VIII Commissione - Giovedì 8 febbraio 2007


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00682 Foti: Procedura di sdemanializzazione nel comune di Piacenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto richiesto con l'interrogazione a risposta immediata presentata dagli On.li Foti e Rampelli e riguardante la richiesta di sdemanializzazione del Rio Riello, località Assarelli, nel Comune di Piacenza, si rappresenta che l'Agenzia del Demanio - Direzione Centrale Area Operativa Direzione Beni Demaniali, con nota n. 32294 del 28 dicembre 2006, ha inviato; alla Direzione Generale Difesa del Suolo del Ministero che rappresento, gli atti relativi al procedimento di sdemanializzazione in argomento con il proprio nulla osta.
Successivamente, la Stessa Direzione, con successiva nota del 22 gennaio 2007 ha richiesto il necessario parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po circa la compatibilità della sdemanializzazione richiesta con gli aspetti connessi alla pianificazione di bacino, in particolare per, quanto riguarda i vincoli, le misure di salvaguardia e le norme di attuazione comunque vigenti in relazione anche alla classe di rischio del territorio interessato.
A seguito del rilascio del parere favorevole da parte della predetta Autorità di Bacino sarà possibile emanare il decreto di sdemanializzazione, di concerto con l'Agenzia del Demanio. Tale atto sarà sottoposto al controllo della Corte dei Conti e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00677 Picano: Bonifica del sito di Cassino.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto indicato nell'interrogazione a risposta immediata presentata dall'On. Picano ed altri, con la quale si chiede come si intenda dare attuazione all'impegno 9/1746-bis/246 assunto dal Governo per reperire le risorse finanziarie necessarie per la bonifica del sito di Cassino al fine del completamento dell'opera di ricostruzione post-bellica dello stesso, si fa presente che con la legge finanziaria 2007 è stato istituito un fondo nello stato di previsione della Difesa destinato alla bonifica delle aree militari attive e/o dimesse e di quelle di pertinenza dei poligoni di tiro, nonché delle unità navali da effettuare di concerto con il Ministero dell'ambiente.
Per quanto concerne l'area di Cassino, il Ministero della difesa ha fatto presente che le tre infrastrutture in uso all'amministrazione della difesa, ivi dislocate, non necessitane al momento di opere di bonifica. Aggiunge che gli interroganti hanno solo genericamente individuato le aree da bonificare, che secondo quanto previsto nel disposto legislativo (Finanziaria 2007) potrebbero prevedere l'impiego dei fondi in parola solo nel caso in cui vengano precisamente identificate aree dimesse.
Appare chiaro che quest'ultimo provvedimento non ha riguardato anche la bonifica delle zone non militari, come il sito di Cassino, cosa che invece sarebbe stata più che opportuna vista la gravità del problema e l'importanza, anche storica, della zona.
La Prefettura di Frosinone ha fatto sapere che gli interventi di bonifica connessi alla presenza di ordigni bellici inesplosi su terreni, avvengono a cura e spesa degli enti proprietari dei suoli, i quali sono tenuti a presentare istanza al 10o Reparto Infrastrutture-Sezione Bonifica Campi Minati per ottenere la prescritta autorizzazione ai fini dell'avvio del lavoro.
La stessa Prefettura aggiunge che soltanto nell'ipotesi di ritrovamento casuale di ordigni bellici affioranti dal suolo, su specifica richiesta del proprietario, autorizza l'intervento di rimozione e brillamento a cura del 6o Reggimento Genio Pionieri di Roma.
