V Commissione - Mercoledì 21 febbraio 2007


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ALLEGATO 1

Decreto-legge n. 4/2007: Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali (C. 2193).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Articolo 2

Missione umanitaria in Iraq e altre operazioni internazionali.

Comma 1:
Nella autorizzazione di spesa indicata all'articolo 1, comma 1 - pari a euro 30 milioni - sono comprese anche le spese di competenza del Ministero degli affari esteri riferite ad attività che dovranno svolgersi in Afghanistan, così come indicato nella relazione tecnico-finanziaria.
Al riguardo si precisa che la scelta di ricondurre le attività previste anche per l'Afghanistan nell'ambito dell'autorizzazione di spesa indicata per l'Iraq è stata dettata da una esigenza di carattere amministrativo-contabile nonché di maggiore chiarezza. Più in particolare la circostanza che la stessa struttura (Unità di Crisi) è chiamata ad assicurare le medesime funzioni sia in Iraq che in Afghanistan ha indotto a ritenere più utile, ai fini di una dettagliata analisi dei costi e successivamente ai fini del trasferimento delle risorse sui relativi capitoli di bilancio, includere nella autorizzazione di spesa di cui al comma 1, anche i costi relativi alle attività di sicurezza da svolgere in Afghanistan.
Analoga procedura è stata adottata per i costi che la competente Direzione Generale del MAE è chiamata a sostenere per il funzionamento e la manutenzione delle sedi diplomatiche in Iraq e Afghanistan.

Comma 8:
Si conferma che gli oneri indicati al comma 8 - pari a euro 200.000 - sono destinati alla copertura delle spese per la corresponsione di compensi ominicomprensivi al personale operante presso l'Unità di Crisi.
Come indicato nella relazione tecnica, l'incremento dello stanziamento previsto all'articolo 9 della legge n.152 del 26 luglio 2005, si rende necessario per finanziare gli oneri a carico dell'Amministrazione, non contabilizzati nella autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 8.
Pertanto, in assenza dell'incremento previsto, non può essere garantita al personale dell'Unità di crisi la corresponsione del compenso omnicomprensivo come previsto dalla legge n. 152/2005, in quanto con le risorse finanziarie stanziate dalla stessa legge devono necessariamente trovare copertura anche gli oneri a carico dell'Amministrazione, non erogati ai dipendenti.
Si osserva, inoltre, che l'integrazione prevista dal comma 8, riguardante l'anno 2007, segue a pregresse previsioni legislative, pure contenute in precedenti decreti-leggi di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, con cui l'originario stanziamento di 200.000 Euro annuali è stato incrementato fino a 400.000 per gli anni 2005 e 2006.
La disposizione di cui all'articolo 2, comma 8, pertanto, appare necessaria al fine di assicurare un trattamento corrispondente a quello già in godimento.

Articolo 3

Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.
Si chiarisce, in relazione all'articolo 1, comma 1241, della legge finanziaria


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296/2006, che la Difesa nel gennaio 2007 non ha sostenuto spese relative a missioni internazionali la cui autorizzazione non è stata poi disposta con il decreto-legge in esame.
Al riguardo si precisa che, in relazione alle missioni autorizzate dal decreto-legge in parola, le integrazioni di stanziamento sui capitoli di spesa richieste dalla Difesa alla Ragioneria Generale dello Stato sulla base della richiamata disposizione della legge finanziaria pari a euro 51.601.150, non risultano al momento ancora iscritte in bilancio.

