I Commissione - Mercoledì 7 febbraio 2007


Pag. 28


ALLEGATO 1

Ratifica accordo Italia-India di coproduzione audiovisiva. (C. 2071 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 2071 Governo, riguardante la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, fatto a Roma il 13 maggio 2005;
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


Pag. 29


ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri. (Nuovo testo C. 1268 Zanotti).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1268 Zanotti recante «Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri»;
rilevato che le disposizioni da essa recate appaiono prevalentemente riconducibili alle materie ordinamento civile e penale, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e tutela della salute, oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
osservato che solo alcune tra le disposizioni recate dalla proposta di legge in esame apportano novelle alla legge n. 130 del 2001, che attualmente disciplina la cremazione e la dispersione delle ceneri, e che risulta opportuno, a fini di semplificazione e chiarezza normativa, formulare l'intera nuova disciplina in termini di novella alla legge vigente;
rilevato inoltre che il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 130 del 2001 prevede che un futuro regolamento governativo modifichi il vigente regolamento di polizia mortuaria (approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285) in conformità ad una serie di princìpi, indicati dal medesimo articolo 3;
osservato altresì che il comma 14 dell'articolo 1 sopprime il riferimento ad un successivo regolamento dello Stato per la modifica del regolamento di polizia mortuaria, al presumibile fine di tener conto della nuova ripartizione di competenze tra Stato e regioni in tale ambito, conseguente alla riforma del Titolo V della Costituzione, e che pertanto l'intento perseguito parrebbe quello di trasformare i principi, recati dall'articolo 3 per l'adozione di un regolamento governativo, in princìpi fondamentali per l'esercizio, da parte delle regioni, della potestà legislativa in materia;
ritenuto che la nuova formulazione dell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 non appare esplicita al riguardo e che taluni dei princìpi recati dal medesimo comma incidono su aspetti della disciplina afferenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto riconducibili non alla materia «tutela della salute» ma piuttosto alle materie «ordinamento civile e penale» e, sotto alcuni profili, limitatamente alla lettera h), alla materia «giurisdizione e norme processuali»;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia riformulata l'intera nuova disciplina in termini di novella alla legge 30 marzo 2001, n. 130, che attualmente disciplina la cremazione e la dispersione delle ceneri;
2) siano tenute distinte, eventualmente in articoli separati, le disposizioni che, rientrando nella materia «tutela della salute», rappresentano principi fondamentali per l'esercizio della legislazione


Pag. 30

regionale concorrente, dalle disposizioni che, rientrando in materie di competenza esclusiva dello Stato, potrebbero rappresentare principi per l'adozione di un successivo regolamento governativo. In particolare, con riferimento alla riformulazione dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 130 del 2001, siano disciplinati distintamente i principi relativi all'espressione della volontà dei soggetti legittimati in ordine all'autorizzazione alla cremazione o all'affidamento delle ceneri, alla disciplina dell'esecuzione testamentaria relativa alla dispersione delle ceneri ed agli obblighi del medico necroscopo in relazione ad eventuali indagini per fini di giustizia, in quanto riconducibili alle materie «ordinamento civile e penale» e, sotto alcuni profili, «giurisdizione e norme processuali».


Pag. 31


ALLEGATO 3

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. (Nuovo testo C. 28 e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 28 ed abb. recante «Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia»;
rilevato che le disposizioni da essa recate appaiono riconducibili alla materia «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;
osservato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame presentano altresì profili di attinenza con la materia «professioni», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzional;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


Pag. 32


ALLEGATO 4

Modifica alla legge sulla cittadinanza. (C. 24 Realacci, C. 908 Ferrigno, C. 909 Ferrigno, C. 938 Mascia, C. 1297 Ricardo Antonio Merlo, C, 1462 Caparini, C. 1529 Boato, C. 1570 Bressa, C. 1607 Governo, C. 1653 Santelli, C. 1661 Piscitello, C. 1686 Diliberto, C. 1693 Angeli, C. 1727 Adenti, C. 1744 De Corato, C. 1821 Angeli, C. 1836 Fedi e C. 1839 D'Alia).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, RECANTE NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA

Art. 1.
(Nascita).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni;
d) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia ed ivi legalmente risieda».

2. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana».

Art. 2.
(Minori).

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
«2. Il minore figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente in Italia senza interruzioni da cinque anni, che, anch'esso legalmente residente in Italia senza interruzioni per un periodo non inferiore a cinque anni, vi abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale o vi abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno un anno, diviene cittadino italiano su istanza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale secondo l'ordinamento del Paese di origine. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
3. Il minore di cui al comma 2, alle medesime condizioni ivi indicate, qualora al raggiungimento della maggiore età risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni, diviene cittadino italiano ove dichiari entro un anno dalla suddetta data di voler acquisire la cittadinanza italiana».


