II Commissione - Giovedì 8 febbraio 2007


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ALLEGATO

Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 782 Contento, C. 809 Ascierto e C. 1967 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Subemendamenti all'emendamento 1.100.4.

Al comma 1 sopprimere le parole da: Quando alle parole: dalla legge.
0. 1. 100. 4.Contento.

Sopprimere le parole: non colposo.
0. 1. 100. 3.Contento.

Al comma 1 dopo le parole: quali il prelievo inserire le seguenti: ematico.
0. 1. 100. 5.Suppa.

Al comma 1 sostituire le parole: anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva con le seguenti: ne dispone con ordinanza l'esecuzione.
0. 1. 100. 1.Daniele Farina.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche d'ufficio,.
0. 1. 100. 2.Daniele Farina.

Al comma 1, capoverso articolo 224-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi, ai fini della determinazione del profilo del DNA, o ad accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona indagata o imputata sottoposta all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti».
1. 100.Il relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 224-bis, comma 1, sostituire le parole: della persona con le seguenti: dell'imputato.
1. 37.Balducci.

Al comma 1, capoverso articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: il giudice aggiungere le seguenti: , purchè risulti assolutamente indispensabile,.
1. 30.Daniele Farina.

All'articolo 224-bis sono soppresse le parole: anche d'ufficio.
1. 4.Pecorella.


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Al comma 1, dopo la parola: medesimi aggiungere le seguenti: nei confronti della persona sottoposta alle indagini per la quale sussistano gravi indizi di colpevolezza.
1. 1.Costa.

Al comma 1, capoverso articolo 224-bis, comma 1, sopprimere le parole: anche in difetto del consenso.
1. 38.Balducci.

Al comma 1, capoverso Art. 224-bis, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: quando si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel medesimo a tre anni, di cui all'articolo 4 del c.p.p.
1. 8.Crapolicchio.

Alla fine del primo comma, aggiungere il seguente periodo:
Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate dal giudice per indagini relative a delitti consumati o tentati di terrorismo, di elevato allarme sociale, sfruttamento dell'immigrazione clandestina, associazione per delinquere, contro la persona a sfondo sessuale, omicidio e lesioni personali volontarie gravi.
1. 20.Catone.

Subemendamento all'emendamento 1. 101.

Sopprimere le parole: o quanto altra valga ad identificarla.
0. 1. 101. 1.Daniele Farina.

Al comma 1, capoverso Art. 224-bis, comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) le generalità della persona sottoposta all'esame o quanto altro valga ad identificarla;
1. 101.Il relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 224-bis, comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti parole: con la descrizione sommaria del fatto.
1. 102.Il relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 224-bis, comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per l'accertamento del fatto.
1. 103.Il relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 224-bis, comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: l'indicazione dell'atto e delle modalità di svolgimento dello stesso, nonché l'indicazione delle ragioni specifiche che lo rendono indispensabile per l'accertamento del fatto.
1. 39.Balducci.

Al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
b-bis) l'indicazione specifica dei gravi indizi di colpevolezza.
1. 2.Costa.

Al comma 1, capoverso articolo 224-bis, comma 2, lettera c) dopo la parola: assistere aggiungere le seguenti: durante lo svolgimento delle operazioni peritali.
1. 40.Balducci.


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Al comma 1, capoverso articolo 224-bis, comma 2, lettera c), sostituire la parola: o con: e.
1. 41.Balducci.

Al comma 1, capoverso Art. 224-bis, comma 2, lettera c) sopprimere le parole: o da persona di fiducia.
1. 105.Il relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 224-bis, comma 2, lettera c) sostituire le parole: o da persona di fiducia con le seguenti: e da persona di fiducia,.
1. 31.Daniele Farina.


Al comma 1, al punto c) aggiungere le seguenti parole prima del punto e virgola: o da consulente di parte.
1. 21.Catone.

Al comma 1, capoverso Art. 224-bis, comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 224-quater.
1. 106.Il relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 224-bis, comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento.
1. 104.Il relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera e) dell'Art. 224-bis, comma 2, con la seguente:
e) l'indicazione del giorno e dell'ora, nonché del luogo in cui si trova la struttura pubblica o privata presso la quale deve essere svolta l'operazione peritale.
1. 42.Balducci.

Al comma 2, dell'Art. 224-bis, lettera e), sostituire le parole: o privata con le seguenti: o equiparata.
1. 33.Daniele Farina.

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:
f) l'indicazione che gli atti non nuoceranno alla salute degli indagati.
1. 3.Costa.

Al comma 1, capoverso Art. 224-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«3. Se la persona nei cui confronti è stato disposto l'accertamento, il prelievo o l'operazione peritale prescritta si rifiuta di sottoporvisi o non compare nell'ora e nel luogo previsti senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può valutare tale comportamento ai fini dell'accertamento della responsabilità penale.
4. L'ordinanza deve essere notificata all'imputato e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello previsto per lo svolgimento delle operazioni peritali.
5. Gli accertamenti, i prelievi e le altre operazioni peritali devono essere eseguite con modalità tali da rispettare la dignità e il decoro della persona e non possono consistere in trattamenti degratanti, umilianti o dolorosi».
1. 43.Balducci.


