresì precisato che l'anzianità di servizio si calcola a decorrere dall'inizio dell'anno accademico in cui è stato conferito il primo incarico. Infine, il comma dispone che ai professori incaricati esterni sia riconosciuta, a decorrere dal 1o gennaio 1994, l'eventuale differenza tra la retribuzione riconosciuta dal provvedimento


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in esame e quella effettivamente percepita. Il comma 4 pone gli oneri derivanti dalle disposizione del provvedimento siano posti a carico dei bilanci delle università interessate, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente.
Evidenzia che sul piano prettamente politico vi è una situazione che andrà senz'altro verificata, eventualmente anche in sede di Comitato ristretto. Aggiunge in ogni caso che la proposta di legge così come è stata presentata dai proponenti, dovrà essere corretta soprattutto attraverso una eventuale precisione di una stabilizzazione della posizione di tali docenti ma non certo con la creazione di un nuovo ruolo. Ribadisce che potrà valutarsi eventualmente un adeguamento economico delle retribuzione previste senza peraltro fissare un «gancio» con i ruoli esistenti.

Carlo COSTANTINI (IdV) concorda pienamente con le indicazioni del relatore, rappresentando la propria disponibilità alla costituzione di un Comitato ristretto per la rielaborazione di un nuovo testo del provvedimento in esame.

Fulvio TESSITORE (Ulivo) concorda con la proposta di costituire un Comitato ristretto per modificare il provvedimento in esame il cui contenuto non ritiene per ora condivisibile. Rileva infatti che appare necessario verificare adeguatamente l'opportunità politica di consentire il passaggio a professore associato a persone che non hanno partecipato a concorsi. Si tratta di questioni che rilevano anche sul piano della compatibilità con il dettato costituzionale, poiché mettono in discussione il principio dell'accesso ai ruoli universitari. Preannuncia quindi che si adopererà al fine di contrastare l'approvazione della proposta di legge in esame, per lo meno nel contenuto attuale.

Fabio GARAGNANI (FI) condivide le perplessità del deputato Tessitore rilevando una ferma contrarietà sul provvedimento in esame. Rileva d'altro canto che le stesse incongruenze sono state evidenziate dal relatore nella presentazione del provvedimento. Ribadisce quindi l'esigenza di non giungere all'approvazione del provvedimento in esame, dichiarandosi contrario anche alla costituzione di un Comitato ristretto.

Angela FILIPPONIO TATARELLA (AN) concorda con il deputato Tessitore, di cui richiama pienamente le perplessità. Rappresenta peraltro la disponibilità alla costituzione di un Comitato ristretto per il prosieguo dell'esame del provvedimento, soprattutto allo scopo di evitare che si privilegi una categoria di docenti per penalizzarne un'altra.

Vito LI CAUSI (Pop-Udeur) prende atto delle indicazioni espresse dal relatore nonché dal deputato Tessitore ribadendo che nel prosieguo dell'esame del provvedimento si potranno valutare anche in sede di Comitato ristretto eventuali modifiche da apportare.

Alba SASSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 31 gennaio 2007. - Presidenza del vicepresidente Alba SASSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Letizia De Torre.

La seduta comincia alle 16.20.

7-00065: Garagnani ed altri: Adozione di iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado atte a sensibilizzare gli studenti extracomunitari al rispetto delle tradizioni culturali e religiose italiane.

7-00090 Benzoni ed altri: Formazione al rispetto dei diritti umani e attività di educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).


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La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, il 24 gennaio 2007.

Fulvio TESSITORE (Ulivo) esprime innanzitutto un certo disagio per vedere affrontati temi così delicati con risoluzioni e impegni al Governo. Riterrebbe infatti opportuno che su questioni così rilevanti la Commissione svolgesse invece un'indagine conoscitiva specifica. Rileva che la tradizione culturale non è da intendersi in senso monolitico ma pluricentrico, come pure il significato da attribuire alle radici religiose, che non deve essere assolutamente frainteso. Ricorda infatti che vi sono origini orientali del Cristianesimo che non vanno affatto trascurate. Rileva quindi che il concetto di integrazione presupposto nella risoluzione n. 7-00065 è un modello fallito perché poggia sul presupposto di una mancanza di rispetto delle diverse identità. Preannuncia quindi il voto favorevole sulla risoluzione n. 7-00090 e conseguentemente contrario sulla risoluzione n. 7-00065.

Nicola BONO (AN) ritiene che il giudizio favorevole sulla risoluzione n. 7-00065 non precluda un'analoga valutazione della risoluzione n. 7-00090. Vi sono infatti principi condivisibili nell'una e nell'altra risoluzione che non appaiono sovrapponibili, come la necessità accettare le diverse tradizioni e l'importanza di una condivisione sociale e di un reciproco rispetto delle diverse culture.

Alba SASSO, presidente, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.