È chiaro che la bonifica dell'intera zona di Cassino presupponga l'utilizzo di risorse economiche non indifferenti, ma visto l'impegno del Governo con l'ordine del giorno citato, sarà cura dell'Amministrazione che rappresento affrontare la questione, unitamente con le altre amministrazioni interessate, al fine di adottare iniziative anche normative volte a reperire le risorse necessarie per bonificare il predetto sito al fine di completare l'opera di ricostruzione post-bellica.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00679 Stradella: Trasporto di materiali contenenti amianto.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto indicato nell'interrogazione a risposta immediata presentata dall'On.le Stradella, con la quale chiede di sapere quale sia la normativa applicabile alla materia del trasporto dei rifiuti via mare e, in particolare, se, in attesa dell'emanazione di specifiche norme regolamentari e tecniche, debba esserci una totale equiparazione dei rifiuti pericolosi alle merci pericolose, si rappresenta quanto segue.
Occorre premettere che, attualmente, il trasporto dei rifiuti via mare è disciplinato in via transitoria dalle norme che regolano il trasporto delle merci pericolose. Infatti l'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 dispone che, in attesa di specifiche norme regolamentari e tecniche, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporto via mare e le operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.
Per i rifiuti pericolosi, quindi, dovendosi osservare le prescrizioni in materia di trasporto di merci pericolose, si deve far riferimento alle disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, che disciplina i requisiti che devono presentare le navi mercantili per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose, nonché alle disposizioni previste dal decreto della Marina Mercantile 22 luglio 1991 recante norme sulla separazione delle merci pericolose incompatibili caricate sulla stessa nave.
In particolare, si fa presente che l'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica stabilisce che il trasporto delle merci pericolose deve essere effettuato in conformità alle prescrizioni del codice IMDG, regola questa a cui l'Amministrazione competente, ossia il Ministero dei trasporti, può derogare, nell'ambito della navigazione nazionale, adottando delle misure che consentano l'equivalenza alle prescrizioni di detto codice e che garantiscano lo stesso livello di sicurezza.
Con riferimento, poi, al quesito se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi all'interno dell'area portuale sia assentibile alla stregua dei criteri e delle vigenti prescrizioni che riguardano le merci pericolose in attesa di essere imbarcate sulle navi, si ritiene che alla fattispecie della sosta debba applicarsi, in quanto più cautelativo, l'articolo 193, comma 12, del decreto legislativo 152/2006 secondo cui la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti non rientra nell'attività di stoccaggio purché la stessa sia dettata da esigenze di trasporto e non superi le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione, mentre per le operazioni di effettivo stoccaggio dei rifiuti nelle aree portuali, le stesse sono ascrivibili al decreto Legislativo 182/2003, recante: «Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e ed i residui di carico».
Ad ogni buon conto, si rappresenta che l'attuale regime transitorio avrà fine con la redazione di un apposito decreto, attualmente in corso di elaborazione da parte