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Al comma 1, capoverso Art. 224-bis, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
3. L'ordinanza è notificata alla persona sottoposta alle indagini ed al suo difensore almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.
1. 107.Il relatore.

All'articolo 224-bis è aggiunto un comma:
3. Gli atti di cui al comma 1 possono essere disposti soltanto in relazione ai reati per i quali è prevista una pena non inferiore nel massimo a 5 anni di reclusione.
1. 5.Pecorella.

Al comma 4, sostituire le parole: o che mettono in pericolo con le seguenti: o che possano mettere in pericolo.
0. 1. 108. 1.Daniele Farina.

Al comma 4 aggiungere il seguente periodo: Deve inoltre sussistere proporzione tra il sacrificio richiesto ed il risultaro probatorio conseguibile, anche in ragione della gravità dei fatti per cui si procede.
0. 1. 108. 3.Suppa.

Al comma 6, sostituire le parole: il giudice dispone con le seguenti: il giudice può disporre.
0. 1. 108. 2.Daniele Farina.

Al comma 1, capoverso Art. 224-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che mettono in pericolo la vita, l'integrità fisica, la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità. In ogni caso, a parità di risultato, devono essere prescelte le metodiche meno invasive e più rispettose della dignità e del decoro della persona.
5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.
6. Se il soggetto invitato a presentarsi ai fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice dispone che sia accompagnato, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nell'ordinanza di cui al comma 2. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che vengano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica deve essere ridotto al minimo indispensabile ed è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.».
7. L'atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita da un difensore.

Conseguentemente sopprimere i capoversi 224-ter e 224-quater.
1. 108.Il relatore.

All'articolo 224-bis è aggiunto un comma:
4. L'atto è nullo se la persona sottoposta ad indagini non è assistita da un difensore.
1. 6.Pecorella.

All'articolo 224-ter, le parole: vi sia il sospetto sono sostituite dalle seguenti: sussista la possibilità.
1. 7.Pecorella.

Al comma 1 sopprimere l'articolo 224-quater.
1. 44.Balducci.


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Al comma 1, dopo il capoverso articolo 224-quater aggiungere il seguente:
«Art. 224-quinquies. Gli atti disposti ai sensi dell'articolo 224-bis devono essere eseguiti presso strutture pubbliche o equiparate, a cura di personale qualificato e comunque sotto la vigilanza del perito, nel rispetto delle dignità e della riservatezza di chi vi è sottoposto».
1. 32.Daniele Farina.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 224-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 224-ter. - (Provvedimenti del giudice per le perizie su persone diverse dall'indagato o dall'imputato che comportano prelievi o accertamenti coattivi). - 1. Quando è assolutamente necessario eseguire le operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 224-bis nei confronti di persona non indagata o non imputata, si osservano le disposizioni di cui allo stesso articolo 2, in quanto applicabili. In tale caso l'ordinanza contiene:
a) l'indicazione delle ragioni per le quali l'accertamento del fatto non può essere svolto se non con il compimento del prelievo o degli accertamenti sulla persona da sottoporre a perizia;
b) l'avviso alla persona interessata della facoltà di farsi accompagnare ed assistere da un esperto o da persona di sua fiducia, dalla stessa indicati;

2. Se l'ordinanza di cui al comma 1 viene adottata nella fase delle indagini preliminari, è omesso il riferimento a qualsiasi indicazione idonea a diffondere notizie attinenti alle indagini che devono rimanere segrete».
1. 0100.Il relatore.

Subemendamenti all'emendamento 1. 101.

Prima delle parole: quando devono premettere le seguenti: fermo quanto disposto all'articolo 348 comma 2-bis.
0. 1. 0101. 1.Contento.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 359 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 359-bis. - (Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi). - 1. Quando devono essere eseguite le operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 224-bis e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 224-bis o dell'articolo 224-ter, provvedendo a disporre l'accompagnamento coattivo, qualora la persona sottoposta alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le settantadue ore successive, dandone avviso, immediatamente, al pubblico ministero ed al difensore.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5 a pena di inutilizzabilità delle operazioni».
1. 0101.Il relatore.


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Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. Nel comma 1 dell'articolo 133 del codice di procedura penale, dopo le parole: «il perito,», sono inserite le seguenti: «la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato,».
1. 0102.Il relatore.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole «sessanta giorni», sono inserite le seguenti: «ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis».
1. 0103.Il relatore.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 354, comma 3, del codice di procedura penale, l'ultimo periodo è soppresso.
1. 0104.Il relatore.

