IX Commissione - Mercoledì 7 febbraio 2007


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ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, relativo alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti.

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, relativo alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti (atto n. 63),
rilevata l'esigenza che la ripartizione delle strutture amministrative tra i due Ministeri dei trasporti e delle infrastrutture disposta dal richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006 sia resa coerente con il trasferimento di funzioni ai medesimi dicasteri, disposto dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
considerato, in primo luogo, che l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto il trasferimento all'istituendo Ministero delle infrastrutture, di talune funzioni precedentemente attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra le quali quelle elencate all'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
considerato peraltro che lo stesso decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, all'articolo 1, comma 5, quarto periodo, ha contestualmente espunto l'area funzionale denominata «integrazione modale fra i sistemi di trasporto» dalle funzioni riportate nella predetta lettera a) del comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
rilevata pertanto l'esigenza di adeguare a tale mutato contesto legislativo l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006 che, nell'elencare le funzioni e i compiti statali trasferiti al Ministero delle infrastrutture, continua ad indicare in capo a tale dicastero la competenza in materia di programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione, tra le altre, anche delle reti «di integrazione modale fra i sistemi di trasporto»;
considerato poi che l'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006 dispone che la struttura dirigenziale non generale (divisione 2), cui competono funzioni in materia di rilascio della concessione per la gestione della rete ferroviaria e di stipula del relativo contratto di programma, sia inquadrata nell'ambito del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali del Ministero delle infrastrutture;
rilevato in proposito che le materie che formano oggetto della predetta concessione,


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in quanto riconducibili alla sicurezza della circolazione ferroviaria, alla gestione e manutenzione della rete e all'erogazione dei servizi da parte del gestore, rivestono una prevalente connotazione trasportistica e che, pertanto, appare ragionevole che lo svolgimento dei compiti amministrativi concernenti l'atto di concessione e il contratto di programma, proprio per la parte relativa ai servizi resi dal gestore dell'infrastruttura e per gli aspetti relativi alla sicurezza, sia affidato ad struttura incardinata presso il Ministero dei trasporti;
considerato inoltre, sempre con riguardo al comparto ferroviario, che l'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5) dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame è volto a novellare l'articolo 5, comma 4, lettera c), numero 2) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, al fine di attribuire competenze in materia di normativa nazionale ed internazionale per la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria alla struttura dirigenziale non generale (divisione 6), afferente al Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture,
rilevato in proposito che tale attribuzione di compiti ad una struttura amministrativa facente capo al Ministero delle infrastrutture, oltre a sollevare perplessità nella prospettiva del recepimento della direttiva 49/2004/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, non appare neppure congrua rispetto a quanto disposto dall'articolo 42, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che riconosce al Ministero dei trasporti la competenza sulla «sicurezza dei trasporti terrestri», ambito nel quale deve intendersi ricompresa anche la sicurezza sulla circolazione ferroviaria;
considerato altresì che l'articolo 5, comma 4, lettera b), numero 3) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006 dispone che al già richiamato Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture afferisce anche la struttura dirigenziale non generale (divisione 5), cui sono attribuiti compiti in materia di interventi infrastrutturali per il trasporto rapido di massa, con particolare riferimento all'attuazione del programma di interventi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211;
rilevato in proposito che l'articolo 42, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ha riconosciuto in capo al Ministero delle infrastrutture competenze circoscritte alle «reti infrastrutturali di interesse nazionale», ambito al quale non appaiono riconducibili i programmi di infrastrutturazione a livello locale, relativi alle ferrovie concesse, alle metropolitane, alle tramvie, ai sistemi innovativi e, più in generale, alle infrastrutture per il trasporto pubblico locale;
rilevato inoltre che l'articolo 1, commi 1016, 1031, 1032, 1033 e 1038 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha invece attribuito al Ministero dei trasporti specifiche risorse destinate alla prosecuzione degli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, previsti proprio dalla richiamata legge n. 211 del 1992 e a investimenti relativi alla sicurezza delle ferrovie concesse e per favorire il trasporto dei pendolari tramite l'acquisto di veicoli e materiale rotabile, disponendo altresì, all'articolo 1, commi 1121 e 1122, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare agisca di concerto solo con il Ministro dei trasporti ai fini della destinazione delle risorse appostate sul Fondo per la mobilità sostenibile, finalizzato, tra l'altro, al potenziamento del trasporto pubblico urbano;
ritenuto conseguentemente incongruo il trasferimento nell'ambito del Ministero delle infrastrutture delle strutture amministrative che svolgono le attività connesse all'istruttoria per la ripartizione degli stanziamenti statali destinati agli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, del trasporto rapido di massa e