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del Ministero dell'ambiente, che provvederà a riordinare l'intera materia della movimentazione dei rifiuti in ambito marittimo.
Inoltre, il Ministero sta operando al fine di garantire che i traffici marittimi più pericolosi rimangano il più lontano possibile dalle aree maggiormente sensibili sotto il profilo ambientale. A tale proposito si sta valutando sia l'ipotesi di un nuovo accordo volontario sulla base di quello già stipulato nel 2001 e che mirava a salvaguardare aree come le Bocche di Bonifacio e la Laguna di Venezia, sia l'ipotesi di applicazione della Convenzione di Montego Bay per l'eventuale dichiarazione delle aree marine del nord Adriatico quali «aree sensibili».


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00680 Adolfo: Modalità per il prelievo idrico dal fiume Gari.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto rappresentato dagli Onorevoli interroganti nell'interrogazione a risposta immediata riguardante la gestione dell'acquedotto Liri-Garigliano da parte del Comune di Cassino, con la quale si chiede se non si ritenga di intervenire per ricondurre il prelievo delle acque del fiume Gari, effettuato dalla Regione Campania, alle condizioni previste dal decreto n. 11 del 10 gennaio 1990, nonché effettuare un monitoraggio che riscontri la portata della captazione direttamente dalle bocche di presa, si rappresenta quanto segue.
Premesso che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, accogliendo, con sentenza del maggio 2005, il ricorso presentato dalla Società Acqua Campania contro l'ordinanza del Comune di Cassino dell'agosto 2003, ha affermato che la situazione di pericolo, paventata dal Comune nell'ordinanza, risultava meramente enunciata. Viceversa, «è incontestato che la risorsa idrica del fiume lari non sia stata interessata da contrazione di flusso e portata che abbiano comportato riduzioni nell'erogazione dell'acqua» e che è da escludere la sussistenza di problemi igienico-sanitari.
Al fine di pervenire alla definizione di un Accordo di Programma per il trasferimento di risorse idriche dalla regione Lazio alla regione Campania, ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 152/2006, ex articolo 17 della legge n. 36/94, si è tenuta, nel dicembre 2006 presso lo scrivente Ministero, una riunione tra le Amministrazioni e gli Enti interessati. In tale sede si è convenuto che la proposta di Accordo verrà definita dalla Regione Campania e dal Sindaco di Cassino, sulla base di una bozza redatta dalla Regione Lazio nel 2003. Si è appreso, a tal riguardo, che è stata approvata dal Comitato tecnico dell'Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno una relazione preliminare riguardante la materia, che verrà posta all'approvazione del Comitato istituzionale della suddetta Autorità e, poi, portata a conoscenza dei soggetti interessati.
La Regione Campania e il Comune di Cassino hanno, poi, convenuto, nel recente incontro del 19 gennaio 2007, sulla necessità di garantire la massima protezione e impiego sostenibile delle acque, adottando misure idonee ad impedire il degrado delle risorse. La Regione si è impegnata di far approvare dalla Giunta regionale un progetto per la costituzione di una stazione di monitoraggio nel Comune di Cassino, alla quale parteciperanno, per l'espletamento delle necessarie attività, oltre che la stessa Regione, il Comune di Cassino e la sua Università, con la collaborazione del concessionario Acqua Campania. La struttura avrà lo scopo di monitorare le portate della captazione dalle falde acquifere. Nelle more della definizione di quanto suddetto e degli accordi interregionali, la società Acqua Campania continuerà ad operare così come attualmente opera, rapportando il prelievo delle acque al fabbisogno del territorio campano. È stato reso noto al Comune di Cassino il prelievo medio annuo, riferito al 2006 effettuato dalla Società pari a circa 3000-3200 l/s.


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Le parti hanno, infine, convenuto di costituire un gruppo di lavoro tecnico-amministrativo.
Per quanto attiene, poi, l'attività di monitoraggio sull'asta fluviale, si evidenzia che l'Autorità di Bacino del fiume Liri-Garigliano e Volturno, nell'ambito del piano Stralcio per il Governo della risorsa idrica superficiale e sotterranea (piano preliminare approvato dal comitato istituzionale nel luglio 2005), ha predisposto un programma per la realizzazione di una rete di monitoraggio quali-quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee, definendo anche il minimo deflusso vitale per tutto il bacino. Tale programma, approvato dal Comitato Istituzionale nel luglio 2005 e dal CIPE, è stato sottoposto al Ministero delle Infrastrutture per il relativo finanziamento.
Giova, da ultimo, ricordare che al fine di promuovere l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica secondo le finalità della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 9, dovranno adottare entro l'anno 2010 norme per conformarsi al principio del «recupero dei costi» nella gestione della risorsa stessa. Tra questi la direttiva annovera i costi delle risorse, compresi quelli ambientali. Le politiche dei prezzi dell'acqua devono, così, essere strutturate in modo tale da incentivare gli utenti ad usare efficientemente le risorse idriche.