Articolo 4

Disposizioni in materia di personale.
Con riferimento alle osservazioni della Commissione Bilancio in merito agli effetti onerosi derivanti dal riconoscimento, al personale militare inquadrato nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, di una maggiorazione dell'indennità operativa pari alla misura del 185 per cento di quella base, si assicura che i costi derivanti dal maggior trattamento economico sono stati integralmente considerati nella Relazione Tecnica allegata al provvedimento con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.
Si esclude, infine, la possibilità di estendere la maggiorazione di cui al comma 4 ad ulteriore personale non considerato in sede di quantificazione degli oneri, in quanto la stessa viene riconosciuta a tutto il personale militare coinvolto nelle missioni internazionali con esclusione del solo personale già destinatario di una indennità operativa ovvero di una indennità pensionabile di importo superiore alla predetta maggiorazione.
Con riferimento all'articolo 4, comma 4, si conferma, poi che gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione sono stati considerati ai fini della quantificazione dell'autorizzazione di spesa attinente a ciascuna missione, come evidenziato nella parte delle relative schede tecniche denominata «indennità di contingente». Si esclude pertanto che la disposizione possa determinare un'estensione della maggiorazione retributiva a unità di personale non considerate ai fini della quantificazione medesima.


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ALLEGATO 2

Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2114-B).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Articolo 1, comma 3 del disegno di legge di conversione.

Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina.
Conferma che la disposizione è priva di effetti per la finanza pubblica.

Articolo 1 comma 1.

Spese di personale docente e non docente universitario.
Si conferma l'assenza di conseguenze negative sui saldi di finanza pubblica e fornisce le seguenti precisazioni. La norma non ha implicazioni finanziarie a carico dello Stato e dei bilanci degli Atenei ma salvaguarda la programmazione dei fabbisogni universitari e specificatamente del turn-over.

Articolo 1, comma 6-ter.

Applicazione della disciplina in materia di mobilità al personale dell'Ente CONI distaccato presso le Federazioni.
Si ritiene che la neutralità finanziaria della proposta normativa in esame sia garantita dalla clausola: «Nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego», posta in testa alla disposizione. In tal modo viene subordinata la mobilità del personale in questione alla procedura autorizzatoria prevista per le assunzioni, entro il limite dei posti vacanti e senza riconoscimento di alcun beneficio economico derivante dall' eventuale trattamento economico di maggiore favore in godimento. A tal proposito si segnala che nella fattispecie in esame trova applicazione l'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 1, commi 6-quater e 6-quinquies.

Proroga dei comandi del personale del Poligrafico dello Stato.
Si conferma che gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere di 700.000 euro per l'anno 2007 sono quelli già forniti nel corso dell'esame parlamentare.

Articolo 1, comma 6-septies.

Comandi del personale dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La disposizione comporta un onere di limitata entità. Infatti, interessa un. numero massimo di 24 unità di personale per un differenziale retributivo, derivante dal maggior trattamento economico accessorio percepito compreso tra euro 1.000 ed 2.500 annui pro-capìte in relazjone alla qualifica rivestita.
Pertanto, tale onere può essere fronteggiato nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio considerato che verrebbero a rendersi disponibili le risorse finanziarie conseguenti a particolari indennità operative (rischio, turnazione, reperibilità, eccetera) che il personale in questione non percepisce in relazione allo status di comandato presso gli Organi Costituzionali gli Uffici di diretta collaborazjone


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dell'opera del Ministro e presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 2, commi 3 e 3-bis.

Termini contributivi e tributari nel settore avicolo.
Al riguardo, si ritiene che possa ragionevolmente escludersi che la norma comporti un onere superiore a quello indicato, che è stato determinato come costo di approvvigionamento delle rate differite al tasso d'interesse prudenziale del 3 per cento annuo.

Articolo 3-quater, comma 1.

Agevolazioni per i soggetti colpiti dall'alluvione nel 1994 in Piemonte.
Si conferma che il numero dei soggetti potenzialmente interessati è estremamente residuale rispetto alla platea originaria. Si conferma inoltre che l'onere riveste natura determinata e non permanente.

Articolo 3-quater, comma 2.

Definizione tributi per le province di Catania, Siracusa e Ragusa.
La disposizione è corredata della relazione tecnica, già presentata al Senato, debitamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Articolo 3-quinquies.

