I Commissione - Marted́ 20 febbraio 2007


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ALLEGATO 1

Conflitto di interessi (C. 1318 Franceschini).

PROPOSTA DI TESTO DEL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

NORME IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI DEI TITOLARI DI CARICHE DI GOVERNO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INTEGRAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI. PRINCÌPI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI DEI PRESIDENTI DI REGIONE E DEI MEMBRI DELLE GIUNTE REGIONALI

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Esclusiva cura degli interessi pubblici).

1. I titolari di cariche pubbliche, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti ad operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici e ad evitare che i loro interessi privati possano condizionare le loro decisioni e la loro attività.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo generale di astenersi dagli atti che possano fondatamente apparire condizionati dai loro privati interessi.

Art. 2.
(Conflitto di interessi).

1. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica o di un ufficio pubblico è titolare di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle sue funzioni pubbliche.
2. Sussiste altresì conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica o di un ufficio pubblico è preposto, in qualità di rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore, consulente, o in altra posizione analoga, comunque denominata, alla cura di un interesse economico privato tale da poter condizionare l'esercizio delle sue funzioni pubbliche.

Capo II
PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 3.
(Ambito soggettivo di applicazione).

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai titolari di cariche di Governo.
2. Agli effetti della presente legge, per titolari di cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vice Presidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 4.
(Dichiarazioni).

1. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 3, il


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titolare della stessa dichiara all'Autorità di vigilanza sui conflitti di interessi di cui all'articolo 10, di seguito denominata «Autorità»:
a) le cariche e gli uffici pubblici ricoperti;
b) i propri impieghi pubblici o privati;
c) la propria iscrizione in albi professionali;
d) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore o sindaco, nonché analoghe cariche comunque denominate, ricoperte in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni ed in enti di diritto pubblico, anche economici ricoperte nei dodici mesi precedenti;

2. Entro quaranta giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 3, il titolare della stessa è tenuto a depositare all'Autorità una dichiarazione in cui sono indicati:
a) i diritti reali e di godimento su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;
b) la titolarità di imprese individuali;
c) le azioni o le quote di partecipazione in società;
d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;
e) gli altri valori mobiliari posseduti;
f) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o attività di qualunque natura.

3. Le dichiarazioni indicate nei commi 1 e 2 si riferiscono anche agli incarichi, ai beni e alle attività detenuti all'estero.
4. Alla dichiarazione indicata nel comma 2 è allegata una copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sulle persone fisiche, nonché un elenco dei beni mobili iscritti in pubblici registri o immobili di valore superiore a 25 mila euro che il titolare della carica dichiara essere destinati alla fruizione propria o del coniuge, dei parenti e degli affini entro il secondo grado, nonché delle persone conviventi non a scopo di lavoro domestico.
5. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i titolari delle cariche di cui all'articolo 3 sono tenuti a depositare all'Autorità una copia della dichiarazione stessa.
6. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere comunicata, attraverso apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3 all'Autorità entro trenta giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ad un trust a norma della presente legge.
7. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica pubblica, i soggetti di cui all'articolo 3 sono tenuti a presentare all'Autorità una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 6 e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti in un trust a norma della presente legge.
8. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 sono presentate all'Autorità, entro i medesimi termini, anche dal coniuge, da parenti ed affini entro il secondo grado, nonché dalle persone conviventi non a scopo di lavoro domestico del titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3.
9. Le dichiarazioni e comunicazioni indicate nei commi precedenti sono effettuate sulla base di moduli predisposti dall'Autorità.
10. In caso di totale o parziale inadempimento, nei termini previsti, a ciascuno degli obblighi di dichiarazione imposti dal presente articolo al titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3, l'Autorità lo diffida ad adempiere nei successivi dieci giorni.