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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00676 Pedulli: Procedura di VIA per una Centrale di cogenerazione nel comune di Forlì.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto indicato nell'interrogazione a risposta immediata presentata dagli On.li Pedulli, Mariani e Brandolini, relativa alla procedura VIA per il progetto di realizzazione della centrale di cogenerazione a ciclo combinato di Forlì Durazzino, proponente ATEL SpA, si rappresenta quanto segue.
In data 28 giugno 2002 la società ACEF-Atel Centrale Elettrica Forlì ha presentato al Ministero dell'ambiente istanza di pronuncia di compatibilità ambientale nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di cui alla legge n. 55/2002 per la costruzione e l'esercizio di una centrale termoelettrica di circa 790 Mwe da realizzare nel comune di Forlì, in località Durazzanino.
Nel contempo, in pari data, al fine di consentire la consultazione da parte del pubblico e l'invio di osservazioni, la società ACEF ha provveduto a dare informazione dell'avvenuto deposito della documentazione mediante annuncio a mezzo stampa, pubblicato sui quotidiani Il Corriere della Sera e Il Resto del Carlino.
A seguito di alcune modifiche apportate al progetto, il proponente ha provveduto ad integrare le pubblicazioni di cui sopra mediante nuovi annunci stampa pubblicati in data 19 novembre 2003 sempre sui quotidiani Il Corriere della Sera e Resto del Carlino.
In data 14 settembre 2005 la società ATEL ha comunicato di aver preso in considerazione l'ipotesi di dotare l'impianto della centrale elettrica di cui trattasi di un sistema per la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto ed ha chiesto la sospensione del procedimento di VIA fino alla presentazione della documentazione relativa alle modifiche progettuali. La richiesta di sospensione è stata accolta ed il procedimento di VIA è stato sospeso.
Con nota del 18 aprile 2006 la società ATEL ha trasmesso la documentazione integrativa predisposta provvedendo, al fine di consentire la consultazione da parte del pubblico per l'espressione di osservazioni, al deposito di copia della stessa presso i preposti Uffici della Regione Emilia Romagna, nonché alla pubblicazione di annunci al pubblico integrativi sui quotidiani Il Corriere della Sera ed il Resto del Carlino in data 26 aprile 2006. Con tali adempimenti il procedimento di VIA è stato riattivato.
Tutta la documentazione trasmessa è attualmente all'esame della Commissione VIA è l'istruttoria tecnica è in corso.
Per quanto riguarda i pareri da acquisire ai sensi dell'articolo 6 della legge 349/86, ad oggi non è stato ancora acquisito il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. È pervenuto, invece, il parere della Regione Emilia Romagna che si è espressa negativamente in relazione alla realizzazione della centrale in oggetto.
Pertanto, ai fini della definizione del procedimento di VIA dovranno essere acquisiti gli esiti dell'istruttoria tecnica della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale ed il Parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Il procedimento di VIA si concluderà con l'espressione del giudizio di compatibilità


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ambientale (che può essere positivo o negativo), formalizzato con l'emanazione di un decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Tale giudizio di compatibilità ai sensi dell'articolo 6, comma 9 della legge 349/86, considera anche tutte le osservazioni, le proposte e i pareri presentati dal pubblico, ed ovviamente anche le osservazioni inoltrate da soggetti istituzionali, come le Province e i Comuni.


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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-00681 Misiti: Monitoraggio dei gas inquinanti nelle regioni italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata l'On.le Misiti, alla luce degli adempimenti degli impegni di Kyoto, chiede di conoscere se sia stato attuato un monitoraggio dei gas inquinanti per ogni Regione d'Italia.
In merito, si fa presente che, conformemente a quanto stabilito dal Protocollo di Kyoto, le emissione di gas ad effetto serra sono monitorate a livello nazionale, attraverso l'inventario nazionale predisposto sulla base delle linee guida approvate nel contesto della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.
L'inventario è elaborato dall'APAT ed il livello di disaggregazione delle emissioni fa riferimento ai diversi settori economici. Periodicamente l'APAT elabora la disaggregazione regionale.
Un sistema volto al riconoscimento di crediti ambientali regionali, deve essere concepito a complemento del sistema di Emission Trading comunitario già operativo (che regola le emissioni industriali responsabili di circa il 40 per cento delle emissioni totali nazionali), al fine di evitare doppie incentivazioni associate alle stesse riduzioni di emissioni.
Con riferimento ai settori non regolati dal vigente sistema comunitario di emission trading andrebbe valutata l'interazione tra le politiche di riduzione delle emissioni finanziate e attuate a livello centrale dai Ministeri competenti e quelle regionali che incidono sugli stessi soggetti/settori emissivi (ad esempio le politiche per la riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti), con particolare riferimento alla quantificazione delle riduzioni imputabili alle une e alle altre e il corrispondente rilascio di crediti.
In quest'ottica, il Ministero dell'Ambiente e quello dello Sviluppo Economico stanno valutando la possibilità che, nel testo della nuova delibera CIPE contenente le misure da attuare per il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto, sia incluso un meccanismo di calcolo delle emissioni evitate nel settore dei trasporti e quello edile, che complessivamente rappresentano il 60 per cento circa delle emissioni totali, a seguito di azioni di intervento delle amministrazioni regionali e locali. Ciò appare urgente non solo per permettere l'avvio di una mercato nazionale di scambio di emissioni che premi le regioni più virtuose, ma anche perché in ciò si ravvede la possibilità di condividere la responsabilità complessiva del nostro paese soprattutto incentivando interventi in settori sui quali la prerogativa normativa spetta alle amministrazioni locali.


