V Commissione - Giovedì 15 febbraio 2007


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ALLEGATO 1

Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori
(Nuovo testo C. 528).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Per ciò che concerne la stima degli eventuali risparmi derivanti dal possibile minore ricorso ai servizi erogati in base alla normativa vigente, si evidenzia che gli stessi sono rappresentati dai soli costi giornalieri per la somministrazione del vitto alle detenute-madri che ammontano a 248,200 euro all'anno (170 detenute X 365 giorni X 4 euro al giorno).
Inoltre, al fine di quantificare gli oneri derivanti dalla proposta normativa in oggetto, si è tenuto conto dei seguenti elementi:
1) la stima del numero di donne incinte o madri di prole di età inferiore a tre anni destinatarie di misure cautelati da scontarsi presso le case-famiglia protette (articolo 2 comma 1);
2) la stima del numero di madri minori con prole di età inferiore ad anni dieci anni destinatarie di misure cautelari da scontarsi presso le case-famiglia protette (articolo 2 comma 3);
3) la stima degli eventuali oneri da ascriversi alla possibilità, per la detenuta madre, di accompagnare il figlio in caso di invio al pronto soccorso o di ricovero ospedaliero e di soggiornare presso la struttura per tutto il periodo del ricovero;
4) la stima del numero di donne madri di prole di età non superiore ad anni dieci in regime di detenzione da scontarsi presso le case-famiglia protette (articolo 5 comma 1);
5) la stima degli oneri connessi all'affidamento delle donne e della prole presso case-famiglia protette;
6) la stima degli eventuali oneri da ascrivere alla presenza di personale specializzato in materia di infanzia presso le case-famiglia protette (articolo 5 comma 3).

Dai dati in possesso di quest'amministrazione si rileva che attualmente le strutture penitenziarie per adulti che ospitano donne detenute con prole sono pari a 20; che il numero di donne con bambini di età inferiore a tre anni è pari a 71 unità e che è possibile stimare nel numero complessivo di 150 unità le donne con bambini di età inferiore ai dieci anni (di cui al punto 4).
Per ciò che concerne il numero di donne madri minori di cui si punti 1 e 2, è possibile ipotizzare complessivamente un numero di 20 unità all'anno destinatarie di provvedimenti di custodia cautelare.
Per ciò che concerne il punto 3, si evidenzia che si prevede un numero esiguo di ipotesi di ricovero ospedaliero del minore e di soggiorno della madre detenuta presso la struttura ospedaliera e che comunque, in tali fattispecie, potranno essere utilizzati centri clinici attualmente in uso dall'amministrazione penitenziaria, già dotati delle necessarie attrezzature e di personale specializzato, ivi compreso quello destinato alla vigilanza, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
In relazione al punto 5, si segnala la presenza, sul territorio nazionale, di numerose strutture già esistenti (centri di accoglienza, casa famiglia, comunità alloggio


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già convenzionati con amministrazioni pubbliche ed enti locali) ed in possesso dei necessari requisiti per ospitare le istituende case-famiglia protette.
La possibilità di poter utilizzare strutture già esistenti e funzionanti determina oneri connessi alle quote giornaliere di vitto, alloggio e assistenza per detenute madri con figli al seguito: da una indagine a campione effettuata por determinare il costo medio complessivo per i servizi che i centri di accoglienza sul territorio locale sono in grado di mettere a disposizione per l'assistenza a donne con bimbi al seguito, è possibile quantificare in euro 70 pro capite l'onere giornaliero per case-famiglia e comunità.
L'onere annuo risulta pertanto pari:
euro 70 x 170 unità (150+20) x 365 = euro 4.343.500.

In relazione al punto 6 si evidenzia che il personale specializzato da impiegare presso le case famiglia è composto da varie figure professionali già in servizio presso l'amministrazione penitenziaria (educatore, assistenti sociali, psicologi eccetera) nonché da personale dei servizi sociali degli enti locali e della sanità, senza ulteriori oneri a carico dell'amministrazione.
Per ciò che concerne la copertura finanziaria si evidenzia che questa Amministrazione non presenta allo stato alcuna disponibilità sui fondi speciali di parte corrente da destinare all'iniziativa.


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ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (Testo unificato C. 780 e C. 1891).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Al riguardo, poiché dal provvedimento derivano oneri a carico della finanza pubblica, si rende necessaria la produzione di specifica relazione tecnica, anche ai fini, della verifica della congruità dell'indicato criterio di copertura (articolo 9, comma 2). In particolare, poi, la relazione tecnica dovrà fornire la dimostrazione di quanto indicato nell'articolo 9, comma 1, circa la sostenibilità per le amministrazioni pubbliche degli oneri con gli ordinari stanziamenti dei propri bilanci. Ciò con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:
articolo 2 (Corsi di formazione e di addestramento): stabilisce l'obbligo per le università, le organizzazioni medico scientifiche senza scopo di lucro, nonché gli ordini professionali sanitari e gli enti nazionali senza scopo di lucro operanti nel settore dell'emergenza, e del soccorso, di provvedere alla realizzazione di specifici corsi di formazione e di addestramento all'uso di defibrillatori;
articolo 3 (Certificazione di idoneità all'utilizzo dei DAE): stabilisce L'obbligo di una continua verifica del permanere delle necessarie competenza teoriche e pratiche e il rinnovo delle certificazioni;
articolo 4 (Registro dei soccorritori e degli istruttori): stabilisce l'obbligo per ogni regione e provincia autonoma di istituire il registro dei soccorritori e degli istruttori all'uso dei defibrillatori;
articolo 5 (strutture obbligate a detenere un defibrillatore): stabilisce criteri e condizioni in presenza dei quali nei mezzi di trasporto, strutture e luoghi è obbligatoria la detenzione e consentito l'utilizzo dei defibrillatori;
articolo 7 (Detrazioni fiscali per acquisto di DAE): dispone la detrazione di imposta per l'acquisto di defibrillatori. Al riguardo si fa presente che la quantificazione della perdita di gettito va valutata da parte del competente Dipartimento per le Politiche fiscali, tenendo conto dell'impatto sui saldi di finanza pubblica conseguente alle modalità di versamento delle imposte.

Circa l'indicata clausola di copertura finanziaria (articolo 9, comma 2), si fa presente che l'accantonamento ivi previsto non presenta sufficienti disponibilità.
Inoltre, in ordine alla clausola di salvaguardia indicata al comma 3, si fa presente che la stessa risulta incompleta, in quanto non precisa, nell'eventualità di un maggior onere rispetto a quello previsto, le modalità di copertura con cui farvi fronte.