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11. In caso di ulteriore inadempimento, la medesima Autorità applica, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 35.000.
12. La sanzione prevista nel comma 11 si applica anche nel caso in cui siano presentate dichiarazioni risultate in tutto o in parte non veritiere.
13. In caso di totale o parziale inadempimento di uno o più degli obblighi di dichiarazione imposti dal comma 8, l'Autorità diffida l'inadempiente ad adempiere nei successivi dieci giorni.
14. In caso di ulteriore inadempimento, la medesima Autorità applica, per gli inadempimenti relativi a ciascuna dichiarazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 35.000. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le dichiarazioni presentate risultino in tutto o in parte non veritiere.
15. Di ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione, il presidente dell'Autorità informa il presidente del Consiglio dei Ministri e denuncia all'autorità giudiziaria l'avvenuto inadempimento.
16. L'Autorità può compiere accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni attraverso il nucleo della Guardia di Finanza di cui all'articolo 13, comma 4.
17. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui ai commi l, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo facendone richiesta scritta all'Autorità. Entro centoventi giorni dalla sua prima riunione, la medesima Autorità stabilisce le regole per l'accesso degli aventi diritto alla suddetta documentazione.

Art. 5.
(Incompatibilità).

1. Le cariche di cui all'articolo 3 sono incompatibili con:
a) qualunque carica o ufficio pubblico non inerente alla funzione svolta. È ammesso soltanto il cumulo tra il mandato parlamentare e l'esercizio di una funzione di Governo;
b) qualunque impiego pubblico o privato.

2. Le cariche di Governo sono incompatibili con:
a) l'esercizio di attività professionali, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite;
b) l'esercizio di attività imprenditoriali;
c) le cariche di presidente, amministratore, liquidatore o sindaco, nonché analoghe cariche comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni ed in enti di diritto pubblico, anche economici.

3. I dipendenti pubblici e privati che assumano una delle cariche di cui all'articolo 3 sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera.
4. Dopo l'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 3, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza, e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare o siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente all'assunzione della carica pubblica.
5. L'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2.
6. Il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3 deve optare tra il mantenimento di tale carica o della posizione che l'Autorità avrà ritenuto incompatibile, entro


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i trenta giorni successivi alla data di comunicazione dell'accertamento. Il mancato esercizio del diritto di opzione nei termini previsti determina la decadenza dalla carica.

Art. 6.
(Astensione).

1. Esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 4, l'Autorità, se rileva che uno dei soggetti di cui all'articolo 3, nell'esercizio delle sue funzioni, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, che, pur destinati alla generalità o ad intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, ancorché non esclusivo, stabilisce, con propria deliberazione, i casi in cui il medesimo soggetto è tenuto ad astenersi, salvo che sia necessaria l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7.
2. Esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 4, l'Autorità, se rileva che uno dei soggetti di cui all'articolo 3, nell'esercizio delle sue funzioni, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni destinate a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo rientra, tali da produrre, nel patrimonio dello stesso, un vantaggio economicamente rilevante, stabilisce, con propria deliberazione, i casi in cui il medesimo soggetto è tenuto ad astenersi, salvo che sia necessaria l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7.
3. Quando il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3 dubiti della sussistenza nel caso specifico dell'obbligo di astensione come determinato dall'Autorità a norma dei commi precedenti, ovvero ritenga comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione ad una deliberazione, è tenuto ad investire immediatamente della questione l'Autorità.
4. L'Autorità dovrà pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato potrà ritenersi esente da ogni obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito l'Autorità della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.
5. Nel caso in cui l'Autorità disponga l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, stabilisce altresì, con propria deliberazione scritta, i casi in cui, in attesa del completamento delle operazioni finanziarie di alienazione o separazione patrimoniale idonee ad escludere la possibilità di azione in conflitto di interessi, il titolare della carica di Governo deve astenersi dal prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, al fine di evitare ogni possibile conflitto di interessi.
6. Salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, in caso di violazione dell'obbligo di astensione imposto dal presente articolo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000. In ogni caso, l'Autorità informa l'autorità giudiziaria perché questa possa valutare la sussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'articolo 323 del codice penale.
7. Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3 è tenuto ad astenersi sono comunicate dall'Autorità stessa al Presidente del Consiglio dei ministri perché ne informi il Consiglio dei ministri.
8. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, nell'adozione di atti dovuti.

