I Commissione - Mercoledì 21 febbraio 2007


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ALLEGATO 1

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (Nuovo testo C. 780 Di Virgilio e C. 1891 Castellani).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 780 Di Virgilio e C. 1891 Castellani, recante «Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero», quale risultante dall'esame degli emendamenti,
considerato che le disposizioni da esso recate appaiono in primo luogo riconducibili alla materia della «tutela della salute», rientrante nella competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione,
considerato che, con riferimento all'articolo 7, può assumere rilievo la materia «ordinamento contabile e tributario», riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,
ritenuto che, sancendo il provvedimento l'obbligo di detenzione del defibrillatore semiautomatici o automatici esterni (DAE) in determinati luoghi, a carico sia della pubblica amministrazione sia di soggetti privati, assuma altresì rilievo la materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
osservato che il comma 1 dell'articolo 5 del testo in esame rimette ad un'intesa stipulata tra il Ministero della salute e le regioni, in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri e delle condizioni in presenza dei quali è obbligatoria la detenzione e consentito l'utilizzo dei defibrillatori, sulla base di alcuni principi di massima definiti nello stesso articolo 5, e demanda alla stessa intesa la fissazione dei termini entro i quali i soggetti obbligati alla detenzione dei DAE sono chiamati ad adeguarsi,

ritenendo opportuno che i contenuti dell'intesa con la quale la Conferenza Stato-regioni definisce i suddetti criteri e condizioni e fissa i termini di adeguamento all'obbligo siano successivamente recepiti con un atto normativo, in quanto essi potrebbero configurare norme immediatamente vincolanti nei confronti dei terzi, quali responsabili di farmacie, di strutture ricreative, ludiche e sportive, nonché di strutture commerciali e industriali, e tanto più in quanto dell'intesa in questione non è espressamente prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
l'articolo 5 sia riformulato nel senso di prevedere che i contenuti dell'intesa - che, ai sensi del comma 1, definisce i criteri e le condizioni in presenza dei quali


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è obbligatoria la detenzione dei defibrillatori semiautomatici o automatici esterni (DAE) ed è consentito l'utilizzo degli stessi e, ai sensi del comma 2, stabilisce i termini temporali entro cui i responsabili dei mezzi di trasporto, delle strutture e dei luoghi in cui è obbligatoria la detenzione di DAE provvedono ad adeguarsi all'obbligo - siano successivamente recepiti in conseguenti atti di natura normativa da adottare dallo Stato e dalle regioni secondo le rispettive competenze.


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ALLEGATO 2

Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (Nuovo testo C. 1268 Zanotti).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1268 Zanotti, come risultante da un emendamento del relatore, recante «Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri»,
richiamato il parere espresso da questo Comitato in data 7 febbraio 2007,
valutato che le condizioni contenute in tale parere sono state rispettate dalla Commissione di merito. In particolare, l'intera disciplina recata dal provvedimento è stata configurata in termini di novella alla legge 30 marzo 2001, n. 130 e, con riferimento alla riformulazione dell'articolo 3 della stessa legge n. 130 del 2001, sono state tenute distinte le disposizioni in materia di cremazione e di trattamento delle ceneri che, rientrando nella materia «tutela della salute», rappresentano principi fondamentali per l'esercizio della legislazione regionale concorrente da quelle che, avendo ad oggetto l'espressione della volontà dei soggetti legittimati in ordine all'autorizzazione alla cremazione o all'affidamento delle ceneri, la disciplina dell'esecuzione testamentaria relativa alla dispersione delle ceneri e gli obblighi del medico necroscopo in relazione ad eventuali indagini per fini di giustizia, in quanto riconducibili alle materie «ordinamento civile e penale» e, sotto alcuni profili, «giurisdizione e norme processuali», di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE