II Commissione - Mercoledì 7 febbraio 2007


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ALLEGATO 1

Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri. Nuovo testo C. 1268 Zanotti.

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,
rilevato che:
il provvedimento investe anche molteplici aspetti relativi alla materia dell'»ordinamento civile», rientrante nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione;
le modifiche apportate dal comma 14 del provvedimento all'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 130 del 2001 determinano, in sostanza, la trasformazione dei principi sanciti dal testo vigente del predetto articolo 3 in principi fondamentali della legislazione concorrente, nonostante che alcuni di questi - quali quelli relativi alle disposizioni di volontà circa l'autorizzazione alla cremazione, alla esecuzione di tale volontà ed alla conservazione di campioni biologici del cadavere per eventuali indagini per causa di giustizia (rispettivamente, lettere b), d) ed h) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 130 del 2001) - attengano alla materia dell'«ordinamento civile», riservata esclusivamente allo Stato;
osservato, in particolare, che:
il comma 2, della proposta di legge richiama espressamente la predetta lettera b), specificando che la volontà per la dispersione o l'affidamento delle proprie ceneri è manifestata in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificato dalla presente legge»;
il comma 14-bis, intervenendo sempre sulla lettera b), estende l'ambito dei soggetti legittimati ad esprimere la volontà in merito alla cremazione, aggiungendovi, oltre al defunto ad ai suoi familiari, anche il convivente;
il comma 7 modifica la lettera d) prevedendo che anche il convivente, oltre al coniuge, ad altro familiare dell'avente diritto e ad altri soggetti specificamente individuati, possa eseguire la dispersione delle ceneri;
ritenuto che
appare quindi opportuno sottrarre la disciplina delle materie di cui alle lettere b) e d) del comma 1, di competenza esclusiva dello Stato, dal contesto dell'articolo 3, nel quale verrebbero disciplinate le materie di competenza concorrente tra Stato e regioni;
in relazione alle predette lettere b) e d), potrebbe essere opportuno meglio precisare la nozione di convivenza, anche eventualmente in riferimento ai requisiti di stabilità della stessa, nonché quella di «familiari», definendo eventualmente anche una graduatoria dei soggetti legittimati, al fine di evitare dubbi interpretativi sull'applicazione delle medesime,
rilevato altresì che:
in base alle modifiche apportate dal comma 15 alla lettera h) del comma 1, dell'articolo 3, della legge 30 marzo 2001, n. 130, consegue una non condivisibile riduzione del periodo per la conservazione obbligatoria di campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei dal cadavere, per


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eventuali indagini per causa di giustizia. Tale termine, inoltre, è portato da un «minimo» di dieci anni ad un «massimo» di cinque, con la conseguenza che il periodo di conservazione obbligatoria potrebbe anche ridursi a pochi giorni;

il comma 5 contiene una disposizione che appare superflua, in quanto ha un contenuto meramente descrittivo di un principio civilistico pacifico, stabilendo che «per la dispersione delle ceneri all'interno di aree private e necessario il consenso dei proprietari»;
la fattispecie penale di cui all'articolo 411 del codice penale, come modificato dal comma 13, risulta integrata anche dalle definizioni di cui al comma 4, relative alle ipotesi di dispersioni delle ceneri «in natura, all'aperto». In tale contesto, si sottolinea come talune delle predette definizioni e, in particolare, la nozione di «montagna», appaiono eccessivamente generiche alla luce del principio di legalità, secondo il quale la formulazione della fattispecie penale deve essere sufficientemente determinata.
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
1) all'articolo 1, sia soppresso il comma 5;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1 la Commissione di merito valuti l'opportunità di disciplinare separatamente, in distinte disposizioni, le fattispecie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e quelle rientranti nella potestà legislativa concorrente;
b) all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio precisare la nozione di «convivente», ovunque ricorra, anche in riferimento ai requisiti di stabilità della stessa;
c) all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio delineare la nozione di «familiari», ovunque ricorra, con riferimento ai concetti civilistici di «parentela» ed «affinità», nonché al grado delle stesse, definendo altresì una graduatoria tra soggetti legittimati che tenga conto anche dei rapporti tra familiari e convivente;
d) all'articolo 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere il comma 15, ovvero, nel caso in cui si ritenesse di mantenere tale disposizione, di sostituire le parole «massimo di cinque anni», con le seguenti: «minimo di cinque anni»;
e) all'articolo 1, comma 1, lettera a), la Commissione di merito valuti l'opportunità di meglio specificare il concetto di «montagna», che costituisce elemento di determinazione della fattispecie penale di cui all'articolo 411, comma 4, del codice penale, così come modificato dalla proposta di legge in esame.