Art. 7.
(Separazione degli interessi).

1. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, l'Autorità accerta la consistenza delle partecipazioni detenute, anche per interposta persona, in imprese, dal titolare di una carica di Governo. Nel caso


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in cui vi siano ritardi nel ricevimento di dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 7, l'Autorità provvede comunque agli accertamenti possibili sulla base delle altre dichiarazioni, salvo procedere alla loro integrazione, dopo il ricevimento delle dichiarazioni mancanti.
2. Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti di cui al comma 1, risulti che il titolare della carica di Governo ha, anche per interposta persona, la titolarità, o il controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di un'impresa, qualora il valore di tale partecipazione sia maggiore ai 15 milioni di euro, o l'impresa svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, l'Autorità comunica all'interessato, con propria deliberazione, l'esito degli accertamenti e lo invita a optare tra l'alienazione dell'impresa o delle partecipazioni in questa detenute, nella misura sufficiente a riportarne la consistenza al di sotto delle previste soglie di rilevanza, ovvero la costituzione di un trust interno a norma dell'articolo 8 della presente legge.
3. Il titolare della carica di Governo può anche scegliere di procedere all'alienazione di una parte dei propri beni e di costituire un trust interno con le caratteristiche di cui all'articolo 8 su un'altra parte dei propri beni, oppure di procedere all'alienazione dei beni ed al conferimento del ricavato in un trust interno con le caratteristiche di cui all'articolo 8.
4. Le opzioni di cui ai commi precedenti devono essere comunicate all'Autorità con atto scritto entro i dieci giorni successivi al ricevimento della deliberazione di cui al comma 2.
5. Nel caso in cui il titolare della carica di Governo abbia optato per l'alienazione, alla stessa deve provvedersi, secondo un piano concordato con l'Autorità, nel quale saranno indicati quali beni è necessario dismettere ed in quale quantità, nonché i limiti di reinvestimento del ricavato dell'alienazione, necessari al fine di evitare che persistano o si determinino nuovamente situazioni di potenziale conflitto di interessi, salvo che il titolare della carica di Governo abbia scelto di conferire quanto ricavato dalle operazioni di dismissione in un trust interno con le caratteristiche di cui all'articolo 8.
6. Il completamento delle operazioni di alienazione previste nel piano di cui al comma 5 deve avvenire entro i successivi novanta giorni, prorogabili per non più di una volta, nel caso in cui la quantità di beni sia particolarmente ingente o comunque la loro collocazione sul mercato risulti particolarmente difficile.
7. Completate le operazioni in conformità al piano di cui al comma 5, una volta accertato che non sussistono più situazioni di potenziale conflitto di interessi rilevanti ai sensi del presente articolo, l'Autorità rilascia al titolare della carica di Governo una dichiarazione con cui attesta che il medesimo è in regola con le prescrizioni di cui alla presente legge, salvo prevedere eventualmente casi in cui è tenuto ad astenersi a norma dell'articolo 6.
8. Il titolare della carica di Governo se opta per l'istituzione di un trust interno come disciplinato all'articolo 8, nei successivi sessanta giorni sottopone l'atto costitutivo del medesimo all'Autorità per l'approvazione.
9. Qualora l'Autorità indichi la necessità di procedere alla modificazione di elementi dell'atto costitutivo ai fini del rispetto delle disposizioni della presente legge, il titolare della carica di Governo vi provvede entro i successivi dieci giorni.
10. L'Autorità rilascia quindi al titolare della carica di Governo una dichiarazione in cui attesta che l'atto costitutivo del trust ai fini di cui alla presente legge è valido, riservandosi di rilasciare l'ulteriore dichiarazione attestante che l'interessato è in regola con le prescrizioni di cui alla presente legge una volta che il trustee ha proceduto alla trasformazione del patrimonio nella misura ritenuta necessaria dall'Autorità stessa, nei termini previsti all'articolo 8, comma 3.
11. Il mancato esercizio del diritto di opzione entro i termini previsti dal presente articolo, ovvero la mancata realizzazione delle alienazioni necessarie o della


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costituzione del trust, entro i termini previsti dalla legge, e per responsabilità dell'interessato, determinano la decadenza dalla carica di Governo.