Pag. 33

Art. 3.
(Matrimonio).

1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni se all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi».

Art. 4.
(Attribuzione della cittadinanza).

1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente:
«Art. 5.-bis. - 1. La cittadinanza italiana è attribuita con decreto del Ministro dell'Interno, su istanza dell'interessato:
a) allo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in misura non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno tre anni successivamente alla adozione;
c) al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica.

2. Il Governo promuove iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero, cui questi viene invitato a partecipare, secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25».

Art. 5.
(Conoscenza della lingua italiana).

1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 5-ter. - 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 5-bis, comma 1, è condizionata ad una conoscenza della lingua italiana equivalente al livello del terzo anno della scuola primaria.
2. Con il decreto di cui all'articolo 25, sono stabiliti i titoli necessari all'attestazione della conoscenza della lingua italiana, nonché le attività che possono essere considerate titolo idoneo. Con il medesimo decreto è determinata la documentazione da allegare all'istanza di cui all'articolo 7, comma 1, ai fini di tale attestazione».

Art. 6.
(Motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza).

1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 5 e 5-bis:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale;


Pag. 34


b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
c) la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia.

2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b) e c).
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4. L'apertura di un procedimento penale per i reati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di cui alla lettera c) del comma 1 determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento riprende entro un mese da una sentenza, anche non definitiva, di assoluzione».

Art. 7.
(Decreto di attribuzione della cittadinanza).

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo le parole: «dell'articolo 5», sono inserite le seguenti: « e dell'articolo 5-bis».

Art. 8.
(Procedura di reiezione delle istanze).

1. L'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. Con decreto motivato, il Ministro dell'Interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7, comma 1, ove sussistano le cause ostative indicate all'articolo 6».

Art. 9.
(Reiezione per motivi di sicurezza della Repubblica).

1. Dopo l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'Interno respinge con decreto motivato l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'Interno può sospendere il procedimento per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. L'istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta dopo cinque anni dalla reiezione».

Art. 10.
(Concessione della cittadinanza).

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «al minore straniero o apolide che abbia frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età»;
b) la lettera d) è abrogata;
c) alla lettera e) la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».

2. All"articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3. Ai fini della concessione della cittadinanza di cui ai commi 1 e 2, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito».


Pag. 35

Art. 11.
(Giuramento).

1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - 1. Il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.
2. Il nuovo cittadino italiano presta giuramento pronunciando la seguente formula:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone".

3. In occasione del giuramento viene consegnata al nuovo cittadino una copia della Costituzione della Repubblica italiana».

Art. 12.
(Doppia cittadinanza).

1. Dopo l'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - 1. Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera».

Art. 13.
(Riacquisto della cittadinanza).

1. All'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono soppresse le parole «entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il diritto al riacquisto della cittadinanza italiana può essere esercitato:
a) dalla donna che, già cittadina italiana per nascita, abbia perduto la cittadinanza per effetto di matrimonio con cittadino straniero, quando il matrimonio è stato contratto prima del 1o gennaio 1948;
b) dal figlio della donna di cui alla lettera a), ancorché nato anteriormente al 1o gennaio 1948, anche qualora la madre sia deceduta.»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3. Il diritto al riacquisto della cittadinanza di cui ai commi 1 e 2 è esercitato dagli interessati mediante presentazione di una istanza al sindaco del comune di residenza dell'istante, oppure alla competente autorità consolare previa produzione di idonea documentazione ai sensi di quanto disposto con decreto del Ministero dell'Interno emanato di concerto con il Ministero degli Affari esteri».

Art. 14.
(Disciplina del procedimento amministrativo per la concessione e per l'attribuzione della cittadinanza).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Interno, è disciplinato il procedimento amministrativo per la concessione e per la attribuzione della cittadinanza e a stabilire il termine improrogabile per la sua conclusione, in misura comunque non superiore a ventiquattro mesi, dalla data di presentazione dell'istanza.


Pag. 36

Art. 15.
(Norme di adeguamento).

1. Per l'attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, sono emanate con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le necessarie disposizioni di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, nonché le disposizioni di attuazione degli articoli 5 e 11 della presente legge.

Art. 16.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando per l'anno 2008 la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per l'anno 2009 la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge, informando tempestivamente il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.