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ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri. Nuovo testo C. 1268 Zanotti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,
rilevato che:
il provvedimento investe anche molteplici aspetti relativi alla materia dell'»ordinamento civile», rientrante nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione;
le modifiche apportate dal comma 14 del provvedimento all'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 130 del 2001 determinano, in sostanza, la trasformazione dei principi sanciti dal testo vigente del predetto articolo 3 in principi fondamentali della legislazione concorrente, nonostante che alcuni di questi - quali quelli relativi alle disposizioni di volontà circa l'autorizzazione alla cremazione, alla esecuzione di tale volontà ed alla conservazione di campioni biologici del cadavere per eventuali indagini per causa di giustizia (rispettivamente, lettere b), d) ed h) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 130 del 2001) - attengano alla materia dell'»ordinamento civile», riservata esclusivamente allo Stato;
osservato, in particolare, che:
il comma 2, della proposta di legge richiama espressamente la predetta lettera b), specificando che la volontà per la dispersione o l'affidamento delle proprie ceneri è manifestata in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130, come modificato dalla presente legge»;
il comma 14-bis, intervenendo sempre sulla lettera b), estende l'ambito dei soggetti legittimati ad esprimere la volontà in merito alla cremazione, aggiungendovi, oltre al defunto ad ai suoi familiari, anche il convivente;
il comma 7 modifica la lettera d) prevedendo che anche il convivente, oltre al coniuge, ad altro familiare dell'avente diritto e ad altri soggetti specificamente individuati, possa eseguire la dispersione delle ceneri;
ritenuto che
appare quindi opportuno sottrarre la disciplina delle materie di cui alle lettere b) e d) del comma 1, di competenza esclusiva dello Stato, dal contesto dell'articolo 3, nel quale verrebbero disciplinate le materie di competenza concorrente tra Stato e regioni;
in relazione alle predette lettere b) e d), potrebbe essere opportuno meglio precisare la nozione di convivenza, anche eventualmente in riferimento ai requisiti di stabilità della stessa, nonché quella di «familiari», definendo eventualmente anche una graduatoria dei soggetti legittimati, al fine di evitare dubbi interpretativi sull'applicazione delle medesime,
rilevato altresì che:
in base alle modifiche apportate dal comma 15 alla lettera h) del comma 1, dell'articolo 3, della legge 30 marzo 2001, n. 130, consegue una non condivisibile riduzione del periodo per la conservazione obbligatoria di campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei dal cadavere, per


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eventuali indagini per causa di giustizia. Tale termine, inoltre, è portato da un «minimo» di dieci anni ad un «massimo» di cinque, con la conseguenza che il periodo di conservazione obbligatoria potrebbe anche ridursi a pochi giorni;
il comma 5 contiene una disposizione che appare superflua, in quanto ha un contenuto meramente descrittivo di un principio civilistico pacifico, stabilendo che «per la dispersione delle ceneri all'interno di aree private e necessario il consenso dei proprietari»;
il comma 13, estendendo la portata della fattispecie penale di cui al quarto comma dall'articolo 411 del codice penale, dalle ipotesi in cui la dispersione delle ceneri non è stata autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ovvero è stata effettuata con modalità diverse da quelle stabilite dal defunto al caso in cui sia stata effettuata «con modalità diverse da quelle indicate dalla legge», finisce per punire penalmente condotte la cui gravità non appare tale da richiedere una sanzione penale;
la fattispecie penale di cui all'articolo 411 del codice penale, come modificato dal comma 13, risulta integrata anche dalle definizioni di cui al comma 4, relative alle ipotesi di dispersioni delle ceneri «in natura, all'aperto». In tale contesto, si sottolinea come talune delle predette definizioni e, in particolare, la nozione di «montagna», appaiono eccessivamente generiche alla luce del principio di legalità, secondo il quale la formulazione della fattispecie penale deve essere sufficientemente determinata.
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
1) all'articolo 1, sia soppresso il comma 5;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1 la Commissione di merito valuti l'opportunità di disciplinare separatamente, in distinte disposizioni, le fattispecie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e quelle rientranti nella potestà legislativa concorrente;
b) all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio precisare la nozione di «convivente», ovunque ricorra, anche in riferimento ai requisiti di stabilità della stessa;
c) all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio delineare la nozione di «familiari», ovunque ricorra, con riferimento ai concetti civilistici di «parentela» ed «affinità», nonché al grado delle stesse, definendo altresì una graduatoria tra soggetti legittimati che tenga conto anche dei rapporti tra familiari e convivente;
d) all'articolo 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere il comma 15, ovvero, nel caso in cui si ritenesse di mantenere tale disposizione, di sostituire le parole «massimo di cinque anni», con le seguenti: «minimo di cinque anni»;
e) all'articolo 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire il comma 13 con una disposizione volta ad introdurre nell'ordinamento una fattispecie sanzionatoria di natura amministrativa avente ad oggetto la condotta di colui che disperda le ceneri con modalità diverse da quelle indicate dalla legge;
f) all'articolo 1, comma 1, lettera a), la Commissione di merito valuti l'opportunità di meglio specificare il concetto di «montagna», che, qualora non si ritenesse di accogliere l'osservazione di cui alla lettera e), costituirebbe elemento di determinazione della fattispecie penale di cui all'articolo 411, comma 4, del codice penale, così come modificato dalla proposta di legge in esame.