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ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-00678 Acerbo: Nomina del Presidente del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto rappresentato dall'On.le Acerbo ed altri nell'interrogazione a risposta immediata riguardante il completamento dell'iter procedurale per la nomina a Presidente del Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise del Dr. Giuseppe Rossi, si rappresenta che, a seguito della cessazione dalla carica degli Organi di Governo dell'Ente Parco, Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, si è reso necessario, al precipuo fine di salvaguardare la funzionalità dell'Ente Parco e la continuità della relativa azione amministrativa, procedere alla nomina del predetto Dr. Giuseppe Rossi quale Commissario Straordinario, investendolo del potere di adottare tutti gli atti necessari al regolare svolgimento dell'attività dell'Ente stesso.
Successivamente, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per porre fine alla situazione di Commissariamento, ha individuato nello stesso Dr. Giuseppe Rossi, per le capacità professionali dimostrate, la persona idonea a ricoprire l'incarico di Presidente dell'Ente in questione e, al riguardo, ha promosso ripetuti incontri con i Presidenti delle Regioni interessate al fine di raggiungere il consenso, così come dettato dall'articolo 9 della legge 394/91.
I Presidenti delle Regioni Abruzzo e Lazio si sono espressi favorevolmente sulla predetta proposta di nomina, mentre si è ancora in attesa di ricevere l'intesa da parte della Regione Molise, che è stata sollecitata in merito.
In data 10 gennaio 2007 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha inviato, richiedendone il parere, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le prescritte note ai Presidenti della Camera e del Senato con le quali comunica che «stante l'improcrastinabile necessità di dotare l'Ente parco di organi gestionali definitivi, e tenute in debito conto le intese già acquisite, laddove venga condivisa la candidatura espressa, procederò alla relativa nomina».
Ciò nonostante, la questione non è stata ancora istruita presso le Commissioni competenti poiché da parte degli Uffici della Presidenza della Camera dei Deputati si ritiene obbligatorio e necessario anche il parere della Regione Molise.
A sostegno di tale tesi, viene citata la sentenza della Corte Costituzionale n. 21 del 2006 che afferma come necessaria e ineludibile l'intesa con le Regioni.
Nel frattempo, il Ministero dell'ambiente ha preso una nuova iniziativa nei confronti della Regione Molise e il prossimo 21 febbraio ci sarà un incontro tra il Ministro e il Presidente Iorio per risolvere la questione in sede politica.


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ALLEGATO 8

Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (Nuovo testo C. 1268 Zanotti).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1268 recante «Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione;
rilevato che l'articolo 1, comma 4, della proposta di legge reca disposizioni di rilievo in relazione agli ambiti di competenza della VIII Commissione;
preso atto che tale disposizione vincola la dispersione delle ceneri in natura al rispetto di precise condizioni e, quindi, innova sostanzialmente rispetto al principio espresso dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 130 del 2001, che consente la dispersione delle ceneri in natura, nel rispetto della volontà del defunto, limitandosi a vietare la dispersione delle ceneri nei centri abitati e ponendo limiti meno stringenti per la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi;
rilevata la necessità di un coordinamento tra le due disposizioni,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia coordinata la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 4, relativa alla dispersione delle ceneri in natura con il principio espresso dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 130 del 2001.


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ALLEGATO 9

Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (Nuovo testo C. 1268 Zanotti).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1268 recante «Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione;
rilevato che l'articolo 1, comma 4, della proposta di legge reca disposizioni di rilievo in relazione agli ambiti di competenza della VIII Commissione;
preso atto che tale disposizione vincola la dispersione delle ceneri in natura al rispetto di precise condizioni e, quindi, innova sostanzialmente rispetto al principio espresso dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 130 del 2001, che consente la dispersione delle ceneri in natura, nel rispetto della volontà del defunto, limitandosi a vietare la dispersione delle ceneri nei centri abitati e ponendo limiti meno stringenti per la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi;
rilevata la necessità di un coordinamento tra le due disposizioni;
valutata positivamente la previsione di condizioni restrittive per la dispersione delle ceneri in natura in relazione ai possibili effetti ambientali connessi al fenomeno e raccomandata una particolare attenzione al monitoraggio dei potenziali effetti nocivi,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia coordinata la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 4, relativa alla dispersione delle ceneri in natura con il principio espresso dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 130 del 2001.