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delle ferrovie locali, atteso che queste, tradizionalmente, hanno operato nell'ambito del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti,
considerato, inoltre, che la funzione propositiva in materia di pianificazione nel settore dei trasporti, attribuita al Ministero dei trasporti dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, seppure con il concerto del Ministero delle infrastrutture, deve essere meglio coordinata con i compiti invece riconosciuti a tale ultimo dicastero in materia di programmazione infrastrutturale, anche per dare compiuta attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in ordine al necessario concerto, per quanto di competenza, del Ministero dei trasporti sugli atti di programmazione spettanti al Ministero delle infrastrutture;
rilevata in proposito l'esigenza che, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, sia chiaramente esplicitata la necessità del concerto del Ministero dei trasporti anche sui piani di sviluppo infrastrutturale delle strade, di competenza dell'ANAS, tenuto conto che, ai fini della predisposizione di tali strumenti rilevano anche aspetti che, essendo connessi alla sicurezza, alla regolamentazione, alla politica tariffaria, alla qualità, alla regolarità e economicità dei servizi offerti e alla tutela del consumatore e degli operatori, appaiono in buona parte riconducibili a materie di competenza del Ministero dei trasporti,
delibera di formulare i seguenti rilievi:
1) sotto il profilo della coerenza tra la ripartizione delle strutture amministrative tra il Ministero dei trasporti e il Ministero delle infrastrutture, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, e il trasferimento delle funzioni statali ai due dicasteri, disposto dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233:
a) si sottolinea l'esigenza che, nell'ambito dello schema in esame, sia disposto l'adeguamento dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006 a quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha espunto dall'articolo 42, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e quindi dall'ambito competenziale riconosciuto al Ministero delle infrastrutture, l'area funzionale «integrazione modale fra i sistemi di trasporto»;
b) si evidenzia altresì l'esigenza, sempre nell'ambito dello schema in esame, di una modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5) dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, per la parte in cui vengono attribuite ad una struttura amministrativa afferente al Ministero delle infrastrutture le competenze in materia di normativa nazionale ed internazionale per la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria, a dispetto di quanto disposto dall'articolo 42, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che riconosce invece in capo al Ministero dei trasporti la competenza in materia di «sicurezza dei trasporti terrestri», ambito nel quale deve intendersi ricompresa anche la sicurezza della circolazione ferroviaria;
c) si segnala, infine, l'ulteriore esigenza che, nell'ambito dello schema in esame, siano apportati idonei correttivi all'articolo 5, comma 4, lettera b), numero 3) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, che attribuisce le competenze in materia di interventi infrastrutturali per il trasporto rapido di massa, con particolare riferimento all'attuazione del programma di interventi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, ad una struttura amministrativa incardinata presso il Ministero delle infrastrutture, tenuto conto che l'articolo 1, commi 1016,


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1031, 1032 e 1033 e 1038 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha invece attribuito al Ministero dei trasporti le risorse destinate alla prosecuzione degli interventi in materia, alla luce della già menzionata lettera a) del comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che si limita ad attribuire al Ministero delle infrastrutture una competenza circoscritta alle «reti nazionali di interesse nazionale»;
2) sotto il profilo di una più chiara ripartizione delle competenze amministrative tra il Ministero dei trasporti e il Ministero delle infrastrutture:
a) si segnala l'opportunità che, con precipuo riguardo ai piani di sviluppo infrastrutturale delle strade, di competenza dell'ANAS, possa essere esplicitamente richiamato, quale necessario elemento procedimentale, il concerto del Ministero dei trasporti, in forza di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che prevede, in termini generali, il concerto del Ministero dei trasporti, per quanto di sua competenza, sugli atti di programmazione spettanti al Ministero delle infrastrutture;
b) si sottolinea altresì l'opportunità che le funzioni in materia di rilascio della concessione per la gestione della rete ferroviaria e di stipula del relativo contratto di programma, che recano una prevalente connotazione trasportistica, possano essere ricondotte nell'ambito del Ministero dei trasporti, in luogo di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, che alloca la struttura amministrativa a tale fine preposta presso il Ministero delle infrastrutture.