XII Commissione - Mercoledì 14 febbraio 2007


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ALLEGATO

Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (C. 1268)

EMENDAMENTO DEL RELATORE

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

Art. 1.
(Modifiche alla legge 30 settembre 2001, n. 130).

1. L'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è sostituto dal seguente:

Art. 3.
(Principi fondamentali in materia di cremazione e di trattamento delle ceneri).

1. Le regioni disciplinano con proprie leggi la cremazione e il trattamento delle ceneri sulla base dei seguenti principi fondamentali:
a) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, o in natura, o in aree private;
b) la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che individuano le apposite aree cimiteriali. Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
c) la dispersione delle ceneri in natura avviene all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;
2) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
3) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;
4) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
d) la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
e) la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente;
f) la conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al coniuge, al convivente, ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentate legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto;
g) in caso di affidamento personale, l'ufficio comunale competente annota nel registro di cui all'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le generalità della persona che ha in consegna l'urna così come individuata a norma della lettera f) e quelle del defunto


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medesimo. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna è tenuto a conferirla, per la conservazione, presso un cinerario comune di un cimitero. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni. L'affidatario conserva l'urna in colombario o altro vano, teca o similare, che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione;
h) al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione allo scopo di certificare la diretta relazione tra le ceneri da consegnare agli aventi diritto e la salma;
i) il trasporto delle urne non è soggetto a misure precauzionali igieniche, salvo il caso previsto dal comma 5 dell'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
l) per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato sono predisposte sale attigue ai crematori.

2. Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

Art. 3-bis.
(Manifestazione di volontà del defunto).

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta al competente ufficio del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari o dal convivente attraverso una delle seguenti modalità:
a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari;
c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o del convivente o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge, dal convivente o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, da persone a tal fine autorizzate dall'avente diritto, dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2, lettera b), a cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. Tali soggetti


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attestano, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell'avvenuta dispersione, consegnando apposito verbale all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, entro trenta giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.
4. La dispersione e l'affidamento personale delle ceneri sono autorizzate dal competente ufficio del comune di decesso o del comune in cui si trovano il cadavere, le ossa, o i resti mortali esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, con le modalità di cui al comma 1. Le competenze assegnate all'ufficiale di stato civile in materia di dispersione e di affidamento personale delle ceneri sono da attribuire al competente ufficio del comune.
5. La volontà per la dispersione e per l'affidamento delle proprie ceneri è manifestata in uno dei modi previsti dal comma 2.

Art. 3-ter.
(Adempimenti del medico necroscopo).

1. Il medico necroscopo è obbligato a raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di cinque anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, per eventuali indagini per causa di giustizia.
2.Non è soggetto ad autenticazione da parte dell'azienda sanitaria locale competente per territorio il certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, previsto dal comma 4 dell'articolo 79 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, necessario per l'autorizzazione alla cremazione di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Art. 3-quater.
(Sanzioni amministrative).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dalla legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3000 euro.

3. Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Art. 9.
(Cellette cinerarie).

1. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.
2. I regolamenti comunali di polizia mortuaria definiscono i requisiti tecnico-costruttivi delle cellette cinerarie e ossarie, nonché dell'intero manufatto che le contiene.

Art. 2.
(Norme in materia di crematori).

1. Il termine entro il quale le regioni sono tenute ad adottare i piani regionali dei crematori previsti dal comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il termine entro il quale sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori previste dall'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.