Art. 8.
(Disciplina del trust cieco).

1. Ai trust interni istituiti in ottemperanza alle condizioni di cui all'articolo 7 si applicano le disposizioni della legge straniera compatibile con l'ordinamento italiano prescelta dal disponente, a norma della legge 16 ottobre 1989, n. 364 di «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1o luglio 1985».
2. In ogni caso, i suddetti trust devono conformarsi, per ottenere l'approvazione dell'Autorità, alle disposizioni di cui al presente articolo.
3. L'atto con cui il titolare di una carica di Governo costituisce un trust interno per i fini di cui alla presente legge deve almeno:
a) riconoscere il potere dell'Autorità di cambiare in qualsiasi momento, per giustificati ed insuperabili motivi, la legge regolatrice del trust scelta dal disponente;
b) prevedere il potere di disposizione dei beni conferiti da parte del trustee;
c) individuare un trustee con le caratteristiche di cui al comma 5;
d) individuare i beneficiari del trust. Il beneficiario può coincidere anche con il disponente;
e) nel caso in cui sia prevista dalla legge prescelta l'individuazione di un «guardiano», indicarlo nell'Autorità, la quale vigila, in ogni caso, sul corretto adempimento del trust, secondo quanto previsto al comma 12;
f) prevedere l'obbligo di un preventivo tentativo di conciliazione, da esperire, in caso di controversie, avanti ad un conciliatore nominato dall'Autorità o da soggetto o ente dalla stessa individuato.
g) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di trustee sempre soggetti all'approvazione dell'Autorità;

4. Ai fini del rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 7 comma 10, il trustee provvede alla trasformazione del patrimonio conferito nella misura indicata dall'Autorità.
5. Il trustee del trust istituito dal titolare della carica di Governo per i fini di cui alla presente legge deve:
a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;
b) avere nell'oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di trustee;
c) avere una consolidata esperienza in materia di trust;
d) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale detenute per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;
e) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge, un convivente o un parente o un affine fino al quarto grado del titolare della carica di Governo;
f) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei due anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori, soci del titolare della carica di Governo, del coniuge, dei suoi parenti o affini fino al secondo grado, dei suoi conviventi, dei suoi soci in qualsiasi società o dei suoi associati in associazioni professionali, o dei beneficiari del trust;
g) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano, o siano state nei tre anni precedenti, in qualunque modo detenute dal titolare della carica di Governo, dal coniuge, dai suoi parenti o affini fino al secondo grado, dai suoi conviventi, dai


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suoi soci in qualsiasi società o dai suoi associati in associazioni professionali, o dai beneficiari del trust;
h) non avere concluso nei due anni precedenti contratti con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del trust;
i) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso nei due anni precedenti contratti con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del trust;
l) non avere, o non aver avuto nei due anni precedenti, comunque rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o con i beneficiari del trust;
m) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei due anni precedenti, debitori o creditori del titolare della carica di Governo, il suo coniuge, i suoi conviventi, i suoi parenti e affini fino al secondo grado, i suoi soci in qualunque società o i suoi associati in associazioni di professionisti, o dei beneficiari del trust;
n) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la Pubblica amministrazione.
o) avere una copertura assicurativa rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di trustee di importo non inferiore a 15 milioni di euro;
p) non avere a proprio carico alcun procedimento civile o penale per mala gestio o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.

