Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 7 febbraio 2007


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ALLEGATO 1

A.S. 1218 Governo. Disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 12 luglio 2005.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 12 luglio 2005;
considerato che l'Accordo è finalizzato a promuovere la cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia e la Polonia, anche mediante intese tra regioni ed enti territoriali interni ai rispettivi Paesi, al fine di sviluppare ulteriormente i legami di amicizia basati su un'intensa collaborazione già esistente tra Enti ed Istituzioni dei due Paesi, attuata mediante una molteplicità di accordi soprattutto intercorsi tra Università;
rilevato che le finalità dell'Accordo riguardano in particolare la realizzazione di programmi ed attività comuni atti a favorire la collaborazione nei campi della cultura e dell'istruzione tra i due Paesi;
considerato che l'oggetto del provvedimento, la ratifica ed esecuzione dell'Accordo menzionato, rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che l'Accordo in esame enuncia all'articolo 11 l'impegno reciproco delle parti contraenti a favorire gli scambi e le collaborazioni tra gli enti territoriali e le regioni dei rispettivi Paesi;
evidenziata l'esigenza che anche in sede di attuazione dell'Accordo si tenga conto dei profili di competenza regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda della Costituzione, in ordine alle previsioni dell'Accordo medesimo;
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PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

A.S. 1201 Governo. Disegno di legge recante «Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale».

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge recante «Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale»;
rilevato che il testo contiene disposizioni che contemplano specifiche misure di contrasto al fenomeno dello sfruttamento della manodopera extracomunitaria irregolare utilizzata in ambito lavorativo;
considerato che il testo all'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, stabilendo che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale possa avvenire, oltre che nei casi già contemplati dalla vigente normativa, anche in presenza di situazioni di «grave sfruttamento del lavoro» qualora sussista un rapporto di lavoro clandestino connotato dalle specifiche caratteristiche elencate dalla disposizione medesima; e considerato altresì che opera al riguardo l'ambito normativo delineato dalla lettera b) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione afferente alla competenza esclusiva dello Stato in materia di immigrazione;
rilevato, con riferimento all'articolo 3 del testo, che prescrive sanzioni penali e amministrative, tra le quali la sanzione accessoria dell'interdizione per un anno dal contrattare con la pubblica amministrazione, la perdita del diritto di beneficiare di agevolazioni e finanziamenti regionali, nazionali o comunitari per l'anno cui si riferisce l'illecito accertato e la sospensione, per un mese, delle attività di impresa ove si accerti l'occupazione di almeno tre lavoratori, irregolarmente presenti sul territorio nazionale, nelle condizioni di grave sfruttamento, che la disciplina menzionata attiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si riferisce la lettera l) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa;
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PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 3

A.C. 1268 - Nuovo testo recante nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1268, in corso di esame presso la XII Commissione Affari sociali della Camera, che reca norme volte a garantire l'effettiva attuazione della legge n. 130 del 2001 in materia di dispersione e conservazione delle ceneri, integrando e modificando a tal fine la disciplina prevista dalla suddetta legge e stabilendo altresì le condizioni per la dispersione delle ceneri all'aperto, nonché in aree private e nei centri abitati;
rilevato che la proposta di legge investe specifici profili relativi alla materia ordinamento civile e penale, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 3, lettera l) della Costituzione;
considerato che il testo reca disposizioni finalizzate al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie riconducibili alla «tutela della salute», assegnata dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni;
rilevato che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, del testo in esame l'individuazione delle apposite aree cimiteriali per la dispersione delle ceneri è affidata ai comuni, cui viene devoluta la relativa disciplina;
considerato che il comma 13 bis dell'articolo 1 fissa un termine di tre anni dall'entrata in vigore delle legge entro cui le regioni sono tenute ad adottare il piano regionale dei crematori previsto dall'articolo 6 della legge n. 130 del 2001; rilevato che tale ultima disposizione prescrive che le regioni elaborino piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione; rilevato altresì che la gestione dei crematori spetta ai comuni;
considerato che talune regioni (Emilia Romagna e Lombardia) hanno disciplinato la materia nell'ambito di norme organiche per il settore funerario, concernenti il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, mentre altre regioni (Piemonte, Toscana, Umbria e Valle D'Aosta) hanno regolamentato specificamente la materia della cremazione;
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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dalla proposta di legge in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.