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 72 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
«Art. 72-bis. - (Prelievo di campioni biologici ed accertamenti medici su persone incapaci). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis, 224-ter e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore ovvero interdetta per infermità di mente, le notifiche devono essere eseguite anche alle persone che su di loro esercitano la potestà o la tutela, le quali devono prestare il consenso ad accompagnarle. Esse devono anche presenziare alle operazioni, salvo che ne siano esentate dal giudice o dal pubblico ministero per ragioni di rispetto del pudore della persona sottoposta agli accertamenti.
2. Qualora le persone incapaci non si presentino, può esserne disposto l'accompagnamento, anche coattivo, unitamente alle persone che su di esse esercitano l'autorità.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 224-bis, 224-ter e 359-bis del codice.
4. Se le persone indicate ai commi 1 e 2 mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona interessata, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice.

Art. 72-ter. (Redazione del verbale delle operazioni di prelievo). - 1. Nel verbale relativo alle operazioni di prelievo di campioni biologici o alla effettuazione di accertamenti medici è fatta espressa menzione del consenso eventualmente prestato dalla persona sottoposta ad esame».

Art. 72-quater. - (Distruzione dei campioni biologici). - 1. All'esito della perizia o della consulenza tecnica su campioni biologici, ai sensi degli articoli 224-bis, 224-ter o 359-bis, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del consulente o del perito che ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.
2. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione, o dopo che è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati.
1. 0105.Il relatore.


Pag. 50

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis. Contro l'ordinanza di cui all'articolo precedente è ammesso ricorso entro cinque giorni al Tribunale del riesame competente per territorio che deciderà nei cinque giorni successivi».
1. 01.Costa.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 100.Il relatore.

Al comma 1 sostiuire il comma 5-bis dell'articolo 360 con il seguente:
«5-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 5, nel caso in cui si debba procedere ad accertamenti sanitari o a prelievi di campioni biologici nei confronti di persone sottoposte ad indagini, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari specificandone le ragioni. In caso di assoluta urgenza, provvede con decreto motivato che deve essere presentato al giudice per le indagini preliminari per la convalida entro le quarantotto ore successive. Il giudice per le indagini preliminari provvede alla entro le settantadue ore successive all'adozione del provvedimento del pubblico ministero. Si osservano le disposizioni contenute negli articoli 224-bis e 224-ter, ma il preavviso all'imputato e al suo difensore è ridotto a due giorni».
2. 2.Balducci.

Al comma 1, capoverso, aggiungere infine le seguenti parole: quando si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, di cui all'articolo 4 del c.p.p.
2. 1.Crapolicchio.

ART. 3.

Sopprimerlo.
* 3. 3.Crapolicchio.

Sopprimere l'articolo 3.
* 3. 4.Costa.

Sopprimerlo.
* 3. 2.Pecorella.

Sopprimerlo.
*3. 100.Il relatore.

Sopprimerlo.
*3. 30.Daniele Farina.

Sopprimerlo.
*3. 31.Balducci.

L'articolo è sostituito dal seguente:
«Art. 373-bis. - (Rifiuto di prestare il consenso nelle ipotesi di cui all'articolo 224-bis). Se la persona nei cui confronti è stata disposta l'esecuzione di un atto di accertamento tecnico che indica sulla libertà personale, non presta il consenso, il giudice può valutare il rifiuto come indizio a suo carico.
3. 1.Pecorella.

ART. 4.

Sopprimerlo.
*4. 100.Il relatore.


Pag. 51

Sopprimerlo.
*4. 25.Balducci.

Nell'articolo 4 le parole: apposite banche dati sono sostituite dalle seguenti: una banca dati.
4. 1.Pecorella.

Alla fine del primo comma aggiungere il seguente periodo: Tale banca dati potrà contenere solo i dati relativi a persone condannate, con pene passate in giudicato, per delitti consumati o tentati di terrorismo, di elevato allarme sociale, sfruttamento dell'immigrazione clandestina, associazione per delinquere, contro la persona a sfondo sessuale, omicidio e lesioni personali volontarie gravi.
4. 20.Catone.

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
3. La banca dati di cui al presente articolo è consultabile dall'autorità giudiziaria per ogni altra indagine concernente processi per delitti consumati o tentati di terrorismo, di elevato allarme sociale, sfruttamento dell'immigrazione clandestina, associazione per delinquere, contro la persona a sfondo sessuale, omicidio e lesioni personali volontarie gravi.
4. 21.Catone.

Dopo l'articolo 4-bis è aggiunto il seguente:
1. La diffusione dei dati di cui all'articolo 4 è punita con la reclusione sino a 5 anni.
2. L'uso illecito degli stessi è punito con la reclusione da 3 a 8 anni.
4. 02. Pecorella.

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
1. È istituita una commissione per il controllo della banca dati. La Commissione è presieduta dal garante per la protezione dei dati personali ed è composta dal Presidente della Corte di Cassazione, da un avvocato designato dal Consiglio Nazionale Forense, da un deputato e da un senatore eletti dal Parlamento in seduta comune.
4. 01.Pecorella.

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 100.Il relatore.