6. Sul trustee gravano gli obblighi di:
a) assicurare e mantenere la massima riservatezza con chiunque circa la qualità dei beni del trust istituito dal titolare della carica di Governo e circa i beneficiari;
b) agire in buona fede e secondo le norme della deontologia, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle sue specifiche competenze;
c) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la sua attività di trustee del trust costituito dal titolare della carica di Governo, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi lo stesso trustee, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il trustee appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha costituito un trust di cui è trustee;
d) attenersi alle istruzioni impartite dall'Autorità;
e) informare l'Autorità circa l'avvio di procedimenti penali o civili nei suoi confronti per mala gestio o violazione degli obblighi fiduciari che gli fanno carico;
f) informare l'Autorità circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni in trust da parte del conferente o di suoi parenti o affini fino al secondo grado, o di suoi conviventi o comunque dei beneficiari del trust;
g) fornire al conferente, agli eventuali diversi beneficiari, e all'Autorità il rendiconto esclusivamente quantitativo dei beni in trust, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, unito ad una relazione scritta, anche se non previsto nell'atto istitutivo di trust, entro il 30 aprile di ciascun anno;
h) rispondere a qualsiasi richiesta dell'Autorità entro i termini perentori indicati dalla stessa.


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7. Il trustee ha facoltà di:
a) chiedere prescrizioni e direttive all'Autorità tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;
b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo di trust, con un preavviso scritto di novanta giorni comunicato all'Autorità, al conferente e agli eventuali diversi beneficiari. Dal momento del ricevimento del preavviso, il conferente ha quaranta giorni di tempo per individuare un nuovo trustee da sottoporre all'approvazione dell'Autorità a norma dell'articolo 7.

8. Qualsiasi richiesta che il disponente o eventuali altri beneficiari intendano rivolgere al trustee deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dall'Autorità. La risposta dovrà essere fornita dal trustee per iscritto ed essere ugualmente sottoposta alla previa autorizzazione della medesima Autorità.
9. Il trustee, ferme restando ulteriori ipotesi di responsabilità accertate dall'autorità giudiziaria e salvo quanto previsto al comma 10, risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile in caso di:
a) divulgazione di informazioni relative al trust ed ai beni dello stesso, diverse da quelle consentite ai sensi del presente articolo, o autorizzate dall'Autorità;
b) conflitto di interessi come inteso al comma 6, lettera c), anche laddove il comportamento che ha determinato tale conflitto di interessi non sia sanzionato o censurato dalla legge regolatrice del trust prescelta dal disponente.

10. Il trustee che si renda responsabile di uno dei comportamenti indicati al comma 9 è revocato dal disponente o dall'Autorità. La revoca può conseguire anche alla violazione di uno degli altri obblighi previsti al comma 6. In ogni caso in cui si sia proceduto alla revoca del trustee, il titolare della carica di Governo che ha costituito il trust provvede alla sua sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui alla presente legge. In caso di inadempimento nei termini previsti, alla medesima nomina provvede l'Autorità.
11. Il trustee che incorre in una delle condotte di cui al comma 9 articolo non può più rendersi in futuro trustee di trust istituiti dai titolari di cariche di Governo ai fini di cui alla presente legge.
12. L'Autorità vigila sul corretto adempimento del trust sulla base di quanto previsto dalla presente legge e dall'atto costitutivo del medesimo.

Art. 9.
(Beni personali).

1. Le disposizioni degli articoli 7 e 8 non si applicano, previa verifica dell'Autorità, ai beni indicati nell'elenco allegato alla dichiarazione prevista nell'articolo 4, comma 2.

Art. 10.
(Conflitto di interessi in violazione delle misure preventive).

1. Se, in violazione delle misure dettate dall'Autorità per prevenire il conflitto di interessi o in pendenza dei termini per l'adozione delle stesse, il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3 prende una decisione, adotta un atto, partecipa ad una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, l'Autorità, salve le sanzioni previste dagli articoli precedenti per la violazione delle misure preventive, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio ottenuto.


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2. La decisione è pubblicata per una sola volta su uno o più quotidiani a diffusione nazionale scelti dall'Autorità.
3. La stessa sanzione è applicata al titolare di una delle cariche di cui all'articolo 3, se, in presenza delle stesse condizioni, il medesimo vantaggio economico è conseguito dal coniuge, da un parente o affine entro il secondo grado, da un convivente del medesimo, o da un'impresa di cui il medesimo detenga il controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Capo III
AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONFLITTI DI INTERESSI

Art. 11.
(Istituzione dell'Autorità di vigilanza sui conflitti di interessi).