Riapertura dei termini per agevolazioni in zone colpite da calamità.
Le risorse finanziarie destinate agli interventi originariamente previsti per il ripristino dei danni del 1994, autorizzate dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 691/1994, convertito dalla legge 35/1995, sono risultate iscritte fino al 2005 nell'ambito del Fondo Unico Investimenti - Incentivi alle imprese, di cui al capitolo 7005/Economia (u.p.b. 1.2.3.4), quantificato da ultimo dalla tabella F della legge finanziaria 2005 (legge 311 del 2004) in euro 100 milioni per l'anno medesimo.
Le risorse ancora disponibili risultano incluse nell'ambito del conto dei residui sul capitolo 7299/Economia, da destinare al Mediocredito centrale, e sono rinvenienti dai precedenti riparti del fondo unico; tali residui alla data odierna ammontano complessivamente a 143.926.133,90 euro, con riferimento agli stanziamenti con riferimento fino a tutto il 2005.
Comunque, gli oneri si configurano esplicitamente entro un limite massimo di spesa, fino ad esaurimento delle disponibilità assegnate.
Per quanto concerne la questione relativa ai contributi pluriennali, trattandosi di contributi in conto interessi l'effetto sul fabbisogno e sull'indebitamento è quello connesso alle risorse disponibili, in quanto per tale tipologia di contributi, non è ravvisabile l'ipotesi di una attualizzazione e quindi dell'applicazione del comma 512 dell'articolo1 della LF 2007.

Articolo 4, comma 1-bis.

Soppressione della scuola superiore della pubblica amministrazione.
Si conferma l'invarianza su i saldi in quanto non sono stati scontati risparmi come si evince dall'allegato 7 alla finanziaria.

Articolo 6, comma 8.

Fondo per l'autotrasporto.
Con riferimento a quanto osservato dalla Commissione si conferma che nel caso in esame si tratta di mantenimento in bilancio di somme altrimenti destinate ad andare in economia e pertanto di una deroga alle norme di contabilità.

Articolo 6, commi 8-quater, 8-quinquies e 8-terdecies.

Disposizioni di carattere finanziario.
Nella specie, trattasi di previsione di spesa e non di limite di spesa.


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Si soggiunge che la clausola di salvaguardia è stata aggiunta dalla Commissione bilancio del Senato quale condizione per il parere favorevole.

Articolo 6, commi da 8-sexies a 8-octies.

Disposizioni in materia di patto di stabilità interno.
Articolo 6, comma 8-octies. Tenuto conto che le province della Sardegna in questione sono enti di nuova istituzione, si segnala che non si dispone di elementi informativi per valutare gli eventuali effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, derivanti dalla loro esclusione dalle regole del patto di stabilità interno per gli anni 2007 e 2008.

Articolo 6-bis, comma 4.

Completamento interventi connessi all'istituzione di nuove province.
In relazione alle richieste di chiarimenti circa l'ammontare delle risorse assegnate dalla legislazione vigente per l'istituzione delle nuove Province, giacenti sia sulle contabilità speciali che sui pertinenti capitoli di spesa dei Ministeri dell'interno e dell'economia e finanze si rappresenta quanto segue:
sulle contabilità speciali istituite presso i Commissari di Governo risultano risorse pari a 2,6 milioni di euro per la Provincia di Monza, 1,3 milioni per quella di Barletta e 4,9 milioni per quella di Fermo;
si confermano i dati relativi alle disponibilità, sia in termini di residui che di competenza, indicati nella nota tecnica con riferimento ai capitoli di bilancio dei Ministeri dell'interno e dell'economia e finanze.

Articolo 6-quater.

Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.
Relativamente all'articolo 6-quater, in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, la Commissione chiede al Governo di confermare che l'equivalenza degli effetti finanziari richiesta alle misure alternative al pagamento di una quota fissa sulla ricetta per prestazioni specialistiche ambulatoriali, per i cittadini non esenti, pari a 10 euro non è limitata al triennio 2007-2009, ma ha carattere permanente, al pari delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria. Al riguardo si conferma che le misure alternative che saranno eventualmente adottate dovranno necessariamente garantire l'equivalenza finanziaria a regime e non limitatamente al predetto triennio.