XII Commissione - Mercoledì 7 febbraio 2007


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ALLEGATO 1

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (Nuovo testo C. 28 Boato e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 28 Boato recante «Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia»;
considerato che i precedenti decreti per la definizione dei corsi di laurea per le professioni sanitarie sono stati emanati di concerto tra i Ministri dell'università e della salute;
ritenuto necessario chiarire, al comma 2, che il decreto sia emanato nel rispetto della normativa vigente;
considerato altresì che il tirocinio sul paziente, previsto alla fine del comma 2, deve comunque essere espletato con le medesime modalità previste dal corso di laurea in fisioterapia e ritenuto pertanto non necessario fare riferimento a tale periodo di formazione e tirocinio sul paziente, in quanto potrebbe generare incertezze interpretative;
ritenuto infine opportuno chiarire che l'accesso al corso di laurea in fisioterapia da parte dei soggetti laureati in scienze motorie non deve essere in soprannumero rispetto alla programmazione nazionale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
al comma 2, si preveda che il decreto del Ministro dell'università e della ricerca sia adottato di concerto con il Ministro della salute;
al comma 2, dopo la parola «definita» siano inserite le seguenti «nel rispetto della normativa vigente»;
al comma 2, le parole «espletamento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente» siano sostituite con le seguenti «accesso ai corsi di laurea nei limiti del fabbisogno previsto».


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ALLEGATO 2

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (Nuovo testo C. 28 Boato e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 28 Boato recante «Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia»;
considerato che i precedenti decreti per la definizione dei corsi di laurea per le professioni sanitarie sono stati emanati di concerto tra i Ministri dell'università e della salute;
ritenuto necessario chiarire, al comma 2, che il decreto sia emanato nel rispetto della normativa vigente;
considerato altresì che il tirocinio sul paziente, previsto alla fine del comma 2, deve comunque essere espletato con le medesime modalità previste dal corso di laurea in fisioterapia e ritenuto pertanto non necessario fare riferimento a tale periodo di formazione e tirocinio sul paziente, in quanto potrebbe generare incertezze interpretative;
ritenuto infine opportuno chiarire che l'accesso al corso di laurea in fisioterapia da parte dei soggetti laureati in scienze motorie non deve essere in soprannumero rispetto alla programmazione nazionale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
al comma 2, si preveda che il decreto del Ministro dell'università e della ricerca sia adottato di concerto con il Ministro della salute;
al comma 2, dopo la parola «definita» siano inserite le seguenti «nel rispetto della normativa vigente»;
al comma 2, le parole «espletamento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente» siano sostituite con le seguenti «accesso ai corsi di laurea nei limiti del fabbisogno previsto e nell'ambito della relativa programmazione».