1. È istituita un'Autorità di vigilanza sui conflitti di interessi, composta da cinque membri, dei quali due sono eletti dalla Camera dei deputati, due dal Senato della Repubblica, uno, con funzione di presidente, nominato dai Presidenti della Camera e del Senato, d'intesa tra loro.
2. L'elezione da parte delle Camere ha luogo a scrutinio segreto, con voto limitato a uno. Vengono eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
3. Possono far parte dell'Autorità i professori ordinari di università in materie giuridiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative e gli avvocati dopo venti anni di esercizio della professione.
4. Non possono essere eletti o nominati membri dell'Autorità:
a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti una carica di Governo;
b) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nei due anni precedenti le cariche di Presidente della Regione o di membro della giunta regionale, o di amministratore locale, come definito dall'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) coloro che siano stati condannati per delitto non colposo con sentenza definitiva passata in giudicato;
d) coloro che siano coniugi, parenti o affini fino al terzo grado o conviventi di uno dei titolari di una delle cariche di cui all'articolo 3.

5. Nel caso in cui una delle situazioni di cui alla lettera d) venga a realizzarsi nel corso dell'esercizio del mandato del membro dell'Autorità, qualora il medesimo non ritenga di rassegnare le dimissioni, si applica in ogni caso la disposizione di cui al comma 8, lettera a).
6. I membri dell'Autorità, durante il loro mandato, non possono, a pena di decadenza:
a) ricoprire qualunque altra carica o ufficio pubblico;
b) assumere qualunque impiego pubblico o privato;
c) esercitare attività professionali, anche in forma associata o societaria, e di consulenza, nonché funzioni arbitrali, anche se non retribuite;
d) esercitare attività imprenditoriali;
e) assumere le funzioni di presidente, amministratore, liquidatore o sindaco, nonché analoghe funzioni comunque denominate, in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni ed in enti di diritto pubblico, anche economici;
f) ricoprire cariche all'interno di organismi di partiti o movimenti politici, o di associazioni sindacali o di categoria;
g) candidarsi in elezioni popolari o sostenere pubblicamente candidati in elezioni popolari.

7. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme,


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con decorrenza dal giorno dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Dopo l'elezione o la nomina a membro dell'Autorità possono essere percepiti compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza, e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da un atto regolamentare o siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa precedente all'assunzione della carica.
8. I membri dell'Autorità sono tenuti ad astenersi dal partecipare a qualunque decisione relativa ad uno dei soggetti di cui all'articolo 3 quando:
a) siano con il medesimo in rapporti di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado, o siano suoi conviventi;
b) abbiano, o siano coniuge, parente o affine di secondo grado o convivente di chi ha, una lite pendente con il medesimo;
c) abbiano, o siano coniuge, parente o affine di secondo grado o convivente di chi ha, un rapporto di debito o credito con il medesimo;
d) abbiano avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro, anche come liberi professionisti o consulenti, con il medesimo o con società o imprese in cui lo stesso detenga partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

9. Sull'astensione decide l'Autorità, in assenza del membro della cui astensione si discute. La decisione è presa su richiesta di uno dei membri dell'Autorità o dell'interessato dalla decisione.
10. Ciascun membro dell'Autorità dura in carica sette anni ed il suo mandato non è rinnovabile. Il mandato è prorogato fino all'elezione del membro chiamato a sostituirlo. Nel caso in cui uno dei membri dell'Autorità cessi per qualunque motivo dall'esercizio delle sue funzioni è sostituito da un altro scelto con le stesse modalità con cui era stato scelto quello di cui si provvede alla sostituzione.
11. Nei due anni successivi alla cessazione del mandato, i membri dell'Autorità non possono ricoprire le seguenti cariche o uffici pubblici:
a) parlamentare italiano o europeo;
b) titolare di una carica di Governo;
c) giudice costituzionale;
d) membro del Consiglio superiore della magistratura, se non in quanto membro di diritto;
e) componente di altra Autorità indipendente;
f) Governatore o direttore generale della Banca d'Italia;
g) capo di dipartimento di ministero, segretario generale di ministero, direttore generale di ministero o agenzia del Governo;
h) componente del consiglio di amministrazione di aziende pubbliche o a partecipazione prevalentemente pubblica;
i) Presidente di Regione o Provincia autonoma, nonché componente dei relativi Consigli o Giunte;
l) Presidente di Provincia o Sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

12. L'Autorità adotta il proprio regolamento di organizzazione entro trenta giorni dalla data della sua prima riunione, a maggioranza dei componenti. L'adozione di qualunque atto, deliberazione o decisione da parte dell'Autorità deve avvenire a maggioranza dei presenti, senza che, in ogni caso, risultino le eventuali opinioni in dissenso.
13. Il trattamento economico dei membri dell'Autorità è equiparato a quello dei giudici della Corte Costituzionale.


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Art. 12.
(Personale dell'Autorità).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.
2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.
3. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità.
4. L'Autorità può avvalersi, quando lo ritenga necessario, della consulenza di esperti.
5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovrintende il segretario generale, che ne risponde al Presidente, dal quale è nominato, sentiti tutti i membri dell'Autorità stessa.

Art. 13.
(Funzioni e poteri dell'Autorità).

1. L'Autorità esercita, in piena indipendenza ed autonomia di giudizio e di valutazione, tutte le funzioni ed i poteri previsti dalla presente legge, al fine di prevenire ed eventualmente sanzionare i conflitti di interessi dei titolari delle cariche pubbliche di cui all'articolo 3.
2. Ogni provvedimento assunto nell'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all'Autorità dalla presente legge deve essere motivato.
3. L'Autorità può chiedere a qualunque organo della pubblica amministrazione, ad ogni ente pubblico, ad ogni società pubblica o privata, le notizie ed i dati necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
4. L'Autorità si avvale di un apposito nucleo della Guardia di Finanza e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici, per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritiene necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
5. L'Autorità può altresì consultare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le altre autorità di settore, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti dalla presente legge.
6. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità, sono stabilite le disposizioni che garantiscono ai soggetti cui si applicano le disposizioni della presente legge la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.
7. L'Autorità presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.

Art. 14.
(Giurisdizione competente e termini per le impugnazioni).

1. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla Corte d'Appello di Roma. Il collegio giudicante è composto dal presidente della Corte d'Appello, che lo presiede, e da due giudici estratti a sorte ogni quattro anni tra i presidenti delle sezioni civili. La Corte d'Appello decide in camera di consiglio, entro venti giorni dal deposito dell'impugnazione.
2. La decisione della Corte d'Appello è impugnabile con ricorso alla Corte di


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Cassazione. Il collegio giudicante è composto dal presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede, e da due giudici estratti a sorte ogni quattro anni tra i presidenti delle sezioni civili. Il ricorso è deciso entro venti giorni dal deposito dell'impugnazione.
3. Avverso i provvedimenti dell'Autorità e le decisioni della Corte d'Appello, gli interessati possono proporre impugnazione entro trenta giorni dalla data di notifica.
4. Qualora il Governo abbia sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della decisione dell' Autorità giudiziaria, la Corte Costituzionale decide entro trenta giorni.

Capo IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI AMMINISTRATORI LOCALI, I PRESIDENTI DI REGIONE E I MEMBRI DELLE GIUNTE REGIONALI

Art. 15.
(Delega al Governo per l'integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 267, in materia di conflitto di interessi degli amministratori locali).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti, per integrare il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», relativamente alla disciplina del conflitto di interessi come definito all'articolo 2 della presente legge.
2. Fatta salva la previsione di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto legislativo di cui al comma 1 adatta alle situazioni locali le misure previste dalla presente legge per la prevenzione, la risoluzione e la sanzione dei conflitti di interessi.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà prevedere disposizioni di prevenzione, ed eventuale sanzione, del conflitto di interessi dei seguenti amministratori locali:
a) i sindaci ed i membri delle giunte di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
b) i presidenti ed i membri delle giunte delle province.

Art. 16.
(Principi in materia di conflitto di interessi dei Presidenti di Regione e dei membri delle Giunte regionali).

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico, di cui all'articolo 1 della presente legge, e a prevenire e sanzionare situazioni di conflitto di interessi come definite all'articolo 2 della presente legge, per i Presidenti delle Regioni ed i membri delle Giunte regionali.
2. All'articolo 3, primo comma, della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione», dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di possibile conflitto tra gli interessi pubblici da perseguire nell'esercizio delle funzioni di Presidente o di componente della Giunta regionale e gli interessi economici di cui i medesimi siano nella posizione di titolare, rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore o in altra posizione analoga o rispetto ai quali svolgano un'attività di consulenza».


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Capo V
SOSTEGNO PRIVILEGIATO NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO

Art. 17.
(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di campagne elettorali e conflitto di interessi. Norme di principio).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni, su delega della predetta autorità, accertano che le imprese radiotelevisive che facciano capo rispettivamente ai candidati sindaci di comuni superiori ai quindicimila abitanti, ai candidati presidenti di Provincia, ai candidati Presidenti di Regione e ai capi delle coalizioni nel corso delle campagne elettorali, non pongano in essere comportamenti che forniscano ai soggetti sopraindicati un sostegno privilegiato.
2. Le predette disposizioni si applicano anche alle imprese che fanno capo al coniuge e ai parenti entro il secondo grado delle persone indicate nel comma 1 ovvero siano sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
3. Il sostegno privilegiato consiste in atti o comportamenti attuati dalle imprese predette che abbiano come scopo o come effetto qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, a favore delle persone indicate nel comma 1.
4. Durante tutto il periodo della campagna elettorale, così come definito dalla legge 10 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano costantemente e con il massimo di rigore che le imprese predette non adottino alcun genere di comportamenti in violazione del principio della par condicio e comunque capace di incidere sul risultato elettorale, ai sensi della legge predetta, tra i candidati alle cariche sopraindicate.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previste dalle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
6. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida immediatamente e non oltre le 24 ore, l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine massimo di 48 ore, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha offerto un sostegno privilegiato le sanzioni previste dalle disposizioni richiamate al comma 5.
7. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a tre volte, in relazione alla gravità della violazione e al livello istituzionale corrispondente. Per ogni singola infrazione e salve le possibilità di ripristino della par condicio violata, sono adottate comunque, in considerazione del livello istituzionale dei candidati e della gravità dell'infrazione commessa, sanzioni pecuniarie nei confronti delle imprese da euro 5.000 ad euro 50.000. In caso di violazioni ripetute, oltre alla terza volta, è disposta la sospensione del provvedimento autorizzatorio per un periodo di 15 giorni.
8. Nel periodo successivo alla campagna elettorale, e fino all'applicazione delle disposizioni in materia di trust cieco di cui all'articolo 8, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e i Comitati regionali per le comunicazioni sorvegliano costantemente che le imprese predette non adottino alcun genere di comportamenti che possa configurare un sostegno privilegiato. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi precedenti.
9. A seguito degli accertamenti di cui al comma 6 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7,


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l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1.
10. Nella comunicazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attribuisce le deleghe e delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.
12. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui al presente articolo.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.
(Disposizioni transitorie e finali).

1. Quando la presente legge preveda il decorso di termini dall'assunzione della carica, i medesimi termini si intendono decorrere, per coloro che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, da quest'ultimo momento.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, relativamente al decorso dei termini processuali, il decorso degli altri termini previsti dalla presente legge è sospeso di diritto dal 1o al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Art. 20.
(Abrogazioni).

1. Sono abrogati:
a) la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;
b) il numero 2 dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Art. 21.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione degli articoli 11 e 12, che entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla ricognizione delle strutture e risorse del ministero del lavoro e della previdenza sociale e del ministero della solidarietà sociale. Atto n. 69.

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Ricognizione delle strutture e risorse del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarietà sociale» (Atto n. 69)
esprime

PARERE FAVOREVOLE